Art. 6. I soggetti che intendono beneficiare del contributo debbono inviare, per il tramite dell'ente mutuante che dovra' effettuare la valutazione tecnico-economica dell'impresa e dell'investimento, entro tre mesi dalla stipula del mutuo, apposita domanda in carta legale al Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegando copia conforme del contratto di mutuo. Per i contratti relativi alla produzione di film il documento dovra' evidenziare il tasso di interesse praticato e dovra' riportare i dati di registrazione fiscale di trascrizione sul Pubblico registro per la cinematografia. Copia in carta semplice della domanda e della documentazione allegata dovra' essere trasmessa contestualmente alla BNL-SCCT S.p.a. In sede di prima applicazione la domanda dovra' essere trasmessa entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Ai fini della espressione del parere del Comitato per il credito cinematografico e della delibera conseguente della BNL-SCCT S.p.a. di cui al comma 1 del successivo art. 8, relativamente alle istanze concernenti sale cinematografiche ed industrie tecniche cinematografiche, i richiedenti possono inviare, in luogo del contratto di mutuo, una dichiarazione dell'istituto mutuante attestante la propria disponibilita' alla concessione del finanziamento, con la specificazione degli elementi costitutivi essenziali della operazione (oggetto, importo, durata, tasso d'interesse, tipo di garanzie). In tale ipotesi il contratto deve essere stipulato entro nove mesi dalla data della comunicazione della delibera sulla concessione del contributo effettuata dalla BNL-SCCT S.p.a. e trasmesso in copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo ed alla stessa BNL-SCCT S.p.a.