1. Fonti normative La materia e' disciplinata dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "T.U."): - titolo VI, capo I, concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, per le norme suscettibili di immediata applicazione; - art. 161, comma 2, in base al quale la legge 17 gennaio 1992, n. 154 (1), recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (ad eccezione dell'art. 10) continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che verranno emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del titolo VI del T.U.; - art. 161, comma 5, in base al quale il decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992 (2), recante norme per la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che verranno emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del titolo VI del T.U. Si richiama inoltre l'art. 128, comma 1 del T.U. che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza; il medesimo articolo, al comma 2, prevede che, in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicita', il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre la sospensione dell'attivita' di singole sedi secondarie. 2. Ambito di applicazione Le presenti disposizioni si applicano nei confronti degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del T.U. ____________________ 1 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1992. 2 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992. 3. Forma, contenuto e modalita' della pubblicita' Gli intermediari finanziari, in ciascun locale aperto al pubblico: a) affiggono un avviso sintetico relativo alle condizioni praticate per le operazioni e per i servizi prestati tra quelli dell'elenco allegato sub A; b) mettono a disposizione fogli informativi analitici contenenti dettagliate informazioni sulle operazioni e servizi offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato sub A; c) mettono a disposizione i fogli informativi analitici relativi ai prodotti eventualmente commercializzati per conto di altri soggetti tenuti all'osservanza della disciplina in materia di trasparenza. Qualora tali prodotti rientrino tra quelli principali offerti dall'intermediario, le condizioni praticate sono riportate anche negli avvisi sintetici. Gli obblighi di cui sopra sono soddisfatti in ogni locale aperto al pubblico nel quale i servizi sono offerti. Gli intermediari che si avvalgono della rete distributiva di altri soggetti forniscono tempestivamente a questi ultimi i dati da pubblicizzare attraverso gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici. Gli obblighi in tema di pubblicita' facenti carico agli intermediari finanziari che si avvalgono della rete distributiva di altro soggette (c.d. venditore di beni "convenzionato") non tenuto all'osservanza delle medesime disposizioni sono assolti con il tempestivo invio dei dati da pubblicizzare. A tal proposito, si fa presente che ove il venditore convenzionato possa raccogliere presso la propria sede le richieste di finanziamento da inoltrare all'intermediario, gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici di quest'ultimo devono essere disponibili presso i locali del venditore dei beni. Gli avvisi e i fogli sono datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese praticate; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile. Copia degli avvisi e dei fogli e' conservata per cinque anni agli atti presso le sede legale e le filiali degli intermediari, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche (3). Si definisce aperto al pubblico qualunque locale nel quale il pubblico abbia accesso non discriminato, anche se l'accesso e' sottoposto a forme di controllo, ivi compresi i locali nei quali si svolgono le trattative e vengono conclusi i contratti. ____________________ 3 Obiettivo della norma e' quello di assicurare la disponibilita', presso la sede legale e le filiali, della documentazione inerente l'assolvimento degli obblighi di pubblicita'. Si ritiene pertanto possibile la conservazione accentrata purche' il vincolo della tempestiva disponibilita' sia assicurato anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche. Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo dagli intermediari, se riferiti a specifiche operazioni e servizi inclusi nell'elenco allegato, contengono le informazioni sui tassi di interesse, sul prezzo e sulle altre condizioni praticate, anche mediante esplicito rinvio ai fogli informativi analitici, che l'intermediario e' tenuto a mettere a disposizione nei propri locali aperti al pubblico (4). In tal caso e' necessario che: - l'ubicazione dei suddetti locali sia indicata dai medesimi messaggi pubblicitari o facilmente conoscibile; - le informazioni in ordine alle operazioni ed ai servizi pubblicizzati che vengono omesse nel messaggio pubblicitario siano chiaramente ed univocamente rinvenibili nell'ambito dei fogli informativi analitici. I tassi d'interesse sono indicati al valore nominale e sono riportati su base annua, con indicazione della periodicita' di capitalizzazione. Gli obblighi di pubblicita' possono essere assolti mediante l'esposizione dei soli avvisi sintetici - purche' contengano tutte le informazioni utili alla comprensione degli elementi di costo - per le operazioni di: - acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers cheques in divisa estera e il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera: - ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici). L'obbligo di pubblicita' relativo alle informazioni da pubblicizzare non puo' essere assolto mediante rinvio agli usi. ____________________ 4 Sono ricompresi gli annunci pubblicitari e le offerte affissi o distribuiti nei locali dei soggetti con i quali esiste una convenzione per la promozione dei propri prodotti. 3.1. Avvisi sintetici Gli avvisi sintetici forniscono a coloro che entrano in contatto diretto con gli intermediari una prima essenziale informativa sulle condizioni praticate, in modo da favorire il confronto tra gli intermediari. Gli avvisi sintetici, pertanto: - hanno formato non inferiore a cm 70 x 100; - sono collocati in modo tale da facilitare la consultazione da parte del pubblico; - hanno veste grafica di facile identificazione e lettura; riportano la denominazione dell'intermediario e la data dell'ultimo aggiornamento; - contengono le informazioni riportate negli schemi allegati (cfr. allegato sub B), in relazione alle operazioni poste in essere e ai servizi prestati tra quelli di cui all'allegato sub A. Tali schemi sono comunque suscettibili di integrazione o di eventuale eliminazione di voci (ove si riferiscano a condizioni non praticate dall'intermediario); - riportano la denominazione dell'intermediario e la data dell'ultimo aggiornamento; - rinviano ai fogli informativi analitici sia per quanto riguarda il maggior dettaglio delle medesime operazioni e servizi in essi indicati, sia per quanto riguarda analoghi prodotti eventualmente commercializzati per conto di altri soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza. Gli intermediari che pongono in essere operazioni di negoziazione in cambi predispongono un apposito avviso sintetico (cartello dei cambi), anche a caratteri mobili o di tipo elettronico, che indichi i tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a pronti delle valute nonche' le eventuali commissioni o voci di costo comunque denominate. