TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI (1) SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari persegue l'obiettivo di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, quale mezzo di promozione e salvaguardia del regolare esplicarsi della concorrenza nei mercati bancari e finanziari nonche' di tutela dei "contraenti deboli", senza limitare sostanzialmente l'autonomia negoziale delle parti del rapporto. Per garantire alla clientela una chiara e corretta informazione, la disciplina prevede: - forme di pubblicita' in materia di tassi, di prezzi e di altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e i servizi; - requisiti inerenti la forma, il contenuto minimo e l'integrazione automatica dei contratti; - particolari forme di tutela nei casi di modifica delle condizioni contrattuali sfavorevoli al cliente; - comunicazioni periodiche idonee a fornire alla clientela un'esaustiva informazione sull'andamento del rapporto. In caso di inosservanza degli obblighi di pubblicita', sono previste sanzioni amministrative pecuniarie; l'art. 128 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, inoltre, attribuisce alla Banca d'Italia poteri informativi e ispettivi per la verifica del rispetto delle disposizioni sulla trasparenza. La disciplina sulla trasparenza stabilisce principi e regole minimali. Essa diviene strumento efficace di concorrenza e di tutela della clientela col concorso di un comportamento degli operatori informato al corretto svolgimento dei rapporti con la clientela. A tal fine non e' sufficiente, soprattutto nei confronti della clientela meno consapevole, la formale adesione alle prescrizioni normative, ma occorre il rispetto di regole deontologiche fondate sui criteri di buona fede e correttezza nelle relazioni di affari. Questo comportamento, connaturato al carattere fiduciario del rapporto banca-cliente, consente nel lungo termine alla banca di fronteggiare le sollecitazioni provenienti dalla concorrenza e di rafforzare il grado di fidelizzazione della clientela, con benefici per la banca in termini di reputazione sul mercato. ____________________ (1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 2. Fonti normative La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni del d.lgs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."): - Titolo VI, capo I, concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, per le norme suscettibili di immediata applicazione; - art. 161, comma 2, in base al quale la legge 17 gennaio 1992, n. 154, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (ad eccezione dell'art. 10), continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che verranno emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del Titolo VI del T.U.; - art. 161, comma 5, in base al quale il decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che verranno emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del Titolo VI del T.U. Si richiama inoltre l'art. 128, comma 1, del T.U., che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza; il medesimo articolo, al comma 2, prevede che, in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicita', il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre la sospensione dell'attivita' anche di singole sedi secondarie. 3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si definiscono: - "banche autorizzate in Italia", le banche italiane e le succursali di banche extracomunitarie (art. 1, comma 2, lett. d) del T.U.); - "locale aperto al pubblico", locale nel quale il pubblico abbia accesso non discriminato: la succursale - come definita nel capitolo IV, sezione I, paragrafo 3, delle Istruzioni di vigilanza - e in ogni caso il locale adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso e' sottoposto al forme di controllo. 4. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia (1). ____________________ (1) Trattandosi di norme rilevanti ai fini del regolare funzionamento del mercato nazionale, la disciplina si applica anche alle banche comunitarie che operano in Italia in regime di mutuo riconoscimento. La disciplina, ovviamente, non si applica ai rapporti tra intermediari; si considerano tali i rapporti tipici intercorrenti tra i soggetti tenuti all'osservanza della disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. SEZIONE II PUBBLICITA' 1. Forma, contenuto e modalita' della pubblicita' Le banche pubblicizzano, per le operazioni e i servizi indicati nell'elenco allegato, le seguenti informazioni: - la denominazione della banca; - il tasso minimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive; - la misura degli interessi di mora per le operazioni attive, se per ciascuna tipologia di operazioni sono applicabili interessi diversi, l'obbligo di pubblicita' si intende assolto anche con la indicazione della sola misura massima; - la decorrenza delle valute applicate per la