Art. 2.
  1. La presente autorizzazione ha validita' triennale, ed  entra  in
vigore   il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale.
  2. Previa verifica da parte dell'Ispettorato tecnico del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei
requisiti   previsti   dal   decreto   ministeriale  22  marzo  1993,
l'autorizzazione  puo'  essere   rinnovata   su   specifica   istanza
dell'organismo.
  3.  Entro  il  periodo  di validita' della presente autorizzazione,
l'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato  ed  il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
sociale possono procedere a verificare  in  concreto  lo  svolgimento
delle procedure di attestazione.
  4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale,
la  presente  autorizzazione  viene  sospesa  con  effetto immediato,
dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino  a
quel  momento effettuata. Nei casi di particolare gravita' si procede
alla revoca.
  5.  E'  fatto  divieto  di  subappaltare,  in  tutto  o  in  parte,
l'attivita' di certificazione di cui al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 febbraio 1996
                                     Il direttore generale
                                  della produzione industriale
                                           AMMASSARI
  Il direttore generale
 dei rapporti di lavoro
       ALBERTI