(all. 1 - art. 1)
1.   Fonti normative
   La materia e' disciplinata dalle seguenti disposizioni del decreto
legislativo  1  settembre  1993,  n.  385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di seguito "T.U."):
- titolo VI, capo I,  concernente  la  trasparenza  delle  condizioni
  contrattuali  delle  operazioni e dei servizi bancari e finanziari,
  per le norme suscettibili di immediata applicazione;
- art. 161, comma 2, in base al quale la legge 17  gennaio  1992,  n.
  154  (1),  recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei
  servizi bancari e finanziari" (ad eccezione dell'art. 10)  continua
  a  trovare  applicazione  fino  alla  data di entrata in vigore dei
  provvedimenti che verranno emanati dalle  autorita'  creditizie  ai
  sensi del titolo VI del T.U.;
-  art.  161,  comma  5, in base al quale il decreto del Ministro del
  tesoro del 24 aprile 1992 (2), recante  norme  per  la  trasparenza
  delle  condizioni  contrattuali  delle  operazioni  e  dei  servizi
  bancari e finanziari, continua a  trovare  applicazione  fino  alla
  data  di  entrata  in vigore dei provvedimenti che verranno emanati
  dalle autorita' creditizie ai sensi del titolo VI del T.U.
   Si richiama inoltre l'art. 128, comma 1 del T.U.  che  attribuisce
alla  Banca  d'Italia  il  potere  di  acquisire informazioni, atti e
documenti ed eseguire ispezioni al fine  di  verificare  il  rispetto
delle  disposizioni  in materia di trasparenza; il medesimo articolo,
al comma 2,  prevede  che,  in  caso  di  ripetute  violazioni  delle
disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicita', il Ministro del
tesoro,   su   proposta   della  Banca  d'Italia,  puo'  disporre  la
sospensione dell'attivita' di singole sedi secondarie.
2.   Ambito di applicazione
   Le  presenti  disposizioni  si  applicano  nei   confronti   degli
intermediari   finanziari   iscritti  negli  elenchi  previsti  dagli
articoli 106 e 107 del T.U.
____________________
1  Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1992.
2  Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992.
3.   Forma, contenuto e modalita' della pubblicita'
   Gli intermediari finanziari, in ciascun locale aperto al pubblico:
a) affiggono un avviso sintetico relativo alle  condizioni  praticate
   per  le operazioni e per i servizi prestati tra quelli dell'elenco
   allegato sub A;
b) mettono a  disposizione  fogli  informativi  analitici  contenenti
   dettagliate  informazioni  sulle  operazioni e servizi offerti fra
   quelli inclusi nell'elenco allegato sub A;
c) mettono a disposizione i fogli informativi analitici  relativi  ai
   prodotti   eventualmente   commercializzati  per  conto  di  altri
   soggetti tenuti all'osservanza  della  disciplina  in  materia  di
   trasparenza.      Qualora   tali  prodotti  rientrino  tra  quelli
   principali offerti  dall'intermediario,  le  condizioni  praticate
   sono riportate anche negli avvisi sintetici.
   Gli  obblighi  di cui sopra sono soddisfatti in ogni locale aperto
al pubblico nel quale i servizi sono offerti.
   Gli intermediari che si avvalgono della rete distributiva di altri
soggetti  forniscono  tempestivamente  a  questi  ultimi  i  dati  da
pubblicizzare attraverso gli avvisi sintetici e i  fogli  informativi
analitici.
   Gli   obblighi   in   tema  di  pubblicita'  facenti  carico  agli
intermediari finanziari che si avvalgono della rete  distributiva  di
altro  soggette  (c.d.  venditore di beni "convenzionato") non tenuto
all'osservanza  delle  medesime  disposizioni  sono  assolti  con  il
tempestivo  invio  dei  dati da pubblicizzare. A tal proposito, si fa
presente che ove il venditore convenzionato possa raccogliere  presso
la   propria   sede   le  richieste  di  finanziamento  da  inoltrare
all'intermediario,  gli  avvisi  sintetici  e  i  fogli   informativi
analitici  di  quest'ultimo devono essere disponibili presso i locali
del venditore dei beni.
   Gli avvisi e i fogli sono datati e costantemente aggiornati con le
modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese
praticate;  essi  non  costituiscono  offerta  al  pubblico  a  norma
dell'art. 1336 del codice civile.
