(all. 1 - art. 1)
       TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI (1)
                              SEZIONE I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1.   Premessa
   La  disciplina  sulla  trasparenza  delle operazioni e dei servizi
bancari persegue l'obiettivo di rendere noti ai clienti gli  elementi
essenziali  del  rapporto  contrattuale  e  le loro variazioni, quale
mezzo di promozione e  salvaguardia  del  regolare  esplicarsi  della
concorrenza  nei  mercati  bancari e finanziari nonche' di tutela dei
"contraenti  deboli",  senza  limitare  sostanzialmente   l'autonomia
negoziale delle parti del rapporto.
   Per  garantire  alla clientela una chiara e corretta informazione,
la disciplina prevede:
- forme di pubblicita' in materia di tassi,  di  prezzi  e  di  altre
  condizioni contrattuali praticate per le operazioni e i servizi;
-  requisiti  inerenti la forma, il contenuto minimo e l'integrazione
  automatica dei contratti;
- particolari forme di tutela nei casi di modifica  delle  condizioni
  contrattuali sfavorevoli al cliente;
-   comunicazioni   periodiche   idonee   a  fornire  alla  clientela
  un'esaustiva informazione sull'andamento del rapporto.
   In caso  di  inosservanza  degli  obblighi  di  pubblicita',  sono
previste  sanzioni  amministrative  pecuniarie;  l'art. 128 del Testo
unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia,   inoltre,
attribuisce alla Banca d'Italia poteri informativi e ispettivi per la
verifica del rispetto delle disposizioni sulla trasparenza.
   La  disciplina  sulla  trasparenza  stabilisce  principi  e regole
minimali. Essa diviene strumento efficace di concorrenza e di  tutela
della  clientela  col  concorso  di  un comportamento degli operatori
informato al corretto svolgimento dei rapporti con  la  clientela.  A
tal   fine  non  e'  sufficiente,  soprattutto  nei  confronti  della
clientela meno consapevole, la  formale  adesione  alle  prescrizioni
normative, ma occorre il rispetto di regole deontologiche fondate sui
criteri di buona fede e correttezza nelle relazioni di affari. Questo
comportamento,  connaturato  al  carattere  fiduciario  del  rapporto
banca-cliente, consente nel lungo termine alla banca di  fronteggiare
le  sollecitazioni  provenienti  dalla concorrenza e di rafforzare il
grado di fidelizzazione della clientela, con benefici per la banca in
termini di reputazione sul mercato.
____________________
   (1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2.   Fonti normative
   La materia e' regolata dalle seguenti  disposizioni  del  d.lgs  1
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di seguito denominato "T.U."):
-  Titolo  VI,  capo  I,  concernente la trasparenza delle condizioni
contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, per
le norme suscettibili di immediata applicazione;
- art. 161, comma 2, in base al quale la legge 17  gennaio  1992,  n.
154, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari" (ad eccezione dell'art. 10), continua a trovare
applicazione  fino  alla  data di entrata in vigore dei provvedimenti
che  verranno  emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del Titolo
VI del T.U.;
- art. 161, comma 5, in base al quale il  decreto  del  Ministro  del
tesoro  del  24  aprile 1992, recante "Norme per la trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari",  continua  a  trovare
applicazione  fino  alla  data di entrata in vigore dei provvedimenti
che verranno emanati dalle autorita' creditizie ai sensi  del  Titolo
VI del T.U.
   Si richiama inoltre l'art. 128, comma 1, del T.U., che attribuisce
alla  Banca  d'Italia  il  potere  di  acquisire informazioni, atti e
documenti ed eseguire ispezioni al fine  di  verificare  il  rispetto
delle  disposizioni  in materia di trasparenza; il medesimo articolo,
al comma 2,  prevede  che,  in  caso  di  ripetute  violazioni  delle
disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicita', il Ministro del
tesoro,   su   proposta   della  Banca  d'Italia,  puo'  disporre  la
sospensione dell'attivita' anche di singole sedi secondarie.