contabilizzazione degli interessi a debito e a credito dei clienti; - i piani di ammortamento delle operazioni attive che prevedono tale forma di rimborso; - il prezzo e le altre condizioni praticate; - l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela; - il tasso annuo nominale d'interesse ed il tasso annuo di rendimento effettivo, al lordo e al netto della ritenuta fiscale, dei titoli per le operazioni di raccolta in forma cartolare; per quanto concerne le emissioni a tasso variabile: il rendimento al momento della sottoscrizione (1), il criterio di indicizzazione con l'indicazione anche degli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento, la periodicita' della revisione del rendimento; - ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela. I tassi d'interesse sono indicati al valore nominale e sono riportati su base annua, con indicazione della periodicita' di capitalizzazione. L'obbligo di pubblicita' relativo alle informazioni sopra elencate non puo' essere assolto mediante rinvio agli usi. Conseguentemente le banche, in ciascun locale aperto al pubblico: a) affiggono un avviso sintetico relativo alle condizioni praticate per le principali operazioni e per i servizi prestati ricompresi tra quelli dell'elenco allegato; b) mettono a disposizione fogli informativi analitici contenenti dettagliate informazioni sulle operazioni e servizi offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato. Le banche mettono altresi' a disposizione della clientela i fogli informativi analitici relativi ai prodotti eventualmente offerti per conto di altri soggetti tenuti all'osservanza della disciplina in materia di trasparenza. Qualora tali prodotti rientrino tra quelli principali offerti dalla banca, le condizioni praticate sono riportate anche negli avvisi sintetici. ____________________ (1) Il rendimento al momento della sottoscrizione viene calcolato secondo il criterio di indicizzazione previsto, applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi. Le banche che si avvalgono della rete distributiva di altri soggetti forniscono tempestivamente a questi ultimi i dati da pubblicizzare attraverso gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici. Gli obblighi di pubblicita' possono essere assolti mediante l'esposizione dei soli avvisi sintetici - purche' contengano tutte le informazioni utili alla comprensione degli elementi di costo - per le operazioni di: - acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers cheques in divisa estera e il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera; - negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari); - raccolta di ordini; - collocamento di titoli pubblici; - ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici). Gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici sono datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese sopra indicati. Copia degli avvisi sintetici e dei fogli informativi analitici e' conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le succursali delle banche, anche mediante procedure informatiche (1). Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile. Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo dalle banche, se riferiti a specifiche operazioni e servizi inclusi nell'elenco allegato, contengono, anche mediante rinvio ai fogli informativi analitici, le informazioni sui tassi di interesse, sul prezzo e sulle altre condizioni praticate (2). 1.1 Avvisi sintetici Gli avvisi sintetici forniscono a coloro che entrano in relazione diretta con le banche una prima essenziale informativa sulle condizioni praticate per le principali operazioni e i servizi indicati nell'elenco allegato, in modo da favorire il confronto tra gli intermediari. Gli avvisi sintetici, pertanto: - hanno formato non inferiore a cm. 70 x 100; ____________________ (1) Obiettivo della norma e' quello di assicurare la disponibilita', presso la sede legale e le succursali, della documentazione inerente l'assolvimento degli obblighi di pubblicita'. Si ritiene pertanto possibile la conservazione accentrata purche' il vincolo della tempestiva disponibilita' sia assicurato, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche. (2) Sono ricompresi gli annunci pubblicitari e le offerte affissi o distribuiti nei locali di soggetti con i quali esiste una convenzione per la promozione di propri prodotti (ad es.: credito al consumo). - sono collocati in modo tale da facilitare la consultazione da parte del pubblico; - hanno veste grafica di facile identificazione e lettura e sono redatti in modo chiaro e comprensibile; - riportano la denominazione della banca e la data dell'ultimo aggiornamento; - rinviano ai fogli informativi analitici sia per quanto riguarda il maggior dettaglio delle medesime operazioni e servizi in essi indicati, sia per quanto riguarda analoghi prodotti eventualmente commercializzati per