suddetto parere nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale n. 10/91. Viene osservato che le valutazioni evidenziate dall'opponente si appalesano parziali. Ai sensi dell'art. 3 delle norme del piano, il piano territoriale paesistico si compone di una serie di elementi che formano parte integrante del medesimo. Ne discende che ai fini di una completa comprensione delle motivazioni non si puo' fare riferimento a quanto precisato nei singoli articoli a cui si riferiscono i singoli ambiti senza dover dilatare la comprensione dello spirito di piano avendo come punto di riferimento sia le norme che gli elaborati. Pertanto nella specie viene osservato che l'ambito 13 oltre che essere caratterizzato dal paesaggio della cava fa altresi' parte del sistema costiero (cfr. tav. 10), per la cui tutela sono valide le stesse considerazioni gia' formulate per analoghe fattispecie. Del resto l'immobile in questione si trova in prossimita' (fascia di 300 metri) della costa denominata Bue Marino, che per la sua peculiarita' costituisce risorsa paesaggistica, scenografica ambientale di particolare pregio e pertanto va salvaguardata da interventi di trasformazione urbanistico edilizio. Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione nel merito. Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano. Si passa quindi all'esame della undicesima opposizione che sinteticamente si puo' cosi' riassumere: - opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualita' di proprietario di un terreno vasto circa un ettaro sito a Favignana, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto inopportuna nonche' illegittima la previsione del piano territoriale paesistico, ambito 34, laddove individua il suddetto terreno tra le aree destinate a recupero ambientale e paesistico. La zona infatti, secondo l'opponente, e' "perfettamente normale", non presenta caratteri di particolare degrado, ne' il piano da' alcuna indicazione in ordine ad una scelta che appare quindi priva di motivazione e contraddetta dal parere favorevole espresso in data 4 febbraio 1991 dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani ad un piano di lottizzazione presentato dal proprietario, il quale, per le cennate motivazioni, chiede la rettifica delle previsioni del piano. A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e' proprietaria di un immobile sito in Favignana censito al N.C.T. al foglio 42, particelle 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105 e 106 ricadenti nell'ambito 34, ambito del paesaggio agricolo degradato. La Soprintendenza evidenzia che essa ebbe nella fattispecie a rilasciare parere in data anteriore al vincolo di immodificabilita' di cui all'art. 5, legge regionale n. 15/91, ma che ha avviato la procedura finalizzata a porre in essere idoneo atto di ritiro del suddetto parere nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale n. 10/91. Viene quindi osservato che l'immobile e' situato in prossimita' di una discarica incontrollata e abbandonata e gli interventi di ricoprimento con terreno vegetale o sfrabbrici si sono rilevati vani nel tempo, per cui occorrono adeguati interventi di bonifica da prevedere in un piano esecutivo di riqualificazione ambientale, compatibili con il paesaggio agricolo e con le bellezze naturali di Cala Rossa e finalizzati alla rimozione dei detrattori e alla bonifica dell'area di discarica cosi' come previsto dalle norme. Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione. Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano. Si passa quindi all'esame della dodicesima opposizione che sinteticamente si puo' cosi' riassumere: - opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella qualita' di proprietario di un immobile sito a Favignana, contrada Mulino a vento, con atto pervenuto il 25 febbraio 1995, ha ritenuto inopportuna e illegittima la previsione del piano territoriale paesistico, tav. 2, laddove individua la necessita' di creare un'area tutelata d'interesse archeologico presunto estesa circa 10 ettari in localita' Mulino a vento, comprendendo anche il terreno di proprieta' dell'opponente. Questi, avendo anche partecipato alle campagne di scavo ivi effettuate, esclude che i ritrovamenti, di modesta entita', giustifichino l'imposizione di un vicolo su un'area di siffatta estensione. Per questo motivo, egli chiede la rettifica delle previsioni di piano. A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e' proprietaria di un immobile sito in Favignana, contrada Mulino a vento, censito al N.C.T. al foglio 39, particelle 91, 108 e 109 al N.C.E.U., particella 87. L'emergenza archeologica di che trattasi riguarda il ritrovamento di una tomba a grotticella con ceramiche d'impasto, che ha indotto il piano territoriale paesistico ad individuare un'area di tutela finalizzata a dare indicazioni di presumibile ed indiziaria presenza archeologica da verificare in occasione di lavori che eventualmente modificheranno lo stato dei luoghi. Per le medesime considerazioni gia' formulate per analoga circostanza, risultano ininfluenti le eccezioni poste sull'opportunita' e l'estensione dell'area sottoposta a tutela e pertanto viene proposto di respingere il ricorso. Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza e sottolineando che con il piano territoriale paesistico non e' stato introdotto alcun nuovo vincolo archeologico, per la cui apposizione valgono le procedure previste dalla legge n. 1089/39. Sull'area di interesse archeologico rimangono invece salvi gli effetti derivanti dalla legge n. 431/85. Si passa quindi all'esame della tredicesima opposizione che sinteticamente si puo' cosi' riassumere: - opposizione proposta da Francesco Cernigliaro, che, nella qualita' di proprietario di un immobile sito a Marettimo, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le norme di attuazione e l'analisi territoriale del piano territoriale paesistico "si pongono in contrasto con la realta' locale" classificando l'ambito 12 di Marettimo come sistema umano rurale mentre esiste ivi una trasformazione edilizia con diversa destinazione d'uso, assentita in data 9 novembre 1992 dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani. Per questo motivo, e segnatamente per il contrasto con detto "diritto acquisito", l'opponente chiede che vengano ripristinati nell'ambito 12 "i requisiti urbanistici dettati dal programma di fabbricazione vigente". A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e' proprietaria di un immobile sito in Marettimo censito al N.C.T. al foglio 4, particella 79 ricadente nell'ambito 12, ambito agricolo a prevalente funzione ecologico-ambientale. La Soprintendenza evidenzia che essa ebbe nella fattispecie a rilasciare parere in data anteriore al vincolo di immodificabilita' di cui all'art. 5, legge regionale n. 15/91, ma che ha avviato la procedura finalizzata a porre in essere idoneo atto di ritiro del suddetto parere nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale n. 10/91. Nel merito si fa osservare che il sito si trova in un ambito caratterizzato da versanti collinari soprastanti il paese. Tali versanti sono coperti da popolamenti forestali artificiali e da colture erbacee e non risultano ne' urbanizzati ne' edificati ad eccezione di qualche edificio sparso. In ogni caso il sito non ha le caratteristiche per essere soggetto a trasformazione edilizia. Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione. Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano. Si passa quindi all'esame della quattordicesima opposizione che sinteticamente si puo' cosi' riassumere: - opposizione proposta da Giuseppa e Giuseppe Li Volsi, i quali, nella qualita' di proprietari dell'immobile sito a Levanzo, catastalmente distinto al foglio 16, particella 99, ricompreso nelle previsioni del piano tra le aree archeologiche, e precisamente come facente parte della "Grotta grande o Cascavaddu", con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, fanno presente che la suddetta particella non e' in realta' compresa nell'area della Grotta. A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che l'emergenza archeologica di che trattasi riguarda la Grotta grande o Cascavaddu che si concretizza in una grande cavita' molto alta e larga aperta verso sud-ovest. Da un esame della scheda archeologica n. 11 relativa all'isola di Levanzo (tav. 2), si ricava che nella grotta in questione sono stati rinvenuti oggetti preistorici, pertanto opportanamenteo il piano territoriale paesistico alla tav. 11 prevede una fascia di rispetto alla grotta. Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione. Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano. Il comitato anche in questo caso rinvia alle considerazioni gia' formulate per i ricorsi n. 7 e n. 12. Si passa quindi all'esame della quindicesima opposizione che sinteticamente si puo' cosi' riassumere: - opposizione proposta dalla Egadi Tourist s.r.l. e da Pietro Portale, in nome proprio e nella qualita' di procuratore di Carmela, Anna Maria e Salvatore Portale, i quali, come proprietari dell'immobile sito a Favignana, contrada Lanterna o Giorgi, premesso che su detta area essi hanno presentato "un progetto per la realizzazione di un complesso insediativo autonomo ad uso collettivo", che detto progetto e' stato assentito dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani in data 9 aprile 1990 e che il 10 febbraio 1993 e' stata stipulata con il comune di Favignana la convenzione relativa al piano di lottizzazione compreso in quel progetto, fanno presente che l'inclusione del loro terreno nel vincolo di immodificabilita' temporanea dell'isola e' illegittima, perche' non ha tenuto conto dell'autorizzazione gia' rilasciata dalla Soprintendenza procedente al detto progetto. Chiedono che venga inserita una norma transitoria delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico che consenta di completare le opere pubbliche o private gia' autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39 alla data di adozione del piano territoriale paesistico, purche' non contrastino con le prescrizioni del piano. A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e' proprietaria di un immobile sito a Favignana, contrada Lanterna, censito al N.C.T. al foglio 45, particelle 61, 48, 81 e 45, 49, 50 e fabbricato terraneo riportato al N.C.E.U., foglio 45, particella 46, ricadente nell'ambito 13. La Soprintendenza evidenzia che essa ebbe nella fattispecie a rilasciare parere in data anteriore al vincolo di immodificabilita' di cui all'art. 5, legge regionale n. 15/91, ma che tale parere, non essendo ancora iniziati i lavori, e' ormai privo di validita' ai sensi dell'art. 16 del regio decreto n. 1357/40. Nel merito viene osservato che l'immobile si trova proprio nella zona di rispetto della fascia costiera individuata dal piano territoriale paesistico nella tav. 11b. Valendo le stesse considerazioni gia' formulate per analoghe fattispecie, viene proposto di respingere l'opposizione. Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano. Si passa quindi all'esame della sedicesima opposizione che sinteticamente si puo' cosi' riassumere: - opposizione presentata da Giuseppe Campo + n. 69 altri firmatari, "proprietari terrieri e abitanti" di Levanzo, i quali, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, rilevano che le previsioni delle norme di attuazione del piano si palesano in contrasto con l'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 perche' non contribuiscono alla valorizzazione del territorio, ma ne comportano la "mummificazione", "vagheggiando uno sviluppo economico legato esclusivamente all'attivita' agricola e silvo-pastorale", determinando "l'abbandono totale del territorio", in quanto si pongono contro "le necessita' della comunita' locale". Essi postulano allora "una piu' approfondita e attenta analisi delle caratteristiche del territorio", che consenta di chiarire i criteri di perimetrazione dei diversi ambiti, stante che "aree che presentano connotati sostanzialmente omogenei sono state illogicamente incluse in ambiti diversi, soggetti a disciplina tutt'affatto differenziata", e, in ultima analisi, di individuare le aree che "sicuramente si prestano ad ospitare interventi edilizi di tipo non intensivo". Per detti motivi essi chiedono che le norme relative agli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del piano territoriale paesistico vengano riviste e che vengano consentiti "interventi di microedificazione abitativa, turistica e agricola al fine di garantire uno sviluppo economico possibile e reale dell'isola di Levanzo". A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che il ricorso si rileva irrituale in quanto non e' dato identificare le singole particelle a cui ineriscono le proprieta' degli opponenti, non potendosi di conseguenza valutare adeguatamente ne' la motivazione ne' gli argomenti addotti a sostegno dell'opposizione. Nel merito, appare privo di fondamento la contestazione relativa alla finalita' del piano allorquando gli opponenti adducono a sostegno della loro tesi le utopistiche indicazioni del piano territoriale paesistico. Infatti le finalita' del piano territoriale paesistico sono puntualmente individuate all'art. 1 delle relative norme dirette alla tutela ed alla salvaguardia dell'identita' storico-culturale, della qualita' dell'ambiente e delle risorse territoriali. Per quanto attiene allo sviluppo economico dell'isola, a cui gli opponenti fanno riferimento, e' da evidenziare che i criteri stabiliti dal piano territoriale paesistico tendono ad uno sviluppo eco-compatibile, onde garantire il giusto equilibrio fra interventi antropici e conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali. Per quanto infine attiene alla perimetrazione degli ambiti contestati, viene specificato che i medesimi ambiti derivano da una attenta analisi degli aspetti geologici, morfologici, della vegetazione e delle trasformazioni antropiche come e' dato rilevare dalle tavole di analisi. Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione. Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano. Si passa quindi all'esame della diciassettesima opposizione che sinteticamente si puo' cosi' riassumere: - opposizione presentata dall'"A.C.LE., Associazione culturale Levanzo", che, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, previa una ricostruzione del quadro normativo di riferimento per la pianificazione territoriale paesistica, rileva che "l'individuazione delle aree di particolare interesse ambientale... deve essere circoscritta ad aree ed immobili specifici e determinati ed adottati a seguito di una specifica indagine", mentre, in sede di relazione del piano territoriale paesistico, "a Levanzo nessuno ha avuto il piacere di vedere tecnici o funzionari della Soprintendenza". L'iter procedimentale sarebbe poi illegittimo per violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990: infatti, non sarebbe stata soddisfatta l'esigenza, sancita da quella legge, di una partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei privati proprietari delle aree ricadenti nelle previsioni del piano territoriale paesistico. A supporto della rilevanza di detta mancata partecipazione sulla legittimita' del procedimento, si riportano decisioni giurisprudenziali relative alla legge n. 1089/39, ma, per l'opponente, estensibili anche per i vincoli ex legge n. 1497/39. A parte detto vizio, concretatosi nella mancata comunicazione a tutti gli interessati dell'avvio del procedimento, l'associazione rileva che le previsioni del piano territoriale paesistico sono globalmente da "bloccare e rivedere", perche' "penalizzanti per le persone e l'ambiente". A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che le osservazioni rivestono carattere di generalita' a cui e' gia' stato risposto in precedenti controdeduzioni. In ogni caso per l'ininfluenza delle argomentazioni addotte viene proposto di respingere l'opposizione nel merito. Il comitato ritiene a tale riguardo di non essere competente per la valutazione delle eccezioni di tipo amministrativo e procedurale a cui si fa riferimento, per il resto, sulla base delle considerazioni di carattere generale gia' formulate, respinge le osservazioni poste al piano territoriale paesistico. Il comitato osserva inoltre che l'individuazione fatta dal piano territoriale paesistico delle aree di cui si fa menzione nel suddetto ricorso, per quanto attiene alle bellezze naturali, esse fanno riferimento a quelle gia' sottoposte a tutela paesaggistica per effetto della legge n. 431/85. Si passa quindi all'esame della diciottesima opposizione che sinteticamente si puo' cosi' riassumere: - opposizione presentata dall'"A.C.LE. - Associazione culturale Levanzo", che, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, esplicitando quanto gia' rilevato nell'opposizione sub 17), sostiene che le previsioni del piano territoriale paesistico comportano l'abbandono delle Egadi da parte dei loro abitanti, i quali per generazioni ne hanno invece salvaguardato l'immagine, perche' le norme di attuazione imporrebbero restrizioni che "ci impediranno di respirare". La validita' di detta normativa e' revocata in dubbio dall'opponente, sotto il profilo dell'assenza di sopralluoghi da parte di chi ha imposto dette misure restrittive; invocando gli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, l'associazione sopra indicata fa' presente che le previsioni del piano territoriale paesistico impediscono l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini delle Egadi: essi vivono infatti di turismo e del relativo indotto, mentre il piano non consentira' la fruizione delle spiagge e dei paesaggi ai turisti ed impedira' di prestare i soccorsi. In tal senso, viene considerata eccessivamente restrittiva la previsione dell'art. 9 b/4, lett. h) delle norme di attuazione che consente di realizzare a Favignana, ma non nelle altre isole, una piattaforma per l'atterraggio dell'elisoccorso, senza tuttavia consentire la costruzione di una strada carrabile fino a quella piattaforma. Le disposizioni del piano territoriale paesistico, definito "falso e incostituzionale", "iniquo e aberrante" vengono allora complessivamente censurate perche' "disposizioni illegittime che creano danno economico ed all'ambiente, generano incertezza giuridica, vanificano e frustano ogni intervento programmatico pubblico e privato". Il comitato ritiene a tale riguardo di non essere competente per la valutazione delle eccezioni di tipo amministrativo e procedurale a cui si fa riferimento, per cui rinvia le valutazioni al competente gruppo di lavoro dell'Assessorato. Si passa quindi all'esame della diciannovesima opposizione che sinteticamente si puo' cosi' riassumere: - opposizione proposta da Salvatore Campo e Antonia Emilia Torrente, che, nella qualita' di proprietari di un lotto di terreno sito a Marettimo, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le norme di attuazione e l'analisi territoriale del piano territoriale paesistico "si pongono in contrasto con la realta' locale" classificando l'ambito 12 di Marettimo come sistema umano rurale mentre esiste ivi una trasformazione edilizia con diversa destinazione d'uso, assentita in data 23 luglio 1992 dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani. Per questo motivo, e segnatamente per il contrasto con detto "diritto acquisito", l'opponente chiede che vengano ripristinati nell'ambito 12 "i requisiti urbanistici dettati dal programma di fabbricazione vigente". A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e' proprietaria di un immobile sito a Marettimo censito al N.C.T. al foglio 4, particella 49 La Soprintendenza evidenzia che essa ebbe nella fattispecie a rilasciare parere in data anteriore al vincolo di immodificabilita' di cui all'art. 5 legge regionale n. 15/91, ma che ha avviato la procedura finalizzata a porre in essere idoneo atto di ritiro del suddetto parere nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale n. 10/91. Valgono nel merito le stesse considerazioni gia' espresse per il ricorso n. 13, pertanto viene proposto di respingere l'opposizione. Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano. Si passa quindi all'esame della ventesima opposizione che sinteticamente si puo' cosi' riassumere: - opposizione proposta da Adele Docci, erede di Alberto Bevilacqua che, nella qualita' di proprietaria dell'immobile sito a Levanzo, catastalmente distinto al foglio 16, particella 98, ricompreso nelle previsioni del piano tra le aree archeologiche, e precisamente come facente parte della "Grotta grande o Cascavaddu", con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, fanno presente che la suddetta particella non e' in realta' compresa nell'area della Grotta. A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e' proprietaria di un immobile sito a Levanzo censito al N.C.T. al foglio 16, particella 98. Valgono nel merito le stesse considerazioni gia' espresse per il ricorso n. 14, pertanto viene proposto di respingere l'opposizione. Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza e le considerazioni gia' formulate per le quali si rinvia ai ricorsi n. 7, 12 e 14. Si passa quindi all'esame della ventunesima opposizione che sinteticamente si puo' cosi' riassumere: - opposizione proposta dal consiglio comunale di Favignana, giusta deliberazione n. 25 del 27 febbraio 1995, pervenuta il 28 febbraio 1995. Con detto atto, il consiglio comunale di Favignana chiede la rielaborazione del piano in quanto lo stesso non e' coordinato con il piano territoriale paesistico in itinere. In particolare, si eccepisce che il piano territoriale paesistico "assume una penetrante e perspicua valenza urbanistica", che riduce il P.R.G. in fieri ad "una mera esercitazione scientifico-urbanistica", circostanza che risulta tanto piu' inaccettabile, laddove si pensi che nel piano territoriale paesistico manca del tutto lo studio socio-economico, al contrario elemento essenziale del P.R.G.: cio' non ha impedito al piano territoriale paesistico di indirizzare l'attivita' economica della popolazione "verso settori produttivi inesistenti o antieconomici", con la conseguenza di determinare l'abbandono del territorio ed il suo degrado: l'arcipelago e' infatti proiettato verso il turismo, la pesca e l'artigianato e non, come auspicato dal piano (senza peraltro alcuna analisi economica a sostegno), verso l'attivita' agro-turistica. La divergenza tra piano territoriale paesistico e P.R.G. riguarda anche "le previsioni che concernono le opere pubbliche e private": a tal proposito, l'amministrazione opponente richiama il carcere, "elemento trainante per l'economia dell'isola di Favignana", che il piano territoriale paesistico ha localizzato in contrada Arena, pur con la previsione di vincoli di natura archeologica che, se pur calati senza alcun preventivo accertamento, hanno fatto venir meno la disponibilita' dell'area; i redattori del P.R.G. hanno invece ritenuto corretta l'ubicazione del carcere in contrada Mustazzello. Le previsioni del piano territoriale paesistico renderebbero irrealizzabili altre opere pubbliche, "alcune delle quali in avanzato stato di iter burocratico". Le previsioni del piano paesistico hanno, per l'opponente, una innegabile valenza urbanistica, contraddicono le indicazioni del C.R.U., ove e' comunque presente il Soprintendente ai beni culturali ed ambientali di Trapani, e, senza un attento studio, pongono vincoli di immodificabilita' in aree antropizzate, mentre consentono l'insediamento di attrezzature e residenze turistiche in una zona (ambito 26) invece del tutto incontaminata, anche per le sue stesse caratteristiche ambientali, con cio' contraddicendo le vocazioni insediative spontanee. I vincoli archeologici imposti con il piano sono evidentemente privi di alcuna analisi doverosamente dettagliata e contrastano con l'analisi geomorfologica delle stesse aree. Sono riportati, senza alcuna motivazione, i vincoli "caducati per effetto della sentenza del T.A.R. che ha rilevato nel decreto assessoriale del 1991, che li aveva imposti un mascoscopico difetto di motivazione". Sono inoltre prive di ogni riferimento alla normativa vigente e alle peculiari caratteristiche delle diverse zone, "le estese fasce di rispetto e di inedificabilita'" che il piano introdurebbe senza alcun "serio supporto ambientale" e con la conseguenza di penalizzare terreni aventi le stesse caratteristiche di altri al contrario non soggetti agli stessi divieti. Vengono infine censurate, perche' giudicate vessatorie, alcune disposizioni di dettaglio, e precisamente l'art. 31, che prescrive che venga sottoposta al preventivo parere della commissione edilizia comunale l'eliminazione delle piante di medio e alto fusto; l'art. 48, che prescrive il biancheggiamento delle impermeabilizzazioni con guaine bituminose o in asfalto, e vieta l'utilizzo a solarium o altro delle coperture degli ultimi piani; l'art. 56, che vieta l'illuminazione esterna con lampade a neon o comunque in maniera che alteri le caratteristiche dell'ambiente circostante; soprattutto, l'art. 70, laddove prevede che le opere in corso di esecuzione o comunque autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39, possono essere completate soltanto se conformi alle prescrizioni del piano adottato. L'amministrazione opponente censura la "mancata valutazione di ogni esigenza locale", anche perche', in dispregio al principio statuito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 13 del 2 marzo 1962, non e' stato consultato ne' il comune ne' il suo ufficio tecnico: auspica la rielaborazione del piano, mediante "una attenta e ponderata indagine effettiva sul territorio". A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che: 1) il rilievo posto dal consiglio comunale per cui l'arcipelago risulta abbastanza salvaguardato da tutta una serie di vincoli paesaggistici, ambientali, urbanistici e militari non trova pregio in quanto e' stato autorevolmente rilevata la differenza del piano territoriale paesistico rispetto ad altri vincoli, in particolare e' stato osservato che: - i piani paesistici territoriali non soltanto non fanno venir meno, ma anzi suppongono, l'esigenza del vincolo paesaggistico, sia che lo stesso sia stato imposto dalla regione nell'esercizio delle funzioni delegate, sia che esso sia stato introdotto dall'amministrazione statale nell'esercizio del potere di integrazione, sia infine che discenda direttamente dall'art. 1, D.L. n. 312/85; infatti, l'imposizione del vincolo comporta esclusivamente la sottoposizione del bene al particolare regime previsto dalla legge n. 1497/39, mentre il piano paesistico territoriale attiene invece ad una fase successiva e cioe' alla pianificazione della tutela delle zone di particolare interesse, al fine di programmarne la salvaguardia con strumenti idonei al superamento dell'episodicita' inevitabilmente connessa ai semplici interventi autorizzatori; pertanto e' inconfigurabile una qualsiasi situazione di interferenza, o sovrapposizione o conflitto tra decreto ministeriale di integrazione degli elenchi dei beni tutelati e piano paesistico territoriale; 2) occorre rilevare che il piano territoriale paesistico e il P.R.G. costituiscono tra di loro due diversi strumenti autonomi di pianificazione e pertanto "la circostanza che sia in corso di formazione un piano regolatore non preclude all'amministrazione la facolta' di adottare provvedimenti ritenuti necessari per la tutela paesistica". Per quanto concerne la valenza urbanistica del piano territoriale paesistico piu' volte e' stato fatto osservare una potenziale attitudine del piano paesistico ad entrare nell'orbita del sistema generale di pianificazione urbanistica, assumendovi un ruolo specifico e proprio, caratteristica dei cosiddetti piani speciali. Nel caso del piano paesistico la specialita' attiene non soltanto all'unicita' dell'interesse pubblico dominante il piano, ma investe anche l'impostazione del medesimo, in quanto diretto esclusivamente, secondo quanto esige il fine di tutela paesaggistica, al contenimento dello sviluppo urbano e non gia' alla regolamentazione dello sviluppo stesso, cui istituzionalmente provvedono gli strumenti urbanistici veri e propri. In ogni