3.  Definizioni
   Ai fini della presente disciplina si definiscono:
- "banche autorizzate in Italia", le banche italiane e le  succursali
  di banche extracomunitarie (art. 1, comma 2, lett. d) del T.U.);
-  "locale  aperto  al  pubblico", locale nel quale il pubblico abbia
  accesso  non  discriminato:  la  succursale  -  come  definita  nel
  capitolo  IV, sezione I, paragrafo 3, delle Istruzioni di vigilanza
  - e in ogni caso il locale adibito al ricevimento del pubblico  per
  le  trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso e'
  sottoposto al forme di controllo.
4.  Destinatari della disciplina
   Le presenti disposizioni si applicano alle banche  autorizzate  in
Italia (1).
____________________
   (1)   Trattandosi   di   norme  rilevanti  ai  fini  del  regolare
funzionamento del mercato nazionale, la disciplina si  applica  anche
alle  banche  comunitarie  che  operano  in Italia in regime di mutuo
riconoscimento. La disciplina, ovviamente, non si applica ai rapporti
tra intermediari; si considerano tali i rapporti tipici intercorrenti
tra i soggetti tenuti all'osservanza della disciplina in  materia  di
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
                             SEZIONE II
                             PUBBLICITA'
1.  Forma, contenuto e modalita' della pubblicita'
   Le  banche  pubblicizzano,  per le operazioni e i servizi indicati
nell'elenco allegato, le seguenti informazioni:
- la denominazione della banca;
- il tasso minimo per le operazioni attive e  quello  minimo  per  le
  passive;
-  la misura degli interessi di mora per le operazioni attive, se per
  ciascuna  tipologia  di  operazioni  sono   applicabili   interessi
  diversi,  l'obbligo  di pubblicita' si intende assolto anche con la
  indicazione della sola misura massima;
- la decorrenza delle valute applicate per la contabilizzazione degli
  interessi a debito e a credito dei clienti;
-  i piani di ammortamento delle operazioni attive che prevedono tale
  forma di rimborso;
- il prezzo e le altre condizioni praticate;
- l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela;
- il tasso annuo nominale d'interesse ed il tasso annuo di rendimento
  effettivo, al lordo e al netto della ritenuta fiscale,  dei  titoli
  per  le  operazioni  di  raccolta  in  forma  cartolare; per quanto
  concerne le emissioni a tasso variabile: il rendimento  al  momento
  della   sottoscrizione  (1),  il  criterio  di  indicizzazione  con
  l'indicazione anche degli ultimi valori assunti  dai  parametri  di
  riferimento, la periodicita' della revisione del rendimento;
-  ogni  altro  onere  o  condizione  di  natura  economica, comunque
  denominati, gravanti sulla clientela.
   I tassi d'interesse  sono  indicati  al  valore  nominale  e  sono
riportati  su  base  annua,  con  indicazione  della  periodicita' di
capitalizzazione.
   L'obbligo di pubblicita' relativo alle informazioni sopra elencate
non puo' essere assolto mediante rinvio agli usi.
   Conseguentemente le banche, in ciascun locale aperto al pubblico:
a) affiggono un avviso sintetico relativo alle  condizioni  praticate
   per  le  principali operazioni e per i servizi prestati ricompresi
   tra quelli dell'elenco allegato;
b) mettono a  disposizione  fogli  informativi  analitici  contenenti
   dettagliate  informazioni  sulle  operazioni e servizi offerti fra
   quelli inclusi nell'elenco allegato.
   Le banche mettono altresi' a disposizione della clientela i  fogli
informativi  analitici relativi ai prodotti eventualmente offerti per
conto di altri soggetti tenuti  all'osservanza  della  disciplina  in
materia  di  trasparenza.  Qualora tali prodotti rientrino tra quelli
principali  offerti  dalla  banca,  le  condizioni   praticate   sono
riportate anche negli avvisi sintetici.
____________________
   (1)  Il rendimento al momento della sottoscrizione viene calcolato
secondo il criterio di indicizzazione previsto, applicando gli ultimi
valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza
dei parametri medesimi.
