(all. 2 - art. 1) (parte 1)
                         NORME DI ATTUAZIONE
                              TITOLO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 1
                         Finalita' del piano
   Il  piano territoriale paesistico si applica all'intero territorio
del comune di Favignana e comprende tutte  le  isole  dell'arcipelago
delle Egadi.
   Tutto  il  territorio  del  comune  di  Favignana  e' sottoposto a
vincolo paesistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e
4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357,  essendo  stato  dichiarato  di
notevole  interesse pubblico con decreto dell'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica  istruzione  del  10
agosto 1991 ed e' soggetto alle disposizioni delle presenti norme.
   Il  piano territoriale paesistico in adempimento a quanto disposto
dall'art. 5 della legge n. 149/39 e dell'art. 1 bis  della  legge  n.
431/85  e' volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e
di quello storico-culturale e concorre, attraverso la  determinazione
di  condizioni alla trasformazione e alla utilizzazione, a perseguire
le seguenti finalita':
    a) conservare l'identita' storico-culturale del territorio, cioe'
delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di aree e di elementi
di  cui  e'  riconoscibile  l'interesse   per   ragioni   ambientali,
paesistiche,    naturalistiche,   geomorfologiche,   paleontologiche,
storico-archeologiche, storico-architettoniche, storico-testimoniali;
    b) garantire la qualita' dell'ambiente, naturale ed antropizzato,
e la sua fruizione collettiva;
    c) assicurare la salvaguardia delle risorse territoriali;
    d)  indicare  le  azioni  necessarie  per  il   recupero   e   la
valorizzazione delle qualita' ambientali e paesaggistiche.
                               Art. 2
                   Struttura e contenuti del piano
   Il  P.T.P.  studia  l'arcipelago  delle Egadi secondo sottosistemi
tematici, ne analizza le componenti fondamentali e ne  individua  gli
elementi fisici, biologici e antropici che lo caratterizzano.
   Il   piano   suddivide   il   territorio   in   ambiti  che  hanno
caratteristiche  specifiche  e   distintive   e   differenti   valori
paesistico-ambientali  e  ne valuta la sensibilita', definita come la
capacita' di sopportare alterazioni da attivita' determinate.
   Il piano definisce per ogni ambito i regimi  normativi,  individua
le attivita' compatibili con caratteri dei diversi ambiti e determina
le  modalita'  e  le  tipologie  di  intervento  ammissibili  con  il
mantenimento dei caratteri fondamentali dei luoghi, e l'entita' e  le
caratteristiche  qualitative  delle  trasformazioni,  i  limiti  e  i
relativi divieti.
   Il piano articola la sua disciplina con  riferimento  agli  ambiti
territoriali e agli elementi costitutivi del paesaggio.
a) Ambiti territoriali
   Finalita'   della   suddivisione   in   ambiti  e'  esclusivamente
l'articolazione della normativa di tutela.
   Il piano individua nella tavola 9 gli ambiti  territoriali  per  i
quali  e'  costante il valore della sensibilita', fatta eccezione per
episodi puntiformi con i valori assai piu' alti o piu' bassi.
   Gli  ambiti  sono  costruiti  in  rapporto all'esistenza di beni e
risorse  individuate  nelle  analisi  specialistiche  e   alla   loro
rilevanza  in base ai valori tematici e alla sensibilita' paesistico-
ambientale.
"b) Elementi costitutivi del paesaggio
   Gli elementi  costitutivi  del  paesaggio  sono  riferiti  a  beni
puntuali,  lineari  ed  areali  individuati  in  conseguenza dei loro
caratteri distintivi nelle carte di analisi e  di  sintesi  tematiche
che definiscono la struttura del paesaggio, in base a quanto previsto
dalla  legge  n.  1497/39 e dalla legge n. 431/85 e con riguardo alla
specificita' del territorio dell'arcipelago delle Isole Egadi.
                               Art. 3
                         Elaborati del piano
   Il presente piano territoriale paesistico si compone dei  seguenti
elaborati,  facenti  tutti  parte  integrante e sostanziale del piano
stesso:
    a) relazione generale, corredata da idonei allegati, che motiva e
sintetizza le scelte del piano;
    b) carte tematiche in scala 1/10.000:
     1. carta della trasformazione e crescita del sistema insediativo
e delle emergenze storico-culturali;
     2. carta delle emergenze  archeologiche,  delle  sincronie,  dei
valori e potenzialita' archeologiche;
     3.  carta  fisionomica  e  strutturale della copertura vegetale,
delle emergenze biologiche e del grado di naturalita';
     4. carta dell'uso del suolo e dell'organizzazione funzionale dei
servizi e delle attrezzature;
     5. carta degli aspetti strutturali e percettivi del paesaggio;
     6.  carta  delle  previsioni  urbanistiche  e  delle  iniziative
pubbliche in itinere;
     7. carta dei vincoli ex legge n. 431/85 e della riserva marina;
     8. carta dei vincoli e dei demani;
     9. carta della sensibilita' del paesaggio;
     10.matrice delle modalita' di tutela e di trasformazione;
     11.carta   della  conservazione  e  della  trasformabilita'  del
territorio;
    c) norme di attuazione;
    d) allegati:
     1. schede delle emergenze biologiche;
     2. schede  dei  siti  archeologici  e  proposta  di  decreto  di
vincolo;
     3. schede dei beni storico-culturali;
     4. decreti di vincolo ex legge n. 1089/39.
                               Art. 4
                         Efficacia del piano
   Il  presente  piano  ha valore di piano territoriale paesistico ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497 ed al primo comma dell'art. 1 bis della legge 8 agosto  1985,
n. 431.
   Le  autorizzazioni  di  cui  all'art.  7  della  legge n. 1497/39,
nonche'  all'art.  1  della  legge  n.  431/85  sono  rilasciate   in
conformita'  alle  prescrizioni  del  presente  piano e alle leggi in
materia.
   Le  prescrizioni del piano variano in rapporto ai diversi gradi di
rilevanza dei valori  paesistico-ambientali  e  quindi,  in  rapporto
all'appartenenza  ai  diversi  ambiti  e  in  rapporto  agli elementi
costitutivi del paesaggio.
   Le prescrizioni del presente piano si articolano in:
    a) norme vincolanti, relative  agli  ambiti  individuati  e  agli
elementi  costitutivi  del  paesaggio  individuati e delimitati nelle
tavole 1, 2, 3, 8, 11.
   Tali norme sono vincolanti  per  qualsiasi  soggetto,  pubblico  e
privato,  e  sono  prevalenti nei confronti di qualsiasi strumento di
pianificazione  e  di  programmazione.  Restano  comunque  salve   le
disposizioni  piu'  restrittive  ove  previste  da  leggi  statali  e
regionali:
    b) indirizzi, che  costituiscono  prescrizioni  di  massima  alle
quali   devono   attenersi  gli  strumenti  di  pianificazione  e  di
programmazione e che costituiscono  riferimento  sostanziale  per  le
attivita'  della  pubblica  amministrazione  in  materia,  e  per  la
verifica  della  congruenza   ambientale   di   programmi   progetti,
interventi relativi al territorio disciplinato.
   Gli  strumenti  urbanistici  dovranno  adeguare  i  loro contenuti
progettuali agli obiettivi del P.T.P. allo scopo di renderli coerenti
con le finalita' di tutela e valorizzazione del paesaggio e  dovranno
recepire  la disciplina del presente piano e graduare, in rapporto ad
essa, le proprie previsioni e l'attuazione delle relative direttive.
                              TITOLO II
            MODALITA' DELLA TUTELA E DELLA TRASFORMAZIONE
                               CAPO I
                               Art. 5
                       Obiettivi della tutela
   La tutela deve provvedere:
    a) alla conservazione e protezione delle emergenze di particolare
rilevanza e degli ambienti naturali;
    b) alla conservazione e difesa del suolo ed al  ripristino  delle
condizioni   di   equilibrio   ambientale,  al  recupero  delle  aree
degradate, alla riduzione delle condizioni di  rischio,  alla  difesa
dall'inquinamento delle acque;
    c) alla protezione e conservazione delle specie floristiche rare,
esclusive  e in via di scomparsa compresi gli ambienti di particolare
interesse biologico naturalistico e  le  associazioni  vegetali  alle
quali danno ricetto;
    d)  al  mantenimento dell'attuale assetto vegetazionale deturpato
nel  corso  dei  secoli,  onde  evitare  ulteriori   degradazioni   e
riduzioni;
    e)  al  ripristino,  consolidamento  e  sviluppo  del  patrimonio
botanico e vegetazionale ai fini ecologici e di difesa del suolo;
    f) alla  conservazione  dei  beni  storico-culturali,  alla  loro
appropriata   utilizzazione,   alla   salvaguardia  e  al  ripristino
dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti;
    g) alla conservazione del paesaggio agrario e dei  suoi  elementi
tradizionali;
    h)  alla  conservazione dei caratteri ambientali, paesaggistici e
urbanistici dei centri urbani in rapporto alla morfologia dei  luoghi
e ai modi e alle forme dell'edilizia tradizionale;
    i)  all'utilizzazione  delle  risorse  ambientali  e  paesistiche
locali al fine di consentire l'equilibrato sviluppo  della  comunita'
locale.
                               Art. 6
                          Regimi normativi
   La  disciplina  del  P.T.P.  e'  articolata  con  riferimento alle
seguenti categorie normative che definiscono i regimi  normativi  che
vengono   applicati   agli   ambiti   territoriali  e  agli  elementi
costitutivi del paesaggio:
a) Conservazione
   Tale regime si applica  negli  ambiti  che  hanno  elevato  valore
naturalistico-ambientale  paesistico, che si trovano in condizioni di
elevata criticita'  e  che  sono  caratterizzati  dalla  presenza  di
emergenze geomorfologiche, archeologiche, storico-culturali.
   L'obiettivo  e'  la  conservazione  della  situazione attuale e la
tutela dei valori paesistici, espressione di uno stato di sostanziale
equilibrio ovvero di processi evolutivi naturali in atto,  in  quanto
qualunque   pur   modesta   alterazione   dell'assetto  attuale  puo'
compromettere la funzione paesistica e la  particolare  qualita'  dei
luoghi.
   Comprende gli interventi volti prioritariamente alla conservazione
delle  risorse  naturali  e  dei processi biocenotici, del patrimonio
storico-culturale, con le eventuali attivita' di  manutenzione  e  di
controllo  dei  tipi e dei livelli di fruizione strettamente connessi
alla finalita' della conservazione.
   Negli ambiti caratterizzati  da  elevati  valori  naturalistici  e
paesistici,  privi  di  insediamenti  o  interessati solo in modo del
tutto marginale, si rende prevalente l'esigenza di  subordinare  ogni
iniziativa   di  intervento  al  rispetto  della  situazione  attuale
escludendo     ogni     trasformazione     urbanistica,     edilizia,
infrastrutturale.
b) Mantenimento
   Tale  regime  si  applica  negli  ambiti  che hanno elevato valore
paesistico ma che presentano media  e  bassa  criticita'  in  cui  la
situazione  esistente non e' suscettibile di essere compromessa dalla
modificazione di singoli elementi o da interventi  limitati  tali  da
non  alterare l'integrita' dell'attuale assetto territoriale e da non
compromettere la qualita' complessiva del paesaggio e dell'ambiente.
   L'obiettivo e' quello di conservare inalterata  la  situazione  in
atto   assicurando  una  migliore  fruizione  e  una  piu'  razionale
utilizzazione delle risorse.
   Negli ambiti  caratterizzati  dalla  presenza  di  elevati  valori
storico  culturali,  architettonici  urbanistici e ambientali si pone
l'esigenza  di  conservare  nella  maggiore   misura   possibile   la
situazione  attuale  per  non  alterare  l'equilibrio  raggiunto  e i
rapporti quantitativi e qualitativi tra  l'insediamento  esistente  e
l'ambiente urbano e quello naturale e/o agricolo.
   Comprende  gli interventi volti prioritariamente alla manutenzione
delle risorse naturalistiche, del paesaggio e del patrimonio storico-
culturale, con eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di
riuso, di rifunzionalizzazione e di  modificazione  fisica  limitata,
strettamente finalizzata al mantenimento dei valori esistenti.
c) Consolidamento
   Tale   regime   si   applica   quando   si  presentano  condizioni
idrogeologiche che comportano rischi di compromissione per l'ambiente
e/o pericoli per le attivita' insediate; quando le  condizioni  della
vegetazione,  pur  essendo accettabile sotto il profilo delle essenze
dominanti, sono invece insoddisfatte per quanto riguarda la  densita'
e  il  vigore  vegetativo; quando l'insediamento e' caratterizzato da
discontinuita' del tessuto e da eventuale eterogeneita'  delle  forme
insediative e sono riconoscibili alcuni caratteri prevalenti rispetto
ai quali si intende omogeneizzare l'insieme.
   L'obiettivo  e' quello di prevenire i rischi, eliminare i pericoli
e migliorare il livello qualitativo e di fruizione  delle  risorse  e
dei beni salvaguardando i valori paesistico-ambientali dell'insieme.
   Gli  interventi  mirati  alla  prevenzione dei rischi geologici se
incidono  in  misura  rilevante  sull'assetto   paesistico-ambientale
dovranno  fare  riferimento  ad uno studio organico di insieme che ne
garantisca, il migliore inserimento nel contesto anche attraverso  la
definizione di appropriate modalita' esecutive.
d) Trasformazione
   Tale  regime  si applica negli ambiti in cui i fattori paesistico-
ambientali  non  sono  tanto  caratterizzanti   da   imporre   rigide
limitazioni  di  ordine  quantitativo  o strutturale agli interventi:
nelle  situazioni  compromesse  sotto  il   profilo   paesistico   ed
ambientale   o   dove   l'insediamento   presenta  aspetti  di  forte
eterogeneita' e disorganizzazione tali  che  nello  stesso  non  sono
riconoscibili  ne'  caratteri prevalenti ne' uno schema organizzativo
cui attenersi.
   L'obiettivo e' quello di conseguire livelli di  migliore  qualita'
ambientale   e   paesistica   anche   attraverso  l'attuazione  delle
previsioni di sviluppo insediativo definite in sede di pianificazione
urbanistica, indirizzandone la realizzazione  verso  forme  idonee  a
garantire  il  corretto  inserimento  nel  contesto  paesistico  e il
soddisfacimento delle esigenze funzionali dell'insediamento.
   Comprende  gli  interventi  volti  ad  introdurre  sostanzialmente
innovazioni  d'uso  o  di  struttura  nello stato dei luoghi per fini
economici o sociali con modificazioni anche radicali delle risorse  e
dei valori esistenti.
e) Restauro ambientale e paesistico
   Tale   regime   si  applica  in  aree  che  hanno  elevati  valori
naturalistici e paesistici parzialmente alterati o compromessi  dalla
presenza di detrattori o da uso improprio.
   L'obiettivo  e'  di  rimuovere  i  detrattori  o  di limitarne gli
effetti  negativi  e  di  realizzare  un  graduale   recupero   degli
ecosistemi,  dei  valori  paesistici,  dei  beni e dei siti di valore
storico e culturale.
   Restituzione:  comprende  le  azioni  e   gli   interventi   volti
prioritariamente  al  ripristino di condizioni ambientali alterate da
processi di degrado, al restauro dei monumenti e delle  testimonianze
storico-culturali,  al  recupero  del  patrimonio  abbandonato o male
utilizzato,  all'eliminazione  o  alla  mitigazione  dei  fattori  di
degrado   o  di  alterazione  e  dei  tipi  o  livelli  di  fruizione
incompatibili con le modificazioni fisiche o funzionali, strettamente
necessari e compatibili con tale finalita'.
   Riqualificazione:  comprende  le  azioni  e  gli  interventi volti
prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti  o  alla
valorizzazione  di  risorse  male  utilizzate  o  sottoutilizzate con
modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente  innovative  ma
tali  da  non  aumentare  sostanzialmente  i  carichi  urbanistici  e
ambientali e da ridurre o eliminare i  conflitti  o  le  improprieta'
d'uso in atto.
                               Art. 7
      Classificazione delle attivita' e tipologia di intervento
   Le  funzioni  di tutela del P.T.P. si attuano con riferimento alle
seguenti attivita' e in relazione alla  loro  compatibilita'  con  le
risorse e i beni presenti negli ambiti.
1. Attivita' forestali
   Attivita'  tese  alla  conservazione, miglioramento e gestione dei
popolamenti vegetali e in genere volte alla difesa del  suolo,  anche
sotto  l'aspetto idrogeologico e alla tutela e al miglioramento delle
caratteristiche ambientali e del paesaggio.
    1.1. Interventi  di  restauro  ambientale  volti  a  favorire  la
ricostituzione della macchia forestale climacica;
    1.2. interventi di riconversione e progressiva sostituzione delle
componenti  esotiche con elementi dei climax locali nei ripopolamenti
forestali  artificiali  con  soprassuoli  caratterizzati  da  essenze
esotiche;
    1.3. opere di bonifica forestale, di riforestazione;
    1.4. opere antincendio;
    1.5.  interventi  volti  alla  difesa  del  suolo sotto l'aspetto
idrogeologico;
    1.6. interventi volti a  favorire  le  operazioni  colturali  dei
popolamenti forestali artificiali.
2. Attivita' agropastorali
   Attivita'  attinente  alla  produzione  agricola e all'allevamento
tradizionale, volta alla  conservazione,  valorizzazione  e  recupero
delle  potenzialita'  agricole  e  al miglioramento dei pascoli e dei
prati-pascoli.
    2.1.  Interventi  colturali  volti   a   migliorare   l'efficenza
dell'unita' produttiva;
    2.2.  interventi  atti  a  rendere  maggiormente funzionale l'uso
agricolo del suolo (scavo pozzi, strade  interpoderali,  impianti  di
elettrificazione, etc.);
    2.3.   interventi   diretti   alla   realizzazione  di  manufatti
strettamente necessari alla conduzione del fondo;
    2.4.  interventi  diretti   alla   realizzazione   di   residenza
strettamente necessaria alla conduzione del fondo;
    2.5.   interventi   diretti  alla  realizzazione  di  impianti  e
manufatti destinati alla lavorazione, trasformazione e  conservazione
dei prodotti agricoli;
    2.6. ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di manufatti
per  l'uso  del  pascolo  o  dell'allevamento consentito non in forma
industriale;
    2.7. miglioramento di prati, praterie e pascoli attraverso  opere
di spietramento, decespugliamento e concimazione;
    2.8.  incentivazione  della produzione di agricoltura biologica e
interventi di assistenza tecnica finalizzati alla sperimentazione  di
pratiche colturali piu' adatte alle reali condizioni stazionali e una
migliore gestione delle risorse presenti;
    2.9. attivita' pastorale non a carattere industriale;
    2.10.sono  vietati  gli  impianti di serra stabilmente infissi al
suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti.
3. Attivita' estrattiva
   Utilizzazione  del  territorio  relativa   alla   coltivazione   e
all'escavazione    di    materiali    lapide   ed   altri   materiali
industrialmente utilizzabili.
    3.1. E' vietata l'apertura e l'esercizio di nuove cave;
    3.2. escavazione e lavorazione del materiale nelle cave esistenti
regolarmente autorizzate.
4. Attivita' residenziale e residenziale-turistica
   Utilizzazione del territorio  volta  a  soddisfare  le  necessita'
residenziali strettamente connesse:
   -   alle   esigenze   della   popolazione   residente   (attivita'
residenziali,  servizi   e   attrezzature,   attivita'   commerciali,
attivita' produttive);
   -  a  soddisfare  la domanda di residenza turistica e attrezzature
(strutture  ricettive  residenziali,  villaggi  turistici,  alberghi,
residenze, case unifamiliari, insediamenti agroturistici, campeggi);
    4.1.   interventi  volti  all'utilizzo  dell'edilizia  esistente:
manutenzione  ordinaria,  manutenzione  straordinaria,   restauro   e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione
urbanistica;
    4.2. interventi di nuova edificazione;
    4.3. servizi e attrezzature di quartiere;
    4.4.  impianti e manufatti necessari alla lavorazione di prodotti
artigianali e relativi servizi.
5. Attivita' agrituristiche
   Attivita' di ricezione ed ospitalita' esercitate dagli agricoltori
cosi' come previsto dall'art. 2 della legge n. 730/85.
   Al fine di sostenere e favorire lo sviluppo dell'agricoltura e  di
agevolare   la   permanenza   di  produttori  agricoli  e'  possibile
promuovere nelle campagne forme  idonee  di  turismo  tese  a  meglio
utilizzate  il  patrimonio  rurale,  a favorire la conservazione e la
tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a  tutelare  e
promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale.
   Possono  essere  utilizzati  per attivita' agrituristiche i locali
siti nell'abitazione dell'agricoltore ubicata nel fondo, nonche'  gli
edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non piu' necessari alla
conduzione  dello  stesso  e  che  rispondono  alle  necessarie norme
igieniche.
   Ai  fini  dell'esercizio  di  attivita'  agrituristiche  non  sono
consentite nuove costruzioni se non nel rispetto delle norme vigenti;
sono  invece  consentiti  gli  interventi  di recupero del patrimonio
edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche tipologiche  ed
architettoniche  degli  edifici  e  delle  caratteristiche ambientali
delle zone interessate.
6. Attrezzature
   Utilizzazione del territorio  finalizzata  alla  realizzazione  di
servizi  di  livello  urbano:  attrezzature  sportive  o per il tempo
libero; parcheggi, verde pubblico e attrezzature  all'aperto  per  il
tempo  libero, servizi ed attrezzature balneari, servizi cimiteriali,
casa circondariale, etc.
7. Infrastrutture e impianti
   Utilizzazione  del  territorio  attinente  le infrastrutture e gli
impianti tecnologici.
    7.1. Viabilita', infrastrutture di accesso, di stazionamento,  di
distribuzione, aree di sosta;
    7.2.   impianti  a  rete,  impianti  di  depurazione,  discariche
controllate, dissalatori, centrali e impianti elettrici, tralicci  ed
antenne, depositi di rottami di autoveicoli, etc.
8. Attivita' culturale-scientifica
   Utilizzazione  relativa  alla  fruizione  dei  valori  ambientali,
paesistici e storico-culturali del territorio per scopi  scientifico-
culturali.  E' connessa a tale attivita' la possibilita' di prelevare
reperti  per  documentate  esigenze   scientifiche,   preventivamente
autorizzate dalla competente Soprintendenza.
    8.1. Percorsi attrezzati, zone di sosta;
    8.2.  strutture scientifico-culturale: zone archeologiche, musei,
orto botanico, acquario, etc.