conto di altri soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza. Il contenuto minimale degli avvisi sintetici va conformato allo schema divulgato dall'Associazione Bancaria Italiana in data 25 ottobre 1988, allegato b) (1). Per le operazioni di acquisto di crediti d'impresa e leasing finanziario nonche' per i servizi di rilascio di carte di credito, le banche predispongono i medesimi avvisi previsti per gli intermediari finanziari specializzati (2) qualora rientrino tra le principali operazioni e servizi offerti. In tal caso, gli avvisi sintetici vengono esposti nei locali aperti al pubblico presso i quali detti prodotti sono offerti. Le banche che pongono in essere operazioni di negoziazione in cambi predispongono un apposito avviso sintetico (cartello dei cambi), anche a caratteri mobili o di tipo elettronico, che indichi i tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a pronti delle valute nonche' le eventuali commissioni o voci di costo comunque denominate. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di conservazione, sono mantenute, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche, apposite evidenze riportanti per ogni giorno le informazioni del relativo avviso. 1.2 Fogli informativi analitici I fogli informativi analitici riportano, per le operazioni e servizi offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato, tutte le informazioni da pubblicizzare, dettagliate secondo le modalita' di esecuzione dei rapporti (ad esempio: forma tecnica e durata). Le informazioni possono essere rese disponibili anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche, ovvero tramite altre soluzioni organizzative purche' venga garantita facilita' di accesso alle informazioni da parte della clientela e possibilita' di asporto dei fogli informativi analitici. Per tutte le operazioni e' precisato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale (3). Per le operazioni attive da rimborsare secondo un piano di ammortamento, negli stessi fogli e' riportato anche tale piano, riferito convenzionalmente a un capitale di lire 1.000.000. Per quanto concerne le operazioni a tasso variabile, i fogli informativi analitici pubblicizzano l'eventuale tasso d'interesse d'ingresso, il criterio di indicizzazione con l'indicazione anche degli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento, la periodicita' di revisione. Il piano di ammortamento, riferito convenzionalmente a un capitale di lire 1.000.000, va pubblicizzato applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei medesimi. ____________________ (1) All'occorrenza possono essere utilizzati gli schemi divulgati dall'ABI per gli ex istituti di credito speciale. (2) Cfr. G.U. (3) L'anno civile e' di 365 giorni; l'anno commerciale e' di 360 giorni. Piu' in generale, si richiama l'attenzione sull'esigenza di informare la clientela, anche attraverso i fogli informativi analitici, sui rischi connessi ai meccanismi di indicizzazione nelle operazioni a tasso variabile e sui rischi di oscillazione delle ragioni di cambio nelle operazioni in valuta. Le banche indicano il numero massimo dei giorni valuta eventualmente applicati per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti, e quantificano il relativo onere calcolato convenzionalmente sulla base dei tassi pubblicizzati e con riferimento ad un capitale di lire 1.000.000. 2. Metodologia di calcolo degli interessi Nelle operazioni attive e passive a breve termine in lire interne, il calcolo degli interessi e' eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile. SEZIONE III CONTRATTI 1. Forma e contenuto dei contratti I contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti. La forma scritta non e' tuttavia obbligatoria: a) per i contratti riguardanti la prestazione di servizi che formano oggetto della pubblicita' e il cui prezzo unitario non eccede lire 50.000. Per prezzo unitario si intende il costo sostenuto dal cliente per il servizio reso e non l'ammontare della sottostante transazione; b) per operazioni e servizi gia' previsti in contratti redatti per iscritto (ad esempio: conto corrente di corrispondenza). La prestazione occasionale di operazioni e servizi non specificamente previsti nel contratto redatto per iscritto - quali, in principio, ordini di pagamento a favore di terzi, acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme - puo' essere effettuata senza previo ricorso alla forma scritta a condizione che la banca: 1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta; 2) consegni o invii tempestivamente al cliente conferma dell'operazione, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate ed eventualmente il mercato su cui l'operazione e' stata eseguita; 3) non pratichi condizioni piu' sfavorevoli di quelle oggetto di pubblicita' per le operazioni della specie. Con riferimento al contenuto, i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti alla banca, le voci di spese a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui al successivo paragrafo 2 (Modifica delle condizioni contrattuali) e al paragrafo 1 della successiva sezione IV (Comunicazioni periodiche alla clientela). Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendano dalla quotazione di titoli o valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della redazione del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo. Per quanto attiene ai requisiti di forma e contenuto dei contratti relativi ai servizi d'intermediazione mobiliare si applicano le disposizioni del Regolamento Consob disciplinante l'esercizio delle attivita' di intermediazione mobiliare (1). ____________________ (1) Approvato con deliberazione del 9 dicembre 1994, n. 8850. 2. Modifica delle condizioni contrattuali Nei contratti di durata, la possibilita' di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente. In questo caso, le comunicazioni delle variazioni sfavorevoli al cliente riguardanti tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni sono inoltrate presso l'ultimo domicilio da questi comunicato. Le variazioni generalizzate della struttura dei tassi e quelle, sfavorevoli alla clientela, di tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni previste nei contratti di durata, attuate da una banca, possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (1). In tali casi, e' opportuno che le banche espongano nei propri locali aperti al pubblico appositi avvisi riportanti le variazioni annunciate. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero delle comunicazioni nelle altre forme previste, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Fermo restando quanto previsto nella successiva sezione IV, non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione e' sottratta alla volonta' delle medesime. Per i rapporti in cui non sia possibile l'individuazione del cliente, le banche adempiono all'obbligo di comunicazione mediante affissione di un avviso nei propri locali aperti al pubblico. Non rientrano in tale fattispecie i libretti di risparmio al portatore, per i quali quindi nessuna comunicazione e' dovuta ad eccezione di quelle inerenti le variazioni generalizzate da pubblicizzare mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale. ____________________ (1) Per variazioni generalizzate si intendono anche quelle relative a determinate tipologie di operazioni (ad es. depositi vincolati). SEZIONE IV COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA E DECORRENZA DELLE VALUTE 1. Comunicazioni periodiche alla clientela Nei contratti di durata le banche forniscono per iscritto alla clientela, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno (entro il termine del 30 gennaio di ciascun anno), una comunicazione che dia una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo accreditate o addebitate al cliente. Tale comunicazione contiene inoltre ogni altro evento ed elemento necessario per la comprensione dell'andamento del rapporto nell'anno solare precedente ovvero nel periodo di riferimento. Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione della clientela l'estratto conto annuale presso la succursale in cui e' intrattenuto il rapporto per trenta giorni a decorrere dal 1 gennaio di ciascun anno. Per i rapporti regolati in conto correte, l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. Per i contratti di mutuo la comunicazione puo' essere omessa quando le informazioni richieste siano state gia' fornite in corso d'anno, in particolare attraverso gli avvisi di pagamento. Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche alla clientela siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a lire 5.000.000. Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera lire 50 milioni e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di lire 50 milioni, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono gia' contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi). I rendiconti periodici alla clientela inerenti i servizi di intermediazione mobiliare vanno effettuati secondo le disposizioni dei Regolamenti Consob (1). ____________________ (1) Approvati con deliberazioni del 2 luglio 1991, n. 5386 e del 9 dicembre 1994, n. 8850. 2. Richiesta di documentazione su singole operazioni Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Le banche indicano al cliente, al momento della richiesta, una stima del presumibile importo delle relative spese. Per i servizi di intermediazione in valori mobiliari si applicano le disposizioni del Regolamento Consob disciplinante l'esercizio delle attivita' di intermediazione mobiliare (1). 3. Decorrenza delle valute Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui e' effettuato il versamento. ____________________ (1) Art. 17 del Regolamento approvato con deliberazione del 9 dicembre 1994, n. 8850.