IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
                    DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                        IL DIRETTORE GENERALE
                       DEI RAPPORTI DI LAVORO
                      DEL MINISTERO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il  decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475  e,  in
particolare   l'art.  6,  comma  4,  di  attuazione  della  direttiva
89/686/CEE  del  Consiglio  relativa  ai  dispositivi  di  protezione
individuale;
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;
  Vista  l'istanza  con  la quale l'Associazione R.I.T.A. - Ricerca e
innovazione nel settore tessile e abbigliamento, con sede in  Milano,
viale  Sarca, 223, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre
1992 ha richiesto l'autorizzazione al  rilascio  di  attestazioni  di
conformita'  dei  sistemi  di  qualita'  delle aziende produttrici di
dispositivi di protezione individuale;
  Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto
richiesto dall'art. 3, punti da 1) ad 8), del decreto ministeriale 22
marzo 1993;
  Considerato  che  sulla  base  della  dichiarazione  presentata  ha
dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V
alla direttiva 89/686/CEE;
  Considerato che l'Associazione R.I.T.A. - Ricerca e innovazione nel
settore  tessile  e abbigliamento e' stata accreditata dall'Organismo
Sincert (numero 016A).
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. L'Associazione R.I.T.A. -  Ricerca  e  innovazione  nel  settore
tessile  e  abbigliamento, e' autorizzata al rilascio di attestati di
conformita', ai sensi  dell'art.  11,  lettera  B),  della  direttiva
89/686,   per  i  sistemi  di  garanzia  della  qualita'  "CE"  della
produzione, inclusa la sorveglianza,  delle  aziende  produttrici  di
dispositivi   di  protezione  individuale  appartenenti  ai  seguenti
settori:
   indumenti;
   guanti;
   prodotti tessili;
   calzature.
  2. Le attestazioni  devono  essere  effettuate  secondo  le  forme,
modalita'   e  procedure  stabilite  nei  pertinenti  articoli  della
direttiva 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione
4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale  dovra'  essere
inviata,  all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, copia
delle certificazioni rilasciate.