9. Attivita' didattico-ricreativa
   Utilizzazione  relativa  alla  fruizione  dei  valori  ambientali,
paesistici  e  storico-culturali del territorio per scopi ricreativi,
didattico-culturali in genere e per il tempo libero.
    9.1. Escursionismo (trekking, itinerari a cavallo o  in  montain-
bike);
    9.2. balneazione;
    9.3. caccia, nei limiti delle regolamentazioni vigenti.
                               Art. 8
                         Categorie di tutela
   Le  prescrizioni  di  cui  al presente articolo sono riferite alle
tav. 10 e 11 e sono integrate dalle prescrizioni particolari  dettate
negli articoli seguenti che definiscono i regimi normativi e regolano
gli interventi sugli elementi costitutivi del paesaggio.
   Ai fini della tutela ambientale gli ambiti sono classificati nelle
seguenti categorie:
   - ambiti della conservazione:
     - ambiti della tutela integrale;
     - ambiti della tutela orientata;
   - ambiti della trasformazione:
     - ambiti del paesaggio agrario;
     - ambiti del paesaggio urbanizzato;
   - ambiti del recupero ambientale e paesistico:
     - ambiti del paesaggio degradato.
                               Art. 9
                     Ambiti della conservazione
a) Ambiti della tutela integrale
   1.  Comprende  gli  ambiti in cui sono presenti sistemi naturali e
naturalistici di rilevante  interesse  ecologico  e  paesistico,  con
sensibilita'  ambientale  e paesistica eccezionale o molto alta e con
elevata  vulnerabilita';  caratterizzati  da  elementi  di  rilevante
interesse   culturale,   paesistico  e  scientifico  con  particolare
riferimento alle componenti biologiche ed ecologiche.
   Tali ambiti hanno  valori  elevati  o  molto  elevati  ambientali,
naturalistici, paesaggistici e percettivi.
   Questa  categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 7; a Levanzo gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  e  9;  a
Marettimo  gli  ambiti  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; a Maraone
ambito 1*.
   2. Attivita' compatibili. Sono   compatibili con le  finalita'  di
tutela  dei  suddetti  ambiti  le  attivita':  forestale,  culturale,
scientifica,   didattico-ricreative.   Questa   ultima   e'   ammessa
limitatamente   all'esercizio  dell'escursionismo  a  piedi  lungo  i
percorsi esistenti o per la fruizione del mare.
   3. Regime normativo. Conservazione: in questi ambiti gli usi e gli
interventi consentiti sono finalizzati alla conservazione  del  suolo
ed   alla   salvaguardia   dell'ambiente   naturale,   dei  caratteri
paesistico- ambientali e della condizione di equilibrio  tra  fattori
antropici  e  ambiente  naturale,  nonche'  alla  fruizione pubblica,
compatibilmente con la salvaguardia delle risorse esistenti.  Devono,
pertanto,   essere   conservate   rigorosamente   le  caratteristiche
dell'area  per  quanto  concerne   gli   aspetti   geomorfologici   e
vegetazionali.
   Per l'isolotto di Maraone (ambito 1*) e cosi' per tutti gli scogli
piu'   o   meno   grandi   presenti  nell'arcipelago  si  prevede  la
conservazione senza uso.
   4. Tipi di intervento. Sono consentiti:
    a) interventi volti alla  difesa  del  suolo  e  a  mantenere  la
situazione   idrogeomorfologica   e  il  permanere  delle  condizioni
esistenti di equilibrio dinamico dei  versanti  e  del  litorale  con
esclusivo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica;
    b)   interventi   atti   ad  assicurare  la  conservazione  e  la
ricostruzione della vegetazione  in  equilibrio  con  l'ambiente  nei
popolamenti vegetali naturali;
    c)   rimboschimenti   solo   per   motivate  esigenze  di  difesa
idrogeologica e facendo  ricorso  alle  essenze  legnose  dei  climax
locali;
    d)  nei popolamenti forestali artificiali gli interventi previsti
all'art.  23,  nonche'  le  cure  previste  dalle  norme  di  polizia
forestale;
    e)  interventi  di riconversione e progressiva sostituzione delle
componenti esotiche con elementi dei climax  locali  nei  popolamenti
forestali  artificiali  esistenti  con  soprassuoli caratterizzati da
essenze esotiche;
    f) l'erborizzazione, la raccolta di funghi e  di  altri  prodotti
naturali.  In  zone  determinate  possono  intervenire  limitazioni o
divieti nel  caso  di  impoverimento  delle  risorse  naturali  o  di
alterazione dell'equilibrio ambientale;
    g)  il  ripopolamento  o altri interventi di gestione faunistica.
L'esercizio  venatorio  puo'   essere   vietato   per   favorire   il
riequilibrio delle popolazioni faunistiche;
    h)  interventi  mirati  alla  salvaguardia  dagli incendi purche'
siano  limitati  gli  interventi  di  tipo   strutturale   a   quelli
strettamente necessari;
    i)  l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada solamente
per  i  mezzi  necessari  alle   attivita'   silvopastorali   e   per
l'espletamento  delle  funzioni  di  vigilanza,  di spegnimento degli
incendi ed in genere di protezione civile;
    l) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e  di
restauro dell'edilizia esistente; gli interventi di manutenzione e di
sistemazione   della   viabilita'   e   dei  percorsi  esistenti  con
l'esclusione dell'apertura di nuove strade e piste, della modifica di
quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione  urbanistica  ed
edilizia;
    m) l'apposizione di cartelli per la segnaletica secondo i modelli
e le dimensioni previsti dai decreti dell'Assessore per il territorio
e l'ambiente del 23 maggio 1988 e del 3 febbraio 1990.
   Non e' consentito:
    n) installare tralicci, antenne e strutture similari; abbandonare
rifiuti  o  predisporre  posti  di raccolta degli stessi o realizzare
impianti di smaltimento rifiuti;
    o) asportare, raccogliere o  manomettere  formazioni  geologiche,
rocce  o  fossili salvo che per la ricerca scientifica, ad esclusione
di   limitati   prelievi   finalizzati   alla   ricerca   scientifica
preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza;
    p)  eseguire  opere  che alterano la morfologia del terreno e che
distruggono o danneggiano la vegetazione;
    q) l'esercizio del pascolo e il prelievo di  legnatico,  ove  non
esplicitamente specificato.
b) Ambiti della tutela orientata
   Comprende   gli   ambiti   di   alto   interesse   paesistico  e/o
naturalistico e/o storico-culturale, caratterizzati  da  elementi  di
notevole  interesse scientifico, culturale e paesistico e per i quali
si  sono   individuati   valori   alti   e   medio-alti   ambientali,
naturalistici, paesistici, percettivi e storico-culturali.
   Negli  ambiti  della  tutela  orientata si applica il regime della
conservazione orientata e del consolidamento.
   In questi ambiti  gli  interventi  sono  finalizzati  a  garantire
direttamente  o  tramite  adeguate procedure: la compatibilita' delle
trasformazioni e degli usi con la tutela del patrimonio naturale,  la
compatibilita'   delle   iniziative   di   recupero,  di  restauro  e
valorizzazione del patrimonio edilizio con la conservazione dei  beni
storico-culturali   e  dell'organizzazione  complessiva  dell'insieme
anche nei suoi rapporti visivi con l'intorno.
   Gli interventi sono anche volti  a  migliorare  le  condizioni  di
fruibilita'   pubblica   delle   risorse   esistenti  senza  alterare
l'integrita' delle  specifiche  caratteristiche  idrogeomorfologiche,
biologiche  e    storico-culturali,  senza modificare i caratteri che
connotano l'assetto e l'immagine propria dell'insediamento.
   Gli ambiti della tutela orientata sono articolati in:
b-1) Ambiti di interesse naturalistico e paesistico
   1.   Comprende  versanti  collinari  o  piccole  aree  di  pianura
caratterizzate da ripopolamenti forestali, praterie e da piccole zone
di macchia aperta e garighe.
   Questa categoria di tutela interessa a Favignana gli ambiti 8,  9,
10, 11, 12; a Levanzo gli ambiti 10, 11, 12.
   2.  Attivita'  compatibili.  Sono  compatibili con le finalita' di
tutela dei suddetti  ambiti  le  attivita':  forestali  nei  versanti
collinari,    agropastorali,    culturale-scientifiche,    didattico-
ricreative  finalizzate  alla  fruizione  del  mare  e  all'esercizio
dell'escursionismo   lungo   i  percorsi  esistenti,  residenziali  e
residenziali turistiche, salvo prescrizioni  specifiche  relative  ai
beni  e  alle risorse esistenti e indicate ai capi II, III e IV delle
presenti norme.
   3. Regime normativo. Conservazione orientata / Consolidamento.
   4. Tipi di intervento. Sono consentiti:
   -  nei versanti collinari di Levanzo:
    a) tutti gli interventi di cui al punto a/4;
    b) attivita' agropastorali, nonche' attivita' zootecniche purche'
non condotte a scala industriale;
    c)  interventi  di  consolidamento  della  vegetazione   atti   a
completarne e a migliorarne le condizioni;
    d)  interventi  tesi a promuovere e a favorire, anche in forma di
sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalita';
   -  negli ambiti costieri di Favignana:
    e) interventi di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e  di
ristrutturazione  dei  manufatti edilizi esistenti; gli interventi di
manutenzione e  di  sistemazione  della  viabilita'  e  dei  percorsi
esistenti  con  l'esclusione  dell'apertura  di  nuove  strade, della
modifica di quelle esistenti  e  di  qualsiasi  altra  trasformazione
urbanistica ed edilizia.
   Gli   interventi   di  ristrutturazione  dei  complessi  turistici
alberghieri non devono comportare aumento ne' del volume  complessivo
dei  fabbricati,  ne'  della  superficie  complessiva  di  sedime  di
manufatti, ne' della capacita' ricettiva;
    f)  l'escursionismo  a  piedi  o  a   cavallo   lungo   itinerari
consigliati per la fruizione turistica sportiva. A tal fine si dovra'
prevedere la sistemazione di percorsi e di aree di servizio;
    g)   attivita'   sportive   che  non  compromettano  l'integrita'
ambientale e la tranquillita'  dei  luoghi,  sono  escluse  attivita'
quali motocross, tiro al bersaglio etc.;
    h)  nell'ambito  11  di  Favignana, per imprescindibili motivi di
interesse pubblico,  e'  consentito  realizzare  una  piattaforma  di
cemento  di limitate dimensioni per l'atterraggio dell'elicottero; e'
vietata la realizzazione di viabilita'  asfaltata  e  di  costruzioni
annesse a servizio dell'eliporto.
   Negli ambiti di tutela orientata non e' consentito:
    i)  l'abbattimento  della  vegetazione  arbustiva e di alto fusto
esistente,  tranne  le  essenze  infestanti  e  le  piante  di   tipo
produttivo-industriale;
    l) nuove edificazioni con la sola eccezione di modesti interventi
volti al conseguimento degli obiettivi prima specificati;
    m)  interventi di trasformazione urbanistica, compresa l'apertura
di nuove strade e le opere che alterano la morfologia del  terreno  e
che distruggono o danneggiano la vegetazione;
    n)  interventi  edilizi di tipo agro-industriale finalizzati alla
lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione  dei
prodotti  agricoli,  silos  e depositi agricoli di rilevante entita',
edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di  tipo  industriale,
serre;
    o) l'esercizio e l'apertura di nuove cave;
    p)  la  realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non
agricoli.
b-2) Ambiti agricoli a prevalente funzione ecologico-ambientale
   1. Comprende gli ambiti  che  costituiscono  la  parte  bassa  dei
versanti  collinari  (soprastanti  il  paese  quelli  di  Marettimo):
rappresentano aree con un equilibrio  molto  delicato  dal  punto  di
vista paesistico e percettivo.
   Questa  categoria  di tutela interessa a Favignana gli ambiti 19 e
20; a Marettimo gli ambiti 12, 13 e 14.
   2. Attivita' compatibili. Sono compatibili  con  le  finalita'  di
tutela  dei  suddetti  ambiti le attivita': forestale, agropastorali,
culturale-scientifiche,       didattico-ricreative        finalizzate
all'esercizio dell'escursionismo lungo i percorsi esistenti.
   3. Regime normativo. Conservazione orientata / Consolidamento.
   4. Tipi di intervento. Sono consentiti:
    a) tutti gli interventi di cui al punto a/4;
    b) attivita' agropastorali, nonche' attivita' zootecniche purche'
non condotte a scala industriale;
    c)   interventi   di  consolidamento  della  vegetazione  atti  a
completarne e a migliorarne le condizioni;
    d) interventi tesi a promuovere e a favorire, anche in  forma  di
sperimentazione, ricostituzione di elementi di naturalita';
    e)  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e straordinaria e di
ristrutturazione dei manufatti edilizi esistenti; gli  interventi  di
manutenzione  e  di  sistemazione  della  viabilita'  e  dei percorsi
esistenti con  l'esclusione  dell'apertura  di  nuove  strade,  della
modifica  di  quelle  esistenti  e  di qualsiasi altra trasformazione
urbanistica ed edilizia.
b-3) Ambiti del paesaggio della cava
   1. Comprende gli ambiti che costituiscono  testimonianze  storico-
testimoniale   (archeologia   industriale)   dell'intensa   attivita'
estrattiva che  ha  caratterizzato  nei  secoli  passati  l'isola  di
Favignana.
   La  presenza di beni storico archeologici, elementi importanti per
la conoscenza della storia dell'isola e  di  tutto  l'arcipelago,  la
particolare  configurazione  naturalistica, antropica e paesistica di
questi ambiti sono una risorsa unica che rappresenta  una  attrazione
particolare per il turismo.
   Questa  categoria  di  tutela interessa a Favignana gli ambiti 13,
14, 15, 16, 17, 18.
   2. Attivita' compatibili. Sono compatibili  con  le  finalita'  di
tutela  dei  suddetti  ambiti le attivita': agropastorali, culturali-
scientifiche, didattico-ricreative.
   3. Regime di intervento: conservazione orientata.
   4. Tipi di intervento:
    a)  il  P.T.P.  prevede  che tali aree siano tutelate e che siano
destinate a  zona  archeologica  (ambiti  15  e  16)  e  ad  area  di
particolare  interesse naturalistico-storico testimoniale (ambiti 13,
14);  e  che  l'attivita'   estrattiva   sia   documentata   con   la
realizzazione di un museo all'aperto (ambito 18);
    b)  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e straordinaria e di
ristrutturazione dei manufatti edilizi esistenti; gli  interventi  di
manutenzione  e  di  sistemazione  della  viabilita'  e  dei percorsi
esistenti con  l'esclusione  dell'apertura  di  nuove  strade,  della
modifica  di  quelle  esistenti  e  di qualsiasi altra trasformazione
urbanistica ed edilizia;
    c) nell'ambito 17 caratterizzato da mosaici  di  colture  e/o  da
vegetazioni  postcolturali,  va  posta  particolare  attenzione: alla
conservazione degli  orti-frutteti  in  cava;  alla  riqualificazione
della  costa ai fini della balneazione; all'inserimento dell'impianto
di depurazione nel paesaggio costiero, e' vietata qualsiasi  modifica
della viabilita' esistente.
b-4) Centri urbani di valore storico-ambientale
   1.  Comprende  le  parti del territorio urbanizzato di piu' antico
insediamento che presentano caratteri di organizzazione spaziale e di
linguaggio architettonico omogenei e ben definiti.
   Come perimetro dell'insediamento storico si e' considerato  quello
rappresentato  nella carta IGM a scala 1:25.000 del 1941 che e' stato
riportato nella tavola 11.
   Questa categoria di tutela interessa a Favignana  l'ambito  21;  a
Levanzo l'ambito 13; a Marettimo l'ambito 15 e a Formica l'ambito 2*.
   2.  Attivita'  compatibili.  Sono  compatibili con le finalita' di
tutela dei suddetti ambiti le  attivita'  residenziali,  residenziali
turistiche,   attrezzature,  infrastrutture  e  impianti,  culturale-
scientifiche, didattico-ricreative.
   3. Regime normativo: conservazione orientata.
   4. Tipi di intervento.
   Sono consentiti:
    a) tutela dell'integrita' del  reticolo  viario  e  dell'impianto
urbano, mantenimento dei caratteri formali del tessuto edilizio e dei
rapporti con l'intorno;
    b)  salvaguardia delle aree libere adiacenti ai perimetri storici
anche mediante l'uso appropriato della vegetazione e delle colture  e
concentrando  le  eventuali comprovate esigenze di nuovi insediamenti
in corrispondenza dei suoli gia'  compromessi  dall'edilizia  recente
promuovendone la riqualificazione urbana ed architettonica;
    c)   il   recupero  del  patrimonio  edilizio  storico-ambientale
esistente. Sul patrimonio  edilizio  sono  consentiti  interventi  di
recupero come definiti dall'art. 20, lett. a), b), c), d) della legge
regionale n. 71/78 da attuarsi attraverso pianificazione esecutiva;
    d)  tutela  delle  cave  urbane all'interno del centro storico di
Favignana che sono da considerarsi  giardini  storici.  Pertanto,  al
loro  interno  non  e' consentito nessun intervento di trasformazione
della vegetazione arborea ne' sono ammesse nuove edificazioni.
   In esse e' consentita la manutenzione senza aumento di volume  dei
manufatti esistenti;
    e)  le  nuove  costruzioni  e  gli ampliamenti dove ammessi dallo
strumento urbanistico dovranno ricercare  l'inserimento  nel  tessuto
edilizio  esistente sia per gli aspetti tipologico-funzionali che per
quelli architettonico-ambientali.
   La   qualita'   dei   nuovi   interventi   va  ritrovata  evitando
atteggiamenti  di  mimetismo  schematico  od  elementi  di  contrasto
incontrollato,  e  deve  essere  basata  sullo  studio  attento della
distribuzione planimetrica ed altimetrica, sull'accurata verifica dei
rapporti  visuali  e  formali,  sul  controllo  delle   altezze   dei
fabbricati,  dei profili, delle coperture, dei materiali, dei colori,
dei dettagli, delle destinazioni d'uso.
   L'altezza dei nuovi edifici non puo' superare quella  media  degli
edifici  circostanti e, comunque, non puo' superare le due elevazioni
fuori terra.
   Gli interventi dovranno avere generalmente:
   - copertura a terrazzo;
   - limitati aggetti ed eventuali balconi non  continui,  realizzati
con lastre di marmo, ringhiere e mensole;
   -  pareti  esterne:  faccia  vista,  intonaco  Li  Vigni  bianco o
colorato nella gamma dei colori tradizionali;
   - infissi: in legno con persiane o scuri.
   Si escludono i rivestimenti di qualsiasi genere e le zoccolature;
    f) Nell'isolotto di Formica (ambito 2*)  e'  consentito  solo  la
manutenzione  e  il  restauro  degli  edifici,  degli  spazi esterni,
dell'approdo esistente.
                               Art. 10
                     Ambiti della trasformazione
a) Ambiti del paesaggio agrario
   1. Comprende gli ambiti di interesse paesistico con elevati valori
agricoli  e  bassi  valori  naturalistici,  con  media   sensibilita'
ambientale e paesistica e per i quali si sono individuati valori medi
dal punto di vista paesistico percettivo e storico-culturale.
   Per  questi  caratteri  specifici  la  trasformabilita'  e' quella
pertinente  l'uso  agricolo  ed  e'  regolamentata  dalla   normativa
urbanistica  vigente  in materia e dalle prescrizioni dello strumento
urbanistico comunale.
   Gli  usi  e  gli  interventi  consentiti  sono  finalizzati   alla
salvaguardia e valorizzazione dell'attivita' agricola.
   Gli   ambiti  della  trasformazione  del  paesaggio  agrario  sono
articolati in:
a-1) Paesaggio agrario di valore storico-ambientale
   1. Comprende gli ambiti agricoli poco  compromessi  da  interventi
recenti  di  edificazione,  caratterizzati  in  termini strutturali e
morfologici dal paesaggio agricolo tradizionale a  campi  chiusi,  da
terrazzamenti  sui  versanti  collinari  e  da viabilita' ed edilizia
rurale di interesse storico tipologico-ambientale, da cave  dismesse,
riutilizzate   con   colture   e   con   vegetazione   ornamentale  o
postcolturale.
   Questa categoria di tutela interessa a Favignana  gli  ambiti  22,
23; a Levanzo l'ambito 1.
   2.  Attivita'  compatibili.  Sono  compatibili con le finalita' di
tutela   dei   suddetti   ambiti   le    attivita':    agropastorali,
agrituristiche,      culturali-scientifiche,     didattico-ricreative
finalizzate  all'esercizio  dell'escursionismo   lungo   i   percorsi
esistenti.
   3. Regime normativo: trasformazione.
   4. Tipi di intervento:
   Gli  interventi  devono  tendere alla conservazione di queste aree
per i valori paesistici e per la  preminente  funzione  agricola  che
svolgono,    al    mantenimento    degli   elementi   caratterizzanti
l'organizzazione del territorio  e  l'insediamento  agricolo  storico
(tessuto  agrario a campi chiusi, fabbricati rurali, muretti a secco,
siepi, terrazzamenti, viabilita' rurale, sentieri).
   Sono consentiti:
    a) tutti  gli  interventi  connessi  all'attivita'  agricola  nel
rispetto delle tipologie e degli ordinamenti colturali esistenti, con
le   limitazioni   legate  alle  leggi  vigenti.  Dove  l'agricoltura
familiare e' abbandonata, possono essere utilizzate forme alternative
dall'orto frutteto in termini tradizionali e  familiari  al  giardino
ornamentale;   eventuali   attivita'   vivaistiche  finalizzate  alla
produzione di materiali utili agli interventi di restauro, recupero e
riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente naturale;
    b)  agricoltura  biologica  e/o  biodinamica.   E'   sconsigliato
l'impiego di erbicidi, antiparassitari aventi ripercussioni dirette e
indirette   sulle   qualita'  dell'ambiente  e  sulla  stessa  salute
pubblica;
    c) allevamento del bestiame  a  carattere  non  intensivo  e  non
industriale;
    d)   recupero   degli   edifici  rurali  senza  incremento  della
volumetria residenziale  salvo  limitati  ampliamenti  necessari  per
dotare il fabbricato degli indispensabili servizi igienico-sanitari o
di modesti annessi ad uso agricolo;
    e)  interventi  di  trasformazione  d'uso dell'edilizia esistente
finalizzati alle attivita' agrituristiche;
    h)  interventi  di  manutenzione  e   sistemazione   della   rete
infrastrutturale agricola esistente.
a-2) Ambiti agricoli in parte compromessi da insediamento
   1.  Comprende gli ambiti in parte compromessi dalla forte presenza
di insediamento sparso ma  che  mantengono  la  riconoscibilita'  del
sistema  degli  elementi  morfologici e strutturali, caratterizzati a
Favignana anche da cave dismesse  riutilizzate  con  colture  tipiche
dell'agricoltura  familiare o con verde ornamentale o che manifestano
fenomeni di abbandono delle colture e/o degrado;
   Questa categoria di tutela interessa a Favignana  gli  ambiti  24,
25, 26, 28 e 29; a Marettimo l'ambito 16.
