(all. 2 - art. 1) (parte 2)
suddetto  parere  nel  rispetto  delle  norme  previste  dalla  legge
regionale n. 10/91.
   Viene  osservato  che le valutazioni evidenziate dall'opponente si
appalesano parziali.
   Ai sensi dell'art. 3 delle norme del piano, il piano  territoriale
paesistico  si  compone  di  una  serie di elementi che formano parte
integrante del medesimo. Ne discende che  ai  fini  di  una  completa
comprensione  delle motivazioni non si puo' fare riferimento a quanto
precisato nei singoli articoli a cui si riferiscono i singoli  ambiti
senza  dover  dilatare  la comprensione dello spirito di piano avendo
come punto di riferimento sia le norme che gli elaborati.
   Pertanto nella specie viene osservato che l'ambito  13  oltre  che
essere  caratterizzato dal paesaggio della cava fa altresi' parte del
sistema costiero (cfr. tav. 10), per la cui  tutela  sono  valide  le
stesse considerazioni gia' formulate per analoghe fattispecie.
   Del  resto l'immobile in questione si trova in prossimita' (fascia
di 300 metri) della costa denominata  Bue  Marino,  che  per  la  sua
peculiarita'    costituisce   risorsa   paesaggistica,   scenografica
ambientale di particolare  pregio  e  pertanto  va  salvaguardata  da
interventi di trasformazione urbanistico edilizio.
   Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione nel merito.
   Il  comitato  non  accoglie  il  suddetto  ricorso confermando nel
merito  le  osservazioni  proposte  dalla  Soprintendenza,  le  quali
risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.
   Si   passa  quindi  all'esame  della  undicesima  opposizione  che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   - opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella  qualita'  di
proprietario  di  un  terreno vasto circa un ettaro sito a Favignana,
con atto pervenuto il  25  febbraio  1995,  ha  ritenuto  inopportuna
nonche'  illegittima la previsione del piano territoriale paesistico,
ambito  34,  laddove  individua  il  suddetto  terreno  tra  le  aree
destinate  a  recupero  ambientale  e  paesistico.  La  zona infatti,
secondo  l'opponente,  e'  "perfettamente  normale",   non   presenta
caratteri di particolare degrado, ne' il piano da' alcuna indicazione
in  ordine  ad  una  scelta  che appare quindi priva di motivazione e
contraddetta dal parere favorevole espresso in data 4  febbraio  1991
dalla  Soprintendenza  dei beni culturali ed ambientali di Trapani ad
un piano di lottizzazione presentato dal proprietario, il quale,  per
le  cennate  motivazioni,  chiede  la  rettifica delle previsioni del
piano.
   A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta  e'
proprietaria  di  un  immobile sito in Favignana censito al N.C.T. al
foglio 42, particelle 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97,  98,  99,  101,
102,  103,  104,  105  e  106  ricadenti  nell'ambito  34, ambito del
paesaggio agricolo degradato.
   La Soprintendenza evidenzia che  essa  ebbe  nella  fattispecie  a
rilasciare  parere  in data anteriore al vincolo di immodificabilita'
di cui all'art. 5, legge regionale n. 15/91, ma  che  ha  avviato  la
procedura  finalizzata  a  porre  in essere idoneo atto di ritiro del
suddetto  parere  nel  rispetto  delle  norme  previste  dalla  legge
regionale n. 10/91.
   Viene quindi osservato che l'immobile e' situato in prossimita' di
una  discarica  incontrollata  e  abbandonata  e  gli  interventi  di
ricoprimento con terreno vegetale o sfrabbrici si sono rilevati  vani
nel  tempo,  per  cui  occorrono  adeguati  interventi di bonifica da
prevedere in  un  piano  esecutivo  di  riqualificazione  ambientale,
compatibili  con  il paesaggio agricolo e con le bellezze naturali di
Cala Rossa  e  finalizzati  alla  rimozione  dei  detrattori  e  alla
bonifica dell'area di discarica cosi' come previsto dalle norme.
   Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.
   Il  comitato  non  accoglie  il  suddetto  ricorso confermando nel
merito  le  osservazioni  proposte  dalla  Soprintendenza,  le  quali
risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.
   Si   passa  quindi  all'esame  della  dodicesima  opposizione  che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   - opposizione proposta da Diego Gandolfo, che, nella  qualita'  di
proprietario  di  un  immobile  sito  a  Favignana, contrada Mulino a
vento,  con  atto  pervenuto  il  25  febbraio  1995,   ha   ritenuto
inopportuna  e  illegittima  la  previsione  del  piano  territoriale
paesistico, tav. 2, laddove individua la necessita' di creare un'area
tutelata  d'interesse archeologico presunto estesa circa 10 ettari in
localita' Mulino a vento, comprendendo anche il terreno di proprieta'
dell'opponente. Questi, avendo anche  partecipato  alle  campagne  di
scavo ivi effettuate, esclude che i ritrovamenti, di modesta entita',
giustifichino  l'imposizione  di  un  vicolo  su  un'area di siffatta
estensione.  Per  questo  motivo,  egli  chiede  la  rettifica  delle
previsioni di piano.
   A  tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e'
proprietaria di un immobile sito  in  Favignana,  contrada  Mulino  a
vento,  censito  al  N.C.T. al foglio 39, particelle 91, 108 e 109 al
N.C.E.U., particella 87.
   L'emergenza archeologica di che trattasi riguarda il  ritrovamento
di una tomba a grotticella con ceramiche d'impasto, che ha indotto il
piano  territoriale  paesistico  ad  individuare  un'area  di  tutela
finalizzata a dare indicazioni di presumibile ed indiziaria  presenza
archeologica  da  verificare in occasione di lavori che eventualmente
modificheranno lo stato dei luoghi.
   Per  le  medesime  considerazioni  gia'  formulate   per   analoga
circostanza,     risultano    ininfluenti    le    eccezioni    poste
sull'opportunita' e l'estensione  dell'area  sottoposta  a  tutela  e
pertanto viene proposto di respingere il ricorso.
   Il  comitato  non  accoglie  il  suddetto  ricorso confermando nel
merito le osservazioni proposte dalla Soprintendenza e  sottolineando
che  con  il  piano  territoriale  paesistico non e' stato introdotto
alcun nuovo vincolo archeologico, per la cui apposizione  valgono  le
procedure  previste  dalla  legge  n. 1089/39. Sull'area di interesse
archeologico rimangono invece salvi gli effetti derivanti dalla legge
n. 431/85.
   Si  passa  quindi  all'esame  della  tredicesima  opposizione  che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   -  opposizione  proposta  da  Francesco  Cernigliaro,  che,  nella
qualita' di proprietario di un immobile sito a  Marettimo,  con  atto
pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto che le norme di attuazione
e  l'analisi  territoriale  del  piano  territoriale  paesistico  "si
pongono in contrasto con la realta' locale" classificando l'ambito 12
di  Marettimo  come  sistema  umano  rurale  mentre  esiste  ivi  una
trasformazione  edilizia con diversa destinazione d'uso, assentita in
data 9 novembre 1992 dalla Soprintendenza per  i  beni  culturali  ed
ambientali  di  Trapani.  Per  questo  motivo,  e segnatamente per il
contrasto con  detto  "diritto  acquisito",  l'opponente  chiede  che
vengano  ripristinati nell'ambito 12 "i requisiti urbanistici dettati
dal programma di fabbricazione vigente".
   A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta  e'
proprietaria  di  un  immobile sito in Marettimo censito al N.C.T. al
foglio 4, particella 79 ricadente nell'ambito 12, ambito  agricolo  a
prevalente funzione ecologico-ambientale.
   La  Soprintendenza  evidenzia  che  essa  ebbe nella fattispecie a
rilasciare parere in data anteriore al vincolo  di  immodificabilita'
di  cui  all'art.  5,  legge regionale n. 15/91, ma che ha avviato la
procedura finalizzata a porre in essere idoneo  atto  di  ritiro  del
suddetto  parere  nel  rispetto  delle  norme  previste  dalla  legge
regionale n. 10/91.
