Art. 10.
  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  3,  4  e  5, comma 2, si
applicano in riferimento a contratti di mutuo stipulati in  data  non
anteriore   al   1  agosto  1994,  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione.
  Il  decreto  stesso sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ed avra' vigore dal giorno stesso della pubblicazione.
   Roma, 2 maggio 1996
                                 Il Sottosegretario di Stato: D'ADDIO
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 316