   Le banche che  si  avvalgono  della  rete  distributiva  di  altri
soggetti  forniscono  tempestivamente  a  questi  ultimi  i  dati  da
pubblicizzare attraverso gli avvisi sintetici e i  fogli  informativi
analitici.
   Gli  obblighi  di  pubblicita'  possono  essere  assolti  mediante
l'esposizione dei soli avvisi sintetici - purche' contengano tutte le
informazioni utili alla comprensione degli elementi di costo - per le
operazioni di:
- acquisto e vendita di valuta estera nelle sue  diverse  forme,  ivi
  compreso  il  rilascio  di travellers cheques in divisa estera e il
  pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera;
- negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari);
- raccolta di ordini;
- collocamento di titoli pubblici;
- ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici).
   Gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici sono datati e
costantemente aggiornati con le  modifiche  apportate  ai  tassi,  ai
prezzi, alle condizioni e alle spese sopra indicati.
   Copia  degli avvisi sintetici e dei fogli informativi analitici e'
conservata per cinque anni agli atti  presso  la  sede  legale  e  le
succursali delle banche, anche mediante procedure informatiche (1).
   Le   informazioni   pubblicizzate  non  costituiscono  offerta  al
pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.
   Gli annunci pubblicitari e le  offerte  effettuati  con  qualsiasi
mezzo  dalle  banche,  se  riferiti a specifiche operazioni e servizi
inclusi nell'elenco allegato, contengono, anche  mediante  rinvio  ai
fogli  informativi analitici, le informazioni sui tassi di interesse,
sul prezzo e sulle altre condizioni praticate (2).
1.1  Avvisi sintetici
   Gli avvisi sintetici forniscono a coloro che entrano in  relazione
diretta   con  le  banche  una  prima  essenziale  informativa  sulle
condizioni  praticate  per  le  principali  operazioni  e  i  servizi
indicati  nell'elenco  allegato, in modo da favorire il confronto tra
gli intermediari.
   Gli avvisi sintetici, pertanto:
- hanno formato non inferiore a cm. 70 x 100;
____________________
   (1)  Obiettivo  della   norma   e'   quello   di   assicurare   la
disponibilita',   presso  la  sede  legale  e  le  succursali,  della
documentazione inerente l'assolvimento degli obblighi di pubblicita'.
Si ritiene pertanto possibile la conservazione accentrata purche'  il
vincolo   della   tempestiva  disponibilita'  sia  assicurato,  anche
attraverso l'utilizzo di procedure informatiche.
   (2) Sono ricompresi gli annunci pubblicitari e le offerte  affissi
o  distribuiti  nei  locali  di  soggetti  con  i  quali  esiste  una
convenzione per la promozione di propri prodotti (ad es.: credito  al
consumo).
- sono collocati in modo tale da facilitare la consultazione da parte
  del pubblico;
-  hanno  veste  grafica  di  facile identificazione e lettura e sono
  redatti in modo chiaro e comprensibile;
- riportano la  denominazione  della  banca  e  la  data  dell'ultimo
  aggiornamento;
-  rinviano ai fogli informativi analitici sia per quanto riguarda il
  maggior dettaglio delle  medesime  operazioni  e  servizi  in  essi
  indicati,  sia  per quanto riguarda analoghi prodotti eventualmente
  commercializzati per conto di altri soggetti tenuti  all'osservanza
  delle disposizioni in materia di trasparenza.
   Il  contenuto  minimale  degli avvisi sintetici va conformato allo
schema divulgato  dall'Associazione  Bancaria  Italiana  in  data  25
ottobre 1988, allegato b) (1).
   Per  le  operazioni  di  acquisto  di  crediti d'impresa e leasing
finanziario nonche' per i servizi di rilascio di carte di credito, le
banche predispongono i medesimi avvisi previsti per gli  intermediari
finanziari  specializzati  (2)  qualora  rientrino  tra le principali
operazioni e servizi offerti.  In  tal  caso,  gli  avvisi  sintetici
vengono  esposti  nei  locali aperti al pubblico presso i quali detti
prodotti sono offerti.