   Nel  merito  si  fa  osservare  che  il sito si trova in un ambito
caratterizzato da  versanti  collinari  soprastanti  il  paese.  Tali
versanti  sono  coperti  da  popolamenti  forestali  artificiali e da
colture erbacee e non risultano  ne'  urbanizzati  ne'  edificati  ad
eccezione  di qualche edificio sparso. In ogni caso il sito non ha le
caratteristiche per essere soggetto a trasformazione edilizia.
   Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.
   Il comitato non  accoglie  il  suddetto  ricorso  confermando  nel
merito  le  osservazioni  proposte  dalla  Soprintendenza,  le  quali
risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.
   Si passa quindi all'esame della  quattordicesima  opposizione  che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   -  opposizione  proposta da Giuseppa e Giuseppe Li Volsi, i quali,
nella  qualita'  di  proprietari  dell'immobile   sito   a   Levanzo,
catastalmente  distinto al foglio 16, particella 99, ricompreso nelle
previsioni del piano tra le aree archeologiche, e  precisamente  come
facente  parte della "Grotta grande o Cascavaddu", con atto pervenuto
il 28 febbraio 1995, fanno presente che la suddetta particella non e'
in realta' compresa nell'area della Grotta.
   A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che  l'emergenza
archeologica  di  che trattasi riguarda la Grotta grande o Cascavaddu
che si concretizza in una grande cavita' molto alta  e  larga  aperta
verso sud-ovest. Da un esame della scheda archeologica n. 11 relativa
all'isola  di  Levanzo  (tav.  2),  si  ricava  che  nella  grotta in
questione  sono  stati  rinvenuti   oggetti   preistorici,   pertanto
opportanamenteo il piano territoriale paesistico alla tav. 11 prevede
una fascia di rispetto alla grotta.
   Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.
   Il  comitato  non  accoglie  il  suddetto  ricorso confermando nel
merito  le  osservazioni  proposte  dalla  Soprintendenza,  le  quali
risultano  congrue  con  i contenuti di tutela proposti dal piano. Il
comitato  anche  in  questo  caso  rinvia  alle  considerazioni  gia'
formulate per i ricorsi n. 7 e n. 12.
   Si  passa  quindi  all'esame  della  quindicesima  opposizione che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   - opposizione proposta dalla Egadi  Tourist  s.r.l.  e  da  Pietro
Portale,  in nome proprio e nella qualita' di procuratore di Carmela,
Anna  Maria  e  Salvatore  Portale,   i   quali,   come   proprietari
dell'immobile  sito a Favignana, contrada Lanterna o Giorgi, premesso
che  su  detta  area  essi  hanno  presentato  "un  progetto  per  la
realizzazione   di   un   complesso   insediativo   autonomo  ad  uso
collettivo",  che   detto   progetto   e'   stato   assentito   dalla
Soprintendenza  per i beni culturali ed ambientali di Trapani in data
9 aprile 1990 e che il 10 febbraio 1993 e'  stata  stipulata  con  il
comune di Favignana la convenzione relativa al piano di lottizzazione
compreso  in  quel progetto, fanno presente che l'inclusione del loro
terreno nel vincolo di  immodificabilita'  temporanea  dell'isola  e'
illegittima,  perche'  non  ha  tenuto conto dell'autorizzazione gia'
rilasciata  dalla  Soprintendenza  procedente  al   detto   progetto.
Chiedono  che  venga  inserita  una  norma transitoria delle norme di
attuazione  del  piano  territoriale  paesistico  che   consenta   di
completare  le  opere  pubbliche  o private gia' autorizzate ai sensi
della legge n. 1497/39 alla data di adozione del  piano  territoriale
paesistico, purche' non contrastino con le prescrizioni del piano.
   A  tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e'
proprietaria di un immobile  sito  a  Favignana,  contrada  Lanterna,
censito  al N.C.T. al foglio 45, particelle 61, 48, 81 e 45, 49, 50 e
fabbricato terraneo riportato al N.C.E.U., foglio 45, particella  46,
ricadente nell'ambito 13.
   La  Soprintendenza  evidenzia  che  essa  ebbe nella fattispecie a
rilasciare parere in data anteriore al vincolo  di  immodificabilita'
di  cui all'art. 5, legge regionale n. 15/91, ma che tale parere, non
essendo ancora iniziati i lavori, e'  ormai  privo  di  validita'  ai
sensi dell'art. 16 del regio decreto n. 1357/40.
   Nel  merito  viene osservato che l'immobile si trova proprio nella
zona  di  rispetto  della  fascia  costiera  individuata  dal   piano
territoriale paesistico nella tav. 11b.
   Valendo  le  stesse  considerazioni  gia'  formulate  per analoghe
fattispecie, viene proposto di respingere l'opposizione.
   Il comitato non  accoglie  il  suddetto  ricorso  confermando  nel
merito  le  osservazioni  proposte  dalla  Soprintendenza,  le  quali
risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.
   Si  passa  quindi  all'esame  della  sedicesima  opposizione   che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   -   opposizione  presentata  da  Giuseppe  Campo  +  n.  69  altri
firmatari, "proprietari terrieri e abitanti" di Levanzo, i quali, con
atto pervenuto il 28 febbraio 1995, rilevano che le previsioni  delle
norme  di  attuazione del piano si palesano in contrasto con l'art. 1
bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 perche' non contribuiscono alla
valorizzazione del territorio, ma ne comportano la  "mummificazione",
"vagheggiando    uno   sviluppo   economico   legato   esclusivamente
all'attivita' agricola e silvo-pastorale", determinando  "l'abbandono
totale  del  territorio",  in quanto si pongono contro "le necessita'
della comunita' locale".
   Essi postulano allora "una piu'  approfondita  e  attenta  analisi
delle  caratteristiche  del  territorio",  che consenta di chiarire i
criteri di perimetrazione dei diversi ambiti, stante  che  "aree  che
presentano    connotati    sostanzialmente    omogenei   sono   state
illogicamente  incluse  in  ambiti  diversi,  soggetti  a  disciplina
tutt'affatto  differenziata", e, in ultima analisi, di individuare le
aree che "sicuramente si prestano ad ospitare interventi  edilizi  di
tipo  non  intensivo".  Per  detti  motivi essi chiedono che le norme
relative agli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  e  14
del  piano  territoriale  paesistico  vengano  riviste  e che vengano
consentiti "interventi di microedificazione  abitativa,  turistica  e
agricola  al  fine  di  garantire  uno sviluppo economico possibile e
reale dell'isola di Levanzo".
   A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che  il  ricorso
si  rileva  irrituale  in  quanto non e' dato identificare le singole
particelle a  cui  ineriscono  le  proprieta'  degli  opponenti,  non
potendosi  di  conseguenza  valutare adeguatamente ne' la motivazione
ne' gli argomenti addotti a sostegno dell'opposizione.
   Nel merito, appare privo di fondamento la  contestazione  relativa
alla  finalita'  del  piano  allorquando  gli  opponenti  adducono  a
sostegno  della  loro  tesi  le  utopistiche  indicazioni  del  piano
territoriale paesistico.
   Infatti  le  finalita'  del  piano  territoriale  paesistico  sono
puntualmente individuate all'art. 1 delle relative norme dirette alla
tutela ed alla salvaguardia dell'identita'  storico-culturale,  della
qualita' dell'ambiente e delle risorse territoriali.
   Per  quanto  attiene allo sviluppo economico dell'isola, a cui gli
opponenti  fanno  riferimento,  e'  da  evidenziare  che  i   criteri
stabiliti  dal  piano territoriale paesistico tendono ad uno sviluppo
eco-compatibile, onde garantire il giusto equilibrio  fra  interventi
antropici e conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali.
   Per   quanto  infine  attiene  alla  perimetrazione  degli  ambiti
contestati, viene specificato che i medesimi ambiti derivano  da  una
attenta   analisi   degli   aspetti   geologici,  morfologici,  della
vegetazione e delle trasformazioni antropiche come e'  dato  rilevare
dalle tavole di analisi.
   Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.
   Il  comitato  non  accoglie  il  suddetto  ricorso confermando nel
merito  le  osservazioni  proposte  dalla  Soprintendenza,  le  quali
risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.
