Art. 6.
  I   soggetti  che  intendono  beneficiare  del  contributo  debbono
inviare, per il tramite dell'ente mutuante che dovra'  effettuare  la
valutazione tecnico-economica dell'impresa e dell'investimento, entro
tre mesi dalla stipula del mutuo, apposita domanda in carta legale al
Dipartimento  dello  spettacolo  della  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri, allegando copia conforme del  contratto  di  mutuo.  Per  i
contratti  relativi  alla  produzione  di  film  il  documento dovra'
evidenziare il tasso di interesse praticato e dovra' riportare i dati
di registrazione fiscale di trascrizione sul Pubblico registro per la
cinematografia.  Copia  in  carta  semplice  della  domanda  e  della
documentazione  allegata dovra' essere trasmessa contestualmente alla
BNL-SCCT S.p.a.
  In sede di prima applicazione la domanda  dovra'  essere  trasmessa
entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
  Ai  fini  della  espressione del parere del Comitato per il credito
cinematografico e della delibera conseguente della BNL-SCCT S.p.a. di
cui al comma 1 del successivo  art.  8,  relativamente  alle  istanze
concernenti    sale    cinematografiche    ed    industrie   tecniche
cinematografiche,  i  richiedenti  possono  inviare,  in  luogo   del
contratto   di   mutuo,   una  dichiarazione  dell'istituto  mutuante
attestante   la   propria   disponibilita'   alla   concessione   del
finanziamento,  con  la  specificazione  degli  elementi  costitutivi
essenziali  della  operazione  (oggetto,   importo,   durata,   tasso
d'interesse,  tipo  di  garanzie).  In tale ipotesi il contratto deve
essere stipulato entro nove mesi dalla data della comunicazione della
delibera sulla concessione del contributo effettuata  dalla  BNL-SCCT
S.p.a.  e  trasmesso  in  copia  alla  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri - Dipartimento dello  spettacolo  ed  alla  stessa  BNL-SCCT
S.p.a.