Art. 4. Ai fini della concessione del contributo in conto interessi per l'esercizio cinematografico, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994 concernente "Determinazione dell'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi a favore dell'esercizio cinematografico" al comma 8 dell'art. 2 dell'anzidetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994 e' aggiunta la seguente frase: "Nel caso in cui per lo stesso programma di investimenti venga richiesto, esclusivamente o per quota prevalente, il contributo in conto interessi, gli importi per il calcolo del costo massimo ammissibile e quelli dei massimali complessivi, indicati nel presente articolo, sono aumentati del 25%".