   Si  passa  quindi  all'esame della diciassettesima opposizione che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   - opposizione  presentata  dall'"A.C.LE.,  Associazione  culturale
Levanzo",  che,  con  atto  pervenuto il 28 febbraio 1995, previa una
ricostruzione  del   quadro   normativo   di   riferimento   per   la
pianificazione  territoriale paesistica, rileva che "l'individuazione
delle  aree  di  particolare  interesse  ambientale...  deve   essere
circoscritta  ad aree ed immobili specifici e determinati ed adottati
a seguito di una specifica indagine", mentre, in  sede  di  relazione
del  piano  territoriale  paesistico,  "a Levanzo nessuno ha avuto il
piacere di vedere tecnici o funzionari della Soprintendenza".  L'iter
procedimentale  sarebbe  poi  illegittimo  per violazione dell'art. 7
della legge n. 241 del 1990: infatti, non sarebbe  stata  soddisfatta
l'esigenza,  sancita  da  quella  legge,  di  una  partecipazione  al
procedimento amministrativo da parte dei  privati  proprietari  delle
aree  ricadenti nelle previsioni del piano territoriale paesistico. A
supporto  della  rilevanza  di  detta  mancata  partecipazione  sulla
legittimita'     del    procedimento,    si    riportano    decisioni
giurisprudenziali  relative  alla   legge   n.   1089/39,   ma,   per
l'opponente,  estensibili  anche per i vincoli ex legge n. 1497/39. A
parte detto vizio, concretatosi nella mancata comunicazione  a  tutti
gli  interessati  dell'avvio  del procedimento, l'associazione rileva
che le previsioni del piano territoriale paesistico sono  globalmente
da  "bloccare  e  rivedere",  perche'  "penalizzanti per le persone e
l'ambiente".
   A  tale  opposizione  la  Soprintendenza   controdeduce   che   le
osservazioni  rivestono  carattere di generalita' a cui e' gia' stato
risposto  in   precedenti   controdeduzioni.   In   ogni   caso   per
l'ininfluenza   delle   argomentazioni   addotte  viene  proposto  di
respingere l'opposizione nel merito.
   Il comitato ritiene a tale riguardo di non essere  competente  per
la valutazione delle eccezioni di tipo amministrativo e procedurale a
cui  si fa riferimento, per il resto, sulla base delle considerazioni
di carattere generale gia' formulate, respinge le osservazioni  poste
al  piano  territoriale  paesistico.  Il comitato osserva inoltre che
l'individuazione fatta dal piano territoriale paesistico  delle  aree
di  cui  si fa menzione nel suddetto ricorso, per quanto attiene alle
bellezze naturali, esse fanno riferimento a quelle gia' sottoposte  a
tutela paesaggistica per effetto della legge n. 431/85.
   Si  passa  quindi  all'esame  della  diciottesima  opposizione che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   - opposizione presentata dall'"A.C.LE.  -  Associazione  culturale
Levanzo",  che,  con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, esplicitando
quanto gia'  rilevato  nell'opposizione  sub  17),  sostiene  che  le
previsioni  del  piano territoriale paesistico comportano l'abbandono
delle Egadi da parte dei loro abitanti, i quali  per  generazioni  ne
hanno invece salvaguardato l'immagine, perche' le norme di attuazione
imporrebbero  restrizioni  che  "ci  impediranno  di  respirare".  La
validita' di detta normativa e' revocata  in  dubbio  dall'opponente,
sotto  il  profilo  dell'assenza  di  sopralluoghi da parte di chi ha
imposto dette misure restrittive; invocando gli artt. 2, 3 e 4  della
Costituzione,  l'associazione  sopra  indicata  fa'  presente  che le
previsioni del piano territoriale paesistico impediscono  l'esercizio
dei  diritti  fondamentali  dei  cittadini  delle  Egadi: essi vivono
infatti di turismo e  del  relativo  indotto,  mentre  il  piano  non
consentira'  la  fruizione delle spiagge e dei paesaggi ai turisti ed
impedira' di prestare i soccorsi. In  tal  senso,  viene  considerata
eccessivamente  restrittiva  la  previsione dell'art. 9 b/4, lett. h)
delle norme di attuazione che consente di realizzare a Favignana,  ma
non   nelle   altre   isole,   una   piattaforma   per  l'atterraggio
dell'elisoccorso, senza tuttavia consentire  la  costruzione  di  una
strada carrabile fino a quella piattaforma. Le disposizioni del piano
territoriale paesistico, definito "falso e incostituzionale", "iniquo
e   aberrante"  vengono  allora  complessivamente  censurate  perche'
"disposizioni illegittime che creano danno economico ed all'ambiente,
generano incertezza giuridica, vanificano e frustano ogni  intervento
programmatico pubblico e privato".
   Il  comitato  ritiene a tale riguardo di non essere competente per
la valutazione delle eccezioni di tipo amministrativo e procedurale a
cui si fa riferimento, per cui rinvia le  valutazioni  al  competente
gruppo di lavoro dell'Assessorato.
   Si  passa  quindi  all'esame  della diciannovesima opposizione che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   -  opposizione  proposta  da  Salvatore  Campo  e  Antonia  Emilia
Torrente,  che,  nella qualita' di proprietari di un lotto di terreno
sito a Marettimo, con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha ritenuto
che le  norme  di  attuazione  e  l'analisi  territoriale  del  piano
territoriale  paesistico  "si  pongono  in  contrasto  con la realta'
locale" classificando l'ambito 12 di  Marettimo  come  sistema  umano
rurale  mentre  esiste  ivi  una  trasformazione edilizia con diversa
destinazione  d'uso,  assentita  in  data  23   luglio   1992   dalla
Soprintendenza  per  i  beni  culturali ed ambientali di Trapani. Per
questo motivo, e segnatamente per il  contrasto  con  detto  "diritto
acquisito",  l'opponente  chiede che vengano ripristinati nell'ambito
12 "i requisiti urbanistici dettati dal  programma  di  fabbricazione
vigente".
   A  tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e'
proprietaria di un immobile sito a Marettimo  censito  al  N.C.T.  al
foglio 4, particella 49
   La  Soprintendenza  evidenzia  che  essa  ebbe nella fattispecie a
rilasciare parere in data anteriore al vincolo  di  immodificabilita'
di  cui  all'art.  5  legge  regionale n. 15/91, ma che ha avviato la
procedura finalizzata a porre in essere idoneo  atto  di  ritiro  del
suddetto  parere  nel  rispetto  delle  norme  previste  dalla  legge
regionale n. 10/91.
   Valgono nel merito le stesse considerazioni gia' espresse  per  il
ricorso n. 13, pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.
   Il  comitato  non  accoglie  il  suddetto  ricorso confermando nel
merito  le  osservazioni  proposte  dalla  Soprintendenza,  le  quali
risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.
   Si   passa   quindi  all'esame  della  ventesima  opposizione  che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   - opposizione proposta da Adele Docci, erede di Alberto Bevilacqua
che, nella qualita' di proprietaria  dell'immobile  sito  a  Levanzo,
catastalmente  distinto al foglio 16, particella 98, ricompreso nelle
previsioni del piano tra le aree archeologiche, e  precisamente  come
facente  parte della "Grotta grande o Cascavaddu", con atto pervenuto
il 28 febbraio 1995, fanno presente che la suddetta particella non e'
in realta' compresa nell'area della Grotta.
   A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta  e'
proprietaria  di  un  immobile  sito  a  Levanzo censito al N.C.T. al
foglio 16, particella 98.
   Valgono nel merito le stesse considerazioni gia' espresse  per  il
ricorso n. 14, pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.
   Il  comitato  non  accoglie  il  suddetto  ricorso confermando nel
merito  le  osservazioni   proposte   dalla   Soprintendenza   e   le
considerazioni gia' formulate per le quali si rinvia ai ricorsi n. 7,
12 e 14.