   2.  Attivita'  compatibili.  Sono  compatibili con le finalita' di
tutela   dei   suddetti   ambiti   le    attivita':    agropastorali,
agrituristiche,  residenziali  turistiche,  attrezzature,  culturale-
scientifiche, didattico-ricreative.
   3. Regime normativo. Trasformazione.
   4. Tipi di intervento: gli interventi consentiti sono  finalizzati
al  mantenimento  e al potenziamento dell'attivita' agricola mediante
la sperimentazione di nuove  colture  nel  rispetto  delle  tipologie
tradizionali e nuove forme di conduzione del fondo.
   Sono consentiti:
    a)  tutti  gli  interventi  previsti  negli  ambiti del paesaggio
agrario di valore storico ambientale;
    b)  formazione  di  nuovi  impianti  agricoli  (coltivazioni)  in
sostituzione  di  quelli degradati, recupero e ristrutturazione degli
esistenti;
    c)  negli  edifici  e  sui  manufatti esistenti, sia agricoli che
extragricoli sono consentiti interventi di manutenzione  ordinaria  e
straordinaria,  restauro conservativo, adeguamenti igienici statici e
tecnologici, ristrutturazione anche con ampliamento dei  volumi;  per
gli edifici di valore storico-ambientale individuati nella tav. 1 non
sono consentite variazioni di volume;
    d)   interventi   di   trasformazione   d'uso   solo   a   favore
dell'agriturismo  o,  comunque,  di  attivita'  compatibili  con   le
finalita' agricole dell'area;
    e)  le  nuovi  costruzioni  pertinenti  alla conduzione dei fondi
agricoli nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge  regionale
n. 71/78.
   La  costruzione  di  nuovi  edifici puo' essere consentita solo in
funzione delle esigenze  dell'unita'  aziendale  nel  rispetto  degli
indirizzi    economico    produttivi   perseguiti   e   in   rapporto
all'estensione della superficie documentata da una relazione tecnico-
agronomica che ne chiarisce  l'esigenza  evitando  ove  possibile  la
frammentazione degli impianti.
   Pertanto,  l'edificazione  di  alloggi  per  i lavoratori agricoli
occupati  stabilmente  nell'azienda  ovvero  di  abitazioni  per   le
famiglie degli imprenditori agricoli a titolo principale o di annessi
agricoli  sono  consentiti nelle cubature definite in lotti minimi di
10.000 mq.
   Ai  fini  edificatori  si  deve  obbligatoriamente  prevedere   la
riutilizzazione dei fabbricati preesistenti;
    f)  tutti gli interventi ammessi debbono effettuarsi nel rispetto
dei caratteri architettonici e delle tipologie edilizie tradizionali,
delle preesistenze rurali e del paesaggio agricolo, nella scelta  sia
delle soluzioni tipologiche, sia dei materiali da costruzione;
    g)   e'   vietata  l'apertura  di  nuove  strade  che  non  siano
strettamente   necessari   per   l'utilizzazione    dei    fondi    e
l'impermeabilizzazione delle superfici;
    h)  nell'abito  24  e'  possibile la edificazione con i caratteri
della bassa densita' lungo l'asse che  collega  il  paese  con  Punta
Lunga  soltanto  per  la realizzazione di attrezzature sociali, nelle
aree agricole interne all'ambito e' consentito soltanto  il  recupero
degli  edifici  esistenti e la manutenzione della viabilita' agricola
esistente  ed  e'  vietata  qualsiasi   trasformazione   edilizia   e
urbanistica che modifica l'assetto attuale. Non sono consentite nuove
strade  con tracciato parallelo alla linea di costa e congiungenti le
radiali che si partono dal vecchio centro;
    i) nell'ambito 25 la presenza di  aree  attrezzate  con  impianti
sportivi  e  con  residenza  turistico-ricettiva richiede, se non nel
rispetto delle norme vigenti: l'inedificabilita' delle aree ricadenti
nella zona  di  rispetto  della  costa;  la  tutela  con  conseguente
inedificabilita'  del  versante  collinare  e  il recupero della cava
esistente; la tutela delle  aree  agricole  piu'  pianeggianti  sulle
quali  sono possibili limitati interventi finalizzati a soddisfare il
fabbisogno di attrezzature "senza cubatura"  che  dovranno  inserirsi
nel  paesaggio senza alterare la percezione del versante collinare da
punti di vista anche ravvicinati e ponendo particolare attenzione  ai
parametri di visibilita' dal mare;
    l)  nell'ambito 26 interventi di edilizia a bassa densita' a fini
turistici di dimensioni contenute e limitate, tali da non incidere  e
alterare  il  contesto  generale  del  paesaggio  della  pianura  e i
caratteri specifici  del  sito;  e  tali  da  mantenere  i  caratteri
dell'insediamento  agricolo  sparso,  della viabilita' rurale e della
tipologia edilizia tradizionale. La vegetazione ornamentale (nei tipi
previsti all'art. 29) potra' coprire una superficie non superiore  al
30%  dell'area  libera;  la  rimanente  parte dovra' essere coltivata
secondo le colture prevalenti nella zona.  Sono  inoltre  vietate  le
superfici  impermeabilizzate. Questi interventi, qualora previsti dal
P.R.G., dovranno essere attuati attraverso pianificazione urbanistica
particolareggiata esecutiva da sottoporre al parere della  competente
Soprintendenza.  Tali  piani dovranno fra l'altro contenere elaborati
grafici relativi  all'impatto  sull'ambiente,  sul  paesaggio  e  sul
tessuto agrario;
    m)  negli ambiti 28 e 29 caratterizzati dalla presenza di cave in
fossa riutilizzate come orti giardini,  e'  possibile  l'edificazione
solo   ai   fini   agricoli,   come  definito  ai  punti  precedenti,
limitatamente ai bordi esterni della cava;
    n) nell'ambito 16  di  Marettimo  la  nuova  edificazione  con  i
caratteri  del centro urbano, le attrezzature e gli impianti, qualora
previsti  dallo  strumento  urbanistico,  al  fine  di  mantenere  la
configurazione  storico-urbanistica  dell'insediamento  e il rapporto
con il mare.
a-3) Ambiti agricoli interessati da forti processi di urbanizzazione
   1. Comprende gli ambiti agricoli interessati da forti processi  di
urbanizzazione   determinati   dall'uso  turistico,  dalle  residenze
stagionali e da espansioni e/o trasformazioni urbane organizzate  per
fasce  piu'  o  meno  discontinue  e  di  spessore variabile lungo le
direttrici viarie che partono dal centro urbano.
   In  questi  ambiti  sono   ancora   riconoscibili   gli   elementi
morfologici  dell'impianto agricolo ma esistono fenomeni di degrado e
di abbandono dei suoli,  impatti  negativi  di  infrastrutture  e  di
strutture urbane.
   Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 27.
   2.  Attivita'  compatibili.  Sono  compatibili con le finalita' di
tutela dei suddetti ambiti le attivita': agropastorali, residenziali,
residenziali turistiche, attrezzature, infrastrutture e impianti.
   3. Regime di intervento: trasformazione.
   4. Tipi di intervento:
    a) gli  interventi  di  urbanizzazione  che  incidono  in  misura
rilevante  sull'assetto  della zona devono essere riferiti a regole e
schemi di organizzazione  territoriale  e  qualificazione  ambientale
attraverso  strumenti  urbanistici  attuativi individuati all'interno
dello strumento urbanistico generale e che devono essere sottoposti a
parere della competente Soprintendenza.
   Se  consentito  dallo  strumento  urbanistico,  e'  possibile   la
localizzazione  di  impianti  tecnologici  e/o di grandi attrezzature
subordinatamente  alla  procedura  di  compatibilita'  ambientale   e
paesistica  (come  previsto  dal Titolo V delle presenti norme). Tale
procedura  e'   necessaria   anche   se   gli   impianti   comportano
l'utilizzazione,  singolarmente o nel complesso (anche per accessioni
successive), di una superficie territoriale superiore a 10.000 mq.;
    b)   gli   impianti   inquinanti  sono  sempre  soggetti  ad  una
valutazione di impatto sull'ambiente;
    c) gli impianti previsti devono essere localizzati  e  progettati
in modo da armonizzarsi con gli elementi caratterizzanti il paesaggio
agricolo  e devono essere accompagnati da un progetto di sistemazione
delle aree esterne che eviti immissioni dannose e  preveda  opportune
schermature verdi;
    d)  eventuali  costruzioni  residenziali devono essere in armonia
con le forme tradizionali dell'edilizia rurale;
b) Ambiti del paesaggio urbano
   Ambiti  fortemente  apropizzati  con  sensibilita'  ambientale   e
paesistica  media  o  medio-bassa,  per  i  quali si sono individuati
valori medi o  bassi  con  riferimento  agli  aspetti  naturalistici,
paesistici e percettivi o storico-culturale.
   In  questi  ambiti  caratterizzati dalla massima trasformabilita',
gli usi e gli interventi compatibili  vanno  valutati  e  relazionati
alle  caratteristiche  ambientali, storico-culturali e paesaggistiche
dei luoghi anche alle previsioni  sociali,  economiche  e  funzionali
degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
   Si  possono  eseguire  trasformazioni  relative  a  qualsiasi  uso
purche' compatibili con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e
nel  rispetto  delle  caratteristiche  paesaggistiche,  geologiche  e
geomorfologiche, storico-culturali e ambientali del contesto.
   Gli   interventi   ammessi   sono   disciplinati  dagli  strumenti
urbanistici  comunali  in   relazione   alle   esigenze   insediative
effettivamente  accertate  e  nel  rispetto  delle determinazioni del
presente piano.
b-1) Espansione urbana e aree di cava
   1. Comprende un ambito fortemente caratterizzato  da  edilizia  di
recente costruzione e da cave in fossa utilizzate come orti-giardino.
   Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 30.
   2.  Attivita'  compatibili:  Sono  compatibili con le finalita' di
tutela dei suddetti ambiti le attivita':  residenziali,  residenziali
turistiche, artigianali, attrezzature, infrastrutture e impianti.
   3. Regime di intervento: trasformazione.
   4. Tipi di intervento:
    a)  al  fine  di  mantenere la configurazione storico-urbanistica
dell'insediamento e il rapporto tradizionale tra la casa e la cava il
P.T.P. prevede che le nuove edificazioni  siano  allineate  lungo  la
strada  e  siano  poste sul bordo esterno della cava, lasciando cosi'
delle discontinuita' la' dove la strada lambisce la cava o prevedendo
all'interno dell'edilizia degli androni passanti consentendo  in  tal
modo la precezione dell'interno della cava;
    b)  all'interno  della  cava  non  e'  consentito  costruire  ne'
localizzare parcheggi, ne' scivoli carrabili;
    c) mantenimento del verde produttivo  e  ornamentale  all'interno
della cava;
    d)   le   nuove   costruzioni   devono   mantenere   i  caratteri
dell'edilizia del  centro  urbano:  corpi  di  fabbrica  di  limitate
dimensioni, altezza non superiore ai due piani, allineamento lungo le
strade,  aggetti  e  cornici  contenuti,  prospetti  a faccia vista o
intonacati con i colori tradizionali o della gamma delle terre;
    e)  mantenimento  delle  caratteristiche  (sezione  e  tracciato)
attuali  della  viabilita'  esistente  al  fine  di non modificare il
tessuto urbano e l'organizzazione  esistente  fra  spazi  pubblici  e
privati.
b-2) Espansione urbana
   1.  Comprende il tessuto urbano parzialmente edificato, periferico
e di trasmissione verso il paesaggio agrario.
   Queste categorie di tutela interessa a Favignana l'ambito 31.
   2. Attivita' compatibili: sono compatibili  con  le  finalita'  di
tutela  dei  suddetti ambiti le attivita': residenziali, residenziali
turistiche, artigianali, attrezzature infrastrutture e impianti.
   3. Regime di intervento: trasformazione.
   4. Tipi di intervento.
   Sono consentiti:
    a) interventi  di  trasformazione  subordinati  a  pianificazione
urbanistica  esecutiva  con  particolare  attenzione: agli aspetti di
riqualificazione paesistico-ambientale  dell'insediamento  esistente,
alla   ricomposizione   e   ricucitura  delle  frange  urbanizzate  e
all'inserimento di servizi e attrezzature sociali e collettive e  del
verde urbano;
    b)   le   nuove   costruzioni   devono   mantenere   i  caratteri
dell'edilizia del  centro  urbano:  corpo  di  fabbrica  di  limitare
dimensioni, altezza non superiore ai due piani, allineamento lungo le
strade,  aggetti  e  cornici  contenuti,  prospetti  a faccia vista o
intonacati con i colori tradizionali o della gamma delle terre;
    c)  non   e'   consentita   la   realizzazione   di   strade   di
circonvallazione   che  separano  il  centro  abitato  dall'immediato
intorno agricolo.
b-3) Nuclei rurali
   1. Comprende i raggruppamenti di abitazioni distribuite  lungo  un
asse e dotati di qualche elemento di identificazione.
   Questa categoria di tutela interessa a Levanzo l'ambito 15.
   2.  Attivita'  compatibili.  Sono  compatibili con le finalita' di
tutela dei suddetti ambiti le attivita':  residenziali,  residenziali
turistiche, artigianali, attrezzature, infrastrutture e impianti.
   3. Regime di intervento: trasformazione.
   4. Tipi di intervento:
   Sono consentite:
    a)  le  nuove  costruzioni che non debbono superare un'elevazione
fuori terra;
    b) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie ad
adeguare il nucleo abitato esistente agli standards minimi di legge;
    c) attrezzature minime di supporto per il gioco  all'aria  aperta
purche'  non  comportino  manufatti  edilizi, salvo che per i servizi
igienici;
c) Ambiti del recupero ambientale e paesistico
   Questi ambiti comprendono aree prevalentemente  compromesse  sotto
il  profilo  ambientale  e  paesistico,  interessate  da  processi di
trasformazione intensi e disordinati, caratterizzate  dalla  presenza
di  attivita'  o  di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano
risorse e beni di tipo naturalistico e storico culturale.
   Tali aree se  puntuali  sono  individuate  come  detrattori  della
qualita'  ambientale  e  paesistica  se  estese sono perimetrate come
ambiti del  paesaggio  degradato;  su  tali  ambiti  e'  prevista  la
redazione di un piano di recupero ambientale.
   Gli  interventi  devono  essere indirizzati alla riqualificazione,
riprogettazione,  ripristino  e  restauro  dei   beni,   dei   valori
paesistici  e  ambientali  manomessi o degradati secondo le finalita'
degli ambiti di appartenenza.
c-1) Ambiti del paesaggio naturale degradato
   Questa categoria di tutela interessa a Favignana  gli  ambiti  33,
35.
   2.  Attivita'  compatibili.  Sono  compatibili con le finalita' di
tutela dei suddetti ambiti le attivita':  agropastorali  (ambito  35)
culturale scientifiche, didattico ricreative.
   3. Regime di intervento: recupero ambientale e paesistico.
   4. Tipi di intervento.
   Sono consentiti:
    a)  interventi  che  tendono  alla  rimozione  dei detrattori, al
restauro e al ripristino dei valori ambientali degradati con l'uso di
tecniche appropriate, anche di ingegneria biotecnica;
    b) nell'ambito 35 e'  obbligatoria  la  rimozione  del  materiale
depositato,  l'eliminazione  della strada in terra verso mare al fine
della  ricostituzione  del  sistema  delle  pozze   necessarie   alla
sopravvivenza  delle  emergenze  floristiche  attualmente  fortemente
danneggiate dalla trasformazione dei luoghi.
c-2) Ambiti del paesaggio agricolo degradato
   Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 34.
   2. Attivita' compatibili. Sono compatibili  con  le  finalita'  di
tutela  dei  suddetti  ambiti le attivita': forestali, agropastorali,
didattico  ricreativo.  Gli  interventi  dovranno   essere   definiti
attraverso   un   piano   di  recupero  ambientale  e  devono  essere
compatibili con il paesaggio agricolo e con le bellezze  naturali  di
Cala  Rossa  e devono essere finalizzati al recupero ambientale, alla
rimozione dei detrattori e alla bonifica dell'area di discarica cosi'
come previsto dalle norme.
   3. Regime di intervento: recupero ambientale e paesistico.
   4. Tipi di intervento
   Sono ammessi:
    a) interventi finalizzati al  ripristino  dei  valori  ambientali
degradati e alla riprogettazione del paesaggio agrario alterato;
    b)   interventi   tesi   alla  riqualificazione  dei  detrattori,
all'incremento del patrimonio boschivo, al recupero  di  attrezzature
destinate ad usi consentiti, ovvero di opere infrastrutturali purche'
previste  da  piani  o  programmi  e,  in  ogni caso, compatibili con
l'ambiente e con il paesaggio;
    c) interventi volti a promuovere adeguate misure  di  mitigazione
degli  effetti  negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi
di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei  climax
locali.
c-3) Ambiti del paesaggio urbano degradato
   Questa categoria di tutela interessa a Favignana l'ambito 32.
   2.  Attivita'  compatibili.  Sono  compatibili con le finalita' di
tutela dei suddetti  ambiti  le  attivita':  attrezzature,  didattico
ricreative.
   3. Regime di intervento: recupero ambientale e paesistico.
   4. Tipi di intervento
   Sono consentiti:
    a)  interventi  di  riqualificazione ambientale e riordino urbano
subordinati a pianificazione esecutiva comunale, o,  in  mancanza  di
questa,  a  singoli interventi di iniziativa privata, con particolare
attenzione agli aspetti di qualificazione paesistico ambientale;
    b) interventi sul fronte a mare del paese  tesi  a  riqualificare
l'edilizia  e  la  viabilita' costiera anche con l'uso di vegetazione
costituita da essenze locali.
                               Capo II
                               Art. 12
                 Elementi costitutivi del paesaggio
   Gli    elementi   costitutivi   del   paesaggio   definiscono   le
caratteristiche   qualitative   essenziali   ed   intrinseche   delle
componenti   del   paesaggio  di  cui  e'  riconoscibile  l'interesse
culturale  per  ragioni  ambientali,   paesistiche,   naturalistiche,
geologiche,      geomorfologiche,      biologiche,     archeologiche,
storico-testimoniali, storico-architettoniche e storico-urbanistiche.
   Gli elementi costitutivi del paesaggio sono distinti in:
   - elementi della struttura idrogeomorfologica;
   - elementi del popolamento vegetale;
   - elementi del patrimonio storico-culturale.
   La disciplina di  pianificazione  paesistica  e'  in  rapporto  ai
valori  specifici  degli  stessi ed e' finalizzata ad una appropriata
utilizzazione,  alla  salvaguardia  e  al  recupero   dell'equilibrio
formale e funzionale dei luoghi.
             Elementi della struttura idrogeomorfologica
                               Art. 13
                             Definizione
   I  caratteri geolitologici delle isole Egadi costituiscono uno dei
fattori principali  che  concorrono  alla  formazione  del  paesaggio
naturale     in    quanto    condizionano    l'assetto    morfologico
dell'arcipelago.
   Il P.T.P. promuove la tutela dei sistemi  fisico-ambientali  e  di
tutti  gli elementi geologici e geomorfologici che hanno un rilevante
valore scientifico o  che  concorrono  alla  formazione  di  ambienti
naturali  peculiari,  nonche'  delle  zone  soggette  a pericolosita'
geologiche (movimenti franosi, crolli, etc.).
   La tutela dei sistemi, dei  singoli  elementi  emergenti  e  degli
ambienti  peculiari  deve  avvenire  mediante la difesa delle risorse
naturali, la conservazione  del  suolo  e  dell'insieme  dei  fattori
naturalistici che danno forma al paesaggio.
   Gli elementi del paesaggio geomorfologico sono indicati nelle tav.
5 e 11.
   Il  P.T.P.  classifica  la struttura geologica e morfologica delle
isole Egadi in rapporto ai valori  intrinseci  dei  singoli  elementi
definiti ed analizzati in base ai seguenti parametri:
   - rarita'/unicita';
   - importanza scientifico-culturale;
   - fattori di rischio e degrado.
                               Art. 14
                          Sistema costiero
   Il sistema costiero e' caratterizzato:
   -   a   Favignana:  dalla  costa,  alta  e  frastagliata,  che  si
contrappone al tratto continuo rimanente, sensibilmente piu' regolare
con numerose cale e piccole  insenature,  dalla  costa  compresa  tra
Punta  Fanfalo  e  Punta  San  Nicola,  ove  la  presenza di un banco
argilloso sottostante il banco calcarenitico favorisce la  formazione
di  un solco di battente, ove insistono numerose gallerie artificiali
per l'estrazione della calcarenite;
   -  a  Levanzo:  dalla  costa  alta  e  rocciosa  con rari lembi di
depositi quaternari e dalle falesie che caratterizzano la parte nord-
occidentale;  dai  fenomeni  di   ingrossamento   visibili   a   Cala
Tramontana, Cala Calcara e Punta Genovese;
   -  a  Marettimo:  dai  versanti  montuosi  che  con  ripidi pendii
accedono verso il mare; dalle coste alte e  dalle  imponenti  falesie
del  versante  occidentale; dai fenomeni di ruscellamento concentrati
che  incidono  i  terreni  superficiali  modellando  il   territorio;
dall'estesa conoide di detrito che invade l'istimo di Punta Troia.
   Il  sistema  costiero  delle Egadi e', altresi', caratterizzato da
fenomeni di erosione marina del litorale come evidenzia  la  presenza
di numerose grotte e nicchie.
   Il  sistema  costiero  e'  soggetto a regime di conservazione e di
conservazione orientata.
   I progetti delle opere pubbliche (porti, approdi, opere di difesa)
previste dagli strumenti di pianificazione regionale o, comunque,  da
realizzare  negli  ambiti  territoriali  di  cui al presente articolo
devono essere corredati da studi  comprovanti  che  la  realizzazione
delle  opere  non  alterino  negativamente il paesaggio e l'ambiente,
come previsto nel titolo V delle presenti norme.
                               Art. 15
                         Versanti collinari
   I versanti collinari,  caratterizzati  da  piu'  o  meno  evidenti
scarpate   anche  di  tipo  strutturale  e  da  pendii  fortemente  o
moderatamente scoscesi, sono  soggetti  a  regime  di  conservazione,
conservazione orientata e consolidamento.
