Art. 4. 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di revocare la designazione sopraindicata in presenza di inadempienze agli obblighi previsti o di irregolare svolgimento dei compiti demandati. Roma, 17 maggio 1996 Il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato AMMASSARI Il direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri NIGIDO Il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ALBERTI