   Le banche che pongono in  essere  operazioni  di  negoziazione  in
cambi  predispongono  un  apposito  avviso  sintetico  (cartello  dei
cambi), anche a caratteri mobili o di tipo elettronico, che indichi i
tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a pronti  delle
valute  nonche'  le  eventuali  commissioni  o voci di costo comunque
denominate.   Ai   fini   dell'assolvimento   degli    obblighi    di
conservazione,   sono   mantenute,  anche  attraverso  l'utilizzo  di
procedure informatiche, apposite evidenze riportanti per ogni  giorno
le informazioni del relativo avviso.
1.2 Fogli informativi analitici
   I  fogli  informativi  analitici  riportano,  per  le operazioni e
servizi offerti fra quelli inclusi  nell'elenco  allegato,  tutte  le
informazioni  da  pubblicizzare,  dettagliate secondo le modalita' di
esecuzione dei rapporti (ad esempio: forma tecnica e durata).
   Le informazioni possono essere  rese  disponibili  anche  mediante
l'utilizzo  di  apparecchiature  elettroniche,  ovvero  tramite altre
soluzioni organizzative purche' venga garantita facilita' di  accesso
alle  informazioni da parte della clientela e possibilita' di asporto
dei fogli informativi analitici.
   Per tutte le operazioni e'  precisato  se  per  il  calcolo  degli
interessi   si   fa  riferimento  all'anno  civile  ovvero  a  quello
commerciale (3).
   Per le  operazioni  attive  da  rimborsare  secondo  un  piano  di
ammortamento,  negli  stessi  fogli  e'  riportato  anche tale piano,
riferito convenzionalmente a  un  capitale  di  lire  1.000.000.  Per
quanto  concerne le operazioni a tasso variabile, i fogli informativi
analitici pubblicizzano l'eventuale tasso d'interesse d'ingresso,  il
criterio  di  indicizzazione  con  l'indicazione  anche  degli ultimi
valori assunti dai  parametri  di  riferimento,  la  periodicita'  di
revisione.  Il piano di ammortamento, riferito convenzionalmente a un
capitale di lire 1.000.000, va pubblicizzato  applicando  gli  ultimi
valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza
dei medesimi.
____________________
   (1)  All'occorrenza possono essere utilizzati gli schemi divulgati
dall'ABI per gli ex istituti di credito speciale.
   (2) Cfr. G.U.
   (3) L'anno civile e' di 365 giorni; l'anno commerciale e'  di  360
giorni.
   Piu'  in  generale,  si  richiama  l'attenzione  sull'esigenza  di
informare  la  clientela,  anche  attraverso  i   fogli   informativi
analitici,  sui rischi connessi ai meccanismi di indicizzazione nelle
operazioni a tasso variabile  e  sui  rischi  di  oscillazione  delle
ragioni di cambio nelle operazioni in valuta.
   Le   banche   indicano   il   numero  massimo  dei  giorni  valuta
eventualmente applicati per l'imputazione degli interessi a debito  e
a  credito  dei  clienti,  e quantificano il relativo onere calcolato
convenzionalmente  sulla  base  dei   tassi   pubblicizzati   e   con
riferimento ad un capitale di lire 1.000.000.
2.  Metodologia di calcolo degli interessi
   Nelle operazioni attive e passive a breve termine in lire interne,
il  calcolo  degli  interessi e' eseguito con riferimento alla durata
dell'anno civile.
                             SEZIONE III
                              CONTRATTI
1. Forma e contenuto dei contratti
   I contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per
iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.
   La forma scritta non e' tuttavia obbligatoria:
a)  per i contratti riguardanti la prestazione di servizi che formano
   oggetto della pubblicita' e il cui prezzo unitario non eccede lire
   50.000. Per prezzo unitario si  intende  il  costo  sostenuto  dal
   cliente  per  il servizio reso e non l'ammontare della sottostante
   transazione;
b) per operazioni e servizi gia' previsti in  contratti  redatti  per
   iscritto (ad esempio: conto corrente di corrispondenza).