   Si  passa  quindi  all'esame  della  ventunesima  opposizione  che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   - opposizione proposta dal consiglio comunale di Favignana, giusta
deliberazione n. 25 del 27 febbraio 1995, pervenuta  il  28  febbraio
1995.  Con  detto  atto, il consiglio comunale di Favignana chiede la
rielaborazione del piano in quanto lo stesso non e' coordinato con il
piano  territoriale  paesistico  in  itinere.  In   particolare,   si
eccepisce che il piano territoriale paesistico "assume una penetrante
e  perspicua  valenza  urbanistica", che riduce il P.R.G. in fieri ad
"una mera  esercitazione  scientifico-urbanistica",  circostanza  che
risulta  tanto  piu'  inaccettabile,  laddove  si pensi che nel piano
territoriale paesistico manca del tutto lo studio socio-economico, al
contrario elemento essenziale del P.R.G.: cio'  non  ha  impedito  al
piano  territoriale  paesistico  di indirizzare l'attivita' economica
della   popolazione   "verso   settori   produttivi   inesistenti   o
antieconomici",  con  la  conseguenza  di determinare l'abbandono del
territorio ed il suo  degrado:  l'arcipelago  e'  infatti  proiettato
verso  il turismo, la pesca e l'artigianato e non, come auspicato dal
piano (senza peraltro alcuna analisi  economica  a  sostegno),  verso
l'attivita'  agro-turistica.  La  divergenza  tra  piano territoriale
paesistico e P.R.G. riguarda anche "le previsioni che  concernono  le
opere  pubbliche  e  private":  a  tal  proposito,  l'amministrazione
opponente richiama il carcere,  "elemento  trainante  per  l'economia
dell'isola  di  Favignana",  che  il piano territoriale paesistico ha
localizzato in contrada Arena, pur con la previsione  di  vincoli  di
natura  archeologica  che,  se  pur  calati  senza  alcun  preventivo
accertamento, hanno fatto venir meno la disponibilita'  dell'area;  i
redattori  del P.R.G. hanno invece ritenuto corretta l'ubicazione del
carcere in contrada Mustazzello. Le previsioni del piano territoriale
paesistico renderebbero irrealizzabili altre opere pubbliche, "alcune
delle quali in avanzato stato di iter burocratico".
   Le  previsioni  del  piano  paesistico hanno, per l'opponente, una
innegabile valenza  urbanistica,  contraddicono  le  indicazioni  del
C.R.U.,  ove e' comunque presente il Soprintendente ai beni culturali
ed ambientali di Trapani, e, senza un attento studio, pongono vincoli
di  immodificabilita'  in  aree   antropizzate,   mentre   consentono
l'insediamento  di  attrezzature  e  residenze turistiche in una zona
(ambito 26) invece del tutto incontaminata, anche per le  sue  stesse
caratteristiche  ambientali,  con  cio'  contraddicendo  le vocazioni
insediative spontanee.
   I vincoli archeologici imposti con  il  piano  sono  evidentemente
privi  di  alcuna analisi doverosamente dettagliata e contrastano con
l'analisi geomorfologica delle stesse aree.
   Sono riportati, senza alcuna motivazione, i vincoli "caducati  per
effetto  della  sentenza  del  T.A.R.  che  ha  rilevato  nel decreto
assessoriale del 1991, che li aveva imposti un  mascoscopico  difetto
di motivazione".
   Sono  inoltre  prive  di ogni riferimento alla normativa vigente e
alle peculiari caratteristiche delle diverse zone, "le  estese  fasce
di  rispetto  e  di inedificabilita'" che il piano introdurebbe senza
alcun "serio supporto ambientale" e con la conseguenza di penalizzare
terreni aventi le stesse caratteristiche di altri  al  contrario  non
soggetti agli stessi divieti.
   Vengono  infine  censurate,  perche'  giudicate vessatorie, alcune
disposizioni di dettaglio, e precisamente l'art.  31,  che  prescrive
che  venga sottoposta al preventivo parere della commissione edilizia
comunale l'eliminazione delle piante di medio e  alto  fusto;  l'art.
48,  che prescrive il biancheggiamento delle impermeabilizzazioni con
guaine bituminose o in asfalto, e vieta l'utilizzo a solarium o altro
delle  coperture  degli  ultimi   piani;   l'art.   56,   che   vieta
l'illuminazione  esterna con lampade a neon o comunque in maniera che
alteri le  caratteristiche  dell'ambiente  circostante;  soprattutto,
l'art.  70,  laddove  prevede  che  le opere in corso di esecuzione o
comunque autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39, possono  essere
completate soltanto se conformi alle prescrizioni del piano adottato.
   L'amministrazione  opponente  censura  la  "mancata valutazione di
ogni esigenza locale",  anche  perche',  in  dispregio  al  principio
statuito  dalla  Corte  costituzionale,  con  la sentenza n. 13 del 2
marzo 1962, non e' stato consultato ne' il comune ne' il suo  ufficio
tecnico: auspica la rielaborazione del piano, mediante "una attenta e
ponderata indagine effettiva sul territorio".
   A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che:
   1)  il  rilievo  posto dal consiglio comunale per cui l'arcipelago
risulta abbastanza  salvaguardato  da  tutta  una  serie  di  vincoli
paesaggistici, ambientali, urbanistici e militari non trova pregio in
quanto  e'  stato  autorevolmente  rilevata  la  differenza del piano
territoriale paesistico rispetto ad altri vincoli, in particolare  e'
stato osservato che:
   -  i  piani  paesistici  territoriali non soltanto non fanno venir
meno, ma anzi suppongono, l'esigenza del vincolo  paesaggistico,  sia
che  lo  stesso  sia stato imposto dalla regione nell'esercizio delle
funzioni   delegate,   sia   che   esso    sia    stato    introdotto
dall'amministrazione    statale    nell'esercizio   del   potere   di
integrazione, sia infine che discenda direttamente dall'art. 1,  D.L.
n. 312/85; infatti, l'imposizione del vincolo comporta esclusivamente
la sottoposizione del bene al particolare regime previsto dalla legge
n. 1497/39, mentre il piano paesistico territoriale attiene invece ad
una  fase  successiva  e cioe' alla pianificazione della tutela delle
zone  di  particolare  interesse,  al   fine   di   programmarne   la
salvaguardia  con  strumenti  idonei al superamento dell'episodicita'
inevitabilmente  connessa  ai  semplici   interventi   autorizzatori;
pertanto e' inconfigurabile una qualsiasi situazione di interferenza,
o   sovrapposizione   o   conflitto   tra   decreto  ministeriale  di
integrazione degli elenchi  dei  beni  tutelati  e  piano  paesistico
territoriale;
   2)  occorre  rilevare  che  il  piano territoriale paesistico e il
P.R.G. costituiscono tra di loro due diversi  strumenti  autonomi  di
pianificazione  e  pertanto  "la  circostanza  che  sia  in  corso di
formazione un piano regolatore non  preclude  all'amministrazione  la
facolta'  di  adottare provvedimenti ritenuti necessari per la tutela
paesistica".
   Per quanto concerne la valenza urbanistica del piano  territoriale
paesistico  piu'  volte  e'  stato  fatto  osservare  una  potenziale
attitudine del piano paesistico ad entrare  nell'orbita  del  sistema
generale   di   pianificazione   urbanistica,  assumendovi  un  ruolo
specifico e proprio, caratteristica dei  cosiddetti  piani  speciali.
Nel  caso  del  piano  paesistico la specialita' attiene non soltanto
all'unicita' dell'interesse pubblico dominante il piano,  ma  investe
anche  l'impostazione del medesimo, in quanto diretto esclusivamente,
secondo quanto esige il fine di tutela paesaggistica, al contenimento
dello sviluppo urbano e non gia' alla regolamentazione dello sviluppo
stesso, cui istituzionalmente provvedono  gli  strumenti  urbanistici
veri e propri.
   In   ogni  caso  la  piu'  recente  giurisprudenza  individua  nel
paesaggio un valore primario insuscettivo  ad  essere  subordinato  a
qualsiasi altro;
   3)  il rilievo ad una mancata analisi socio-economica da parte del
piano territoriale paesistico risulta  infondato,  infatti  il  piano
territoriale  paesistico  non  solo  analizza puntualmente la realta'
socio economica ma puntualizza le risorse naturalistiche-culturali in
relazione ai processi di trasformazione insediative.