caso la piu' recente giurisprudenza individua nel paesaggio un valore primario insuscettivo ad essere subordinato a qualsiasi altro; 3) il rilievo ad una mancata analisi socio-economica da parte del piano territoriale paesistico risulta infondato, infatti il piano territoriale paesistico non solo analizza puntualmente la realta' socio economica ma puntualizza le risorse naturalistiche-culturali in relazione ai processi di trasformazione insediative. Tali risorse sono limitate e pertanto vanno tutelate e preservate per il beneficio delle generazioni presenti e future e la loro utilizzazione per fini economici dovra' tener conto delle potenzialita' che essi offrono garantendo la permanenza dei loro caratteri peculiari; 4) l'ambito 26 non e' in netto contrasto con le finalita' del piano consentendo l'insediamento di attrezzature e residenze turistiche. In particolare gia' si rileva la presenza di insediamenti turistico alberghiero e turistico residenziale. In realta' l'art. 10, par. A.2, cosi' come riportato dall'opponente risulta monco nella sua essenza. Invero l'intero contesto della norma deve desumersi da quanto precisato nella rubrica A.2 il quale sotto la voce "ambienti agricoli in parte compromessi da insediamento" al punto 4, testualmente recita: "gli interventi consentiti sono finalizzati al mantenimento e al potenziamento dell'attivita' agricola (...), e comunque le nuove costruzioni sono consentite se pertinenti alla conduzione del fondo agricolo nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 71/78". Sicche' anche gli interventi di edilizia a bassa densita' a fini turistici dovranno avere i caratteri dell'insediamento agricolo, potranno essere realizzati solo e qualora previsti dal P.R.G. e attuati attraverso piani esecutivi da sottoporre a parere della Soprintendenza; 5) particolare attenzione merita invece il rilievo mosso in ordine all'art. 70 delle norme di attuazione. Tale norma prevede che "le opere pubbliche o private in corso di esecuzione o comunque autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39, alla data di adozione del piano territoriale paesistico possono essere completate se non in contrasto con le sue prescrizioni". Viene osservato che la norma in questione e' stata dettata al fine di garantire le finalita' e i contenuti sostanziali del piano; viene osservato altresi' che dal 22 maggio 1993 le Egadi sono sottoposte a vincolo di immodificabilita' temporanea e pertanto viene ritenuto che eventuali opere autorizzate e iniziate anteriormente a quella data possano essere comunque completate. Pertanto viene proposta la modifica dell'art. 70 nel modo seguente: - "le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39, alla data di adozione del piano territoriale paesistico possono essere completate se non in contrasto con le sue prescrizioni, salvo che l'opera stessa risulti gia' iniziata alla data dell'imposizione del vincolo di immodificabilita' temporanea". Il comitato, ad eccezione del rilievo riguardante la norma transitoria, non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza e rinvia al relativo gruppo di lavoro dell'Assessorato la valutazione di quelle eccezioni riguardanti motivi di tipo amministrativo e procedurale per i quali il comitato non ha competenza, ribadendo che le funzioni del piano territoriale paesistico sono essenzialmente quelle di fissare le condizioni che consentano ad altri strumenti pianificatori, diversi dal piano territoriale paesistico, di prevedere uno sviluppo socio- economico ed urbanistico che non comprometta le realta' culturali e paesaggistiche di Favignana. Per quanto riguarda l'art. 70 delle norme di attuazione, il comitato, condividendo le considerazioni esposte dalla Soprintendenza, lo modifica nel seguente modo: - "le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39, alla data di adozione del piano territoriale paesistico possono essere realizzate se non in contrasto con le sue prescrizioni. Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39, iniziate in data anteriore all'imposizione del vincolo di immodificabilita' temporanea di cui alla legge regionale n. 15/91, possono essere completate, anche in contrasto con le norme di piano, solo se la realizzazione di esse rispetti tempi, forme e modalita' delle autorizzazioni concesse". Con riferimento, infine alle censure poste dal ricorrente all'art. 48 delle norme di attuazione, il comitato suggerisce di modificare il secondo paragrafo dello stesso nel seguente modo: "per tutti gli edifici ricadenti nel centro storico e' fatto divieto di utilizzare le coperture degli ultimi piani degli edifici a solarium o altro con l'uso di strutture fisse". Si passa quindi all'esame della ventiduesima opposizione che sinteticamente si puo' cosi' riassumere: - opposizione presentata da Adriana Gandolfo + 161 altri firmatari, "proprietari di immobili siti nelle Isole Egadi, i quali, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, premettono che ogni atto di governo e di pianificazione del territorio deve considerare lo stesso come apparato, e quindi come insieme di tutti gli elementi che coesistono in un certo spazio; il piano non puo' quindi prendere in esame soltanto i fattori di natura tecnica, ma deve necessariamente riferirsi alla "normativa attualmente vigente sul territorio (e quindi le connesse aspettative) e la struttura delle proprieta'". Sotto tale profilo, per gli opponenti, il piano territoriale paesistico e' carente, in quanto non ha raccolto "il consenso di chi con questo strumento in fin dei conti dovra' convivere" e non e' supportato da "un indispensabile studio socio-economico della realta' isolana". Gli opponenti dissentono anche dalle scelte tecniche del piano, che, di fatto, finirebbero con l'espropriare di fatto le proprieta' di centinaia di famiglie, introducendo gravi limitazioni all'uso del territorio, senza alcuna motivazione al riguardo; che appongono norme di salvaguardia all'assetto vegetazionale delle isole, pur definendo lo stesso molto comune e caratterizzato da superfici incolte; che si propone di salvaguardare il patrimonio archeologico delle isole mediante vincoli spropositati, privi di fondamento e corredati da censurabili motivazioni tecnico-scientifiche; che ha una valenza urbanistica ("indirizzando lo sviluppo verso determinati settori produttivi, imponendo distacchi dalle strade"), "senza averne ne' i presupposti, ne' gli strumenti". I firmatari dell'opposizione esprimono perplessita' in ordine alla scelta di incentivare l'edificazione nella contrada Bosco (ambito 26), che e' priva di infrastrutture, e ritengono che, al contrario, doveva essere privilegiato lo sviluppo della parte orientale dell'isola, gia' completamente infrastrutturata. Essi non condividono l'imposizione di un modello di sviluppo agricolo che e' stato ormai abbandonato dalla popolazione e non ritengono proponibile l'attivita' agrituristica, per la quale mancano le strutture. Agli opponenti "preoccupa, infine, la congerie di norme che mirano a burocratizzare anche aspetti marginali della vita di ognuno... con la conseguente paralisi di ogni tipo di iniziativa" e esprimono l'opinione che le previsioni di piano finiscano con l'incentivare l'esodo dalle isole. Per dette motivazioni, essi chiedono la rielaborazione del piano territoriale paesistico. A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che valgono nel merito le stesse considerazioni gia' espresse per i ricorsi nn. 3, 12, 21 e 24, pertanto viene proposto di respingere l'opposizione. Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano. Si passa quindi all'esame della ventitreesima opposizione che sinteticamente si puo' cosi' riassumere: - opposizione presentata dalla Miramare Camping - Village s.r.l., che, quale proprietaria di un terreno, adibito in parte a campeggio, sito a Favignana, localita' Costicella, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto gravemente pregiudizievoli le previsioni del piano territoriale paesistico, nella parte in cui inseriscono quel lotto di terreno nell'ambito 25 - "ambito agricolo in parte compromesso da insediamento" - con conseguente rispetto del litorale sino a mt. 300 dalla linea di battigia. Cio' in quanto il piano territoriale paesistico non tiene conto delle previsioni della legge regionale n. 14/82, che invece consente di realizzare all'interno dei campeggi, entro una certa volumetria, manufatti allestiti per il pernottamento. Tanto giustifica la richiesta di ripristinare nell'ambito 25 i requisiti urbanistici dettati dalla legge regionale n. 14/82 e dal programma di fabbricazione vigente". A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e' proprietaria di un immobile sito a Favignana, loc. Costicella, censito al N.C.T. al foglio 37, particelle 80, 51, 57, 65 e 94, ricadenti nell'ambito 25, ambiti agricoli in parte compromessi da insediamenti. Viene rilevato che la norma regionale a cui l'opponente fa riferimento ha natura urbanistica e come tale deve trovare dei limiti laddove incontra delle norme di particolare cogenza. Nel caso in specie le norme di attuazione del piano territoriale paesistico obbediscono ai criteri imposti dall'art. 5 della legge n. 1497/39 e dall'art. 1 bis della legge n. 431/85 che come gia' piu' volte detto indicano scelte operate al massimo livello di ordinamento, in quanto tutelano un valore primario quale il valore estetico-culturale del paesaggio, e quindi insuscettibili di essere subordinate a qualsiasi altra scelta. Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza. Il comitato, ritiene tuttavia di modificare l'art. 10, lett. a.2) introducendo nel punto 4, lett. i) dopo la parola "richiede" l'inciso "se non nel rispetto delle norme vigenti". Si passa quindi all'esame della ventiquattresima opposizione che sinteticamente si puo' cosi' riassumere: - opposizione presentata dalla FA.CO. - Favignana Costruzioni s.r.l., che, quale proprietaria di un appezzamento di terreno sito a Favignana, zona Grotta Perciata, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 22, nella parte in cui consentono, in quel lotto di terreno, l'esclusivo esercizio delle attivita' agro-silvo-pastorali, si risolvano nell'illegittima imposizione di un vincolo di inedificabilita'. La illegittimita' del vincolo deriva, per la societa' opponente, dall'illogicita' manifesta e dalla carenza di motivazione delle disposizioni in esame: infatti, mentre l'art. 6, lett. d), e il capoverso dell'art. 10 individuano detta zona, sulla base dell'esame delle sue caratteristiche geomorfologiche e biologiche, come "ambito di trasformazione", inopinatamente, e senza alcuna motivazione che dia conto delle ragioni che hanno determinato la scelta dell'amministrazione, il successivo art. 10, punto a.1, consente la sola attivita' agro-silvo-pastorale. Per l'opponente, si tratta di una previsione evidentemente illogica e immotivata e pertanto in contrasto con la legge n. 241/90 e con il costante indirizzo giurisprudenziale in tema di giusta motivazione. Le censurate previsioni vengono inoltre valutate non conformi alla legge n. 431/85, in quanto appaiono preordinate ad una aprioristica, generalizzata e illogica cristallizzazione del territorio, mentre la norma anzidetta aveva fatto evolvere la tutela del paesaggio verso criteri gestionali e dinamici: sotto tale profilo, dette previsioni di piano si risolvono nell'espropriazione di fatto del diritto della opponente, che ne chiede quindi la modifica. A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e' proprietaria di un immobile sito a Favignana censito al N.C.T. al foglio 43, particelle 188, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 200 e 201 ricadenti nell'ambito 22, paesaggio agrario di valore storico ambientale. A norma dell'art. 10, lett. A.1 del piano territoriale paesistico nell'ambito 22 sono compatibili le seguenti attivita': agro- pastorali, agro-turistiche, culturali-scientifiche, didattico- ricreative finalizzate all'escursionismo lungo percorsi esistenti. Tale norma trova il suo puntuale alloggio con quanto evidenziato dal piano territoriale paesistico, infatti dalla relazione ma soprattutto dalla tav. 3a si evince che l'area interessata e' delimitata da "colture erbacee". Dalla relazione si ricava che tutto il tavolato di Favignana e' caratterizzato da seminativo. La circostanza che poi queste colture vengono attualmente in parte abbandonate ha scarso rilievo ai fini della redazione del piano territoriale paesistico, in quanto il medesimo individua le potenzialita' dell'uso della risorsa. Laddove la relazione accenna alla presenza di garighe nei tratti piu' aridi si riferisce ai tratti in prossimita' del litorale costiero e non a tutto l'ambito 22 cosi' come inteso dall'opponente. Del resto tale individuazione e' ben visibile nella tav. 3a. Infondata e' altresi' la censura di difetto di motivazione, in quanto la proposta di piano prende le mosse ed e' facilmente riscontrabile dal quadro generale degli elaborati dalla presenza nell'ambito 22 di colture erbacee e pertanto le norme individuano i caratteri tipici del paesaggio agrario con le finalita' meglio precisate nelle medesime norme (art. 10). Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione. Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano. Si passa quindi all'esame della venticinquesima opposizione che sinteticamente si puo' cosi' riassumere: - opposizione proposta da Margherita Campo, che, nella qualita' di proprietaria di un appezzamento di terreno sito a Favignana, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 7, nella parte in cui assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo della "tutela integrale", dove non e' consentito nessun tipo di trasformazione urbanistica o edilizia, si appalesano errate, nonche' illegittime. Cio' perche' il terreno non avrebbe caratteri di pregio tali da giustificare simile divieto, senza che, tra l'altro, il piano territoriale paesistico contenga motivazioni a supporto dell'inserimento del terreno medesimo nell'"area di conservazione". Per dette motivazioni, l'opponente, ritenendo che l'ambiente in questione abbia il carattere, invero assai comune, della "macchia e garighe", e fatto presente che l'area era stata inserita nella riserva orientata oggi caducata dalla nota sentenza del T.A.R. di Palermo, chiede la rettifica del piano territoriale paesistico. A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e' proprietaria di un immobile sito a Favignana censito al N.C.T. al foglio 37, particella 27, ricadente nell'ambito 7, ambito della tutela integrale. L'ambito e' caratterizzato da quel particolare aspetto ormai tipico a Favignana denominato "gariga" nonche' "macchia bassa". Dalla relazione di piano si evince che tale "macchia bassa" e caratterizzata da formazioni ascrivibili alle Periploco-Euphorbietum dendrois, fisionomicamente caratterizzati da due specie arbustive, Periploca angustifolia ed Euphorbia dendrois. Del resto l'immobile dell'opponente e' posto sulle pendici del monte Santa Caterina, ben visibile da ogni punto del territorio, che insieme alla punta Campana e alla punta Grosso formano una singolarita' geologica con cospicui caratteri di bellezza naturale. La singolarita' e l'importanza di tali elementi e' facilmente ricavabile dagli elaborati di piano che formano parte integrale del piano territoriale paesistico. Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione. Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano. Si passa quindi all'esame della ventiseiesima opposizione che sinteticamente si puo' cosi' riassumere: - opposizione proposta dall'ing. Antonino Campo & C. Costruzioni ed Impianti s.n.c., che, nella qualita' di proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Favignana, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto erronee ed illegittime le previsioni del piano territoriale paesistico, ambito 19, nella parte in cui assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo degli "ambiti agricoli a prevalente funzione ecologico-ambientale", per i quali e' esclusa ogni trasformazione urbanistica ed edilizia. Cio' perche' l'inserimento del terreno in questione in detto ambito appare privo di motivazioni, non apparendo il tal senso sufficiente che la zona sia classificata come zona a livello di sensibilita' "MA": valutazione questa che, per l'opponente, "appare meramente soggettiva non essendo fondata su riscontri obiettivi". L'opponente, fatto presente che nell'area esistono altri insediamenti regolarmente autorizzati, che la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani aveva gia' autorizzato la costruzione di due immobili sul terreno in argomento, giusto parere del 29 febbraio 1992, e che l'area in esame era stata inserita nella zona B della riserva naturale decaduta per la nota decisione del T.A.R., chiede la modifica del piano in esame. A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e' proprietaria di un immobile sito in Favignana censito al N.C.T. al foglio 23, particella 18, ricadente nell'ambito 19, ambiti agricoli a prevalente funzione ecologico-ambientale. La Soprintendenza evidenzia che essa ebbe nella fattispecie a rilasciare parere in data anteriore al vincolo di immodificabilita' di cui all'art. 5, legge regionale n. 15/91, ma che ha avviato la procedura finalizzata a porre in essere idoneo atto di ritiro del suddetto parere nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale n. 10/91. L'immobile insiste sulle pendici del Monte Santa Caterina che insieme alla Punta Campana e alla Punta Grosso formano una singolarita' geologica con cospicui caratteri di bellezza naturale per le cui caratteristiche si rinvia alla relazione di piano. La singolarita' e l'importanza di tali elementi e' facilmente ricavabile dagli elaborati di piano che formano parte integrante del piano territoriale paesistico. Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione. Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano. Si passa quindi all'esame della ventisettesima opposizione che sinteticamente si puo' cosi' riassumere: - opposizione proposta dall'ing. Antonino Campo & C. Costruzioni ed Impianti s.n.c., che nella qualita' di proprietaria di un appezzamento di terreno sito a Favignana, nel vecchio centro urbano, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto illegittime ed errate nel merito le previsioni del piano territoriale paesistico, tavola 11b - carta della conservazione e della trasformazione del territorio - nella parte in cui hanno inserito quel terreno nell'ambito 30, assoggettandolo alla normativa di attuazione di cui all'art. 10, lett. b.1, che non consente ne' costruzioni, ne' parcheggi, ne' scivoli all'interno delle cave urbane. Per la societa' opponente, il modo con cui il piano territoriale paesistico ha trattato il tema delle cave nel centro urbano appare in contraddizione con il modo di costruire consolidato per secoli, senza che sussistano motivazioni per un indirizzo che si pone come una inversione di tendenza rispetto alla direttiva del C.R.U. n. 82 del 29 giugno 1983 e ai pareri della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, che ha autorizzato l'insediamento di complessi edilizi nell'area delle cave, come nella vicina via Esperanto. Cio' deve ritenersi dovuto, per la societa' opponente, ad una imprecisa conoscenza dei luoghi, perche' la tutela dei giardini nelle cave sarebbe assicurata solo dove insistono abitazioni. Quanto sopra impone, per l'opponente, la rettifica delle cennate previsioni del piano. A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e' proprietaria di un immobile sito a Favignana censito al N.C.T. al foglio 39, particelle 1 e 3, ricadenti nell'ambito 30. L'art. 10, lett. B.1 non consente la realizzazione di scivoli e parcheggi all'interno della cava, ma lascia la possibilita', in aderenza all'aspetto storico tradizionale dell'isola, di realizzare piccoli annessi e pertinenze nella costruzione principale. Invero la motivazione della norma trova il suo perfetto punto di alloggio nella relazione, dove si osserva che "lo sviluppo dell'abitato in zona di cave con case spesso poggiate proprio sul bordo determina un modo di abitare sulla cava che diventa la corte interna di questi isolati urbani ove si trovano tra l'altro l'orto e i magazzini". Il piano territoriale paesistico prevede che le nuove edificazioni non vadano a colmare la cava con corpi edilizi, ma si allineino lungo la strada e siano poste sul bordo esterno della cava creando cosi' degli intervalli di continuita' nella cortina edilizia che si riduce al muro di protezione laddove la strada lambisce il bordo della cava. Cio' consente di vedere la cava distintamente dalla strada e di mantenere questo carattere di paesaggio urbano che si ritrova nella situazione piu' significativa quale la cava di S. Anna. Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione. Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di cautela proposti dal piano. Si passa quindi all'esame della ventottesima opposizione che sinteticamente si puo' cosi' riassumere: - opposizione presentata dalla Agricola Levanzana s.r.l., che quale proprietaria di aree e manufatti nell'isola di Levanzo, con atto pervenuto il 6 marzo 1995 ha rilevato che la metodologia del piano contrasta con le disposizioni contenute nell'art. 1 bis della legge 431/85, in quanto detto piano, piu' che la valorizzazione del territorio, comporta una "mummificazione dello stesso territorio", vagheggiando uno sviluppo economico, legato all'attivita' agricola e silvo-pastorale, che e' contrario alle tendenze del mercato. Piuttosto che "tali utopistiche indicazioni", la societa' auspica una piu' attenta analisi del territorio, che possa individuare le aree che si prestano ad ospitare interventi edilizi non intensivi e che possa rendere giustizia dei criteri "del tutto incomprensibili", con i quali e' stata effettuata la perimetrazione dei singoli ambiti, che determina l'assoggettamento a una diversa disciplina di aree sostanzialmente omogenee. Per questi motivi, la societa' opponente chiede la revisione degli ambiti e delle norme, per consentire "interventi di microedificazione a scopo turistico stagionale". A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la valorizzazione del territorio posto in essere dal piano territoriale paesistico deve necessariamente muoversi secondo criteri di salvaguardia naturalistica e paesistica. Gli ambiti che formano oggetto della opposizione sono: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, e 14. Ora gli ambiti 8 e 9, al contrario di quanto viene rilevato, sono normati come si evince dalla tav. 10 "matrice delle modalita' di tutela e trasformazione" e la loro assenza nell'art. 9, lett. A della norme del piano e' dovuta ad un mero errore di stampa. Gli ambiti dall'1 al 9 sono caratterizzati da emergenze botaniche e zoologiche di particolare rilievo nonche' da vegetazione con forti caratteri di naturalita'. Gli ambiti 10 e 11 sono caratterizzati da praterie arbustate che si sviluppano lungo le pendici dei rilievi, un tempo utilizzate come terreni agricoli e quindi abbandonate e colonizzate da formazioni steppiche e da elementi della macchia circostante. La particolare tutela di tali ambiti prende le mosse dalla circostanza che i medesimi interessano i versanti interni dei rilievi dell'isola, che dominano il paese e la conca interna. Pertanto il piano tende a tutelare queste caratteristiche morfologiche e biologiche. L'ambito 14 e' caratterizzato da una depressione, che da' luogo ad una conca denominata "la fossa" che in ultima analisi rappresenta un elemento caratteristico dell'isola meritevole di tutela. Le attivita' agricole del sito ne hanno valorizzato e connotato il relativo paesaggio che e' segnato da muri a secco e da qualche casa colonica. Per quanto attiene alla paventata crisi del settore agricolo viene evidenziato che l'agricoltura svolge un duplice aspetto: ambientale e di conservazione del suolo. Ne discende la priorita' dell'agricoltura intesa in senso globale rispetto alla definizione e conservazione del paesaggio. Per quanto attiene alle palesate limitazioni del piano in ordine alle attivita' agro-turistiche di cui all'art. 7.5 delle norme di piano, e' da evidenziare che detto articolo si inquadra sotto il paradigma di "norma residuale" in quanto restano salve le previsioni della legge n. 730/85 e delle leggi regionali n. 25/94 e 71/78. Pertanto l'opposizione, che non appare fondata dovra' essere respinta nel merito. Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza, le quali risultano congrue con i contenuti di cautela proposti dal piano. Il comitato ribadisce altresi' che gli ambiti 8 e 9, che per un mero errore di stampa non compaiono, sono contemplati dall'art. 9, lett. a) delle norme di attuazione. Si passa quindi all'esame della ventinovesima opposizione che sinteticamente si puo' cosi' riassumere: - opposizione presentata dal Ministero di grazia e giustizia, che, con atto pervenuto il 10 dicembre 1994, premesso che per la realizzazione a Favignana di un nuovo complesso penitenziario era stata scelta un'area ricadente in contrada Mustazzello, all'uopo destinata dal consiglio comunale di Favignana con delibera del 2 agosto 1988 e che, in considerazione dei vincoli paesistici gravanti su detta area, era stata concordata una nuova allocazione della struttura carceraria in contrada Arena, rileva che quest'ultima zona e' sottoposta da piano territoriale paesistico a misure di salvaguardia archeologiche. Queste impongono un ridimensionamento dell'area di sedime del carcere tale da rendere la struttura inidonea alla sua funzione. Permanendo l'esigenza di realizzare a Favignana un penitenziario, la cui migliore sede rimane quella di contrada Mustazzello, l'amministrazione opponente chiede una variante al piano territoriale paesistico che preveda la "riconferma dell'area in contrada Mustazzello quale area di sedime per la costruzione della nuova casa di reclusione". A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che l'art. 69 delle norme del piano detta precisi criteri in ordine alla localizzazione della casa di reclusione. Le motivazioni che hanno indotto verso tale scelta vanno ricercate nel forte impatto ambientale e paesistico che l'eventuale realizzazione di un'opera cosi' impegnativa avrebbe sulla contrada Mustazzello caratterizzata dal paesaggio agricolo tradizionale a campi chiusi, testimonianza della cultura isolana. Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione. Il comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza e quelle formulate dallo stesso comitato per le aree di rispetto di cui ai ricorsi nn. 7, 12, 14 e 20. Tuttavia lo stesso comitato ritiene di meglio precisare l'art. 69 delle norme di attuazione introducendovi nel primo punto del secondo comma dopo la parola "urbanizzate" la specificazione "di cui all'art. 10, lett. a.3)". Esaurito l'esame dei ricorsi, il comitato propone l'errata corrige dei punti delle norme di attuazione qui di seguito elencati: - art. 9, lett. a): al punto 1, secondo comma, leggasi: "a Levanzo gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9"; - art. 9, lett. b.1): al punto 4, lett. a), leggasi: "tutti gli interventi di cui al punto a/4."; - art. 9, lett. b.2): al punto 4, lett. a), leggasi: "tutti gli interventi di cui al punto a/4."; Il comitato propone infine, la correzione della tav. 10, onde eliminare la discordanza riscontrata tra questa e la norma di cui all'art. 10, lett. a.1), punto 2, laddove tra le attivita' compatibili negli ambiti del "paesaggio agrario di valore storico- ambientale" non e' menzionata al contrario di quanto avviene nella tav. 10, quella "residenziale turistica". L'arch. Gini, avendo il comitato esaurito la discussione del punto 1) all'ordine del giorno e non ritenendo lo stesso comitato opportuno l'esame del secondo punto, comunica che il presente verbale, il quale viene letto ed approvato, verra' trasmesso al competente gruppo di lavoro dell'Assessorato ai beni culturali ed ambientali ai fini dell'approvazione definitiva del piano territoriale paesistico dell'Arcipelago delle Egadi. Alle ore 20,00 viene sciolta la seduta. Il segretario del comitato Il presidente del comitato (illeggibile) (illeggibile)