Art. 2.
  Il contributo deve consentire un interesse a carico dei beneficiari
pari  al  30%  del tasso di riferimento per il credito industriale in
vigore al momento della stipula del contratto di mutuo per i film  di
produzione  nazionale  ed  al  25%  dello  stesso  tasso  per  quelli
dell'art.  28  della  legge  n.  1213/1965,  cosi'  come   modificato
dall'art.  8  del  decreto-legge  n.  26/1994  convertito in legge n.
153/1994;  per  le  industrie  tecniche  e  per   l'esercizio,   deve
consentire  un  interesse  a  carico  dei beneficiari pari al 30% del
suddetto tasso di riferimento e,  per  gli  investimenti  di  elevato
contenuto  di  innovazione tecnologica di cui all'art. 19, comma 2, e
20, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 26/1994  convertito  in
legge  n.  153/1994  e  di cui alle lettere b), c) e d), del suddetto
art. 20, comma 3, del decreto-legge n. 26/1994 convertito in legge n.
153/1994, pari al 25% dello stesso tasso.
  Ferma restando la liberta' dei contraenti  di  stipulare  mutui  al
tasso   di  loro  convenienza,  il  contributo  non  potra'  eccedere
l'ammontare  corrispondente  alla  differenza   fra   il   tasso   di
riferimento, e la quota a carico del mutuatario.