   Tali risorse sono limitate e pertanto vanno tutelate e  preservate
per  il  beneficio  delle  generazioni  presenti  e  future e la loro
utilizzazione  per  fini   economici   dovra'   tener   conto   delle
potenzialita'  che  essi  offrono  garantendo  la permanenza dei loro
caratteri peculiari;
   4)  l'ambito  26  non  e'  in netto contrasto con le finalita' del
piano  consentendo  l'insediamento  di   attrezzature   e   residenze
turistiche. In particolare gia' si rileva la presenza di insediamenti
turistico alberghiero e turistico residenziale.
   In   realta'   l'art.   10,   par.   A.2,   cosi'  come  riportato
dall'opponente risulta  monco  nella  sua  essenza.  Invero  l'intero
contesto della norma deve desumersi da quanto precisato nella rubrica
A.2 il quale sotto la voce "ambienti agricoli in parte compromessi da
insediamento"  al  punto  4,  testualmente  recita:  "gli  interventi
consentiti  sono  finalizzati  al  mantenimento  e  al  potenziamento
dell'attivita'  agricola  (...), e comunque le nuove costruzioni sono
consentite se pertinenti  alla  conduzione  del  fondo  agricolo  nel
rispetto  delle disposizioni della legge regionale n. 71/78". Sicche'
anche gli interventi di edilizia a bassa densita'  a  fini  turistici
dovranno  avere  i  caratteri  dell'insediamento  agricolo,  potranno
essere realizzati solo  e  qualora  previsti  dal  P.R.G.  e  attuati
attraverso   piani   esecutivi   da   sottoporre   a   parere   della
Soprintendenza;
   5) particolare attenzione merita invece il rilievo mosso in ordine
all'art. 70 delle norme di attuazione.
   Tale norma prevede che "le opere pubbliche o private in  corso  di
esecuzione  o  comunque  autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39,
alla data di  adozione  del  piano  territoriale  paesistico  possono
essere completate se non in contrasto con le sue prescrizioni".
   Viene osservato che la norma in questione e' stata dettata al fine
di  garantire le finalita' e i contenuti sostanziali del piano; viene
osservato altresi' che dal 22 maggio 1993 le Egadi sono sottoposte  a
vincolo di immodificabilita' temporanea e pertanto viene ritenuto che
eventuali  opere  autorizzate  e iniziate anteriormente a quella data
possano essere comunque completate.
   Pertanto  viene  proposta  la  modifica  dell'art.  70  nel   modo
seguente:
   -  "le  opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della legge
n. 1497/39, alla data di adozione del piano  territoriale  paesistico
possono   essere   completate   se   non  in  contrasto  con  le  sue
prescrizioni, salvo che l'opera stessa  risulti  gia'  iniziata  alla
data dell'imposizione del vincolo di immodificabilita' temporanea".
   Il  comitato,  ad  eccezione  del  rilievo  riguardante  la  norma
transitoria, non accoglie il suddetto ricorso confermando nel  merito
le  osservazioni  proposte  dalla Soprintendenza e rinvia al relativo
gruppo di lavoro dell'Assessorato la valutazione di quelle  eccezioni
riguardanti  motivi  di tipo amministrativo e procedurale per i quali
il comitato non ha competenza, ribadendo che le  funzioni  del  piano
territoriale  paesistico  sono  essenzialmente  quelle  di fissare le
condizioni che consentano ad altri strumenti  pianificatori,  diversi
dal  piano  territoriale paesistico, di prevedere uno sviluppo socio-
economico ed urbanistico che non comprometta le realta'  culturali  e
paesaggistiche  di  Favignana.  Per  quanto  riguarda l'art. 70 delle
norme di attuazione,  il  comitato,  condividendo  le  considerazioni
esposte dalla Soprintendenza, lo modifica nel seguente modo:
   -  "le  opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della legge
n. 1497/39, alla data di adozione del piano  territoriale  paesistico
possono   essere   realizzate   se   non  in  contrasto  con  le  sue
prescrizioni. Le opere pubbliche o private autorizzate ai sensi della
legge n. 1497/39, iniziate  in  data  anteriore  all'imposizione  del
vincolo  di  immodificabilita' temporanea di cui alla legge regionale
n. 15/91, possono essere completate, anche in contrasto con le  norme
di  piano,  solo  se la realizzazione di esse rispetti tempi, forme e
modalita' delle autorizzazioni  concesse".  Con  riferimento,  infine
alle  censure  poste  dal  ricorrente  all'art.  48  delle  norme  di
attuazione, il comitato suggerisce di modificare il secondo paragrafo
dello stesso nel seguente modo: "per tutti gli edifici ricadenti  nel
centro  storico  e'  fatto  divieto  di utilizzare le coperture degli
ultimi piani degli edifici a solarium o altro con l'uso di  strutture
fisse".
   Si  passa  quindi  all'esame  della  ventiduesima  opposizione che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   -  opposizione  presentata  da  Adriana  Gandolfo  +   161   altri
firmatari,  "proprietari di immobili siti nelle Isole Egadi, i quali,
con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, premettono che ogni  atto  di
governo e di pianificazione del territorio deve considerare lo stesso
come  apparato,  e  quindi  come  insieme  di  tutti gli elementi che
coesistono in un certo spazio; il piano non puo' quindi  prendere  in
esame  soltanto  i fattori di natura tecnica, ma deve necessariamente
riferirsi alla  "normativa  attualmente  vigente  sul  territorio  (e
quindi  le  connesse  aspettative)  e la struttura delle proprieta'".
Sotto  tale  profilo,  per  gli  opponenti,  il  piano   territoriale
paesistico  e' carente, in quanto non ha raccolto "il consenso di chi
con questo strumento in fin dei conti  dovra'  convivere"  e  non  e'
supportato da "un indispensabile studio socio-economico della realta'
isolana".  Gli  opponenti  dissentono anche dalle scelte tecniche del
piano, che, di fatto,  finirebbero  con  l'espropriare  di  fatto  le
proprieta'  di  centinaia di famiglie, introducendo gravi limitazioni
all'uso del territorio, senza alcuna  motivazione  al  riguardo;  che
appongono  norme  di  salvaguardia  all'assetto  vegetazionale  delle
isole, pur definendo lo  stesso  molto  comune  e  caratterizzato  da
superfici  incolte;  che  si  propone  di salvaguardare il patrimonio
archeologico delle isole  mediante  vincoli  spropositati,  privi  di
fondamento     e     corredati     da     censurabili     motivazioni
tecnico-scientifiche; che ha una valenza  urbanistica  ("indirizzando
lo sviluppo verso determinati settori produttivi, imponendo distacchi
dalle strade"), "senza averne ne' i presupposti, ne' gli strumenti".
   I firmatari dell'opposizione esprimono perplessita' in ordine alla
scelta  di  incentivare  l'edificazione  nella contrada Bosco (ambito
26), che e' priva di infrastrutture, e ritengono che,  al  contrario,
doveva   essere   privilegiato  lo  sviluppo  della  parte  orientale
dell'isola, gia' completamente infrastrutturata. Essi non condividono
l'imposizione di un modello di sviluppo agricolo che e'  stato  ormai
abbandonato dalla popolazione e non ritengono proponibile l'attivita'
agrituristica,  per  la  quale  mancano  le strutture. Agli opponenti
"preoccupa, infine, la congerie di norme che mirano a  burocratizzare
anche  aspetti  marginali  della vita di ognuno... con la conseguente
paralisi di ogni tipo di iniziativa" e esprimono  l'opinione  che  le
previsioni  di piano finiscano con l'incentivare l'esodo dalle isole.
Per dette motivazioni, essi  chiedono  la  rielaborazione  del  piano
territoriale paesistico.
   A  tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che valgono nel
merito le stesse considerazioni gia' espresse per i  ricorsi  nn.  3,
12, 21 e 24, pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.
   Il  comitato  non  accoglie  il  suddetto  ricorso confermando nel
merito  le  osservazioni  proposte  dalla  Soprintendenza,  le  quali
risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.
