Art. 4.
  1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si
riserva  di  revocare  la  designazione  sopraindicata in presenza di
inadempienze agli obblighi previsti o di irregolare  svolgimento  dei
compiti demandati.
   Roma, 17 maggio 1996
         Il direttore generale della produzione industriale
                    del Ministero dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                              AMMASSARI
            Il direttore generale degli affari economici
                  del Ministero degli affari esteri
                               NIGIDO
            Il direttore generale dei rapporti di lavoro
         del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
                               ALBERTI