art. 14 (Ammissione corsi statali) (1) - Puo' richiedere l'ammissione ai corsi biennali statali, di cui alla presente ordinanza, il personale appartenente alle aree della dirigenza scolastica e della docenza, di cui, rispettivamente, agli artt. 32 e 38 del vigente C.C.N.L. comparto scuola, che abbia superato il periodo di prova. (2) - I requisiti necessari per l'ammissione devono essere posseduti dagli aspiranti alla frequenza entro il termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione. (3) - Entro quindici giorni dall'autorizzazione dei corsi statali, il Provveditore agli Studi procede alla pubblicazione del bando di ammissione ed alla notifica dello stesso bando ai Capi delle istituzioni scolastiche ed ai Presidenti dei distretti scolastici della provincia, i quali ne curano la necessaria pubblicizzazione agli albi dei propri Uffici. (4) - Nel bando sono indicati esplicitamente: a) indirizzo a cui debbono essere inoltrate le domande di ammissione e termine entro il quale le stesse devono pervenire, nonche' l'orario di apertura delle segreterie per il pubblico; b) numero dei posti messi a concorso e loro ripartizione secondo quanto previsto all'art. 2, comma 2; c) titoli valutabili a norma della presente O.M.; d) data e luogo di pubblicazione delle graduatorie di ammissione ai corsi stessi. (5) - L'ammissione ai corsi avviene a domanda ed in base a graduatorie per soli titoli. A tal fine gli aspiranti presentano domanda al Provveditore agli Studi per il tramite del Capo di Istituto, specificando la sezione per la quale intendono essere collocati in graduatoria. E' ammessa la facolta' di presentare distinte domande fino ad un massimo di tre provincie, compresa quella di appartenenza, indicando in ciascuna istanza le altre province per le quali e' stata prodotta contestuale domanda di ammissione. Ciascuna domanda deve essere accompagnata dalla idonea documentazione dei titoli posseduti; i documenti presentati in copia devono essere autenticati, come parimenti deve essere autenticata la firma in calce alla domanda. Ciascuna domanda deve, altresi', contenere l'ordine di preferenza per le sedi dei corsi autorizzati in ciascuna provincia. (6) - Le graduatorie provinciali, (distinte in due sezioni, la prima per la scuola materna/elementare e la seconda per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I/II grado ed artistica), sono compilate dal gruppo di conduzione o dai gruppi di conduzione, in seduta congiunta nel caso di piu' corsi autorizzati nella stessa provincia, esclusivamente sulla base della tabella di valutazione di cui all'allegato n.3 del D.M. 22.4.1993, concernente l'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti relative al concorso per titoli di cui ai DD.MM. 12.7.1989 e 22.6.1990. A tal fine l'attivita' come capo di istituto e' equiparata all'attivita' di insegnamento. (7) - Nell'ambito delle graduatorie di cui al precedente comma, ha precedenza assoluta il personale che alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda si trova in situazione di soprannumerarieta'. Del pari, nell'ambito delle graduatorie di cui al precedente comma, gli aspiranti corsisti di ruolo nella provincia in cui e' organizzato il corso hanno precedenza assoluta rispetto agli altri aspiranti corsisti di ruolo in altra provincia. (8) - Il Provveditore agli Studi approva e pubblica le due graduatorie di cui al precedente comma 6. Il candidato, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, deve presentare formale domanda di iscrizione nella provincia in cui ha ottenuto l'ammissione al corso. Qualora l'aspirante corsista abbia presentato domanda anche ad altri Provveditorati, deve contestualmente dare formale avviso della rinuncia, a cui deve seguire la cancellazione dalle relative graduatorie. Il Provveditore agli Studi, nel rigoroso rispetto delle graduatorie anzidette, tenuto conto delle rinunce comunicate e delle preferenze espresse dagli interessati, assegna i singoli corsisti ai diversi corsi. (9) - Nel caso di esaurimento della graduatoria di una delle due sezioni, il Provveditore agli Studi puo' disporre che i rimanenti posti siano assegnati all'altra sezione, fino al raggiungimento del numero massimo complessivo di n. 40 unita', di cui al precedente art. 2, comma 2.