Art. 2.
  1. Agli aspiranti alla nomina  senza  il  possesso  dei  titoli  di
studio  previsti  dal decreto ministeriale n. 334/1994, gia' inseriti
nelle graduatorie permanenti di supplenza  dei  non  abilitati,  sono
attribuibili  le  sole  cattedre e posti relativi ad insegnamenti cui
avevano titolo di accesso secondo l'ordinamento precedente.
  2. Detti aspiranti potranno partecipare ai concorsi a cattedre  per
esami  e  titoli,  o alle procedure abilitanti, solo per le classi di
concorso per le quali sono  in  possesso  del  prescritto  titolo  di
studio secondo il vigente ordinamento.