   Sono    ammessi   interventi   rivolti   a   mantenere   l'assetto
idrogeomorfologico  e  a  garantire  il  permanere  delle   esistenti
condizioni di relativo equilibrio.
   Sui  versanti  con  pendenza  superiore al 30%, che possono essere
soggetti a forte degrado in conseguenza  di  utilizzazioni  inadatte,
sono consentiti soltanto:
   - attivita' agro-silvo-pastorali;
   -  interventi  sui popolamenti forestali o di ricostituzione della
macchia foresta climacica;
   - ripopolamenti o altri interventi di gestione faunistica.
   Sono incompatibili:
   - qualsiasi impedimento al deflusso delle acque,  i  riporti  e  i
movimenti di terreno che alterano il modo sostanziale e/o stabilmente
il  profilo  del  terreno,  salvo  le  opere  relative ai progetti di
recupero ambientale;
   - asportare, raccogliere o manomettere rocce,  fossili  salvo  che
per la ricerca scientifica;
   -   interventi  edilizi  di  tipo  agro-industriale  adibiti  alla
conservazione,  trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli;
   - i silos e i depositi agricoli;
   -  gli  edifici  e gli impianti per allevamenti zootecnici di tipo
industriale;
   - discariche e depositi o altri impianti di smaltimento di rifiuti
di qualsiasi natura;
   - la formazione di infrastrutture  con  giacitura  parallela  alla
fascia costiera o la modificazione delle caratteristiche tipologiche,
dimensionali e dei tracciati della viabilita' esistente;
   - l'apertura di cave, prelevare terra, sabbia o altri materiali.
Per  le  cave esistenti, in atto dismesse, sono consentiti interventi
di recupero ambientale.
                               Art. 16
                   Terrazzi di regressione marina
   Nelle superfici terrazzate  di  origine  marina  e'  possibile  in
genere la nuova edificazione con i caratteri dell'insediamento sparso
e  in  forme  tali  che  non  siano necessarie reti di urbanizzazione
primaria diffuse e nel rispetto della morfologia del territorio e dei
caratteri  dell'insediamento  storico  e  dell'edilizia  tradizionale
rurale.
   Qualsiasi  intervento  di  urbanizzazione  e  di  edificazione e',
tuttavia, subordinato a quanto previsto nelle tavole 10 e 11.
                               Art. 17
                                Cave
   Le cave, in fossa o in galleria, caratterizzano  il  paesaggio  di
Favignana  tanto  da  diventare  elemento  specifico  del  paesaggio.
L'intensa attivita' estrattiva degli ultimi secoli e i  diversi  modi
di  recupero  messi  in  atto da una economia di tipo familiare hanno
determinato un  rilevante  e  significativo  paesaggio  che  richiede
particolare attenzione.
   Le aree di cava sono individuate nella tavola 1.
   Il  regime  normativo varia in funzione dei caratteri della cava e
dell'ambito in cui sono localizzati.
   Gli usi e gli interventi sono consentiti in  base  alle  modalita'
riportate nelle tavole 10 e 11.
                               Art. 18
               Emergenze geologiche e geomorfologiche
   Per  emergenze  geologiche si intendono le localita' dove sono ben
visibili le stratificazioni tipiche,  gli  elementi  strutturali  che
hanno  un  valore  culturale  e  scientifico,  nonche'  le  localita'
fossilifere.
   Per emergenze geomorfologiche si intendono le  aree  in  cui  sono
presenti  terrazzi,  grotte,  cavita'  carsiche, faglie, cime, selle,
rocce, costoni rocciosi,  fossi  di  ruscellamento,  coste,  falesie,
tutte  le  forme  geormofologiche  che  hanno  interesse  culturale e
scientifico.
   Le aree caratterizzate dalla presenza di  emergenze  geologiche  e
geomorfologiche  sono  individuate  nella tav. 11 e sono sottoposte a
regime di conservazione, mantenimento e consolidamento.
   Nell'ambito  di  progetti  di  recupero  ambientale   delle   cave
esistenti,  dismesse  o  attive,  devono  essere  salvaguardate  aree
campione  delle  singolarita'  geologiche   emerse:   stratificazioni
tipiche, forme strutturali, fossili e simili.
   E'  vietato  asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili o
minerali salvo che per la ricerca scientifica.
                               Art. 19
                   Zone caratterizzate da fenomeni
                    di dissesto o di instabilita'
   Nelle zone instabili, soggette a  frana  e  a  crolli  individuate
nella  tavola  11,  non  e'  consentito  alcun  intervento  di  nuova
edificazione,  ivi  compresa  la  realizzazione  di   infrastrutture,
nonche' qualsiasi intervento e/o utilizzazione che possa direttamente
od indirettamente aggravare i fenomeni di dissesto e di instabilita'.
   Sono consentiti:
   -  interventi  di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque
volti al consolidamento delle aree in dissesto;
   - pratiche colturali purche' coerenti con l'assetto  idrogeologico
delle   aree  interessate  e  corredate  dalle  necessarie  opere  di
regimazione idrica superficiale.
   Le previsioni degli strumenti urbanistici e gli interventi di  cui
al  titolo  V,  eventualmente  difformi  da tali prescrizioni, devono
essere suffragate da analisi geologiche  comprovanti  l'insussistenza
di dissesto e di instabilita'.
                              Capo III
                        Popolamento biologico
                               Art. 20
                             Definizione
   Le  numerose  componenti  del  paesaggio  vegetale esistenti nelle
isole Egadi costituiscono caratteristiche peculiari  nell'ambito  del
territorio insulare e regionale.
   La  pianificazione  paesistica  promuove  una  tutela attiva delle
componenti che hanno un valore non  solo  paesistico  ma  scientifico
(per  la loro esclusivita' o rarita'); ed ecologico (boschi, macchie,
pascoli, sistemi rurali tradizionali); un valore estetico  e  storico
quali testimonianze dell'ambiente di vita dell'uomo.
   Le componenti di questo paesaggio sono indicate nella tav. 3.
   Il  piano  classifica  il  popolamento  biologico  - inteso in una
duplice espressione: sia come singoli  componenti  (specie)  che  nel
loro insieme in stretta dipendenza con l'ambiente (comuni vegetali in
particolare)  -  in  rapporto  ai  valori  intrinseci  delle  singole
componenti analizzate e definite in base ai seguenti parametri:
   - rarita'/unicita' a livello locale, regionale e universale;
   - importanza scientifico-culturale;
   - fragilita' strutturale e/o funzionale;
   - rilevanza ecologica e paesaggistica;
   - vulnerabilita'.
                               Art. 21
                        Vegetazione rupestre
   Aspetti di vegetazione aventi  elevato  carattere  di  naturalita'
confinati  in  frammenti  di  territorio  inaccessibili e risparmiati
dall'azione antropica, presenti  oggi  in  contiguita'  con  le  aree
rimboschite.  Tali  aree sono sottoposte a regime di conservazione e,
pertanto, occorre adottare efficaci misure protettive volte a:
   - salvaguardare  la  persistenza  dell'equilibrio  dinamico  delle
comunita' insediate, come garanzia della loro ulteriore evoluzione;
   -   evitare   il  danneggiamento  di  tutte  le  specie  vegetali,
l'introduzione di  specie  vegetali  estranee  che  possano  alterare
l'equilibrio naturale, nonche' l'asportazione di qualsiasi componente
dell'ecosistema se non per motivate esigenze scientifiche;
   -   vietare  l'apertura  di  cave,  di  nuove  strade  e  piste  e
l'ampliamento  di  quelle  esistenti,  l'installazione  di  tralicci,
antenne e strutture similari;
   - predisporre misure di prevenzione antincendio.
                               Art. 22
                 Vegetazione alofitica di scogliera
   Sistemi  biologici  insediati sulla scogliera e talora anche sulla
parte bassa delle rupi marittime,  caratterizzati  da  una  copertura
vegetale   in  cui  si  osserva  la  prevalente  presenza  di  specie
prettamente  alofile  accompagnate  da  altre  accidentali  che   non
modificano le caratteristiche di naturalita' del sistema che tuttavia
si classifica come subnaturale.
   Queste comunita' sono fisionomizzate da piu' tipici rappresentanti
della  flora  alofila rupicola, attribuibili sintassonomicamente alla
classe Crithmo-Limonietea ed in cui trova il suo habitat ottimale fra
l'altro l'interessante endemita Limonium bocconei.
   Sono compatibili la fruizione del mare e limitati  interventi  per
la  fruizione  culturale-ricreativa  della  costa  che  rispettino la
strutturazione della vegetazione, senza comportare alterazione  della
morfologia dei substrati.
   Tali  aree  sono  sottoposte a regime di conservazione e pertanto,
occorre adottare efficaci misure protettive volte a salvaguardare  la
persistenza  dell'equilibrio biologico delle comunita' insediate come
garanzia del loro mantenimento e dell'evoluzione biologica.
                               Art. 23
                             Pozze umide
   Biocenosi insediate nelle pozze d'acqua temporanea, scavate  sulla
calcarinite  a seguito del ruscellamento superficiale lungo la fascia
costiera degradante verso il mare, in contrada Faraglione.
   Esprimono  un  sistema  ambientale   ormai   rarissimo   nell'area
mediterranea,  per gli elementi floristici che ospitano e che trovano
in questi particolari habitat l'unica possibilita' di  sopravvivenza.
Si  tratta  soprattutto di tre idrofite a ciclo effimero (Callitriche
truncata, Elatin macropoda, Crassula waillantii) che insieme ad altre
microfide, piu'  comuni,  costituiscono  del  fitocenosi  uniche,  di
grande  importanza  ecologico-ambientale espressive del paesaggio dei
litorali rocciosi; pertanto,  rappresentano  elementi  da  conservare
integralmente.
   Tali aree sono sottoposte a regime di conservazione.
   Occorre   adottare   efficaci   misure   protettive   volte   alla
salvaguardia e alla conservazione degli habitat  e  volte  alla  piu'
globale riqualificazione dell'area. Il P.T.P. prevede il ripristino e
il  recupero  dei  luoghi  alterati  con  movimenti di terra e con la
costruzione di strade e muretti.
   In queste aree e' vietato:
   - modificare il regime delle acque superficiali e, quindi, operare
drenaggi, fossi e opere che alterino la morfologia dei luoghi;
   - il transito con mezzi meccanici; la costruzione  di  viabilita',
l'apertura  di piste ed aree di stoccaggio, interramenti, discariche,
scarichi solidi e liquidi di qualunque tipo e ogni  altra  opera  che
altera il sistema ambientale.
   E'   consentito  solo  l'attraversamento  pedonale  e  l'esercizio
occasionale del pascolo che e' tuttavia bandito nel  bimestre  marzo-
aprile.
                               Art. 24
               Macchia e comunita' di forre e valloni
   Sistemi   semi-naturali   e  talora  subnaturali  riconducibili  a
formazioni di "macchia mediterranea", caratterizzati  dalla  presenza
di  una  vegetazione  arbustiva, in alcuni casi piuttosto degradata a
causa dell'azione antropica, insediata sugli affioramenti rocciosi  e
sui  versanti  piu'  o meno acclivi dei rilievi collinari. In assenza
degli elementi piu' tipici della macchia mediterranea si assiste allo
sviluppo  di  densi  popolamenti  di  Calicotome villosa, di Pistacia
lentiscus e Spartium junceum.
   La macchia e' sottoposta a regime di  conservazione  orientata  e,
pertanto,   occorre   adottare  efficaci  misure  protettive  atte  a
mantenere inalterata la composizione floristica e  la  strutturazione
della vegetazione, senza comportare alterazioni della morfologia, dei
substrati e della dinamica delle comunita' biologiche insediate.
   Sono consentiti:
   -   interventi   di   restauro  ambientale  volti  a  favorire  la
ricostituzione   della    macchia-foresta    climacica,    attraverso
l'incremento  della presenza di specie vegetali caratteristiche delle
alleanze Oleo-Ceratonion e Querciom ilicis;
   -  interventi  mirati  alla  salvaguardia  dagli  incendi  purche'
limitati solo a quelli di tipo strutturale strettamente necessari;
   - le opere di consolidamento dei versanti con esclusivo impiego di
tecniche di ingegneria naturalistica.
   Sono da ritenersi incompatibili:
   - le alterazioni degli habitat;
   -  gli  interventi  di  tipo forestale con introduzione di entita'
estranee;
   - l'apertura di cave,  nonche'  di  nuove  strade  e  piste  e  la
modificazione di quelle esistenti;
   - l'installazione di tralicci, antenne e strutture similari;
   - le discariche e i depositi di qualsiasi natura.
                               Art. 25
                      Macchia aperta e garighe
   Aspetti di vegetazione su suoli un tempo ricoperti dalla macchia o
macchia   foresta   o  ancora  destinati  ad  usi  agricoli  ed  oggi
abbandonati o utilizzati piu' o meno continuo come pascoli.
   Tali aree sono sottoposte a regime di  conservazione  orientata  e
consolidamento.
   Sono ammessi interventi di restauro ambientale volti a favorire la
ricostituzione    della    macchia-foresta    climacica,   attraverso
l'incremento della presenza di specie vegetali caratteristiche  delle
alleanze Oleo-Ceratonion e Quercion ilicis.
   Sono incompatibili:
   -    qualsiasi    alterazione   degli   elementi   caratterizzanti
l'organizzazione territoriale;
   - le opere che alterano la morfologia dei terreni;
   - l'apertura di cave  e  di  nuove  strade  o  la  modifica  delle
caratteristiche  tipologiche,  dimensionali  e  dei  tracciati  della
viabilita' esistente;
   - le discariche e i depositi di rifiuti di qualsiasi natura;
   - le nuove edificazioni, gli interventi di tipo infrastrutturale e
qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia.
                               Art. 26
                        Praterie (ex coltivi)
   Copertura vegetale riconducibile alla categoria della  vegetazione
dei  coltivi  abbandonati.  Aree  in  cui  l'abbandono  colturale  ha
favorito la formazione di aspetti particolari e  in  cui,  accanto  a
numerose entita' caratteristiche delle comunita' riferite alla classe
Thero-Brachypodietea,  si  ritrovano  elementi  tipici  della macchia
(Quercetea   ilicis).   Questi   aspetti   tendono   a    colonizzare
terrazzamenti  un  tempo  adibiti  a  colture  erbacee  e legnose dei
versanti collinari e costieri.
   Tali  aree  sono  sottoposte a regime di conservazione orientata e
consolidamento.
   Sono compatibili:
   - interventi di tipo agro-silvo-pastorale e cambiamenti  colturali
con riferimento alle tipologie agricole locali;
   -   interventi   di   restauro  ambientale  volti  a  favorire  la
ricostituzione   della    macchia-foresta    climacica,    attraverso
l'incremento  della presenza di specie vegetale caratteristiche delle
alleanze  Oleo-Ceratonion  e  Quercion  ilicis,  dove   i   caratteri
geopedologici  e  morfologici del territorio consentono una ulteriore
evoluzione   della   copertura    vegetale,    in    relazione    con
l'allontanamento dei fattori di degrado.
   Sono incompatibili:
   -    qualsiasi    alterazione   degli   elementi   caratterizzanti
l'organizzazione territoriale;
   -  movimenti  di  terra  che  alterino  in  modo  sostanziale  e/o
stabilmente  il  profilo  del  terreno  salvo  le  opere  relative ai
progetti di recupero ambientale e quelle di  sistemazione  idraulico-
forestale;
   -  l'apertura  di  cave  e  di  nuove  strade  e la modifica delle
caratteristiche  tipologiche,  dimensionali  e  dei  tracciati  della
viabilita' esistente;
   - le discariche e i depositi di rifiuti di qualsiasi natura;
   -  le nuove edificazioni e gli interventi di tipo infrastrutturale
e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia.
                               Art. 27
                  Popolamenti forestali artificiali
   Aree  boscate  presenti  sui  versanti  collinari  e  costieri  di
relativo valore e di particolare interesse ecologico, paesaggistico e
per  la  difesa  del  suolo.  Esse sono caratterizzate da impianti di
specie forestali introdotte (Pinus halepensis e saltuariamente  anche
Robinia pseudoacacia, Acacia cyanonphylla ed Eucalyptus rostrata) nel
cui  contesto  piu'  o meno sporadicamente persistono frammenti della
vegetazione originaria, rappresentata  dalla  prateria  a  Cymbopogon
hirtus  o  a  Ampelodesmos  mauritanicus  con presenza di elementi di
macchia (pistacia lentiscus, Euphorbia dendroides,  Phillvrea  media,
Peniploca  angustifolia,  Rhammus  oleoides  e  di  altri  casuali  o
introdotti (Opuntia ficus-indica, Agave sisalana, Agave americana).
   Qualsiasi intervento di forestazione deve essere preceduto  da  un
progetto  di  rimboschimento  da sottoporre a parere della competente
Soprintendenza, in cui siano specificati i  fini  protettivi  che  si
intendono  raggiungere,  tutte  le operazioni colturali dall'impianto
alla maturita', le specie da introdurre  le  motivazioni  della  loro
scelta.
   Le   aree  boscate  sono  sottoposte  a  regime  di  conservazione
orientata e consolidamento.
   Sono ammessi:
   -  interventi  di  restauro  ambientale  volti   a   favorire   la
ricostituzione della macchia-foresta climacica;
   -  le opere di consolidamento dei versanti con esclusivo ricorso a
tecniche di ingegneria  naturalistica,  che  comunque  devono  essere
compatibili con l'equilibrio paesistico:
   - ripopolamenti o altri interventi di gestione faunistica;
   -  interventi  mirati  alla salvaguardia dagli incendi purche' sia
evitato il taglio del sottobosco e siano limitati gli  interventi  di
tipo   strutturale   (fasce   stagliafuoco)   a  quelli  strettamente
necessari;
   - le normali pratiche silvo-colturali che devono essere improntate
a criteri naturalistici e tali  da  non  ostacolare  la  sosta  e  la
presenza delle specie faunistiche;
   -  i  prelievi legnosi compatibili con il tipo di trattamento e di
governo dei popolamenti forestali;
   - la fruizione didattico-ricreativa e culturale-scientifica.
   Sono vietati:
   - le opere di mobilita' e gli impianti  tecnologici  fuori  terra,
salvo per le opere attinenti al regime idraulico;
   - l'allevamento zootecnico;
   - la sostituzione dei boschi con altre colture;
   - i movimenti di terra che alterano la morfologia del terreno;
   - le discariche e i depositi di rifiuti di qualsiasi natura;
   - le attivita' estrattive;
   -  interventi  di  nuova edificazione (come previsto dall'art. 15,
lett. c) della legge regionale 12 giugno 1976, n.  78)  e  quelli  di
tipo infrastrutturale e qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio;
   - l'accensione di fuochi anche nelle immediate vicinanze.
                               Art. 28
          Colture e mosaici di colture in cave abbandonate
   Aree agricole di maggiore o minore pregio ai fini della produzione
agricola  per  le  quali  prevede il rispetto della tipologia e degli
ordinamenti colturali esistenti.
   Nelle cave abbandonate possono essere impiantati, in  sostituzione
all'agricoltura  familiare,  forme  di colture alternative dall'orto-
frutteto in termini tradizionali al giardino ornamentale ad eventuali
attivita' vivaistiche finalizzate alla produzione di materiali  utili
agli  interventi  di  restauro  e  recupero  e  riqualificazione  del
paesaggio e dell'ambiente naturale:
   - l'agricoltura biologica;
   - l'allevamento non intensivo e a carattere  non  industriale  del
bestiame domestico.
   Non sono consentiti:
   - interventi di impianti di tipo forestale;
   - la caccia.
   E'  sconsigliato  l'impiego  di  erbicidi,  antiparassitari aventi
ripercussioni dirette e  indirette  sulla  qualita'  dell'ambiente  e
sulla stessa salute pubblica.
                               Art. 29
                       Vegetazioni ornamentali
   Elementi  arborei  e  arbustivi organizzati a costituire orditure,
trame e giardini ornamentali.
   Si raccomanda l'uso di elementi che sono  nell'insieme  espressivi
del giardino mediterraneo e in particolare:
   -  siepi  e barriere protettive dai venti: Limonastrum monopetalum
pianta aloresistente e di facile foggiatura;
   - elementi arborei: olivastro, carrubbo, cipresso  comune,  albero
di  Giuda,  lagunaria,  palma  da  dattero, mioporo, fico, araucaria,
arancio amaro, gelso bianco e rosso,  casuarina,  acacia,  eritrin  e
varie drupacee (mandorlo, albicocco, ulivo, susino, amarena);
   -  elementi arbustivi e succulenti: oleandro, palma nana, ibiscus,
melograno, datura, agavi e ficodindia; arbusti lianosi  e  sarmentosi
quali:  glicine, bouganvillea, gelsomino, caprifoglio, nonche' altre,
espressive del giardino rurale mediterraneo-insulare.
   I  giardini  ornamentali   debbono   utilizzare   essenze   locali
tradizionali  o  mediterranee e avere dimensioni tali da non alterare
il carattere agricolo  del  paesaggio  e  da  mantenere  il  rapporto
quantitativo e qualitativo con la superficie agricola produttiva.
                               Art. 30
                            Verde urbano
   Il  verde urbano, costituito da arbusti e alberature decorative di
strade, piazze e giardini urbani non riveste particolare carattere di
rarita'  o  rilevanza  naturalistica  ma  ha  valore  ecologico  come
mitigatore  ambientale  e  ha scopo ornamentale e costituisce valenza
cromatica e presenza di colore.
   Sono  ammessi  interventi   volti   alla   conservazione   ed   al
potenziamento  dell'attuale  sistema  di verde nel rispetto delle sue
caratteristiche tipologiche. In  particolare  per  le  alberature  si
raccomanda  l'utilizzazione  di  Ficus microcarpa, Hibiscus syriacus,
Melia azedarach, Erytrin viarum, Nerium oleander,  Citrus  bigoradia,
Phoenix dactilifera, Lagunaria petersonii, Largestroemia indica.
                               Art. 31
        Elementi vegetazionali diffusi del paesaggio agrario
   Si   intendono   per   elementi  diffusi  del  paesaggio  agrario:
alberature  isolate,  alberature  stradali  extraurbane,   alberature
poderali e frangivento, siepi.
   Per  tali  elementi  e'  stabilito  il  divieto  di  distruzione o
manomissione degli stessi salvo l'ordinaria manutenzione.
   L'eliminazione di qualunque pianta di medio o  alto  fusto  dovra'
essere  specificamente  autorizzata  previo  parere della commissione
edilizia comunale.
   Tale  eliminazione  verra'  autorizzata   solo   quando   esistono
particolari  esigenze che debbono essere opportunamente documentate e
motivate.
