Art. 5. Ai fini della concessione del contributo in conto interessi per le industrie tecniche, l'ammontare massimo dell'investimento ammissibile ai fini del finanziamento e del contributo resta fissato nell'importo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1995 concernente la determinazione dell'ammontare massimo dei costi ammessi a fruire degli interventi in favore delle industrie tecniche. Qualora per lo stesso programma di investimenti venga richiesto, esclusivamente o per quota prevalente, il contributo in conto interessi, l'importo dell'investimento massimo ammissibile indicato nel presente articolo e' aumentato del 25%.