Art. 3.
  Ai  fini della concessione del contributo in conto interessi per la
produzione,  l'ammontare  massimo  del  costo  ammissibile   per   la
produzione  di  "film di produzione nazionale", di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  29  marzo  1994
concernente  la  determinazione  delle  aliquote  di intervento e dei
costi ammissibili per i film di produzione nazionale e  di  interesse
culturale,  e'  aumentato  del 25%; per i film di interesse culturale
nazionale, l'ammontare di cui all'art. 2  dello  stesso  decreto  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994 e' aumentato del
50%.
  Restano ferme le aliquote di intervento stabilite da detto  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994.