Art. 2. Il contributo deve consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30% del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto di mutuo per i film di produzione nazionale ed al 25% dello stesso tasso per quelli dell'art. 28 della legge n. 1213/1965, cosi' come modificato dall'art. 8 del decreto-legge n. 26/1994 convertito in legge n. 153/1994; per le industrie tecniche e per l'esercizio, deve consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30% del suddetto tasso di riferimento e, per gli investimenti di elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'art. 19, comma 2, e 20, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 26/1994 convertito in legge n. 153/1994 e di cui alle lettere b), c) e d), del suddetto art. 20, comma 3, del decreto-legge n. 26/1994 convertito in legge n. 153/1994, pari al 25% dello stesso tasso. Ferma restando la liberta' dei contraenti di stipulare mutui al tasso di loro convenienza, il contributo non potra' eccedere l'ammontare corrispondente alla differenza fra il tasso di riferimento, e la quota a carico del mutuatario.