Art. 10. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 2, si applicano in riferimento a contratti di mutuo stipulati in data non anteriore al 1 agosto 1994, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il decreto stesso sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed avra' vigore dal giorno stesso della pubblicazione. Roma, 2 maggio 1996 Il Sottosegretario di Stato: D'ADDIO Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1996 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 316