Art. 5.
  Ai  fini della concessione del contributo in conto interessi per le
industrie tecniche, l'ammontare massimo dell'investimento ammissibile
ai fini del finanziamento e del contributo resta fissato nell'importo
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5  giugno
1995  concernente  la determinazione dell'ammontare massimo dei costi
ammessi a fruire degli interventi in favore delle industrie tecniche.
  Qualora per lo stesso programma di  investimenti  venga  richiesto,
esclusivamente  o  per  quota  prevalente,  il  contributo  in  conto
interessi, l'importo dell'investimento massimo  ammissibile  indicato
nel presente articolo e' aumentato del 25%.