Art. 3. Ai fini della concessione del contributo in conto interessi per la produzione, l'ammontare massimo del costo ammissibile per la produzione di "film di produzione nazionale", di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994 concernente la determinazione delle aliquote di intervento e dei costi ammissibili per i film di produzione nazionale e di interesse culturale, e' aumentato del 25%; per i film di interesse culturale nazionale, l'ammontare di cui all'art. 2 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994 e' aumentato del 50%. Restano ferme le aliquote di intervento stabilite da detto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994.