Art. 2.
  1.  La  societa'  Tecnos  S.r.l.  e' tenuta ad inviare al Ministero
dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  ogni  sei  mesi,
l'elenco degli attestati formulati all'art. 7 della legge n. 791/1977
di attuazione della direttiva CEE del 19 febbraio 1973, n. 23.
  2.  Il  predetto  organismo  dovra'  altresi' tenere a disposizione
delle  amministrazioni  pubbliche   adeguata   documentazione   sulle
richieste e concessioni di attestati, di cui ai precedenti articoli.