                               Capo IV
             Categorie del patrimonio storico-culturale
                               Art. 32
                             Definizione
   L'intero territorio delle Isole Egadi e'  bene  storico-culturale,
essendo stato costruito interamente dall'opera dell'uomo attraverso i
secoli    nelle   sue   componenti   vegetazionali,   insediative   e
infrastrutturali.
   Tali elementi rappresentano, singolarmente considerati e nel  loro
insieme,  un  bene  in  quanto  sono espressioni oggettive di memoria
storica, che si manifestano con  particolare  densita'  nel  tempo  e
nello spazio, determinando l'immagine conosciuta di ciascuna isola.
   Nell'ambito  del  piano  territoriale paesistico si intendono beni
storico-culturali  quelli  che  documentano,  integrandosi   con   il
paesaggio, i caratteri ed i momenti peculiari e definiti della storia
e della cultura.
   La  tutela  paesistico-ambientale  dei  beni  storico-culturale  e
diretta a salvaguardare le caratteristiche e le qualita' del contesto
territoriale relativo ai beni stessi.
   Il valore intrinseco delle zone e dei  beni  storico-archeologici,
del  centro  antico, dei manufatti storici extraurbani ed urbani, dei
percorsi  storici   e'   garantito   ed   esaltato   dalla   qualita'
dell'ambiente  circostante.  Questo  va  quindi  tutelato  nella  sua
integrita'  visuale  e  formale,  evitando  interventi  che   possano
alterarlo e degradarlo, o promuovere l'adeguata riqualificazione.
   I  beni di carattere storico culturale sono individuati nella tav.
1 di piano e nelle schede allegate.
                               Art. 33
                      Siti e beni archeologici
   Il  P.T.P.  si  propone  come  obiettivo  la   tutela   dei   beni
archeologici,  tramite  la  conservazione  e  la valorizzazione delle
potenzialita'   didattico-scientifico-turistiche   di    tali    beni
assicurandone la piena disponibilita' pubblica.
   La   tutela  dei  beni  suddetti  e'  mirata  a  salvaguardare  le
potenzialita' della ricerca storico-archeologica e a  permettere  una
piena  e  fruttuosa  lettura  da parte del pubblico e della comunita'
scientifica internazionale.
   Nelle aree archeologiche, fermo restando le eventuali disposizioni
piu'  restrittive   disposte   dalla   sezione   archeologica   della
Soprintendenza,  si  applica  il  regime  della  conservazione di cui
all'art. 7.
   I  beni  e i siti di interesse archeologico sono individuati nella
tavola 2.
   Il P.T.P. vincola tali beni ai sensi della legge n.  1089/39  come
da allegati n. 1 e n. 4.
   I beni e i siti archeologici sono costituiti da:
a) Aree demaniali e in corso di demanializzazione
   Aree  archeologiche  gia'  acquisite al demanio regionale ramo dei
beni culturali e quelle aree il cui iter amministrativo,  finalizzato
alla demanializzazione per interesse archeologico monumentale, non e'
ancora concluso ma comunque e' irreversibile;
b) Siti archeologici
   Si  tratta  della  definizione  puntuale  dei  siti  di  interesse
archeologico conosciuti. Alcuni di essi sono vincolati con  legge  n.
431/85.
   Il  P.T.P. propone per tali siti il vincolo diretto ai sensi della
legge n. 1089/39.
   Nelle aree di cui alle lett. a), b) gli  interventi  di  tutela  e
valorizzazione,   nonche'  gli  interventi  funzionali  allo  studio,
all'osservazione, alla pubblica  fruizione  dei  beni  e  dei  valori
tutelati,  sono  definiti da piani o progetti di contenuto esecutivo,
formati  e  realizzati  dalla  competente  Soprintendenza   ai   beni
culturali  ed  ambientali.  Tali  piani  o progetti possono prevedere
anche la realizzazione di attrezzature culturali e di  servizio  alle
attivita'  di ricerca, nonche' di posti di ristoro e percorsi e spazi
di sosta.
   In assenza di strumenti esecutivi di cui al comma precedente  sono
ammesse  soltanto  le attivita' di studio, ricerca, scavo e restauro,
inerenti i beni archeologici, nonche'  gli  eventuali  interventi  di
trasformazione connessi a tale attivita'.
   Presso  tali  siti  e'  vietata  ogni  modificazione dei terreni o
costruzione (ivi comprese le recinzioni per una distanza di almeno m.
50 e, comunque, da sottoporre alla  preventiva  autorizzazione  della
Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, sezione
archeologica;
c) Aree interesse paleontologico ed archeologico
   Si  tratta  di  aree  dove  e' fortemente indiziata la presenza di
emergenze  paleontologiche  e/o  archeologiche  o  attraverso  vecchi
rinvenimenti  di  cui  rimane  menzione nella bibliografia, o perche'
interessate  da  areali  di  dispersione  superficiale  di  materiale
archeologico (in genere si tratta di ceramiche frammentarie).
   In  tali  aree  l'asportazione del suolo, a profondita' variabile,
puo' mettere in luce o strutture sepolte d'interesse  archeologico  o
anche   semplice  sedimentazione  stratificata  di  livelli  d'uso  o
abitativi antichi.
   Ogni modificazione del suolo deve essere  preceduta  da  saggi  di
scavo  condotti  sotto  il  controllo della Soprintendenza per i beni
culturali ed ambientali di Trapani, sezione archeologica. A tal  fine
e' obbligo informare preventivamente la competente Soprintendenza che
provvedera'   al   controllo   degli  scavi  e  a  concedere  o  meno
l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.
   In  tali  aree  possono  essere   realizzate   le   trasformazioni
compatibili  con  il  livello di tutela e con il regime di intervento
dell'ambito in cui le aree sono inserite;
d) Aree di interesse archeologico subacqueo
   Si  tratta  di  aree  marine  i  cui  fondali hanno restituito nel
passato notevoli testimonianze archeologiche subacquee, come  risulta
dalle  fonti  bibliografiche,  da  notizie  di  archivio e da notizie
raccolte tra i pescatori della zona  e  tra  i  pescatori  subacquei.
Pertanto  si  ha  la  certezza  dell'esistenza  di  relitti o aree di
ancoraggio antichi. In ogni caso la presenza di  ulteriore  materiale
archeologico e' fortemente indiziata.
   Negli  spazi  di  mare  cosi'  come  definiti  nella  tavola  2 e'
interdetta  la  pesca  con  reti  a  strascico  e  l'immersione   con
autorespiratore  deve  essere  preventivamente  autorizzata  o  dalla
capitaneria di porto competente o dalla Guardia di  finanza  o  dalla
Soprintendenza.
   Eventuali  opere di sistemazione a mare che comportino alterazione
dei luoghi e dei fondali devono essere precedute da  saggi  di  scavo
subacqueo condotti sotto il controllo della Soprintendenza per i beni
culturali  ed  ambientali di Trapani, sezione archeologica al fine di
autorizzarne o meno l'esecuzione;
e) Zona archeologica
   Il piano propone di realizzare una zona archeologica nell'area  di
S.  Nicola-Torretta  sulla  costa  centro settentrionale di Favignana
come indicato nella tavola 11 e nelle allegate schede  e  planimetrie
catastali.
   Le  finalita' sono di salvaguardare le testimonianze archeologico-
monumentali della zona che sono multiple,  varie  per  cronologia  ed
aspetto   ed   estese  su  un'area  di  discrete  dimensioni  ma  ben
definibile, e di fornire le isole di una zona archeologica attrezzata
e di alto valore didattico testimoniale.
                               Art. 34
     Elementi puntuali di valore storico-culturale e paesistico
   Gli  edifici  e  i  manufatti  urbani   ed   extraurbani,   aventi
particolare  valore  architettonico,  ambientale  storico-culturale e
testimoniale, individuati nelle tavole 1 e nelle schede (allegato  3)
sono oggetto di tutela.
   Tali  edifici  possono  essere  riutilizzati  senza  modificarne e
alterarne la struttura originaria.
   Gli interventi sugli edifici  e  i  manufatti  in  oggetto  devono
essere  esclusivamente  volti  al  recupero, mediante la manutenzione
ordinaria e straordinaria e il restauro conservativo.  Sono  pertanto
consentiti  esclusivamente  gli  interventi di cui all'art. 20, lett.
a), b), c), della legge regionale n. 71/78.
   Negli edifici agricoli esistenti  sono  consentite  trasformazioni
d'uso  per la conversione a attivita' connesse all'agricoltura, quali
l'agriturismo.
   Gli edifici specialistici, di valore  storico-architettonico,  con
destinazione  originaria  non  residenziale, individuati nelle schede
allegate, non possono essere destinati a residenza.
                               Art. 35
             Elementi di interesse storico-testimoniale
   I beni e i luoghi che costituiscono testimonianza delle  strutture
e delle attivita' produttive (cave, tonnare...), civili, i luoghi e i
beni  che  sono testimonianza della memoria religiosa della comunita'
(cappelle,  edicole  votive...),  sono  considerati  beni  di  valore
etnoantropologico.
   Tali  beni  vanno  conservati  e riqualificati insieme allo spazio
circostante  e  possono  essere  inseriti  all'interno  di  itinerari
didattico-ricreativi.
                               Art. 36
                          Nuove costruzioni
   Le  nuove  costruzioni,  le modifiche o gli ampliamenti di edifici
esistenti,  annessi  ed  inerenti  all'attivita'  e  alla   residenza
agricola   debbono   mantenere   le   caratteristiche   dell'edilizia
tradizionale  rurale,  adattarsi  alla  conformazione   del   terreno
naturale  e  inserirsi  nel tessuto agricolo esistente senza incidere
nell'ambiente con volumi emergenti. Inoltre deve essere  evitato  che
le costruzioni sorgano all'interno delle cave e ne alterino la forma.
   Le  costruzioni  devono adeguarsi al profilo naturale del terreno,
salvo terrazzamenti o riporti non superiori a m. 1,50 i  quali  vanno
realizzati o almeno rivestiti con pietra locale.
   Esse   debbono   rispettare   i   caratteri  dell'edilizia  rurale
tradizionale:
   - pianta: rettangolare;
   - uno o due piani fuori terra;
   - prospetti: a faccia vista o intonaco  Li  Vigni  colorato  nella
gamma  delle  "terre"  o dei colori tradizionali, aperture quadrate o
rettangolari con il lato maggiore in verticale e serramenti in legno;
   - copertura a terrazzo senza volumi tecnici e non praticabili;
   - scala esterna di accesso al primo piano, esterna, ad una  rampa,
scoperta;
   Si escludono i rivestimenti di qualsiasi genere.
   I giardini ornamentali delle costruzioni rurali debbono utilizzare
essenze  locali tradizionali o mediterranee come previsto all'art. 25
e debbono avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo
del  paesaggio  mantenendo  un  adeguato  rapporto   quantitativo   e
qualitativo  come la superficie produttiva e, comunque, non superiore
al 10% della superficie totale.
   Le  pavimentazioni  degli  spazi  di  pertinenza  possono   essere
realizzate come previsto all'art. 45.
                               Art. 37
            Opere di sostegno e contenimento, recinzioni
   La costruzione di muri di sostegno delle terre, di sottoscarpa, di
parapetti  stradali, deve essere realizzata in muratura di pietrame a
secco o con malta cementizia.
   Le costruzioni delle predette strutture in calcestruzzo semplice o
armato sono consentite solo se realizzate con  paramento  esterno  in
pietrame.
   I   muri  di  recinzione  dovranno  essere  costruiti  secondo  le
caratteristiche  tradizionali  dimensioni   (altezza,   spessore)   e
materiali (pietrame a secco); salvo le recinzioni temporanee.
   Le  recinzioni  strettamente  pertinenti  a  costruzioni  edilizie
urbane o agricole o a insediamenti  produttivi  sono  ammesse  previo
N.O. della competente Soprintendenza.
                               Art. 38
                       Rete viaria e percorsi
              di interesse naturalistico-paesaggistico
   Alla  viabilita' extraurbana; ai percorsi agricoli interpoderali e
ai percorsi di interesse naturalistico e paesaggistico e'  attribuito
un  particolare  valore  storico,  paesaggistico  o  ambientale per i
caratteri e la morfologia sia del tracciato che degli elementi che lo
delimitano.
   E'  obbligatorio  la  conservazione e la riqualificazione di detta
viabilita', che e' soggetta a regime di conservazione orientata e non
puo' essere soppressa ne' privatizzata o alienata o chiusa salvo  che
per motivi di sicurezza e di pubblica incolumita'.
   Essa  va,  pertanto,  tutelata sia per quanto concerne gli aspetti
strutturali: il tracciato, la sezione  stradale,  la  pavimentazione;
sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze (definizioni laterali
e piantumazioni esistenti, siepi e alberature, muri di recinzione).
   Sono   consentite  le  opere  di  miglioramento  di  sentieri  per
escursioni, previo controllo del carico di  utenza  ammissibile.  Per
tali  opere  il  fondo  dovra' essere mantenuto in terra battuta e la
larghezza massima dovra' contenersi entro i due metri.
   Le fasce di rispetto stradale indicate dal D.M. 1 aprile 1968,  n.
1404   sono   aumentate  del  50%.  Lungo  i  percorsi  di  interesse
naturalistico-paesaggistico si applica una fascia di rispetto  minima
di mt. 30.
   E'  vietato,  senza parere preventivo della Soprintendenza ai beni
culturali ed ambientali, procedere alla  realizzazione  di  qualunque
opera  o  modificazione che riguardi elementi anche minimi della rete
viaria storica e delle fasce di rispetto come muri di cinta, accessi,
alberature e ogni altro elemento.
   Lungo  le  strade  di  cui  al  presente   articolo   e'   vietata
l'apposizione  di  cartelli  e  manufatti  pubblicitari  di qualunque
natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di
modeste dimensioni.
   Non e' consentito in generale costruire nuove  strade  extraurbane
tranne  quelle  di  accesso  alle  aziende agricole o alle residenze.
Qualora  cio'  si  rende  necessario  per   motivi   eccezionali   la
realizzazione   e'   subordinata  ad  uno  studio  di  compatibilita'
paesistico-ambientale.
                               Art. 39
                   Attrezzature e impianti tecnici
Attrezzature
   Si fa riferimento allo strumento urbanistico per  quanto  riguarda
le  previsioni  di  attrezzature finalizzate alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie.
   Al fine di soddisfare il fabbisogno di attrezzature per  il  tempo
libero  e  per  lo sport e' possibile la manutenzione e l'ampliamento
delle aree attrezzate esistenti ed esterne al centro urbano. Sono  da
privilegiare le attrezzature "senza cubatura", eventuali strutture ed
attrezzature edificate debbono essere particolarmente contenute e con
indici di occupazione del suolo molto bassi.
Parcheggi
   Fuori  dell'abitato  i  parcheggi non possono essere realizzati ai
margini della strada ma dovranno sempre essere  realizzati  in  lotto
schermato con vegetazione e il fondo non va impermeabilizzato.
Ampliamento cimitero
   In  considerazione dello stretto rapporto tra luogo e attrezzatura
definitosi  e  qualificatosi  nel  tempo,  il  P.T.P.   prevede   che
l'espansione del cimitero nelle tre isole debba mantenere i caratteri
ormai  storicizzati e, pertanto, vada esteso lungo la fascia costiera
anche in deroga al vincolo della legge regionale n. 78/76.
Impianti tecnologici
   E'  consentita  la manutenzione ed il miglioramento degli impianti
tecnologici  esistenti.  Per  la  realizzazione  di  nuovi  impianti,
nonche'  per  le  relative  opere  annesse, compresa la viabilita' di
servizio, e' necessario  predisporre  uno  studio  di  compatibilita'
paesistico-ambientale come definito al successivo art. 63.
   La  realizzazione  di  nuovi  impianti  di  discarica,  ammassi di
materiali inerti, di carcasse di veicoli e di  rottami  di  qualunque
genere  e'  subordinata,  oltre  che  allo  studio  di compatibilita'
paesistico-ambientale, al ripristino e alla bonifica ambientale degli
impianti esistenti.
   Per tutti gli impianti tecnologici che prevedono  la  presenza  di
cavi   sospesi  e'  opportuno  studiare  un  percorso  che  minimizzi
l'impatto  visivo.  In  ogni  caso   e'   preferibile   favorire   la
realizzazione di condotte interrate.
                               Capo V
                               Art. 40
                Zona di rispetto ai siti archeologici
   Al  fine  di  rendere  i siti archeologici pienamente tutelati nel
loro ambiente il piu' possibile integro, si  sono  individuati  delle
aree di rispetto.
   Cio'  non  preclude  che  nei  suddetti terreni non possano venire
apportate delle modifiche compatibili con il livello di tutela e  con
il  regime  di  intervento  dell'ambito in cui le aree sono inserite,
salvaguardando le prospettive e gli sfondi visuali dei siti stessi  e
il decoro e l'integrita' dei luoghi.
   In   tali   ambiti  fermo  restando  eventuali  disposizioni  piu'
restrittive   a   seconda   dei   casi   dettate   dalla   competente
Soprintendenza, sono ammessi:
   -  l'ordinaria  utilizzazione  agricola  del  suolo,  secondo  gli
ordinamenti colturali in atto  all'entrata  in  vigore  del  presente
piano;
   -  ogni  significativo  movimento  di  terra  o  escavazione,  ivi
comprese opere di drenaggio e canalizzazione, o aratura dei terreni a
profondita' superiore ai 40 centimetri, ovvero cambiamento di coltura
comportante scavi a profondita' superiore  ai  50  cm.,  deve  essere
autorizzata    dalla    sezione    archeologica    della   competente
Soprintendenza.
   Ogni  trasformazione  dei  luoghi,  comprese  le  recinzioni,   la
manutenzione ordinaria, o straordinaria degli edifici esistenti, deve
essere    sottoposto    preventivamente    all'autorizzazione   della
Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, sezione
archeologica.
   In tali aree sono ammessi:
   - l'asportazione di rocce, salvo che per  l'attivita'  scientifica
autorizzata  dalla  competente  Soprintendenza,  le  discariche  e  i
depositi di  rifiuti,  l'abbattimento  della  vegetazione  esistente,
interventi di tipo forestale, le attivita' estrattive.
                               Art. 41
               Zona di rispetto della fascia costiera
   Entro  la  fascia di rispetto individuata nella tav. 11 del P.T.P.
non sono ammesse trasformazioni finalizzate all'uso  insediativo  ne'
localizzazioni di attrezzature e impianti infrastrutturali. Pertanto,
e'  vietato  realizzare  nuove costruzioni ed operare qualsiasi altra
trasformazione  urbanistica  ed edilizia compresa l'apertura di nuove
strade.
   Sono ammessi:
   -    interventi    rivolti    al     mantenimento     dell'assetto
idrogeomorfologico  dei  versanti  e  a  garantire il permanere delle
esistenti condizioni di relativo equilibrio;
   - la realizzazione di  opere  per  la  fruizione  del  mare  quali
accessi  pedonali  che  possono  essere realizzati individuando delle
discese preferenziali e sistemando il terreno in  modo  idoneo  senza
movimenti  di  terra  e  senza  alterare  la morfologia del luogo e i
caratteri della costa e utilizzando strutture smontabili e  materiali
naturali;
   -  la  fruizione  culturale-scientifica  e la fruizione didattico-
ricreativa del  mare  e  del  territorio  anche  attraverso  percorsi
escursionistici;
   -  interventi  tesi  a  promuovere e a favorire, anche in forma di
sperimentazione, la ricostituzione di elementi di  naturalita'  nelle
aree  dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne rendano
opportuna la valorizzazione;
   -  interventi  tesi  a  promuovere  il  recupero   dei   complessi
turistico-  alberghieri esistenti e degli spazi liberi di pertinenza,
con destinazioni d'uso che privilegino le attivita' culturali  e  per
il tempo libero;
   -  la  manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione
degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi gia' realizzati;
   - interventi tesi al recupero delle cave in  gallerie  e  a  cielo
aperto  esistenti a Favignana per l'estrazione della calcarenite e la
loro destinazione ad  attivita'  culturale-scientifico  e  didattico-
ricreative.
   Sono vietate:
   -  le  opere  a  mare  e  i  manufatti  costieri  che  alterano la
morfologia   della   costa   e    la    fisionomia    del    processo
erosione-trasporto-deposito di cui sono protagonisti le acque marine;
   -  le  opere  che  alterano  il  percorso delle correnti costiere,
creando  danni  alla  flora  marina,  e  che  alterano   l'ecosistema
dell'interfaccia costa mare;
   -   la   creazione   di   strade   litoranee   e   la   formazione
d'infrastrutture con giacitura parallela alla fascia costiera;
   - asportare, raccogliere o manomettere  rocce  salvo  che  per  la
ricerca scientifica;
   -  abbandonare  rifiuti  o  predisporre  posti  di  raccolta degli
stessi;
   - praticare il campeggio.
                               Art. 42
                     Zona di rispetto del bosco
   Le  nuove  costruzioni debbono arretrarsi metri 200 dal limite dei
boschi e delle fasce forestali come previsto dalla legge regionale n.
78/76.
   E'  consentita  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  la
ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi
gia' realizzati.
                               Art. 43
                     Riserva naturale orientata
   Il  Piano  riconosce  carattere prioritario alla riserva naturale,
cosi'  come  gia'  individuata  dall'Assessorato  del  territorio   e
dell'ambiente  ai  sensi  della legge regionale n. 98/81 e successive
modificazioni.
   La  riserva,  in  quanto  zona  specificatamente  destinata   alla
conservazione  della natura in tutte le manifestazioni che concorrono
al mantenimento dei relativi ecosistemi,  e'  assoggettata  a  regime
della conservazione.
   Fino all'approvazione del regolamento della riserva e' vietato:
   -   realizzare   nuove  costruzioni  ed  operare  qualsiasi  altra
trasformazione  urbanistica  ed  edilizia  del  territorio   compresa
l'apertura di nuove strade.
   - prelevare terra e altri materiali;
   -  asportare,  raccogliere  o  manomettere rocce, salvo che per la
ricerca scientifica;
   - abbandonare  rifiuti  o  predisporre  posti  di  raccolta  degli
stessi.
                               Art. 44
                           Riserva marina
   Tutte  le limitazioni all'uso della costa previsti dal D.M. del 27
dicembre 1991 e successive modificazioni.
                              Titolo IV
                 MATERIALI, FINITURE E ARREDO URBANI
                               Art. 45
                           Pavimentazioni
   Nelle  strade  e  negli  spazi  pubblici  del  centro  storico  e'
prescritto  il  mantenimento, il risanamento e l'eventuale ripristino
di pavimentazioni in pietra secondo i tipi  e  i  disegni  esistenti;
nella   viabilita'   e   nei  percorsi  extraurbani  e'  previsto  il
risanamento delle pavimentazioni in pietra esistenti.
