Art. 7. Il Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoporra' le domande pervenute, corredate della documentazione richiesta, all'esame del Comitato per il credito cinematografico di cui all'art. 27 della citata legge n. 1213, per il prescritto parere. Il comitato terra' conto, fra l'altro, nell'esprimere il suo parere, per quanto concerne la produzione dell'attivita' in precedenza svolta dall'impresa produttrice, dell'importanza della iniziativa dal punto di vista industriale, e delle particolari caratteristiche connesse alla produzione del film. Terra' inoltre conto, nell'ordine, se si tratti di film puramente nazionali, di film nazionali di coproduzione con quota maggioritaria italiana, di film nazionali prodotti in compartecipazione con imprese estere, di film nazionali di coproduzione con quota minoritaria italiana e del Paese in cui saranno eseguite in tutto o in parte le riprese.