Art. 8.
  La  concessione  del contributo sugli interessi e' deliberata dalla
Banca  nazionale  del  lavoro  -  Sezione  autonoma  per  il  credito
cinematografico   e   teatrale   S.p.a.  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  del
parere  espresso  dal  Comitato  per  il  credito cinematografico. Il
relativo onere e' imputato al fondo  speciale  di  cui  all'art.  27,
primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, relativamente alla
produzione di film, al fondo di intervento di cui alla legge 4 agosto
1971,  n.  819,  per  la distribuzione, l'esportazione e le industrie
tecniche cinematografiche ed al fondo di sostegno di cui  alla  legge
23 luglio 1980, n. 378, per le sale cinematografiche.
  Le  deliberazioni  di  concessione saranno comunicate, a cura della
sezione suddetta, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento  dello
spettacolo,  al  soggetto  beneficiario  e  all'istituto mutuante cui
spetta la valutazione tecnica economica dell'operazione.
  L'accertamento dei costi degli investimenti ammessi  a  fruire  dei
contributi  (comma  7 dell'art. 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994,
n. 26, coordinato con la legge di conversione 1 marzo 1994, n.  153),
e'   effettuato   da  una  societa'  di  certificazione  di  bilancio
legalmente riconosciuta e  scelta  -  previa  preventiva  intesa  tra
istituto  mutuante  e  soggetto  mutuato  beneficiario -. A carico di
quest'ultimo restano altresi' i costi per la consulenza della  stessa
societa' di certificazione.