   E' vietata la messa in  opera  di  griglie,  caditoie  e  chiusini
prefabbricati in cemento o in plastica.
   Per  la  pavimentazione  delle  aree  di  pertinenza degli edifici
urbani ed extraurbani e' prescritto l'uso dei  seguenti  materiali  o
tipi  di  pavimentazione:  basole  di  pietra  o acciottolato, cotto,
battuto di cemento.
   Sono vietate le pavimentazioni in  gres  ceramico,  in  piastrelle
maiolicate e in cemento.
                               Art. 46
                  Rivestimenti ed intonaci esterni
   E'   consentita   la  realizzazione  di:  zoccolature,  cantonate,
piedritti, ghiere d'archi, con la faccia vista lavorata a  scalpello,
bocciardo  o  a  finitura  liscia, ovvero in muratura con finitura in
intonaco del tipo rustico, civile.
   Sono vietati:
   -  rivestimenti  a  cortina  in  piastrelle, listelli e tessere di
ceramica o di altro materiale; intonaci plastici, graffiati o meno ed
in materiale vetroso o granigliato; rivestimenti totali o parziali in
marmo di qualunque specie.
                               Art. 47
                Tinteggiatura e verniciature esterne
   Si  consiglia   il   ripristino   delle   seguenti   tecniche   di
tinteggiatura muraria:
   -   tinteggiatura  a  "velatura"  ottenuta  con  latte  di  calce,
tinteggiatura a tempera forte, ottenuta  con  l'impiego  di  pigmenti
bianchi  (cadino,  cartonato  di  calce,  polvere finissima di marmo,
misti a colla e colore); tinteggiatura a "fresco" con colori  sciolti
in  latte  di  calce, sull'ultimo strato di intonaco, appena eseguito
con calce in eguali proporzioni.
   Sono  vietate  le  tinteggiature  assimilabili   ai   rivestimenti
plastici (bucciati, graffiati, rosati, ecc.) o granigliati.
   Sono vietate le tinteggiature con pittura al quarzo.
   Per  i  manufatti  in  legno o in ferro si consigliano le seguenti
tecniche di pitturazione: ad  olio  od  oleosa  tipo  cementite,  con
lacche o smalti lucidi o opachi.
   I  colori  di base consigliati per le facciate degli edifici sono:
il bianco, le gamme delle terre nelle  gradazioni  chiare,  i  colori
tradizionali.
   Le  tinte  saranno scelte con il criterio del ripristino cromatico
dei colori storicamente presenti.
   Le coloriture degli edifici  dovranno  inoltre  tenere  conto  del
valore  cromatico  di  tutti  gli  elementi  costituenti e tendere ad
ottenere un rapporto cromatico tra di essi.
                               Art. 48
         Manto di copertura e utilizzazione delle coperture
   In presenza di impermeabilizzazioni con  guaine  bituminose  o  in
asfalto minerale prescritte il biancheggiamento con idonei materiali.
Per  tutti  gli edifici ricadenti nel centro storico e' fatto divieto
di utilizzare  le  coperture  degli  ultimi  piani  degli  edifici  a
solarium o altro con l'uso di strutture fisse.
                               Art. 49
                              Scarichi
   Gronde,  pluviali  e  scarichi  in generale posti sui muri esterni
degli edifici  devono  essere  posti  in  traccia.  Se  cio'  non  e'
possibile,  qualora  siano  di  materiale  diverso dal rame, dovranno
essere opportunamente tinteggiate.
                               Art. 50
                       Canne fumarie e antenne
   Le canne fumarie visibili agli esterni degli edifici e comunque le

torrette da camino saranno rivestite con lo stesso materiale  o  tipo
di finitura del fabbricato cui appartengono.
   E' consigliato che tali tubazioni siano incassate nella muratura.
   E'  prescritta  l'istallazione  di una unica antenna centralizzata
per ogni complesso condominiale.
   E' prescritto che  i  cavi  per  antenne  televisive  posti  sulle
facciate visibili da vie pubbliche siano posti sotto traccia.
                               Art. 51
                           Infissi esterni
   Gli infissi esterni dovranno essere sempre in legno verniciato.
   Sono  vietati infissi in legno lasciati a vista (colore naturale).
E' vietato l'impiego di avvolgibili ad aperture esterne.
   I  portoni  che  non  siano  in  legno  scuro   naturale   saranno
tinteggiati  con  colore  opaco  in  armonia  col colore di fondo del
fronte.
   E' ammesso l'impiego di serrande in metallo alle aperture  esterne
al piano strada di esercizi commerciali e depositi.
   E'  specificatamente  vietato  l'uso  di  infissi  in  plastica  e
alluminio anodizzato.
                               Art. 52
                          Aperture esterne
   Sono ammesse al piano terreno  nuove  aperture  di  larghezza  non
superiore ai metri 3 per esercizi commerciali e depositi.
   Gli  stipiti  e  le  architravi delle aperture saranno rifinite ad
intonaco o riquadrati con elementi di pietra. Soglie e  davanzali  di
porte, balconi e finestre potranno essere in pietra o marmo.
   Sono  consentite  decorazioni  e  cornici con i materiali indicati
all'art. 37.
   Le ringhiere dei balconi saranno di disegno semplice  con  piatti,
quadrelli o tondi di ferro.
   Nel   caso   di   intervento   di   manutenzione  straordinaria  o
ristrutturazione delle facciate sono  consentiti  piccole  variazioni
delle  aperture,  limitando  al minimo indispensabile il rapporto tra
superficie vuota e superficie piena e mantenendo  sulle  facciate  il
ritmo originario delle aperture.
   Sono  vietati  gli  squarci e gli sfondamenti di consistenti masse
murarie.
                               Art. 53
     Recupero di materiali di finitura degli elementi decorativi
   E' prescritto  il  recupero  e  la  ricollocazione  in  opera  dei
materiali   di  finitura  e  degli  elementi  di  particolare  valore
stilistico  e  decorativo  (portali,  soglie,   davanzali,   stipiti,
architravi  in  pietra,  pavimentazioni,  cornici, infissi, ringhiere
ecc.).
                               Art. 54
            Linee elettriche e telefoniche ed idrauliche
   E' prescritta, nel centro  abitato,  la  posa  sottotraccia  delle
nuove  linee  elettriche  e/o telefoniche e delle condutture idriche,
siano esse pubbliche o private.
                               Art. 55
              Numerazione civica e indicazioni stradali
   I  numeri  civici  dovranno  essere  indicati  esclusivamente   su
mattonelle  maiolicate.  Il  decoro e i colori saranno definiti dalla
commissione edilizia comunale, che dovra' definire le caratteristiche
decorative e il materiale delle tabelle per indicazioni stradali.
                               Art. 56
              Illuminazione negozi ed esercizi pubblici
   E' vietata l'illuminazione esterna di  strade  pubbliche,  negozi,
esercizi  pubblici  e  comunque  di  aree  di  pertinenza  di edifici
interessanti pubbliche strade con lampade al  neon  e,  comunque,  in
maniera  che  arrechino fastidio all'ambiente circostante alterandone
in maniera sensibile le caratteristiche.
                               Art. 57
                          Tabelle e insegne
   La  realizzazione delle insegne potra' essere effettuata con tutti
i materiali che si ritengano idonei, compatibilmente con un  corretto
inserimento  architettonico. Non potranno essere utilizzati materiali
riflettenti, laminati metallici  non  verniciati,  acciaio  lucido  e
satinato,  vetro  a  specchio, legno chiaro non verniciato, alluminio
non verniciato.
   Non sono ammesse insegne a bandiere.
   In tutti i casi in cui si puo'  lasciare  una  altezza  libera  di
porta  pari  a  m. 2 minimo, l'insegna dovra' essere installata entro
l'apertura del vano porta o vetrina. Nel caso in  cui  l'insegna  non
potra'  essere  collocata  entro  il  vano  porta,  perche' si riduce
l'altezza utile di ingresso sotto la quota di m 2, sara' posta  sopra
di  esso  con una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura
stessa.
   In  edifici  dove  esistono  idonee  ed  apposite  modanature  per
collocamento  di  scritte ed insegne, esse non potranno in alcun modo
superare  in  altezza  e  in  larghezza  le  dimensioni   individuate
dall'elemento stesso.
   L'elemento insegna non potra' in alcun caso attenere a piu' di una
sola apertura. Lo stesso elemento potra' essere ripetuto, ma avra' le
dimensioni di ogni singola apertura.
   L'insegna  non  dovra'  in  alcun  modo  interferire  con elementi
architettonici di facciata e partiti decorativi in genere, ne' dovra'
coprire le eventuali inferriate esistenti. In nessun caso le  insegne
dovranno  interferire  con altri segnali urbani (targhe, segnaletica,
toponomastica, ecc.).
   Negli interventi  di  recupero  di  edifici  e  soprattutto  nelle
progettazioni  ex  novo  qualora  ai piani terra o ai piani superiori
degli edifici siano previste attivita'  commerciali  e  che  comunque
comportino  l'esigenza  dell'apposizione di insegne o segnalazione in
genere, dovra' prevedersi lo spazio di collaborazione delle stesse in
sede progettuale.
   Il lettering  dovra'  essere  limitato  ad  alcune  "famiglie"  di
caratteri.  Sono  ammessi i caratteri riconducibili alle famiglie dei
"bodoniani, romani o lapidari, egiziani, lineari o  bastoni"  e  loro
simili. Dovranno essere usati gli stessi caratteri quando interessino
vetrine di un unico fronte di edificio.
                               Art. 58
                               Vetrine
   Il  disegno  delle  vetrine dovra' essere adeguato alle aperture e
rispettare  le  linee,  ingombri,  allineamenti  e  forme.  Non  sono
consentite soluzioni che prevedano vetrine aggettanti verso l'esterno
del filo del fabbricato.
   In presenza di facciate unitarie o parti di esse, che comunque non
abbiano  subito alterazioni nel disegno originario, non e' consentito
modificare le aperture per  la  realizzazione  di  vetrine  o  porte-
vetrine   (allargamenti,   riquadrature,   apposizioni   di   mostre,
rivestimento di imbotti).
   Eventuali proposte a cio' attinenti, dovranno riguardare tutta  la
facciata  dell'edificio nell'ambito di un intervento piu' generale di
studio e ridisegno della stessa e,  comunque,  sottoposte  al  parere
della   commissione  edilizia  e  alla  normativa  generale  per  gli
interventi sugli edifici del centro storico.
   Nelle realizzazioni di vetrine e parti di esse non potranno essere
utilizzati  i  materiali  specificati  all'art.  43 in particolare e'
vietato l'uso di laminati metallici non verniciati, acciaio lucido  e
satinato, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato.
   Relativamente alle soglie e pavimentazione di vani per arredamento
di  porte  di ingresso "antinegozio" in genere, non dovranno porsi in
opera materiali come piastrellati  a  superficie  lucida  in  genere,
legno  naturale, materiali lapidei lucidati a superficie riflettente,
moquette, laminati metallici  in  genere.  Cancelletti,  serrande  ed
elementi di chiusura esterni dovranno essere a scomparsa: nei casi in
cui difficolta' tecniche non lo consentano tutte le parti di esse che
dovessero  rimanere  in  vista  saranno  tinteggiate in colore grigio
opaco, piombaggine, nero opaco. Il fronte  dell'edificio  interessato
dovra' essere trattato unitariamente.
   Gli  ingressi  di  negozio,  in  tutti  i  casi  sia  possibile la
realizzazione, dovranno avere apertura verso  l'esterno  in  modo  da
costituire  uscite  di  sicurezza.  In  tutti  i  casi  dove  risulti
possibile non dovranno crearsi gradini e/o elementi che costituiscano
barriera architettonica.
                               Art. 59
                                Tende
   Le tende per posizione e forma, non debbono arrecare in alcun modo
ostacolo  alla  viabilita'  e  coprire  la  segnaletica  stradale   e
toponomastica.  In  generale  vale per le tende quanto esposto per le
insegne: dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio  nel
colore e nel materiale.
   L'apposizione  della tenda non potra' occultare eventuali elementi
architettonici o partiti decorativi di facciata.
   Lo sbraccio della tenda dovra' essere contenuto entro i cm. 120  e
comunque  non  potra'  sporgere  oltre  la  larghezza del marciapiede
sottostante. In assenza di marciapiede, lungo le vie  pubbliche,  non
potranno  essere  installate tende salvo che per la zona ad esclusivo
transito pedonale.
   La tenda non potra'  essere  sostenuta  da  montanti  verticali  e
dovra' avere un'altezza minima da terra di cm. 220.
   Sono  vietati  i teli con materiale plastico in vista sulle pareti
esterne.
                               Art. 60
                           Pannelli solari
   E' vietata l'installazione di pannelli solari senza una  specifica
autorizzazione. Dovra' essere allegata alla domanda di autorizzazione
idonea documentazione grafica e fotografica circa lo stato dei luoghi
e  la  soluzione  di  installazione  proposta,  dalla  quale si possa
giudicare se si arrechi o meno nocumento all'ambiente circostante.
                              Titolo V
               INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE
                           DEL TERRITORIO
                               Art. 61
                             Definizione
   Si  considerano  interventi  di   rilevante   trasformazione   del
territorio:
    a) le attivita' estrattive e le opere connesse;
    b) le opere di mobilita': opere marittime, porti e approdi, nuovi
tracciati  stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti, tranne
le opere di manutenzione;
    c) le opere tecnologiche: centrali termoelettriche, elettrodotti,
acquedotti, dissalatori, depuratori serbatoi, antenne,  ripetitori  e
simili;
    d)  le  discariche  e  gli  impianti di compattamento per rifiuti
solidi e fanghi;
    e) le attrezzature di livello sovraccomunale: casa circondariale.
   La localizzazione, la progettazione ed esecuzione degli interventi
di cui al precedente comma devono osservare le modalita'  progettuali
e  le  procedure di cui al successivo articolo, atto ad assicurare il
rispetto delle presistenze e dei valori  paesistico-ambientali  messi
in evidenza dal presente piano. Non sono da considerare interventi di
rilevante  trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur
rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta  entita'
e  tali  da  non  modificare  i  caratteri  costitutivi  del contesto
paesistico-ambientale o della singola risorsa.
                               Art. 62
              Analisi, contenuti progettuali, procedure
   I progetti degli interventi di cui al precedente  art.  61  devono
essere  muniti  di  uno  studio  compatibilita' paesistico-ambientale
(art.  63),  recanti  studi  in   materia   paesistica,   storica   e
naturalistica (geologica, ecologica, botanica, faunistica) in ragione
delle caratteristiche dei luoghi interessati dall'intervento espresse
con riferimento ai contenuti del presente piano.
   Al  fine  di ampliare le condizioni di verifica e' opportuno che i
progetti comprendano proposte alternative per la  comparazione  della
entita' degli effetti di impatto sul paesaggio e sull'ambiente.
   La  Soprintendenza competente approva tali progetti e si pronuncia
sui medesimi ai sensi delle leggi vigenti.
                               Art. 63
           Studio di compatibilita' paesistico-ambientale
   La  procedura  di  compatibilita'  ambientale  e'  finalizzata   a
tutelare le risorse naturali, il paesaggio e il patrimonio culturale,
nonche' ad assicurare una efficace tutela dell'attivita' agricola.
   I progetti che comportano notevoli trasformazioni e compromissioni
del  territorio  e  che  non  siano soggetti a valutazione di impatto
ambientale  a  norma  della  legislazione  vigente   debbono   essere
accompagnati,  ove  richiesto  dal  presente P.T.P., da uno studio di
compatibilita' paesistico-ambientale che deve contenere:
    a) descrizione dell'ambito oggetto dell'intervento e  dei  luoghi
circostanti;
    b) descrizione dell'ambiente iniziale in tutte le sue componenti;
    c) caratteristiche del progetto o del piano urbanistico;
    d)   indicazione   della  localizzazione  riferita  all'incidenza
spaziale e territoriale dell'intervento, alla luce  delle  principali
alternative  prese  in  esame, all'incidenza sulle risorse naturali e
alla corrispondenza alle normative e alla pianificazione vigente;
    e) la specificazione, degli  scarichi  idrici,  dei  fanghi,  dei
rifiuti  solidi  e  delle  emissioni,  anche  sonore, nell'atmosfera,
immessi nell'ambiente, con riferimento alle  fasi  di  costruzione  e
gestione delle opere;
    f)  la  descrizione  delle  misure e dei dispositivi per evitare,
ridurre o compensare i danni all'ambiente, unitamente alle misure  di
monitoraggio ambientale;
    g)   simulazione   degli  effetti  dell'intervento  o  del  piano
urbanistico sul paesaggio e sulle altre componenti dell'ambiente.
                               Art. 64
                        Attivita' estrattive
   E' consentita la prosecuzione dell'attivita' estrattiva nei limiti
dell'autorizzazione  e  con  l'obbligo  di  procedere   al   recupero
ambientale  e  paesistico  (legge  regionale  n.  127/80 e successive
modificazioni) da attuare in base ad  un  progetto  di  sistemazione.
Tale   progetto   dovra'   avere   il  nulla  osta  della  competente
Soprintendenza.
   Per le cave dismesse e' necessario  uno  studio  particolareggiato
che  ne  definisca  la consistenza, lo stato di degrado e rischio e i
possibili interventi di recupero ambientale.
                               Art. 65
         Opere di viabilita' stradale e per le comunicazioni
   La progettazione di opere di viabilita' stradale deve  minimizzare
l'impatto  visivo e l'impatto sulle forme e stabilita' dei versanti e
sul deflusso delle  acque;  deve,  pertanto  rispondere  ai  seguenti
requisiti volti alla conservazione e alla tutela attiva del paesaggio
e dell'ambiente:
   -  rimodellamento  dei profili naturali del terreno, ai fini di un
migliore  adattamento  dei  tracciati  alle  giaciture  dei  siti   e
trattamento  superficiale  delle  aree  contigue  con manti erbacei e
cespugliacei utilizzando essenze locali;
   -  contenimento  della  dimensione   di   rilevati   e   scarpate,
conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riportati
ed  opere  in  elevazione  e  ricorrendo  ad  appropriate tecniche di
rimodellamento del terreno;
   - adozione di soluzioni progettuali e  tecnologiche  tali  da  non
frammentare  la  percezione  unitaria  del paesaggio e dell'ambiente,
conseguibile mediante il rispetto delle unita' ambientali  anche  nei
casi  di  strutture ed impianti, che, in ogni caso, devono presentare
contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente;
   - e' vietata la viabilita' parallela alla linea di costa;
   - conservazione dei caratteri ambientali, nei casi di  adeguamento
alle  strade esistenti, adottando il mantenimento delle alberate, dei
muretti a secco e delle eventuali siepi ai  lati  delle  stesse,  con
eventuale ripristino dei tratti mancanti.
                               Art. 66
                 Opere marittime costiere e portuali
   La  progettazione  di  nuove  opere  marittime, l'adeguamento o la
trasformazione  di  opere  esistenti  e  quella  delle  strutture  di
servizio   connesse  devono  essere  basate  su  analisi  paesistico-
ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano  la
dinamica costiera:
   - variazioni temporali e tendenza evolutiva del litorale
   - parametri meteomarini: venti, onde, correnti e maree;
   - parametri fisiografici: morfologia marina e batimetria;
   -   parametri   sedimentologici:   tessitura  e  composizione  dei
sedimenti;
   - parametri biologici: comunita' bentoniche e litoranee;
   - parametri geologici:  strutture  e  caratteri  litologici  delle
rocce;
   -  parametri  antropici:  influenza  di  strutture,  manufatti  ed
attivita' nelle aree interne e in quelle costiere;
   -  parametri  socio-economici:  sviluppo   delle   infrastrutture,
modalita' di urbanizzazione, costi e benefici;
   -  parametri  paesistici:  vocazioni  e  sensibilita'  delle  aree
costiere.
   Questi studi devono essere eseguiti anche in sede di progettazione
di opere di difesa del litorale. Comunque tutti i progetti  di  opere
marittime  debbono  essere  accompagnati  da  studi  approfonditi  di
valutazione di impatto ambientale come previsti  dalla  normativa  in
materia   e  da  studi  sul  paesaggio  che  assicurino  un  corretto
inserimento nel paesaggio visivo circostante.
   In generale, tuttavia, nella realizzazione di  opere  marittime  e
costiere  fino  all'approvazione  del  piano  regionale di difesa dei
litorali, previsto dall'art. 13 della legge regionale, n. 65/81,  che
prevede metodologia e limiti degli interventi di protezione costiera,
e' necessario:
   -  evitare  nuovi  accessi  carrabili al mare, ad esclusione delle
zone urbanizzate;
   - evitare l'impiego di strutture di contenimento artificiali  (es.
gabbionate, prefabbricati di calcestruzzo e simili);
   -  evitare  opere  di  difesa costiera con andamento costantemente
parallelo al litorale marittimo, salvo nel caso di opere sommerse.
                               Art. 67
                        Impianti tecnologici
   Nella progettazione di dissalatori, di impianti tecnologici per il
trattamento delle acque reflue  e  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti
solidi  urbani,  di sistemi tecnologici per le comunicazioni e per il
trasporto  dell'energia  (aereo  o  per  condotte)  si   deve   porre
particolare  attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali
disfunzioni  degli  impianti  e  ai  conseguenti  pericoli  e   danni
all'ambiente e al paesaggio.
   Negli   impianti  di  dissalazione,  progettati  e  realizzati  in
conformita' alla legge regionale n. 134/82 e successive modifiche, in
particolare, va posta attenzione agli scarichi a mare della  salamoia
prodotta  controllando  che  la  concentrazione  dei sali delle acque
marine non superi i livelli ottimali creando gravi danni alla flora e
alla fauna della riserva marina.
   Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti e nella
localizzazione  di  antenne,  ripetitori,  impianti  per  sistemi  di
generazione elettrica-eolica-solare  e  simili,  si  dovra'  valutare
l'impatto  sul paesaggio e sull'ambiente e si dovra', comunque, tener
conto delle strade e dei percorsi gia' esistenti, ad evitare taglio o
danneggiamento della vegetazione esistente.
                               Art. 68
                Smaltimento dei rifiuti solidi urbani
   Si prevede la sostituzione della discarica attuale con un  sistema
di   smaltimento   dei   rifiuti   solidi   urbani   che  prevede  la
riorganizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti.
   E'  necessario  applicare  tecniche  e  metodi  di  riciclaggio  e
riutilizzo  dei  rifiuti solidi urbani, articolato nelle diverse fasi
di conferimento, raccolta differenziata, stoccaggio e  trasporto  dei
rifiuti  fuori  dell'isola  cosi'  come previsto dal D.P.R.S. 6 marzo
1989.