   Copia  degli avvisi e dei fogli e' conservata per cinque anni agli
atti presso le sede legale e le  filiali  degli  intermediari,  anche
mediante l'utilizzo di procedure informatiche (3).
   Si  definisce  aperto  al  pubblico  qualunque locale nel quale il
pubblico abbia  accesso  non  discriminato,  anche  se  l'accesso  e'
sottoposto  a  forme di controllo, ivi compresi i locali nei quali si
svolgono le trattative e vengono conclusi i contratti.
____________________
3  Obiettivo della norma e' quello di assicurare  la  disponibilita',
presso  la  sede  legale  e le filiali, della documentazione inerente
l'assolvimento degli obblighi di  pubblicita'.  Si  ritiene  pertanto
possibile  la  conservazione  accentrata  purche'  il  vincolo  della
tempestiva disponibilita' sia assicurato anche attraverso  l'utilizzo
di procedure informatiche.
   Gli  annunci  pubblicitari  e  le offerte effettuati con qualsiasi
mezzo dagli intermediari,  se  riferiti  a  specifiche  operazioni  e
servizi  inclusi nell'elenco allegato, contengono le informazioni sui
tassi di interesse, sul prezzo e sulle  altre  condizioni  praticate,
anche  mediante  esplicito rinvio ai fogli informativi analitici, che
l'intermediario e' tenuto a mettere a disposizione nei propri  locali
aperti al pubblico (4). In tal caso e' necessario che:
- l'ubicazione dei suddetti locali sia indicata dai medesimi messaggi
  pubblicitari o facilmente conoscibile;
-   le   informazioni   in  ordine  alle  operazioni  ed  ai  servizi
  pubblicizzati che vengono omesse nel messaggio pubblicitario  siano
  chiaramente  ed  univocamente  rinvenibili  nell'ambito  dei  fogli
  informativi analitici.
   I tassi d'interesse  sono  indicati  al  valore  nominale  e  sono
riportati  su  base  annua,  con  indicazione  della  periodicita' di
capitalizzazione.
   Gli  obblighi  di  pubblicita'  possono  essere  assolti  mediante
l'esposizione dei soli avvisi sintetici - purche' contengano tutte le
informazioni utili alla comprensione degli elementi di costo - per le
operazioni di:
-  acquisto  e  vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi
  compreso il rilascio di travellers cheques in divisa  estera  e  il
  pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera:
- ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici).
   L'obbligo   di   pubblicita'   relativo   alle   informazioni   da
pubblicizzare non puo' essere assolto mediante rinvio agli usi.
____________________
4 Sono ricompresi gli annunci pubblicitari e  le  offerte  affissi  o
  distribuiti  nei  locali  dei  soggetti  con  i  quali  esiste  una
  convenzione per la promozione dei propri prodotti.
3.1. Avvisi sintetici
   Gli avvisi sintetici forniscono a coloro che entrano  in  contatto
diretto  con  gli intermediari una prima essenziale informativa sulle
condizioni praticate, in  modo  da  favorire  il  confronto  tra  gli
intermediari.
   Gli avvisi sintetici, pertanto:
- hanno formato non inferiore a cm 70 x 100;
- sono collocati in modo tale da facilitare la consultazione da parte
  del pubblico;
-  hanno veste grafica di facile identificazione e lettura; riportano
  la  denominazione  dell'intermediario   e   la   data   dell'ultimo
  aggiornamento;
-  contengono  le  informazioni riportate negli schemi allegati (cfr.
  allegato sub B), in relazione alle operazioni poste in essere e  ai
  servizi  prestati tra quelli di cui all'allegato sub A. Tali schemi
  sono  comunque  suscettibili  di  integrazione   o   di   eventuale
  eliminazione di voci (ove si riferiscano a condizioni non praticate
  dall'intermediario);
- riportano la denominazione dell'intermediario e la data dell'ultimo
  aggiornamento;
-  rinviano ai fogli informativi analitici sia per quanto riguarda il
  maggior dettaglio delle  medesime  operazioni  e  servizi  in  essi
  indicati,  sia  per quanto riguarda analoghi prodotti eventualmente
  commercializzati per conto di altri soggetti tenuti  all'osservanza
  delle disposizioni in materia di trasparenza.