   Si  passa  quindi  all'esame  della  ventitreesima opposizione che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   - opposizione presentata dalla Miramare Camping - Village  s.r.l.,
che,  quale proprietaria di un terreno, adibito in parte a campeggio,
sito a Favignana, localita' Costicella,  con  atto  pervenuto  il  28
febbraio  1995,  ha ritenuto gravemente pregiudizievoli le previsioni
del piano territoriale paesistico, nella  parte  in  cui  inseriscono
quel  lotto  di  terreno  nell'ambito  25 - "ambito agricolo in parte
compromesso da insediamento" - con conseguente rispetto del  litorale
sino  a  mt.  300  dalla  linea  di battigia. Cio' in quanto il piano
territoriale paesistico non tiene conto delle previsioni della  legge
regionale n. 14/82, che invece consente di realizzare all'interno dei
campeggi,  entro  una  certa  volumetria,  manufatti allestiti per il
pernottamento.  Tanto  giustifica  la   richiesta   di   ripristinare
nell'ambito  25 i requisiti urbanistici dettati dalla legge regionale
n. 14/82 e dal programma di fabbricazione vigente".
   A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta  e'
proprietaria  di  un  immobile  sito  a  Favignana,  loc. Costicella,
censito al N.C.T. al foglio 37, particelle  80,  51,  57,  65  e  94,
ricadenti  nell'ambito  25,  ambiti  agricoli in parte compromessi da
insediamenti.
   Viene rilevato  che  la  norma  regionale  a  cui  l'opponente  fa
riferimento ha natura urbanistica e come tale deve trovare dei limiti
laddove incontra delle norme di particolare cogenza.
   Nel  caso  in specie le norme di attuazione del piano territoriale
paesistico obbediscono ai criteri imposti dall'art. 5 della legge  n.
1497/39  e  dall'art.  1 bis della legge n. 431/85 che come gia' piu'
volte  detto  indicano  scelte  operate   al   massimo   livello   di
ordinamento,  in  quanto  tutelano un valore primario quale il valore
estetico-culturale del paesaggio, e quindi insuscettibili  di  essere
subordinate a qualsiasi altra scelta.
   Il  comitato  non  accoglie  il  suddetto  ricorso confermando nel
merito le osservazioni proposte dalla  Soprintendenza.  Il  comitato,
ritiene tuttavia di modificare l'art. 10, lett. a.2) introducendo nel
punto  4,  lett.  i)  dopo  la parola "richiede" l'inciso "se non nel
rispetto delle norme vigenti".
   Si passa quindi all'esame della ventiquattresima  opposizione  che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   -  opposizione  presentata  dalla  FA.CO.  - Favignana Costruzioni
s.r.l., che, quale proprietaria di un appezzamento di terreno sito  a
Favignana,  zona  Grotta  Perciata, con atto pervenuto il 28 febbraio
1995,  ha  ritenuto  che  le  previsioni   del   piano   territoriale
paesistico,  ambito  22, nella parte in cui consentono, in quel lotto
di     terreno,     l'esclusivo     esercizio     delle     attivita'
agro-silvo-pastorali, si risolvano nell'illegittima imposizione di un
vincolo  di  inedificabilita'.  La illegittimita' del vincolo deriva,
per la societa' opponente, dall'illogicita' manifesta e dalla carenza
di motivazione delle disposizioni in esame: infatti, mentre l'art. 6,
lett.  d),  e il capoverso dell'art. 10 individuano detta zona, sulla
base  dell'esame  delle   sue   caratteristiche   geomorfologiche   e
biologiche,  come "ambito di trasformazione", inopinatamente, e senza
alcuna motivazione che dia conto delle ragioni che hanno  determinato
la  scelta  dell'amministrazione,  il  successivo art. 10, punto a.1,
consente la sola attivita' agro-silvo-pastorale. Per l'opponente,  si
tratta  di  una  previsione  evidentemente  illogica  e  immotivata e
pertanto in contrasto con la  legge  n.  241/90  e  con  il  costante
indirizzo   giurisprudenziale  in  tema  di  giusta  motivazione.  Le
censurate previsioni vengono inoltre valutate non conformi alla legge
n. 431/85,  in  quanto  appaiono  preordinate  ad  una  aprioristica,
generalizzata  e illogica cristallizzazione del territorio, mentre la
norma anzidetta aveva fatto evolvere la tutela  del  paesaggio  verso
criteri  gestionali  e dinamici: sotto tale profilo, dette previsioni
di piano si risolvono nell'espropriazione di fatto del diritto  della
opponente, che ne chiede quindi la modifica.
   A  tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e'
proprietaria di un immobile sito a Favignana  censito  al  N.C.T.  al
foglio  43,  particelle  188, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 200 e 201
ricadenti  nell'ambito  22,  paesaggio  agrario  di  valore   storico
ambientale.
   A  norma dell'art. 10, lett. A.1 del piano territoriale paesistico
nell'ambito  22  sono  compatibili  le  seguenti   attivita':   agro-
pastorali,    agro-turistiche,   culturali-scientifiche,   didattico-
ricreative finalizzate all'escursionismo  lungo  percorsi  esistenti.
Tale  norma trova il suo puntuale alloggio con quanto evidenziato dal
piano territoriale paesistico, infatti dalla relazione ma soprattutto
dalla tav. 3a si evince  che  l'area  interessata  e'  delimitata  da
"colture erbacee". Dalla relazione si ricava che tutto il tavolato di
Favignana  e'  caratterizzato  da  seminativo. La circostanza che poi
queste colture vengono attualmente in  parte  abbandonate  ha  scarso
rilievo ai fini della redazione del piano territoriale paesistico, in
quanto il medesimo individua le potenzialita' dell'uso della risorsa.
   Laddove  la  relazione accenna alla presenza di garighe nei tratti
piu' aridi  si  riferisce  ai  tratti  in  prossimita'  del  litorale
costiero  e non a tutto l'ambito 22 cosi' come inteso dall'opponente.
Del resto tale individuazione e' ben visibile nella tav. 3a.
   Infondata e' altresi' la censura di  difetto  di  motivazione,  in
quanto  la  proposta  di  piano  prende  le  mosse  ed  e' facilmente
riscontrabile dal quadro  generale  degli  elaborati  dalla  presenza
nell'ambito  22  di colture erbacee e pertanto le norme individuano i
caratteri tipici  del  paesaggio  agrario  con  le  finalita'  meglio
precisate nelle medesime norme (art. 10).
   Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.
   Il  comitato  non  accoglie  il  suddetto  ricorso confermando nel
merito  le  osservazioni  proposte  dalla  Soprintendenza,  le  quali
risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.
   Si  passa  quindi  all'esame della venticinquesima opposizione che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   - opposizione proposta da Margherita Campo, che, nella qualita' di
proprietaria di un appezzamento di terreno sito a Favignana, con atto
pervenuto il 28 febbraio 1995, ha  ritenuto  che  le  previsioni  del
piano   territoriale   paesistico,  ambito  7,  nella  parte  in  cui
assoggettano  quel lotto di terreno al regime normativo della "tutela
integrale", dove non e'  consentito  nessun  tipo  di  trasformazione
urbanistica  o  edilizia,  si appalesano errate, nonche' illegittime.
Cio' perche' il terreno non  avrebbe  caratteri  di  pregio  tali  da
giustificare  simile  divieto,  senza  che,  tra  l'altro,  il  piano
territoriale   paesistico    contenga    motivazioni    a    supporto
dell'inserimento  del  terreno medesimo nell'"area di conservazione".
Per dette  motivazioni,  l'opponente,  ritenendo  che  l'ambiente  in
questione  abbia  il carattere, invero assai comune, della "macchia e
garighe", e fatto  presente  che  l'area  era  stata  inserita  nella
riserva  orientata  oggi  caducata  dalla nota sentenza del T.A.R. di
Palermo, chiede la rettifica del piano territoriale paesistico.
   A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta  e'
proprietaria  di  un  immobile  sito a Favignana censito al N.C.T. al
foglio 37, particella  27,  ricadente  nell'ambito  7,  ambito  della
tutela integrale.