   La   prestazione   occasionale   di   operazioni   e  servizi  non
specificamente previsti nel contratto redatto per iscritto  -  quali,
in  principio,  ordini  di  pagamento  a  favore di terzi, acquisto e
vendita di valuta estera  nelle  sue  diverse  forme  -  puo'  essere
effettuata  senza  previo ricorso alla forma scritta a condizione che
la banca:
1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta;
2)   consegni   o   invii   tempestivamente   al   cliente   conferma
   dell'operazione,  indicando  il prezzo praticato, le commissioni e
   le  spese  addebitate  ed  eventualmente   il   mercato   su   cui
   l'operazione e' stata eseguita;
3)  non  pratichi  condizioni  piu'  sfavorevoli di quelle oggetto di
   pubblicita' per le operazioni della specie.
   Con riferimento  al  contenuto,  i  contratti  indicano  il  tasso
d'interesse  e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per
i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora.  Sono  indicate,
oltre  alle  commissioni  spettanti  alla  banca,  le voci di spese a
carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni
di  cui  al  successivo  paragrafo  2  (Modifica   delle   condizioni
contrattuali)   e   al   paragrafo  1  della  successiva  sezione  IV
(Comunicazioni periodiche alla clientela).
   Nel  caso  in  cui  alcuni  degli  elementi  che  concorrono  alla
determinazione  del costo complessivo dell'operazione dipendano dalla
quotazione di titoli o valute ad una data  futura  ovvero  non  siano
comunque  individuabili  al  momento  della  redazione  del contratto
scritto, nello  stesso  devono  essere  in  ogni  caso  indicati  gli
elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo.
   Per quanto attiene ai requisiti di forma e contenuto dei contratti
relativi  ai  servizi  d'intermediazione  mobiliare  si  applicano le
disposizioni del Regolamento Consob disciplinante  l'esercizio  delle
attivita' di intermediazione mobiliare (1).
____________________
   (1) Approvato con deliberazione del 9 dicembre 1994, n. 8850.
2.   Modifica delle condizioni contrattuali
   Nei  contratti  di  durata,  la  possibilita'  di variare in senso
sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e  ogni  altro  prezzo  e
condizione  deve  essere  espressamente  indicata  nel  contratto con
clausola approvata specificamente dal cliente.  In  questo  caso,  le
comunicazioni  delle  variazioni  sfavorevoli  al cliente riguardanti
tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni  sono  inoltrate  presso
l'ultimo domicilio da questi comunicato.
   Le  variazioni  generalizzate  della struttura dei tassi e quelle,
sfavorevoli alla clientela, di  tassi  d'interesse,  prezzi  e  altre
condizioni  previste  nei  contratti di durata, attuate da una banca,
possono  essere  comunicate  alla  clientela  in  modo   impersonale,
mediante  l'inserzione  di  appositi  avvisi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (1). In tali  casi,  e'  opportuno  che  le
banche espongano nei propri locali aperti al pubblico appositi avvisi
riportanti le variazioni annunciate.
   Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta,
ovvero  delle comunicazioni nelle altre forme previste, il cliente ha
diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di  ottenere,  in
sede  di  liquidazione  del rapporto, l'applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
   Fermo restando quanto previsto nella successiva  sezione  IV,  non
sono  soggette  ad  alcun  obbligo  di comunicazione le variazioni di
tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle
parti e la  cui  determinazione  e'  sottratta  alla  volonta'  delle
medesime.
   Per  i  rapporti  in  cui  non  sia possibile l'individuazione del
cliente, le banche adempiono all'obbligo  di  comunicazione  mediante
affissione  di  un  avviso  nei propri locali aperti al pubblico. Non
rientrano in tale fattispecie i libretti di risparmio  al  portatore,
per  i  quali  quindi nessuna comunicazione e' dovuta ad eccezione di
quelle inerenti le variazioni generalizzate da pubblicizzare mediante
inserzione nella Gazzetta Ufficiale.
