IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Vista l'istanza con la quale l'Associazione R.I.T.A. - Ricerca e innovazione nel settore tessile e abbigliamento, con sede in Milano, viale Sarca, 223, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di attestazioni di conformita' dei sistemi di qualita' delle aziende produttrici di dispositivi di protezione individuale; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dall'art. 3, punti da 1) ad 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993; Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva 89/686/CEE; Considerato che l'Associazione R.I.T.A. - Ricerca e innovazione nel settore tessile e abbigliamento e' stata accreditata dall'Organismo Sincert (numero 016A). Decretano: Art. 1. 1. L'Associazione R.I.T.A. - Ricerca e innovazione nel settore tessile e abbigliamento, e' autorizzata al rilascio di attestati di conformita', ai sensi dell'art. 11, lettera B), della direttiva 89/686, per i sistemi di garanzia della qualita' "CE" della produzione, inclusa la sorveglianza, delle aziende produttrici di dispositivi di protezione individuale appartenenti ai seguenti settori: indumenti; guanti; prodotti tessili; calzature. 2. Le attestazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale dovra' essere inviata, all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, copia delle certificazioni rilasciate.