   Gli  intermediari che pongono in essere operazioni di negoziazione
in cambi predispongono un apposito  avviso  sintetico  (cartello  dei
cambi), anche a caratteri mobili o di tipo elettronico, che indichi i
tassi  di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a pronti delle
valute nonche' le eventuali commissioni  o  voci  di  costo  comunque
denominate.    Ai    fini   dell'assolvimento   degli   obblighi   di
conservazione,  sono  mantenute,  anche  attraverso   l'utilizzo   di
procedure  informatiche, apposite evidenze riportanti per ogni giorno
le informazioni del relativo avviso.
3.2. Fogli informativi analitici.
   I fogli informativi analitici riportano, per  le  operazioni  e  i
servizi  offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato sub A, tutte
le informazioni da pubblicizzare, dettagliate secondo le modalita' di
esecuzione dei rapporti (ad esempio: forma tecnica e durata).
   Le informazioni possono essere  rese  disponibili  anche  mediante
l'utilizzo  di  apparecchiature  elettroniche,  ovvero  tramite altre
soluzioni organizzative, purche' vengano garantite  la  facilita'  di
accesso   alle   informazioni  stesse  da  parte  della  clientela  e
l'asportabilita' dei fogli informativi analitici.
   Per  i  finanziamenti  e'  precisato  se,  per  il  calcolo  degli
interessi,  si  fa  riferimento  all'anno  civile    ovvero  a quello
commerciale.
   Per   i   finanziamenti   da   rimborsare   secondo  un  piano  di
ammortamento, negli stessi  fogli  e'  riportato  anche  tale  piano,
riferito  convenzionalmente    ad  un  capitale  di L. 1.000.000. Per
quanto concerne le operazioni a tasso variabile, i fogli  informativi
analitici pubblicizzano l'eventuale tasso di interesse d'ingresso, il
criterio  di  indicizzazione  con  l'indicazione  degli ultimi valori
assunti dai parametri di riferimento, la periodicita'  di  revisione.
Il  piano  di ammortamento, riferito convenzionalmente ad un capitale
di L.  1.000.000,  va  pubblicizzato  applicando  gli  ultimi  valori
assunti  dai  parametri  di riferimento e ipotizzando la costanza dei
parametri medesimi.
   Piu' in generale,  si  richiama  l'attenzione  sull'esigenza  che,
anche  attraverso  i  fogli informativi analitici, la clientela venga
informata sui rischi connessi ai meccanismi di  indicizzazione  nelle
operazioni a tasso variabile e i rischi di oscillazione delle ragioni
di cambio nelle operazioni in valuta.
4.   Metodologia di calcolo degli interessi
   Nei  finanziamenti  a  breve  termine  in lire interne, il calcolo
degli interessi e' eseguito con  riferimento  alla  durata  dell'anno
civile.
5.   Forma e contenuto dei contratti
   I contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per
iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.
   La forma scritta non e' tuttavia obbligatoria:
a)  per i contratti riguardanti la prestazione di servizi che formano
   oggetto della pubblicita' e il cui prezzo unitario non  eccede  L.
   50.000.  Per  prezzo  unitario  si  intende il costo sostenuto dal
   cliente per il servizio reso e non l'ammontare  della  sottostante
   transazione;
b)  per  operazioni  e servizi gia' previsti in contratti redatti per
   iscritto.
   La  prestazione  occasionale   di   operazioni   e   servizi   non
specificamente previsti nel contratto redatto per iscritto, quali, in
principio, ordini di pagamento a favore di terzi e acquisto e vendita
di  valuta  estera  nelle  sue  diverse forme, puo' essere effettuata
senza  previo  ricorso  alla  forma   scritta,   a   condizione   che
l'intermediario:
1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta;
2)   consegni   e   invii   tempestivamente   al   cliente   conferma
   dell'operazione indicando il prezzo praticato, le commissioni e le
   spese addebitate ed eventualmente il mercato su  cui  l'operazione
   e' stata eseguita;
3)  non  pratichi  condizioni  piu'  sfavorevoli di quelle oggetto di
   pubblicita' per le operazioni della specie.
   Con riferimento  al  contenuto,  i  contratti  indicano  il  tasso
d'interesse  e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per
i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora.  Sono  indicate,
oltre  alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa
imputabili  al  cliente,  ivi  comprese  le   spese   relative   alle
comunicazioni  di  cui  ai  successivi  paragrafi  6  (Modifica delle
condizioni  contrattuali)  e   7   (Comunicazioni   periodiche   alla
clientela).