____________________
   (1)  Per  variazioni  generalizzate  si  intendono  anche   quelle
relative  a  determinate  tipologie  di  operazioni  (ad es. depositi
vincolati).
                             SEZIONE IV
               COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA
                      E DECORRENZA DELLE VALUTE
1.   Comunicazioni periodiche alla clientela
   Nei contratti di durata le banche  forniscono  per  iscritto  alla
clientela,  alla  scadenza  del contratto e comunque almeno una volta
all'anno (entro il termine del  30  gennaio  di  ciascun  anno),  una
comunicazione che dia una completa e chiara informazione sui tassi di
interesse  applicati  nel  corso del rapporto, sulla decorrenza delle
valute, sulla capitalizzazione degli interessi e  sulle  ritenute  di
legge  su  di  essi  operate,  sulle  altre  somme a qualsiasi titolo
accreditate o addebitate  al  cliente.  Tale  comunicazione  contiene
inoltre  ogni altro evento ed elemento necessario per la comprensione
dell'andamento del rapporto nell'anno solare  precedente  ovvero  nel
periodo di riferimento.
   Per  i  libretti  di  risparmio  al portatore, le banche mettono a
disposizione della  clientela  l'estratto  conto  annuale  presso  la
succursale  in  cui  e'  intrattenuto il rapporto per trenta giorni a
decorrere dal 1 gennaio di ciascun anno.
   Per i rapporti regolati in  conto  correte,  l'estratto  conto  e'
inviato  al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del cliente,
con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile.  In  mancanza  di
opposizione  scritta  da  parte  del  cliente,  gli estratti conto si
intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
   Per i contratti di  mutuo  la  comunicazione  puo'  essere  omessa
quando  le  informazioni  richieste siano state gia' fornite in corso
d'anno, in particolare attraverso gli avvisi di pagamento.
   Le  parti  possono  convenire che le comunicazioni periodiche alla
clientela siano omesse  nei  casi  di  rapporti  che  non  registrano
movimenti  da  oltre  un  anno  e  presentano  un saldo creditore non
superiore a lire 5.000.000.
   Per i contratti di deposito titoli a custodia  e  amministrazione,
le  parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il
valore nominale dei titoli non  supera  lire  50  milioni  e  non  si
registrano  movimenti  da  oltre un anno. Entro il medesimo limite di
lire  50  milioni,  le  parti  possono  convenire  di   omettere   le
comunicazioni  periodiche,  anche in presenza di movimenti, quando le
informazioni  richieste  sono  gia'  contenute  nelle   comunicazioni
riepilogative  concernenti  altri  rapporti  di  durata  (ad esempio,
nell'estratto conto per l'accredito degli interessi).
   I rendiconti  periodici  alla  clientela  inerenti  i  servizi  di
intermediazione  mobiliare  vanno  effettuati secondo le disposizioni
dei Regolamenti Consob (1).
____________________
   (1) Approvati con deliberazioni del 2 luglio 1991, n. 5386 e del 9
dicembre 1994, n. 8850.
2.   Richiesta di documentazione su singole operazioni
   Il cliente ha diritto di  ottenere,  a  proprie  spese,  entro  un
congruo  termine  e  comunque  non  oltre novanta giorni, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste  in  essere  negli
ultimi dieci anni.
   Le  banche  indicano  al  cliente, al momento della richiesta, una
stima del presumibile importo delle relative spese.
   Per i servizi di intermediazione in valori mobiliari si  applicano
le  disposizioni  del  Regolamento  Consob  disciplinante l'esercizio
delle attivita' di intermediazione mobiliare (1).
3.   Decorrenza delle valute
   Gli interessi sui  versamenti  presso  una  banca  di  denaro,  di
assegni  circolari  emessi  dalla  stessa  banca e di assegni bancari
tratti sulla stessa succursale presso la quale  viene  effettuato  il
versamento  sono  conteggiati  con  la  valuta  del  giorno in cui e'
effettuato il versamento.
____________________
   (1) Art. 17 del Regolamento  approvato  con  deliberazione  del  9
dicembre 1994, n. 8850.