art. 12
                      (valutazione in itinere)
(1)    -  Le valutazioni in itinere si effettuano a conclusione delle
attivita' previste per ogni area disciplinare ed una volta  espletati
i relativi seminari.
(2)  - A tal fine, a conclusione delle attivita' didattiche di cui al
precedente  comma,  i  corsisti  sostengono,  sia  nel  primo che nel
secondo anno di corso, un esame tendente ad  accertare  il  grado  di
preparazione conseguito.
(3)   - Attesa la validita' formativa ed esperienziale che assumono i
momenti valutativi, il tempo impegnato per le prove d'esame fa  parte
integrante,  per  ciascuna  annualita',  del  monte  ore  della  fase
centrale (non piu' di dieci ore  per  ciascuna  area  disciplinare  e
pertanto  non piu' di 50 ore complessive da detrarre dal monte orario
della predetta fase centrale).
       Da tale conteggio rimane escluso il tempo destinato  all'esame
di tesi.
(4)    - L'esame consiste in elaborato scritto ed in un colloquio. La
prova scritta ed il colloquio sono valutati in trentesimi.
       L'esame  si  intende  superato  con  la  votazione  minima  di
diciotto trentesimi in ciascuna delle due prove.
(5)    - Le caratteristiche dell'elaborato scritto sono stabilite dal
gruppo di conduzione, su proposta del docente responsabile  dell'area
disciplinare  cui  si  riferisce  la  materia d'esame, d'intesa con i
docenti esperti che  abbiano  preso  parte  alle  relative  attivita'
didattiche.
       Detti   elaborati,  al  termine  delle  prove,  devono  essere
conservati agli atti del corso.
(6)  - Il colloquio si svolge davanti ad una commissione nominata dal
direttore  del  corso  su  designazione  del  gruppo  di  conduzione,
composta  dal  direttore,  dal  responsabile  di area e da almeno due
docenti che abbiano prestato attivita' didattica nell'anno di corso e
nell'area disciplinare cui si riferisce l'esame.