   Nella localizzazione delle aree di stoccaggio si  dovra'  valutare
l'idoneita'   del   sito  rispetto  alle  caratteristiche  paesistico
ambientali   del   contesto   territoriale   e   le    trasformazioni
sull'ambiente portate dalla viabilita' di accesso.
   E'  vietata  la  formazione  di  riporti  di  terra, sfabbricidi o
materiali di qualsiasi genere lungo la fascia costiera.
   Tutti i lavori di costruzione  o  sistemazione  che  incidono  sul
terreno  con  scavi,  tagli,  movimenti  di terra, riporti, spacco di
rocce, formazione di detriti e materiali di  risulta  simili  debbono
ristabilire   l'equilibrio  idrogeologico  e  ripristinare  il  manto
vegetale e la continuita' della configurazione paesistica.
                               Art. 69
               Attrezzature di livello sovraccomunale
   I  programmi  e  i  progetti  attinenti  alla   realizzazione   di
attrezzature  pubbliche  e  di  impianti  e  di servizi tecnologici a
carattere sovracomunale sono  soggetti  a  studio  di  compatibilita'
paesistico-ambientale.
Casa circondariale
   Nel  ritenere  inadeguata  l'ipotesi di localizzazione della nuova
casa circondariale per il  forte  impatto  sull'ambiente  si  ritiene
opportuno che:
   -  sia  localizzata  in  aree  gia' fortemente urbanizzate, di cui
all'art. 10, lett. a.3), come e' nella tradizione di Favignana;
   - la dimensione fisica dell'impianto (planimetrica e  volumetrica)
sia  notevolmente ridotta e proporzionata alla struttura articolata e
fatta da piccoli episodi del paesaggio dell'Isola;
   - i manufatti da realizzare siano all'altezza  delle  architetture
militari  che  da secoli contrassegnano e caratterizzano il paesaggio
antropizzato di Favignana.
                               Art. 70
                          Norme transitorie
   Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della  legge  n.
1497/39,  alla  data  di  adozione  del piano territoriale paesistico
possono  essere  realizzate  se  non  in   contrasto   con   le   sue
prescrizioni. Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della
legge  n.  1497/39  iniziate  in  data  anteriore all'imposizione del
vincolo di immodificabilita' temporanea, di cui alla legge  regionale
n.  15/91  possono essere completate, anche in contrasto con le norme
del piano, solo se la realizzazione di esse rispetti tempi,  forme  e
modalita' delle autorizzazioni concesse.
                                                      Visto: PANDOLFO
                    COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
                EX ART. 24, REGIO DECRETO N. 1357/40
                 PER LA DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE
             DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE
          Estratto verbale della seduta del 15 giugno 1994
   (Omissis)
      Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Egadi
   Il  comitato,  in  merito alla documentazione trasmessa dal gruppo
XXIV/BC  della   direzione   dei   beni   culturali   ed   ambientali
dell'Assessorato  regionale dei beni culturali ed ambientali con nota
prot. n. 1220 dell'11 giugno 1994 e relativa  al  piano  territoriale
paesistico  dell'arcipelago  delle  Egadi  presentato per la relativa
approvazione dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali  di
Trapani  con  nota prot. n. 528 del 25 gennaio 1994 e' costituito dai
seguenti elaborati:
    a) relazione generale, corredata da idonei allegati, che motiva e
sintetizza le scelte di piano;
    b) carte tematiche in scala 1 : 10.000:
    - carta della trasformazione e crescita del sistema insediativo e
dell'emergenza storico-culturale (tavole: 1, 1a, 1b, 1);
    - carta  delle  emergenze  archeologiche,  delle  sincronie,  dei
valori e potenzialita' archeologiche (tavole: 2, 2a, 2b, 2);
    -  carta  fisionomica  e  strutturale  della  copertura vegetale,
dell'emergenze biologiche e del grado di naturalita' (tavole: 3,  3a,
3b, 3);
    -  carta  dell'uso del suolo e dell'organizzazione funzionale dei
servizi e delle attrezzature (tavole: 4, 4a, 4b, 4);
    - carta degli aspetti  strutturali  e  percettivi  del  paesaggio
(tavole: 5, 5a, 5b, 5);
    -   carta   delle  previsioni  urbanistiche  e  delle  iniziative
pubbliche in itinere (tavole: 6, 6a, 6b, 6);
    - carta dei vincoli ex legge n. 431/85  e  della  riserva  marina
(tavola 7);
    - carta dei vincoli e dei demani (tavole: 8, 8a, 8b, 8);
    - carta della sensibilita' del paesaggio (tavole: 9, 9a, 9b, 9);
    -  matrice  delle modalita' di tutela e di trasformazione (tavola
10);
    -  carta  della  conservazione  e  della   trasformabilita'   del
territorio (tavole: 11, 11a, 11b, 11);
    c) norme di attuazione;
    d) allegati:
    - schede delle emergenze biologiche;
    - schede dei siti archeologici e proposta di decreto di vincolo;
    - schede dei beni storico-culturali;
    - decreti di vincolo, ex legge n. 1089/39 (Schemi):
   Visto  il  decreto  n.  2677  del 10 agosto 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  n.  53  del  16  novembre
1991,  con il quale tutto il territorio dell'arcipelago e' sottoposto
a vincolo paesaggistico, ex legge n. 1497/39;
   Visto  il  decreto  n.  6095  del 25 maggio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 26 giugno  1993,
con  il  quale  tutto  il  territorio dell'arcipelago e' sottoposto a
vincolo di immodificabilita' temporanea ex legge regionale n. 15/91.
   Acquisita la scheda riassuntiva sul P.T.P. elaborata  dall'ufficio
del piano, gruppo XXIV/BC;
   Vista  l'istruttoria  condotta  nei giorni 20 maggio 1994, 13 e 14
giugno 1994 dall'apposito gruppo, istituito ai sensi dell'art. 7  del
regolamento interno del comitato;
   Preso  atto  che  il  predetto  gruppo  istruttorio ha condotto un
attento esame di tutti gli elaborati costituenti il P.T.P., il  quale
e'  stato, altresi', ampiamente illustrato dall'arch. Liliana Errera,
direttore della sezione P.A.U. della Soprintendenza di  Trapani,  dai
proff.  Domenico  Costantino  e  Francesco Maria Raimondo e dal dott.
Sebastiano Tusa, consulenti incaricati della redazione del piano;
   Ascoltate le valutazioni sul piano del gruppo istruttorio;
   Considerato, dopo attento esame ed approfondito dibattito, che:
   - l'impostazione del piano appare corretta rispetto agli obiettivi
e alle istanze espressi dal decreto di vincolo  paesaggistico  e  dal
decreto  di inedificabilita' temporanea, ex legge regionale n. 15/91,
nonche' rispetto alle necessita' della comunita' locale;
   - il metodo e' accettabile,  fondandosi  su  analisi  che  tengono
sufficientemente  conto  dei  principali aspetti naturali e antropici
del paesaggio;
   - la parte propriamente progettuale e' pienamente accettabile;
   - si condividono in particolare le scelte del piano in  merito  ai
problemi  specifici  riferiti al carcere, alla destinazione d'uso del
castello di Marettimo, alla discarica e smaltimento dei rifiuti, alla
centrale  elettrica,  per  la  migliore  risoluzione  dei  quali   e'
opportuno   il   rimando   a  specifici  piani  attuativi  di  ordine
sovracomunale;
   - per maggiore chiarezza, nell'art. 61 della normativa di piano la
definizione "opere o lavori di modesta entita'" venga  sostituita  da
"opere  o lavori di dimensioni tali da non alterare l'equilibrio e la
qualita' del paesaggio" e nell'art.  69  della  stessa  normativa  il
termine  "casa circondariale" debba essere sostituito da "istituto di
pena" ed, infine, siano comunque fatte salve tutte  le  procedure  di
V.I.A.  previste  dalla  normativa  vigente:  esprime  all'unanimita'
parere favorevole,  ai  sensi  dell'art.  24  del  regio  decreto  n.
1357/40,  in  ordine al piano territoriale paesistico dell'arcipelago
delle  Egadi  redatto  dalla  Soprintendenza  ai  beni  culturali  ed
ambientali  di  Trapani  e  costituito  dagli  elaborati  elencati in
premessa.
                                          Il presidente del comitato:
                                                (illeggibile)
                    COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
                EX ART. 24, REGIO DECRETO N. 1357/40
                 PER LA DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE
             DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE
                    Verbale del 29 settembre 1995
   Il giorno ventinove settembre millenovecentonovantacinque alle ore
9,30 presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed  ambientali
e  della  pubblica istruzione, Direzione beni culturali ed educazione
permanente,  ha  luogo  la  quinta  seduta  del   Comitato   tecnico-
scientifico,  convocata  con nota prot. n. 1022 del 18 settembre 1995
dal presidente con il seguente ordine del giorno:
   1)  esame  delle  opposizioni al piano territoriale paesistico del
comune di Favignana;
   2) proposta di variazione dell'art. 11 del regolamento interno del
comitato scientifico;
   3) varie ed eventuali.
   Alle ore 10,00  l'arch.  Giuseppe  Gini,  delegato  dall'Assessore
prof.  Leonardo  Pandolfo  a  presiedere  la  seduta, riscontrando la
mancanza del numero legale per  sole  due  unita',  ritiene  comunque
opportuno  aprire  l'iter  istruttorio di cui al punto 1) dell'ordine
del giorno in attesa che venga raggiunto il numero legale.
   La seduta viene quindi sospesa alle ore 13,30 e rinviata alle  ore
16,00.  A  quell'ora  risultano  presenti  i  seguenti componenti del
comitato:
   -  dott.  Aurelio  Pes,  direttore  regionale  beni  culturali  ed
ambientali;
   -   arch.   Giuseppe   Parello,  delegato  dal  soprintendente  di
Agrigento;
   - dott. Franco La  Fico  Guzzo,  delegato  dal  soprintendente  di
Catania;
   - arch. Rosa Oliva, delegata dal soprintendente di Enna;
   -  dott.ssa  Latteria  Signorino,  delegata  dal soprintendente di
Messina;
   - dott.ssa Gabriella Di  Palma,  delegata  dal  soprintendente  di
Palermo;
   - arch. Fulvia Caffo, delegata dal soprintendente di Ragusa;
   -  arch.  Francesco  Santalucia,  delegato  dal  soprintendente di
Siracusa;
   - dott.ssa Rosalia Camerata Scovazzo, soprintendente di Trapani;
   - prof. Paolo Avarello, esperto;
   - prof. Giulio Crescimanno, esperto;
   - arch. Sergio Venturi, esperto;
   -  prof.  Guido  Scaletta,   rappresentante   Istituto   nazionale
urbanistica;
   - arch. Carmelo Pante', rappresentante Italia Nostra;
   - arch. Antonio Cellura, rappresentante Lega ambiente;
   - arch. Giuseppe Gini, dirigente coordinatore, gruppo XXIV/BC.
   Svolge  funzioni  di  segreteria  il  sig. Andrea Lupo, dipendente
dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali in servizio  presso
il gruppo XXIV/BC.
   Constatato  e  fatto constatare il numero legale dei partecipanti,
l'arch. Giuseppe Gini apre i lavori ai quali assiste l'arch.  Liliana
Errera,  direttore  della  sezione  P.A.U.  della  Soprintendenza  di
Trapani.
   L'arch. Gini nell'introdurre il primo punto all'ordine del  giorno
"esame  delle opposizioni al piano territoriale paesistico del comune
di Favignana", porta a conoscenza che  avverso  il  piano  paesistico
delle  Egadi  sono stati presentati, ai sensi dell'art. 3 della legge
n. 1497/39, n. 29 ricorsi, la cui natura  incide  fortemente  per  la
modifica  di  parte  della normativa del piano paesistico, per la cui
adozione lo stesso comitato ha  reso  il  proprio  parere  favorevole
nella seduta del 15 giugno 1994.
   Pertanto  il  comitato  dovra'  nel merito di ciascuna opposizione
esprimere le proprie valutazioni prima della definitiva  approvazione
del  piano  territoriale paesistico. A tal'uopo l'arch. Gini, al fine
di garantire una organica discussione dei punti oggetto  dei  ricorsi
presentati,   propone   la   trattazione  separata  di  ogni  singola
opposizione su cui il comitato si esprimera'  nel  merito  dopo  aver
preso lettura delle eccezioni sollevate dai proponenti ed aver quindi
ascoltato  le relative controdeduzioni formulate dalla Soprintendenza
di Trapani. Il Comitato, trovandosi d'accordo con lo svolgimento  dei
lavori proposto dall'arch. Gini, puntualizza pero' che verranno dallo
stesso  prese  in esame soltanto quelle eccezioni che per loro natura
indichino una modifica dei contenuti del piano e della sua  normativa
d'uso  e  non  anche,  eventuali  richiami  a  vizi  procedurali  e/o
amministrativi ovvero a diversa interpretazione  giuridica  di  fatti
che esulano dalle competenze tecnico-scientifiche del comitato.
   Si   passa   quindi   all'esame   della   prima   opposizione  che
sinteticamente, si puo' cosi' riassumere:
   - opposizione proposta da Antonino Poma, che,  nella  qualita'  di
proprietario di un immobile sito a Favignana, localita' Timponello, e
del  "complesso  denominato  Orsa  Maggiore  con  caratteristiche  di
insediamento  turistico  di  tipo  residenziale  ed  agricolo",   ivi
ricadente,  con  atto  pervenuto  il  21  febbraio  1995, ha ritenuto
incompatibile quanto  previsto  dal  piano  territoriale  paesistico,
ambito  34, lett. a), con il contenuto dei punti b) e c) dello stesso
ambito, nella parte in cui le opere infrastrutturali cola' consentite
non  vengono  individuate  e  non  vengono   fatte   coincidere   con
l'eliminazione  dei  rifiuti  dal  sito e con il recupero di questo a
sede di impianti sportivi e per il tempo libero. L'opponente  ritiene
inoltre  che nell'area risulterebbero inefficaci, stante l'azione dei
venti, le schermature arboree di cui al suddetto ambito 34, e  rileva
infine   che  le  previsioni  dell'ambito  18  del  piano  meglio  si
riferiscono all'ambito 34, dove il "complesso Orsa Maggiore"  avrebbe
recuperato  i valori della cava. Per quanto sopra esposto egli chiede
che vengano unificate le previsioni degli  ambiti  33,  34  e  35  in
ordine   alle   attivita'   compatibili,   escludendo  da  queste  le
infrastrutture  ambientalmente  incompatibili  quali  discariche  "di
qualsiasi  genere  e  specialita'";  propone  che  venga vincolata ad
eco-museo  la  zona  della  cava  esausta  -   coincidente   con   il
summenzionato  "complesso"  -  piuttosto  che  l'area  della  cava in
funzione, come erroneamente previsto dall'ambito 18.
   A tale opposizione la Soprintendenza  controdeduce  che  la  ditta
rileva  l'opportunita' di unificare le attivita' compatibili e i tipi
di intervento per gli ambiti 33, 34 e 35 escludendo la  realizzazione
di  infrastrutture  e  di  impianti nell'ambito 34. La Soprintendenza
ritiene opportuno accogliere parzialmente l'opposizione  condividendo
le  argomentazioni laddove persegue le stesse finalita' del piano (il
recupero ambientale della discarica e dell'intorno), ne discende  che
l'art. 10, lett. c2, n. 2 potrebbe essere cosi' modificato:
   - "sono compatibili con le finalita' di tutela dei suddetti ambiti
le  attivita':  forestali,  agro pastorali, didattico ricreativo. Gli
interventi dovranno essere definiti attraverso un piano  di  recupero
ambientale  e  devono  essere compatibili con il paesaggio agricolo e
con le bellezze naturali di Cala Rossa e devono essere finalizzati al
recupero ambientale, alla rimozione dei detrattori  e  alla  bonifica
dell'area di discarica cosi' come previsto dalle norme".
   Per   il   resto   la   Soprintendenza   propone   di   respingere
l'opposizione.
   Il comitato, ritenendo congrua la  risposta  della  Soprintendenza
con  i  contenuti  di tutela proposti dal piano, accoglie la modifica
dell'art. 10, lett. c2) n. 2 delle  norme  di  attuazione  che  cosi'
recitera':  "sono compatibili con le finalita' di tutela dei suddetti
ambiti le attivita': forestali, agro pastorali, didattico ricreativo.
Gli interventi  dovranno  essere  definiti  attraverso  un  piano  di
recupero  ambientale  e  devono  essere  compatibili con il paesaggio
agricolo e con le bellezze naturali di Cala  Rossa  e  devono  essere
finalizzati  al  recupero ambientale, alla rimozione dei detrattori e
alla bonifica  dell'area  di  discarica  cosi'  come  previsto  dalle
norme".  Non ritiene il comitato, altresi', di accogliere la proposta
di vincolo della cava esausta nel ricorso menzionata, in quanto  essa
risulta gia' impegnata da un complesso turistico.
   Si   passa,   quindi,  all'esame  della  seconda  opposizione  che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   - opposizione proposta da Anna Maria Ponzo, che, nella qualita' di
proprietaria di un appezzamento di terreno sito a Favignana, contrada
Miraglia, con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, ha ritenuto che  le
previsioni  del piano territoriale paesistico, ambito 10, nella parte
in cui assoggettano quel lotto di terreno al regime  normativo  della
"tutela   orientata"   come  "ambito  di  interesse  naturalistico  e
paesistico" avente "alta sensibilita'" sotto il  profilo  paesistico,
azzerino  la  potenzialita'  edificatoria  del  lotto. Cio' mentre il
terreno sarebbe un comunissimo campo chiuso, privo  di  caratteri  di
pregio,  i  quali  non sarebbero comunque tutelabili "con l'eccessiva
restrittivita' delle norme contenute  nel  piano",  che  non  tengono
conto  dell'abbandono dell'attivita' agricola da parte degli isolani:
sarebbe al contrario "la molla dell'edificazione di residenze  sparse
nell'agro" a scongiurare il progressivo degrado dell'ambiente. In tal
senso  l'opponente  invoca la stessa relazione di supporto al piano -
pagg. 27 e 28 - e ritenendo che dalla relazione stessa  non  emergano
particolari  situazioni  di rarita' biologiche o angoli panoramici di
particolare  pregio,  chiede  la  rettifica  del  piano  territoriale
paesistico  laddove  questo obbligherebbe a mantenere il suddescritto
terreno a "macchia aperta e garighe".
   A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta  e'
proprietaria  di  un  immobile sito in Favignana e censito al N.C.T.:
foglio 45, particella 58. L'immobile ricade  nell'ambito  10  "ambito
della tutela orientata".
   La   ditta   chiede   che   gli   sia  consentita  l'edificazione.
L'opposizione  deve  essere  respinta  in  quanto  l'immobile  ricade
all'interno  della zona di rispetto del paesaggio di Cala Azzurra. In
ogni caso, trattandosi di un immobile sito lungo la fascia  costiera,
la  sua  tutela  deriva  ipso iure in quanto la costa e' da ritenersi
risorsa in relazione ad un preciso interesse collettivo.
   Il comitato non  accoglie  il  suddetto  ricorso  confermando  nel
merito  le  osservazioni  proposte  dalla  Soprintendenza,  le  quali
risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.
   Si  passa,  quindi,  all'esame   della   terza   opposizione   che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   -  opposizione  proposta da Leonarda e Stella Casubolo, che, nella
qualita'  di  proprietarie  di  alcuni  appezzamenti  di  terreno   a
Favignana,  contrada  Piana,  con atto pervenuto il 24 febbraio 1995,
hanno ritenuto che le previsioni del piano  territoriale  paesistico,
ambito  22,  nella parte in cui inseriscono quei terreni nell'"ambito
del  paesaggio  agrario  di   valore   storico-ambientale",   neghino
l'attuale   vocazione   del  territorio.  Secondo  le  opponenti,  le
attivita' che il piano individua come compatibili con le finalita' di
tutela   (agropastorali,    scientifiche-culturali,    escursionismo,
didattico-ricreative,   agriturismo),   risulterebbero   improbabili,
soprattutto perche' l'art. 7.5 delle norme di attuazione non consente
nuove edificazioni  ma  soltanto  lo  sfruttamento  delle  volumetrie
disponibili.  Sotto  tale  profilo, il piano introdurrebbe un vincolo
che  dovrebbe  essere  prerogativa  del  P.R.G.  e  che  risulterebbe
immotivato,  perche' i terreni in questione sarebbero dei comunissimi
campi chiusi,  uguali  a  tanti  altri.  Rilevato  che  le  impugnate
previsioni  del  piano  non  tengono  conto  dell'avvenuto  abbandono
dell'attivita' agricola, con  la  conseguenza  che  "senza  la  molla
dell'edificazione  di residenze sparse nell'agro" sarebbe impossibile
ostacolare il degrado dell'ambiente, le opponenti si dicono perplesse
anche perche' il piano penalizza la tendenza edificatoria dei terreni
di loro  proprieta',  che  ricadrebbero  invece  in  un  ambito  gia'
moderatamente  urbanizzato,  mentre, nell'ambito 26, che presenta una
minore   antropizzazione,   consentirebbe   incongruenti   interventi
edilizi. Per queste motivazioni, esse chiedono la rettifica del piano
territoriale paesistico.
   A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che i ricorrenti
sono  proprietari  di  un  immobile  censito  al  N.C.T.:  foglio 44,
particelle nn. 18, 23, 32, 42, 63 e particella 77 del foglio 41 tutte
ricadenti nell'ambito 22.
   L'opposizione prende le mosse dall'erroneo  convincimento  che  in
atto  gli  ambiti  di  territorio  che formano oggetto di analisi del
piano non sono allo stato a vocazione agricola.
   Da un'analisi del sito, tra  l'altro  confortata  dalla  tav.  3b,
risulta  invece  che  l'ambito in questione e' utilizzato per colture
"erbacee" (in senso tecnico) e mosaici di colture.
   In ogni caso la Soprintendenza ritiene opportuno precisare che non
necessariamente il piano  territoriale  paesistico  deve  conformarsi
all'attuale  stato del territorio, ben potendo detto piano analizzare
le potenzialita' esistenti e, conseguenzialmente, normare  secondo  i
criteri  tecnico-scientifici  che  regolano  la  materia.  Per quanto
attiene alle palesate limitazioni del piano in ordine alle  attivita'
agro-turistiche  di  cui  all'art.  7.5  delle  norme di piano, e' da
evidenziare che detto articolo si  inquadra  sotto  il  paradigma  di
"norma  residuale"  in quanto restano salve le previsioni della legge
n. 730/85 e delle leggi regionali  n.  25/94  e  n.  71/78.  Pertanto
l'opposizione,  che  non  appare  fondata  dovra' essere respinta nel
merito. Ad ogni buon fine la Soprintendenza propone di modificare  la
norma   nel  modo  seguente  "ai  fini  dell'esercizio  di  attivita'
agro-turistiche non sono consentite  nuove  costruzioni  se  non  nel
rispetto delle norme vigenti.