   L'ambito  e'  caratterizzato  da  quel  particolare  aspetto ormai
tipico a Favignana denominato "gariga" nonche' "macchia bassa". Dalla
relazione  di  piano  si  evince   che   tale   "macchia   bassa"   e
caratterizzata  da formazioni ascrivibili alle Periploco-Euphorbietum
dendrois, fisionomicamente caratterizzati da  due  specie  arbustive,
Periploca  angustifolia  ed  Euphorbia dendrois. Del resto l'immobile
dell'opponente e' posto sulle pendici del monte Santa  Caterina,  ben
visibile da ogni punto del territorio, che insieme alla punta Campana
e  alla  punta Grosso formano una singolarita' geologica con cospicui
caratteri di bellezza naturale.
   La singolarita' e l'importanza  di  tali  elementi  e'  facilmente
ricavabile  dagli  elaborati di piano che formano parte integrale del
piano territoriale paesistico.
   Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.
   Il comitato non  accoglie  il  suddetto  ricorso  confermando  nel
merito  le  osservazioni  proposte  dalla  Soprintendenza,  le  quali
risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.
   Si passa quindi  all'esame  della  ventiseiesima  opposizione  che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   -  opposizione  proposta dall'ing. Antonino Campo & C. Costruzioni
ed Impianti  s.n.c.,  che,  nella  qualita'  di  proprietaria  di  un
appezzamento  di  terreno sito in Favignana, con atto pervenuto il 28
febbraio 1995, ha ritenuto erronee ed illegittime le  previsioni  del
piano   territoriale  paesistico,  ambito  19,  nella  parte  in  cui
assoggettano quel lotto di terreno al regime normativo degli  "ambiti
agricoli  a prevalente funzione ecologico-ambientale", per i quali e'
esclusa ogni trasformazione urbanistica  ed  edilizia.  Cio'  perche'
l'inserimento  del  terreno in questione in detto ambito appare privo
di motivazioni, non apparendo il tal senso sufficiente  che  la  zona
sia   classificata   come   zona  a  livello  di  sensibilita'  "MA":
valutazione questa che, per l'opponente, "appare meramente soggettiva
non essendo  fondata  su  riscontri  obiettivi".  L'opponente,  fatto
presente  che  nell'area  esistono  altri  insediamenti  regolarmente
autorizzati, che la Soprintendenza dei beni culturali  ed  ambientali
di  Trapani aveva gia' autorizzato la costruzione di due immobili sul
terreno in argomento, giusto parere  del  29  febbraio  1992,  e  che
l'area  in  esame  era  stata  inserita  nella  zona  B della riserva
naturale  decaduta  per  la  nota  decisione  del  T.A.R.,  chiede la
modifica del piano in esame.
   A tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta  e'
proprietaria  di  un  immobile sito in Favignana censito al N.C.T. al
foglio 23, particella 18, ricadente nell'ambito 19, ambiti agricoli a
prevalente funzione ecologico-ambientale.
   La Soprintendenza evidenzia che  essa  ebbe  nella  fattispecie  a
rilasciare  parere  in data anteriore al vincolo di immodificabilita'
di cui all'art. 5, legge regionale n. 15/91, ma  che  ha  avviato  la
procedura  finalizzata  a  porre  in essere idoneo atto di ritiro del
suddetto  parere  nel  rispetto  delle  norme  previste  dalla  legge
regionale n. 10/91.
   L'immobile  insiste  sulle  pendici  del  Monte Santa Caterina che
insieme  alla  Punta  Campana  e  alla  Punta  Grosso   formano   una
singolarita'  geologica  con  cospicui caratteri di bellezza naturale
per le cui caratteristiche si rinvia  alla  relazione  di  piano.  La
singolarita' e l'importanza di tali elementi e' facilmente ricavabile
dagli  elaborati  di  piano  che  formano  parte integrante del piano
territoriale paesistico.
   Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.
   Il comitato non  accoglie  il  suddetto  ricorso  confermando  nel
merito  le  osservazioni  proposte  dalla  Soprintendenza,  le  quali
risultano congrue con i contenuti di tutela proposti dal piano.
   Si passa quindi all'esame  della  ventisettesima  opposizione  che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   -  opposizione  proposta dall'ing. Antonino Campo & C. Costruzioni
ed  Impianti  s.n.c.,  che  nella  qualita'  di  proprietaria  di  un
appezzamento  di terreno sito a Favignana, nel vecchio centro urbano,
con atto pervenuto il 28 febbraio 1995, ha  ritenuto  illegittime  ed
errate  nel  merito  le previsioni del piano territoriale paesistico,
tavola 11b - carta della conservazione  e  della  trasformazione  del
territorio   -  nella  parte  in  cui  hanno  inserito  quel  terreno
nell'ambito 30, assoggettandolo alla normativa di attuazione  di  cui
all'art.  10,  lett.  b.1,  che  non  consente  ne'  costruzioni, ne'
parcheggi, ne' scivoli all'interno delle cave urbane. Per la societa'
opponente, il modo  con  cui  il  piano  territoriale  paesistico  ha
trattato   il   tema   delle   cave   nel  centro  urbano  appare  in
contraddizione con il modo di costruire consolidato per secoli, senza
che sussistano motivazioni per un indirizzo  che  si  pone  come  una
inversione  di  tendenza rispetto alla direttiva del C.R.U. n. 82 del
29 giugno 1983 e ai pareri della Soprintendenza dei beni culturali ed
ambientali di Trapani, che ha autorizzato l'insediamento di complessi
edilizi nell'area delle cave, come nella vicina via  Esperanto.  Cio'
deve  ritenersi  dovuto,  per la societa' opponente, ad una imprecisa
conoscenza dei luoghi, perche' la  tutela  dei  giardini  nelle  cave
sarebbe  assicurata  solo  dove  insistono  abitazioni.  Quanto sopra
impone, per l'opponente, la rettifica delle  cennate  previsioni  del
piano.
   A  tale opposizione la Soprintendenza controdeduce che la ditta e'
proprietaria di un immobile sito a Favignana  censito  al  N.C.T.  al
foglio 39, particelle 1 e 3, ricadenti nell'ambito 30.
   L'art.  10,  lett.  B.1 non consente la realizzazione di scivoli e
parcheggi all'interno della  cava,  ma  lascia  la  possibilita',  in
aderenza  all'aspetto  storico tradizionale dell'isola, di realizzare
piccoli annessi e pertinenze nella costruzione principale. Invero  la
motivazione della norma trova il suo perfetto punto di alloggio nella
relazione,  dove  si osserva che "lo sviluppo dell'abitato in zona di
cave con case spesso poggiate proprio sul bordo determina un modo  di
abitare  sulla  cava  che  diventa la corte interna di questi isolati
urbani ove si trovano tra l'altro l'orto e  i  magazzini".  Il  piano
territoriale  paesistico prevede che le nuove edificazioni non vadano
a colmare la cava con corpi edilizi, ma si allineino lungo la  strada
e  siano  poste  sul  bordo  esterno  della  cava creando cosi' degli
intervalli di continuita' nella cortina edilizia  che  si  riduce  al
muro  di  protezione  laddove la strada lambisce il bordo della cava.
Cio' consente di vedere la  cava  distintamente  dalla  strada  e  di
mantenere  questo  carattere di paesaggio urbano che si ritrova nella
situazione piu' significativa quale la cava di S. Anna.
   Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.
   Il comitato non  accoglie  il  suddetto  ricorso  confermando  nel
merito  le  osservazioni  proposte  dalla  Soprintendenza,  le  quali
risultano congrue con i contenuti di cautela proposti dal piano.
   Si passa  quindi  all'esame  della  ventottesima  opposizione  che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   -  opposizione  presentata  dalla  Agricola  Levanzana s.r.l., che
quale proprietaria di aree e manufatti  nell'isola  di  Levanzo,  con
atto  pervenuto  il  6  marzo 1995 ha rilevato che la metodologia del
piano contrasta con le disposizioni contenute nell'art. 1  bis  della
legge  431/85,  in quanto detto piano, piu' che la valorizzazione del
territorio, comporta una "mummificazione  dello  stesso  territorio",
vagheggiando  uno sviluppo economico, legato all'attivita' agricola e
silvo-pastorale,  che  e'  contrario  alle  tendenze   del   mercato.
