art. 12 (valutazione in itinere) (1) - Le valutazioni in itinere si effettuano a conclusione delle attivita' previste per ogni area disciplinare ed una volta espletati i relativi seminari. (2) - A tal fine, a conclusione delle attivita' didattiche di cui al precedente comma, i corsisti sostengono, sia nel primo che nel secondo anno di corso, un esame tendente ad accertare il grado di preparazione conseguito. (3) - Attesa la validita' formativa ed esperienziale che assumono i momenti valutativi, il tempo impegnato per le prove d'esame fa parte integrante, per ciascuna annualita', del monte ore della fase centrale (non piu' di dieci ore per ciascuna area disciplinare e pertanto non piu' di 50 ore complessive da detrarre dal monte orario della predetta fase centrale). Da tale conteggio rimane escluso il tempo destinato all'esame di tesi. (4) - L'esame consiste in elaborato scritto ed in un colloquio. La prova scritta ed il colloquio sono valutati in trentesimi. L'esame si intende superato con la votazione minima di diciotto trentesimi in ciascuna delle due prove. (5) - Le caratteristiche dell'elaborato scritto sono stabilite dal gruppo di conduzione, su proposta del docente responsabile dell'area disciplinare cui si riferisce la materia d'esame, d'intesa con i docenti esperti che abbiano preso parte alle relative attivita' didattiche. Detti elaborati, al termine delle prove, devono essere conservati agli atti del corso. (6) - Il colloquio si svolge davanti ad una commissione nominata dal direttore del corso su designazione del gruppo di conduzione, composta dal direttore, dal responsabile di area e da almeno due docenti che abbiano prestato attivita' didattica nell'anno di corso e nell'area disciplinare cui si riferisce l'esame.