Art. 7.
  Il Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri   sottoporra'   le   domande   pervenute,   corredate  della
documentazione richiesta,  all'esame  del  Comitato  per  il  credito
cinematografico di cui all'art. 27 della citata legge n. 1213, per il
prescritto   parere.   Il   comitato   terra'   conto,  fra  l'altro,
nell'esprimere il suo  parere,  per  quanto  concerne  la  produzione
dell'attivita'   in   precedenza   svolta  dall'impresa  produttrice,
dell'importanza della iniziativa dal punto di  vista  industriale,  e
delle  particolari caratteristiche connesse alla produzione del film.
Terra' inoltre conto, nell'ordine, se si  tratti  di  film  puramente
nazionali,  di film nazionali di coproduzione con quota maggioritaria
italiana, di film nazionali prodotti in compartecipazione con imprese
estere, di film  nazionali  di  coproduzione  con  quota  minoritaria
italiana  e  del Paese in cui saranno eseguite in tutto o in parte le
riprese.