Piuttosto che "tali utopistiche indicazioni", la societa' auspica una
piu'  attenta  analisi  del territorio, che possa individuare le aree
che si prestano ad ospitare interventi edilizi non  intensivi  e  che
possa  rendere giustizia dei criteri "del tutto incomprensibili", con
i quali e' stata effettuata la perimetrazione dei singoli ambiti, che
determina  l'assoggettamento  a  una  diversa  disciplina   di   aree
sostanzialmente  omogenee.  Per  questi motivi, la societa' opponente
chiede la revisione  degli  ambiti  e  delle  norme,  per  consentire
"interventi di microedificazione a scopo turistico stagionale".
   A   tale   opposizione   la  Soprintendenza  controdeduce  che  la
valorizzazione del territorio posto in essere dal piano  territoriale
paesistico   deve   necessariamente   muoversi   secondo  criteri  di
salvaguardia naturalistica e paesistica.
   Gli ambiti che formano oggetto della opposizione sono: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 10, 11, e 14.
   Ora gli ambiti 8 e 9, al contrario di quanto viene rilevato,  sono
normati  come  si  evince  dalla  tav. 10 "matrice delle modalita' di
tutela e trasformazione" e la loro assenza nell'art. 9, lett. A della
norme del piano e' dovuta ad un mero errore  di  stampa.  Gli  ambiti
dall'1  al  9 sono caratterizzati da emergenze botaniche e zoologiche
di particolare rilievo nonche' da vegetazione con forti caratteri  di
naturalita'.  Gli  ambiti  10  e  11  sono caratterizzati da praterie
arbustate che si sviluppano lungo le pendici dei  rilievi,  un  tempo
utilizzate  come  terreni agricoli e quindi abbandonate e colonizzate
da formazioni steppiche e da elementi della macchia circostante.
   La  particolare  tutela  di  tali  ambiti  prende  le  mosse dalla
circostanza che i medesimi interessano i versanti interni dei rilievi
dell'isola, che dominano il paese e la  conca  interna.  Pertanto  il
piano   tende   a  tutelare  queste  caratteristiche  morfologiche  e
biologiche. L'ambito 14 e' caratterizzato da una depressione, che da'
luogo ad una conca  denominata  "la  fossa"  che  in  ultima  analisi
rappresenta  un  elemento  caratteristico  dell'isola  meritevole  di
tutela. Le  attivita'  agricole  del  sito  ne  hanno  valorizzato  e
connotato  il  relativo paesaggio che e' segnato da muri a secco e da
qualche casa colonica.
   Per quanto attiene alla paventata crisi del settore agricolo viene
evidenziato che l'agricoltura svolge un duplice aspetto: ambientale e
di conservazione del suolo. Ne discende la priorita' dell'agricoltura
intesa in senso globale rispetto alla definizione e conservazione del
paesaggio.
   Per quanto attiene alle palesate limitazioni del piano  in  ordine
alle  attivita'  agro-turistiche  di  cui all'art. 7.5 delle norme di
piano, e' da evidenziare che detto  articolo  si  inquadra  sotto  il
paradigma  di "norma residuale" in quanto restano salve le previsioni
della legge n. 730/85 e delle  leggi  regionali  n.  25/94  e  71/78.
Pertanto l'opposizione, che non appare fondata dovra' essere respinta
nel merito.
   Il  comitato  non  accoglie  il  suddetto  ricorso confermando nel
merito  le  osservazioni  proposte  dalla  Soprintendenza,  le  quali
risultano  congrue  con i contenuti di cautela proposti dal piano. Il
comitato ribadisce altresi' che gli ambiti 8 e 9,  che  per  un  mero
errore  di  stampa non compaiono, sono contemplati dall'art. 9, lett.
a) delle norme di attuazione.
   Si passa quindi  all'esame  della  ventinovesima  opposizione  che
sinteticamente si puo' cosi' riassumere:
   - opposizione presentata dal Ministero di grazia e giustizia, che,
con  atto  pervenuto  il  10  dicembre  1994,  premesso  che  per  la
realizzazione a Favignana di un  nuovo  complesso  penitenziario  era
stata  scelta  un'area  ricadente  in  contrada Mustazzello, all'uopo
destinata dal consiglio comunale di  Favignana  con  delibera  del  2
agosto  1988 e che, in considerazione dei vincoli paesistici gravanti
su detta area, era  stata  concordata  una  nuova  allocazione  della
struttura  carceraria in contrada Arena, rileva che quest'ultima zona
e'  sottoposta  da  piano  territoriale  paesistico   a   misure   di
salvaguardia  archeologiche.  Queste  impongono  un ridimensionamento
dell'area di sedime del carcere tale da rendere la struttura inidonea
alla sua funzione. Permanendo l'esigenza di realizzare a Favignana un
penitenziario,  la  cui  migliore  sede  rimane  quella  di  contrada
Mustazzello, l'amministrazione opponente chiede una variante al piano
territoriale  paesistico  che  preveda  la  "riconferma  dell'area in
contrada Mustazzello quale area di sedime per  la  costruzione  della
nuova casa di reclusione".
   A  tale  opposizione  la Soprintendenza controdeduce che l'art. 69
delle  norme  del  piano  detta  precisi  criteri  in   ordine   alla
localizzazione  della  casa  di  reclusione. Le motivazioni che hanno
indotto  verso  tale  scelta  vanno  ricercate  nel   forte   impatto
ambientale  e  paesistico  che  l'eventuale realizzazione di un'opera
cosi' impegnativa avrebbe sulla contrada  Mustazzello  caratterizzata
dal  paesaggio  agricolo  tradizionale  a campi chiusi, testimonianza
della cultura isolana.
   Pertanto viene proposto di respingere l'opposizione.
   Il  comitato  non  accoglie  il  suddetto  ricorso confermando nel
merito  le  osservazioni  proposte  dalla  Soprintendenza  e   quelle
formulate  dallo  stesso  comitato  per le aree di rispetto di cui ai
ricorsi nn. 7, 12, 14 e 20. Tuttavia lo stesso  comitato  ritiene  di
meglio  precisare  l'art. 69 delle norme di attuazione introducendovi
nel primo punto del secondo comma dopo  la  parola  "urbanizzate"  la
specificazione "di cui all'art. 10, lett. a.3)".
   Esaurito l'esame dei ricorsi, il comitato propone l'errata corrige
dei punti delle norme di attuazione qui di seguito elencati:
   - art. 9, lett. a): al punto 1, secondo comma, leggasi: "a Levanzo
gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9";
   -  art.  9,  lett. b.1): al punto 4, lett. a), leggasi: "tutti gli
interventi di cui al punto a/4.";
   - art. 9, lett. b.2): al punto 4, lett. a),  leggasi:  "tutti  gli
interventi di cui al punto a/4.";
   Il  comitato  propone  infine,  la  correzione della tav. 10, onde
eliminare la discordanza riscontrata tra questa e  la  norma  di  cui
all'art.   10,   lett.  a.1),  punto  2,  laddove  tra  le  attivita'
compatibili negli ambiti del "paesaggio agrario  di  valore  storico-
ambientale"  non  e'  menzionata al contrario di quanto avviene nella
tav. 10, quella "residenziale turistica".
   L'arch. Gini, avendo il comitato esaurito la discussione del punto
1) all'ordine del giorno e non ritenendo lo stesso comitato opportuno
l'esame del secondo punto, comunica che il presente verbale, il quale
viene letto ed approvato, verra' trasmesso al  competente  gruppo  di
lavoro  dell'Assessorato  ai  beni  culturali  ed  ambientali ai fini
dell'approvazione  definitiva  del  piano   territoriale   paesistico
dell'Arcipelago delle Egadi.
   Alle ore 20,00 viene sciolta la seduta.
Il segretario del comitato                 Il presidente del comitato
      (illeggibile)                               (illeggibile)