   Il  comitato  non  accoglie  il  suddetto  ricorso confermando nel
merito le osservazioni proposte  dalla  Soprintendenza.  Il  comitato
ritiene,  tuttavia,  accogliendo la proposta della Soprintendenza, di
meglio precisare l'art. 7 che al punto 5, quarto comma, verra'  cosi'
modificato  "ai  fini  dell'esercizio di attivita' agroturistiche non
sono consentite nuove costruzioni se non  nel  rispetto  delle  norme
vigenti;  sono  invece  consentiti  gli  interventi  di  recupero del
patrimonio edilizio  esistente  nel  rispetto  delle  caratteristiche
tipologiche  ed architettoniche degli edifici e delle caratteristiche
ambientali delle zone interessate.
   Si  passa  quindi   all'esame   della   quarta   opposizione   che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   -  opposizione proposta dalla Cielomar s.r.l., che, nella qualita'
di proprietaria di un appezzamento di terreno a  Favignana,  contrada
Cala  Rossa,  con atto pervenuto il 24 febbraio 1995, ha ritenuto che
le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito  14,  neghino
la    trasformabilita'    urbanistico-edilizia    del   terreno,   in
contraddizione non soltanto con la tipologia edilizia  dell'area,  ma
con  il  parere  favorevole  reso  dalla  Soprintendenza  per  i beni
culturali ed ambientali di  Trapani  ad  un  piano  di  lottizzazione
predisposto dalla societa' opponente, ricadente sul medesimo terreno.
Sotto tale profilo, le previsioni del piano risulterebbero immotivate
e  non  supportate  dallo  stato  dei luoghi: il terreno in questione
avrebbe caratteri molto comuni nell'isola e  non  rivestirebbe  alcun
pregio  scientifico,  ecologico, estetico, dei quali, tra l'altro, la
relazione del piano non fa' cenno, mentre  le  norme  di  attuazione,
inspiegabilmente, sottopongono detti ambienti a rigorosissima tutela.
Per  queste motivazioni, la societa' opponente, rilevato che l'intera
filosofia  del  piano  risulta  improntata  a  scelte  di   carattere
marcatamente  urbanistico, chiede la rettifica del piano territoriale
paesistico.
   A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta  e'
proprietaria  di  un  immobile sito in contrada Cala Rossa censito al
N.C.T.: foglio 42, particelle 10, 11 e 30.
   La Soprintendenza evidenzia  che  essa  ebbe  a  rilasciare  nella
fattispecie  parere  condizionato  in  data  anteriore  al vincolo di
immodificabilita' di cui all'art. 5, legge regionale n. 15/91, ma che
ha avviato la procedura finalizzata a porre in essere idoneo atto  di
ritiro  del  suddetto  parere nel rispetto delle norme previste dalla
legge regionale n. 10/91.
   Viene quindi osservato che erroneamente l'opponente ritiene che la
tutela  dell'ambito  prende  le  mosse   della   copertura   vegetale
caratterizzata  da un paesaggio di pascolo e gariga. Invero la tutela
in  questione  e'  funzionale  alla  salvaguardia  della  costa.   In
particolare  viene sottolineato che l'immobile in questione ricade in
prossimita'  di  Cala  Rossa   che   per   le   sue   caratteristiche
naturalistiche e storico-testimoniale costituisce "bellezza naturale"
di  rilevante interesse paesaggistico, la cui configurazione verrebbe
irreparabilmente   sconvolta   anche   da    minime    trasformazioni
urbanistico- edilizie.
   Pertanto   la  Soprintendenza  ritiene  di  non  dover  accogliere
l'opposizione sia per l'erroneita' dei presupposti su  cui  si  fonda
sia sul merito.
   Il  comitato  non  accoglie  il  suddetto  ricorso confermando nel
merito  le  osservazioni  proposte  dalla  Soprintendenza,  le  quali
risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.
   Si   passa   quindi   all'esame   della   quinta  opposizione  che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   - opposizione proposta dalla Media s.r.l., che, nella qualita'  di
proprietaria di un appezzamento di terreno a Favignana, tra la strada
di  collegamento  cimitero-porto  e la strada comunale "Frascia", con
atto pervenuto il 24 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del
piano  territoriale  paesistico,  ambito  32,  nella  parte  in   cui
inseriscono  quel  lotto di terreno nell'"ambito del paesaggio urbano
degradato", dove sono indicate  come  attivita'  compatibili  con  le
finalita' di tutela solo le attivita' di "attrezzature" e "didattico-
ricreative",  escludendo gli interventi di tipo edilizio, siano prive
di motivazioni e contraddette sia dallo  stato  dei  luoghi,  ove  di
recente e' stato realizzato un complesso residenziale, sia dal parere
favorevole   reso  dalla  soprintendenza  per  i  beni  culturali  ed
ambientali  di  Trapani  al  progetto,  predisposto  dalla   societa'
opponente,  di  "realizzazione  di  otto  mini  alloggi".  Per queste
motivazioni, la societa' opponente, rilevato che  l'intera  filosofia
del  piano  risulta  improntata  a  scelte  di carattere marcatamente
urbanistico, chiede la rettifica del piano territoriale paesistico.
   A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta  e'
proprietaria   di  un  immobile  censito  al  N.C.T.  al  foglio  28,
particelle 2 e 3.
   La Soprintendenza evidenzia che  essa  ebbe  nella  fattispecie  a
rilasciare  parere  in data anteriore al vincolo di immodificabilita'
di cui all'art. 5, legge regionale n. 15/91, ma  che  ha  avviato  la
procedura  finalizzata  a  porre  in essere idoneo atto di ritiro del
suddetto  parere  nel  rispetto  delle  norme  previste  dalla  legge
regionale n. 10/91.
   Nel  merito  viene  precisato che l'immobile ricade nell'ambito 32
(ambito del paesaggio  urbano  degradato),  la  cui  dequalificazione
risulta dalla carta 1b del piano dei seguenti elementi:
    a) strada di circonvallazione realizzata sulla scogliera;
    b) terreni parzialmente abbandonati;
    c)  disordine  urbanistico edilizio del fronte che si affaccia al
mare quali conseguenze di interventi isolati e non coordinati  da  un
progetto organico.
   Incidentalmente, e solo in linea di principio, viene osservato che
la  realizzazione  del  progetto,  per  cui la Soprintendenza avrebbe
rilasciato parere puo' essere realizzabile.
   Tuttavia rimane il fatto  che  ogni  proposta  di  progetto  resta
subordinata  ad  un  preciso piano di riqualificazione, di competenza
comunale,  del  fronte  a  mare  dell'abitato  cosi'  come   previsto
dall'art. 10, lett. C) delle norme del piano.
   Ritiene pertanto la Soprintendenza di respingere l'opposizione.
   Il  comitato  non  accoglie  il  suddetto  ricorso confermando nel
merito le osservazioni proposte  dalla  Soprintendenza.  Il  comitato
ritiene  tuttavia  di  dover, al fine di ovviare ad eventuali inerzie
dell'amministrazione competente che  lederebbero  gli  interessi  del
singolo  cittadino, meglio precisare l'art. 10, lett. c) introducendo
che gli obiettivi di  riqualificazione  dal  fronte  a  mare,  a  cui
dovranno  subordinarsi  i  singoli progetti dell'ambito in questione,
avranno come riferimento la pianificazione esecutiva comunale  o,  in
mancanza   di  questa,  singoli  interventi  di  riqualificazione  di
iniziativa privata; per  cui  l'art.  10,  lett.  c3),  al  punto  4,
capoverso   sub   a),   viene   cosi'   modificato:   "interventi  di
riqualificazione  ambientale  e   riordino   urbano   subordinati   a
pianificazione  esecutiva  comunale,  o,  in  mancanza  di  questa, a
singoli interventi di iniziativa privata, con particolare  attenzione
agli aspetti di qualificazione paesistico ambientale.
   Si   passa   quindi   all'esame   della   sesta   opposizione  che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   - opposizione proposta da Giuseppe Novara e  Liliana  Maida,  che,
nella  qualita'  di  proprietari  di  un  appezzamento  di  terreno a
Favignana, contrada Stornello, con  atto  pervenuto  il  24  febbraio
1995,  hanno  ritenuto  che  le  previsioni  del  piano  territoriale
paesistico, ambito 10, nella parte in cui assoggettano quel lotto  di
terreno  al regime normativo della "tutela orientata" come "ambito di
interesse naturalistico  e  paesistico",  azzerino  la  potenzialita'
edificatoria   del  lotto  merce'  l'indicazione,  tra  le  attivita'
consentite,  di  "improbabili  attivita'   culturale-scientifiche   e
didattico-ricreative".  Per  gli opponenti, delle previsioni di piano
sono del tutto carenti di motivazioni, e non  danno  conto  dell'iter
logico  seguito  dall'amministrazione  per  imporre dei vincoli tanto
rigidi in una zona  dove  la  stessa  Soprintendenza  ha  di  recente
autorizzato interventi edificatori. In realta', per gli opponenti, il
terreno avrebbe caratteri assai comuni sull'isola, e, in particolare,
quelli  del limitrofo "ambito 26"; assoggettato ad una minore tutela.
Le impugnate previsioni non terrebbero conto dell'avvenuto  abbandono
dell'attivita' agricola da parte degli isolani e del fatto che "senza
la molla dell'edificazione di residenze sparse nell'agro" non sarebbe
possibile  alcun rimedio al progressivo degrado dell'ambiente. In tal
senso gli opponenti, rilevato  che  dalla  relazione  del  piano  non
emergono,  nel terreno in questione, situazione di rarita' biologiche
o angoli panoramici di particolare  pregio  tali  da  giustificare  i
divieti contenuti nelle norme di attuazione, e che l'intera filosofia
del  piano  risulta  improntata  a  scelte  di carattere marcatamente
urbanistico, chiedono la rettifica del piano territoriale paesistico.
   A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta  e'
proprietaria  di  un  immobile  sito in contrada Stornello censito al
N.C.T. al foglio 35, particelle 32, 55 e 56.
   Viene osservato che l'area di tutela in questione  va  individuata
nell'ambito  10  del  piano  territoriale paesistico, quindi entro la
fascia di rispetto della costa,  ed  in  particolare  l'immobile  del
ricorrente  si  trova a circa 300 metri dalla costa e si affaccia sul
bordo dell'anfiteatro naturale che guarda l'isolotto del Preveto.
   Pertanto la Soprintendenza propone  di  respingere  l'opposizione,
essendo  valide  anche  in  questo caso le stesse considerazioni gia'
formulate per analoghe fattispecie.
   Il comitato non  accoglie  il  suddetto  ricorso  confermando  nel
merito  le  osservazioni  proposte  dalla  Soprintendenza,  le  quali
risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.
   Si  passa  quindi  all'esame   della   settima   opposizione   che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   -  opposizione  proposta da Gustavo Ponze', che, nella qualita' di
proprietario di un appezzamento  di  terreno  a  Favignana,  contrada
Bosco,  con  atto  pervenuto  il 25 febbraio 1995, ha ritenuto che le
previsioni del piano territoriale paesistico, tavola 2 - carta  delle
emergenze  archeologiche  - nella parte in cui inserisce quel terreno
in un'"area tutelata d'interesse archeologico presunto", siano errate
ed  illegittime.  Cio' perche' basate su motivazioni oltremodo datate
(una pubblicazione del  1870),  senza  alcuna  indagine  recente  che
giustifichi   l'introduzione   di   limitazioni   incongrue  rispetto
all'esercizio  dell'attivita'  agricola,  nel  tempo  consolidato  su
quell'area.  In  tal  senso l'opponente chiede la rettifica del piano
territoriale paesistico.
   A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta  e'
proprietaria  di  un  immobile sito in Favignana censito al N.C.T. al
foglio 23, particella 36 e ricadente nell'ambito 26.
   Le  emergenze  archeologiche  e  paleontologiche  a  cui   si   fa
riferimento prendono le mosse da approfonditi studi scientifici di G.
Dalla Rosa e da A.M. Bisi, cosi' come meglio evidenziato nelle schede
archeologiche 32 e 34 del piano.
   In  forza di tali studi deriva la certezza dell'evidenza sul posto
di presenze archeologiche, da  cui  discende  la  particolare  tutela
prevista  dal  piano  territoriale  paesistico, tav. 2a quale area di
interesse archeologico e paleontologico.
   Tale tutela e' finalizzata a dare  indicazioni  di  presumibile  e
indiziaria   presenza   archeologica  da  verificare  e  valutare  in
occasione di lavori che eventualmente  modificheranno  lo  stato  dei
luoghi.
   Risulta  inoltre ininfluente qualunque osservazione del ricorrente
sull'opportunita'  e  l'estensione  dell'area  sottoposta  a  tutela,
avendo  piu' volte la giurisprudenza avuto modo di affermare che tali
valutazioni sono rimesse esclusivamente alla  discrezionalita'  della
pubblica amministrazione.
   Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.
   Il  comitato  non  accoglie  il  suddetto  ricorso confermando nel
merito le osservazioni proposte  dalla  Soprintendenza.  Il  comitato
ritiene comunque indispensabile modificare il riferimento all'art. 21
della  legge  n.  1089/39 contenuto nelle norme del piano, in quanto,
cosi' come espresso, tale riferimento da adito all'equivoco  per  cui
il  piano  territoriale  paesistico  avrebbe  la facolta' di imporre,
laddove individuati,  vincoli  indiretti  ai  sensi  della  legge  n.
1089/39.  Pertanto  il primo comma dell'art. 40 delle norme del piano
viene cosi' modificato: "al  fine  di  rendere  i  siti  archeologici
pienamente   tutelati nel loro ambiente il piu' possibile integro, si
sono individuate delle aree di rispetto".
   Si   passa   quindi   all'esame   dell'ottava   opposizione    che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   -  opposizione  proposta dalla AZ Alimentari di Michela Ingoglia e
C. s.n.c., che, nella qualita' di proprietario di un appezzamento  di
terreno nel vecchio centro urbano di Favignana, con atto pervenuto il
25  febbraio  1995,  ha ritenuto illegittime ed erronee le previsioni
del  piano  territoriale  paesistico,  tav.   11b   -   carta   della
conservazione  e della trasformazione del territorio - nella parte in
cui hanno inserito quel terreno nell'ambito 21, assoggettandolo  alla
normativa  di  attuazione  che  per  le  cave  urbane  da considerare
giardino  storico   non   consente   nessuna   trasformazione   della
vegetazione   arborea   ne'   nuove  edificazioni.  Per  la  societa'
opponente, una tutela vincolistica estesa a tutte le cave del  centro
storico  di Favignana e' eccessiva ed e' stata assunta in maniera del
tutto apodittica, senza tenere conto del fatto che non tutte le  cave
sono  un  giardino, ma soltanto quelle che sono pertinenza viva di un
immobile residenziale; il  migliore  sistema  di  tutela  delle  cave
giardino  sarebbe  invece,  per  l'opponente,  quello  di consentirvi
l'edificazione, come anche ritenuto dal C.R.U. nella direttiva n.  82
del  29  giugno  1983  e della Soprintendenza per i beni culturali ed
ambientali di Trapani, la quale ha infatti autorizzato l'edificazione
in area occupata da cave, come  nella  limitrofa  via  Esperanto.  La
contraddittorieta' con questi pareri tecnici impone, per l'opponente,
la rettifica delle cennate previsioni del piano.
   A  tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e'
proprietaria di un immobile sito a Favignana  censito  al  N.C.T.  al
foglio 29, particella 517 e ricadente nell'ambito 21.
   La  tutela  delle  cave  urbane e' prevista dall'art. 9, lett. B.4
delle norme del piano.
   Le norme ivi contenute e a cui si rinvia, prendono le mosse  dalla
circostanza   che   le   cave  in  questione  rappresentano  elemento
caratterizzante il tessuto urbano.
   In concreto tali cave vengono a  costituire  delle  corti  interne
agli isolani utilizzati sin dai tempi remoti come orti e giardini. Ne
discende  il  consolidamento  culturale  di tale utilizzo e quindi lo
spirito di tutela paesistica.
   Il piano territoriale paesistico sancisce pertanto  opportunamente
la  loro tutela, che deve estendersi anche laddove non e' presente un
vero e proprio giardino e per la potenzialita'  del  bene  e  perche'
nella  specie  trattasi  di  cava  sita  in  centro  storico e quindi
soggetta anche alla particolare  tutela  prevista  per  tale  tessuto
urbano.
   Ininfluente  e'  l'affermazione dell'opponente riguardo allo stato
di completo abbandono e degrado della cava giardino, considerato  che
la  giurisprudenza  ha  avuto modo di precisare che una situazione di
compromissione della  bellezza  naturale  ad  opera  di  preesistenti
realizzazioni  non  impedisce  ed, anzi, maggiormente richiede per la
legittimita' dell'adozione amministrativa che nuove  costruzioni  non
deturpino ulteriormente l'ambito protetto.
   Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.
   Il  comitato  non  accoglie  il  suddetto  ricorso confermando nel
merito  le  osservazioni  proposte  dalla  Soprintendenza,  le  quali
risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.
   Si   passa   quindi   all'esame   della   nona   opposizione   che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   - opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella  qualita'  di
titolare  di  una  industria  estrattiva  di calcarenite a Favignana,
contrada Crocitta-Torretta, con atto pervenuto il 25  febbraio  1995,
ha ritenuto errate nel merito, nonche' illegittime, le previsioni del
piano territoriale paesistico, laddove - ambito 18 - queste ritengono
incompatibile l'attivita' estrattiva e ne prevedono la documentazione
con  la  realizzazione  di un museo all'aperto; nonche' le previsioni
dell'ambito 16, che impediscono l'esercizio dell'attivita' estrattiva
in un'area di cava limitrofa, in quanto ritenuta  zona  archeologica.
L'opponente  rileva  in  primo  luogo  che  il  divieto generalizzato
dell'apertura e dell'esercizio di nuove case,  contenuto  nell'ambito
18,  e'  ingiustificato  e  contrasta  con l'importanza del materiale
estratto per il patrimonio edilizio  e  storico-monumentale  di  gran
parte  della  Sicilia,  la previsione in questione inoltre disattende
l'importanza occupazionale  dell'attivita'  e,  nella  parte  in  cui
prevede  la  musealizzazione del sito, a testimonianza dell'esercizio
dell'attivita' di cava, e' eccessivamente generica, anche perche' non
indica tempi e modi di gestione del museo, che  ricadrebbe  anche  su
porzioni  territoriali  ove  insistono  civili abitazioni. In secondo
luogo, l'interesse archeologico dell'area  ricadente  nell'ambito  16
non  sarebbe  suffragato  dai ritrovamenti, aventi modesta rilevanza.
L'imprenditore  opponente  rileva  che  su   quest'ultima   area   la
Soprintendenza   aveva  rilasciato  parere  favorevole  alla  ripresa
dell'attivita' giusta nota del 15 aprile 1991  e,  anche  per  questo
motivo,  chiede  che  le  previsioni del piano vengano modificato nel
senso di consentire l'esercizio delle cave summenzionate.
   A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta  e'
proprietaria  di  due immobili siti in Favignana censiti al N.C.T. al
foglio 41, particelle 6, 117 e 119 e ricadenti nell'abito 18.
   L'opposizione prende le mosse dall'erroneo  convincimento  che  il
P.T.P.  vietando  l'apertura  e  l'esercizio  di  nuove  cave  voglia
cancellare una realta' storico-economica secolare che  da  sempre  ha
caratterizzato l'isola di Favignana. Tale erroneo convincimento muove
da  una  superficiale  lettura  dell'art.  9,  lett. B.3 che sotto la
rubrica "ambiti del paesaggio della cava" prevede la realizzazione di
un museo all'aperto.
   Viene precisato che  tale  norma  ha  natura  "programmatica",  ne
discende   che  tale  assunto  deve  necessariamente  coniugarsi  con
un'altra norma e precisamente con quella contenuta nell'art.  64,  il
quale   espressamente   recita:   "E'   consentita   la  prosecuzione
dell'attivita'  estrattiva  nei  limiti  dell'autorizzazione  e   con
l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesistico".
   Ancora  l'art.  7.3  delle  norme  di  piano espressamente prevede
l'escavazione e la lavorazione del  materiale  delle  cave  esistenti
regolarmente    autorizzate  nel  rispetto  delle  leggi regionali n.
127/80 e n. 24/91.
   Per quanto concerne l'apertura di nuove cave l'art. 7 della  legge
regionale    n.  24/91  espressamente ne vieta l'autorizzazione nelle
zone vincolate ex leggi n. 1497/39, n. 431/85 e n. 1089/39.
   Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.
   Il comitato non  accoglie  il  suddetto  ricorso  confermando  nel
merito  le  osservazioni  proposte  dalla  Soprintendenza,  le  quali
risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.
   Si  passa  quindi   all'esame   della   decima   opposizione   che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   -  opposizione  proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualita' di
proprietario di un immobile sito a Favignana,  contrada  Bue  Marino,
con  atto  pervenuto  il  25  febbraio  1995,  ha ritenuto errata nel
merito, oltre che illegittima, la previsione del  piano  territoriale
paesistico,  ambito  13, laddove individua il suddetto terreno tra le
aree di  particolare  interesse  naturalistico-storico  testimoniale.
Secondo  l'opponente,  l'area  di  cui trattasi, che non e' mai stata
interessata da alcuna escavazione, non  possederebbe  alcun  elemento
che  giustifichi  l'inserimento  nel  cennato ambito territoriale. Le
previsioni di piano sarebbero allora prive di motivazione e di  fatto
comporterebbero  l'espropriazione  di  un terreno edificabile, per il
quale la  Soprintendenza  per  i  beni  culturali  ed  ambientali  di
Trapani,  in  data 4 febbraio 1991, aveva approvato apposito piano di
lottizzazione  convenzionata.   Dette   motivazioni   supportano   la
richiesta di una rettifica delle cennate previsioni del piano.
   A  tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e'
proprietaria di un immobile sito in Favignana censito  al  N.C.T.  al
foglio  42,  particella  60  ricadente  nell'ambito  13,  ambito  del
paesaggio di cava.
   La Soprintendenza evidenzia che  essa  ebbe  nella  fattispecie  a
rilasciare  parere  in data anteriore al vincolo di immodificabilita'
di cui all'art. 5, legge regionale n. 15/91, ma  che  ha  avviato  la
procedura  finalizzata  a  porre  in essere idoneo atto di ritiro del