Art. 2. 1. La societa' Tecnos S.r.l. e' tenuta ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ogni sei mesi, l'elenco degli attestati formulati all'art. 7 della legge n. 791/1977 di attuazione della direttiva CEE del 19 febbraio 1973, n. 23. 2. Il predetto organismo dovra' altresi' tenere a disposizione delle amministrazioni pubbliche adeguata documentazione sulle richieste e concessioni di attestati, di cui ai precedenti articoli.