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di conservazione, sono mantenute, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche, apposite evidenze riportanti per ogni giorno le informazioni del relativo avviso. 3.2. Fogli informativi analitici. I fogli informativi analitici riportano, per le operazioni e i servizi offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato sub A, tutte le informazioni da pubblicizzare, dettagliate secondo le modalita' di esecuzione dei rapporti (ad esempio: forma tecnica e durata). Le informazioni possono essere rese disponibili anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche, ovvero tramite altre soluzioni organizzative, purche' vengano garantite la facilita' di accesso alle informazioni stesse da parte della clientela e l'asportabilita' dei fogli informativi analitici. Per i finanziamenti e' precisato se, per il calcolo degli interessi, si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale. Per i finanziamenti da rimborsare secondo un piano di ammortamento, negli stessi fogli e' riportato anche tale piano, riferito convenzionalmente ad un capitale di L. 1.000.000. Per quanto concerne le operazioni a tasso variabile, i fogli informativi analitici pubblicizzano l'eventuale tasso di interesse d'ingresso, il criterio di indicizzazione con l'indicazione degli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento, la periodicita' di revisione. Il piano di ammortamento, riferito convenzionalmente ad un capitale di L. 1.000.000, va pubblicizzato applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi. Piu' in generale, si richiama l'attenzione sull'esigenza che, anche attraverso i fogli informativi analitici, la clientela venga informata sui rischi connessi ai meccanismi di indicizzazione nelle operazioni a tasso variabile e i rischi di oscillazione delle ragioni di cambio nelle operazioni in valuta. 4. Metodologia di calcolo degli interessi Nei finanziamenti a breve termine in lire interne, il calcolo degli interessi e' eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile. 5. Forma e contenuto dei contratti I contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti. La forma scritta non e' tuttavia obbligatoria: a) per i contratti riguardanti la prestazione di servizi che formano oggetto della pubblicita' e il cui prezzo unitario non eccede L. 50.000. Per prezzo unitario si intende il costo sostenuto dal cliente per il servizio reso e non l'ammontare della sottostante transazione; b) per operazioni e servizi gia' previsti in contratti redatti per iscritto. La prestazione occasionale di operazioni e servizi non specificamente previsti nel contratto redatto per iscritto, quali, in principio, ordini di pagamento a favore di terzi e acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, puo' essere effettuata senza previo ricorso alla forma scritta, a condizione che l'intermediario: 1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta; 2) consegni e invii tempestivamente al cliente conferma dell'operazione indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate ed eventualmente il mercato su cui l'operazione e' stata eseguita; 3) non pratichi condizioni piu' sfavorevoli di quelle oggetto di pubblicita' per le operazioni della specie. Con riferimento al contenuto, i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa imputabili al cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui ai successivi paragrafi 6 (Modifica delle condizioni contrattuali) e 7 (Comunicazioni periodiche alla clientela). Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendano dalla quotazione di titoli o valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della stipula del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo. 6. Modifica delle condizioni contrattuali Nei contratti di durata, la possibilita' di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto stesso con clausola approvata specificamente dal cliente; delle variazioni effettuate l'intermediario fornisce al cliente apposita comunicazione da inoltrare presso l'ultimo domicilio da questi reso noto. Le variazioni generalizzate della struttura dei tassi e quelle, sfavorevoli alla clientela, di tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni previste nei contratti di durata, attuate da un intermediario, possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (5). In tali casi e' opportuno che gli intermediari finanziari espongano nei propri locali aperti al pubblico appositi avvisi riportanti le variazioni annunciate. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalle comunicazioni effettuate nelle altre forme previste, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Fermo restando quanto previsto in tema di comunicazioni periodiche (cfr. paragrafo successivo), non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione e' sottratta alla volonta' delle medesime. ____________________ 5 Per variazioni generalizzate si intendono anche quelle relative a determinate tipologie di operazioni. 7. Comunicazioni periodiche alla clientela Nei contratti di durata gli intermediari forniscono alla clientela alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno (entro il termine del 30 gennaio di ciascun anno) una comunicazione scritta che dia una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo accreditate o addebitate al cliente. Tale comunicazione contiene inoltre ogni altro evento ed elemento necessario per la comprensione dell'andamento del rapporto nell'anno solare precedente ovvero nel periodo di riferimento. Per i contratti di mutuo e le operazioni di locazione finanziaria la comunicazione puo' essere omessa quando le informazioni di cui sopra siano state gia' fornite in corso d'anno, in particolare attraverso gli avvisi di pagamento o le letture emesse a fronte dei canoni periodici. Qualora il rapporto contrattuale prevede l'invio di estratti conto, il cliente puo' scegliere di ricevere gli stessi con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Gli stessi si intendono approvati in mancanza di opposizione scritta, trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento. Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche alla clientela siano omesse nei casi di rapporti che non registrino movimenti da oltre un anno e presentino un saldo creditore non superiore a L. 5.000.000. Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera lire 50 milioni e non si registrano movimenti da oltre un anno. 8. Richiesta di documentazione su singole operazioni Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, una stima del presumibile importo delle relative spese.