Art. 2. 1. Agli aspiranti alla nomina senza il possesso dei titoli di studio previsti dal decreto ministeriale n. 334/1994, gia' inseriti nelle graduatorie permanenti di supplenza dei non abilitati, sono attribuibili le sole cattedre e posti relativi ad insegnamenti cui avevano titolo di accesso secondo l'ordinamento precedente. 2. Detti aspiranti potranno partecipare ai concorsi a cattedre per esami e titoli, o alle procedure abilitanti, solo per le classi di concorso per le quali sono in possesso del prescritto titolo di studio secondo il vigente ordinamento.