   Nel  caso  in  cui  alcuni  degli  elementi  che  concorrono  alla
determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendano  dalla
quotazione  di  titoli  o  valute ad una data futura ovvero non siano
comunque  individuabili  al  momento  della  stipula  del   contratto
scritto,  nello  stesso  devono  essere  in  ogni  caso  indicati gli
elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo.
6.   Modifica delle condizioni contrattuali
   Nei contratti di durata,  la  possibilita'  di  variare  in  senso
sfavorevole  al  cliente  il  tasso d'interesse e ogni altro prezzo e
condizione deve essere espressamente indicata  nel  contratto  stesso
con  clausola  approvata specificamente dal cliente; delle variazioni
effettuate l'intermediario fornisce al cliente apposita comunicazione
da inoltrare presso l'ultimo domicilio da questi reso noto.
   Le variazioni generalizzate della struttura dei  tassi  e  quelle,
sfavorevoli  alla  clientela,  di  tassi  d'interesse, prezzi e altre
condizioni  previste  nei  contratti  di  durata,   attuate   da   un
intermediario,  possono  essere  comunicate  alla  clientela  in modo
impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana (5). In tali casi e' opportuno
che gli intermediari finanziari espongano nei propri locali aperti al
pubblico appositi avvisi riportanti le variazioni annunciate.
   Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta,
ovvero dalle comunicazioni effettuate nelle altre forme previste,  il
cliente  ha  diritto   di recedere dal contratto senza penalita' e di
ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione  delle
condizioni precedentemente praticate.
   Fermo restando quanto previsto in tema di comunicazioni periodiche
(cfr.  paragrafo  successivo),  non sono soggette ad alcun obbligo di
comunicazione le variazioni di  tasso  conseguenti  a  variazioni  di
specifici  parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione e'
sottratta alla volonta' delle medesime.
____________________
5 Per variazioni generalizzate si intendono anche quelle  relative  a
  determinate tipologie di operazioni.
7.   Comunicazioni periodiche alla clientela
   Nei contratti di durata gli intermediari forniscono alla clientela
alla  scadenza  del  contratto  e  comunque almeno una volta all'anno
(entro il termine del 30 gennaio di ciascun anno)  una  comunicazione
scritta  che  dia  una  completa  e  chiara informazione sui tassi di
interesse applicati nel corso del rapporto,  sulla  decorrenza  delle
valute,  sulla  capitalizzazione  degli interessi e sulle ritenute di
legge su di essi  operate,  sulle  altre  somme  a  qualsiasi  titolo
accreditate  o  addebitate  al  cliente.  Tale comunicazione contiene
inoltre ogni altro evento ed elemento necessario per la  comprensione
dell'andamento  del  rapporto  nell'anno solare precedente ovvero nel
periodo di riferimento.
   Per i contratti di mutuo e le operazioni di locazione  finanziaria
la  comunicazione  puo'  essere  omessa quando le informazioni di cui
sopra siano state  gia'  fornite  in  corso  d'anno,  in  particolare
attraverso  gli  avvisi di pagamento o le letture emesse a fronte dei
canoni periodici.
   Qualora il  rapporto  contrattuale  prevede  l'invio  di  estratti
conto,  il  cliente puo' scegliere di ricevere gli stessi con cadenza
annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Gli stessi  si  intendono
approvati in mancanza di opposizione scritta, trascorsi 60 giorni dal
loro ricevimento.
   Le  parti  possono  convenire che le comunicazioni periodiche alla
clientela siano omesse  nei  casi  di  rapporti  che  non  registrino
movimenti  da  oltre  un  anno  e  presentino  un saldo creditore non
superiore a L. 5.000.000.
   Per i contratti di deposito titoli a custodia  e  amministrazione,
le  parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il
valore nominale dei titoli non  supera  lire  50  milioni  e  non  si
registrano movimenti da oltre un anno.
8.   Richiesta di documentazione su singole operazioni
   Il  cliente  ha  diritto  di  ottenere,  a proprie spese, entro un
congruo termine e comunque non  oltre  novanta  giorni,  copia  della
documentazione  inerente  a  singole operazioni poste in essere negli
ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente,  al  momento
della  richiesta,  una  stima  del presumibile importo delle relative
spese.