Art. 4.
  Ai  fini  della  concessione  del contributo in conto interessi per
l'esercizio cinematografico, fermo restando le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  29  marzo  1994
concernente "Determinazione dell'ammontare massimo dei costi relativi
agli  interventi  a favore dell'esercizio cinematografico" al comma 8
dell'art. 2 dell'anzidetto decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri  29  marzo  1994 e' aggiunta la seguente frase: "Nel caso in
cui  per  lo  stesso  programma  di  investimenti  venga   richiesto,
esclusivamente  o  per  quota  prevalente,  il  contributo  in  conto
interessi, gli importi per il calcolo del costo massimo ammissibile e
quelli dei massimali complessivi,  indicati  nel  presente  articolo,
sono aumentati del 25%".