Art. 8. La concessione del contributo sugli interessi e' deliberata dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico e teatrale S.p.a. entro trenta giorni dalla ricezione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del parere espresso dal Comitato per il credito cinematografico. Il relativo onere e' imputato al fondo speciale di cui all'art. 27, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, relativamente alla produzione di film, al fondo di intervento di cui alla legge 4 agosto 1971, n. 819, per la distribuzione, l'esportazione e le industrie tecniche cinematografiche ed al fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, per le sale cinematografiche. Le deliberazioni di concessione saranno comunicate, a cura della sezione suddetta, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento dello spettacolo, al soggetto beneficiario e all'istituto mutuante cui spetta la valutazione tecnica economica dell'operazione. L'accertamento dei costi degli investimenti ammessi a fruire dei contributi (comma 7 dell'art. 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, coordinato con la legge di conversione 1 marzo 1994, n. 153), e' effettuato da una societa' di certificazione di bilancio legalmente riconosciuta e scelta - previa preventiva intesa tra istituto mutuante e soggetto mutuato beneficiario -. A carico di quest'ultimo restano altresi' i costi per la consulenza della stessa societa' di certificazione.