art. 14
                     (Ammissione corsi statali)
(1)  - Puo' richiedere l'ammissione ai corsi biennali statali, di cui
alla  presente  ordinanza,  il personale appartenente alle aree della
dirigenza scolastica e della docenza, di cui,  rispettivamente,  agli
artt.  32  e  38  del  vigente  C.C.N.L.  comparto  scuola, che abbia
superato il periodo di prova.
(2)  - I requisiti necessari per l'ammissione devono essere posseduti
dagli  aspiranti  alla  frequenza  entro   il   termine   ultimo   di
presentazione delle domande di ammissione.
(3)    - Entro quindici giorni dall'autorizzazione dei corsi statali,
il Provveditore agli Studi procede alla pubblicazione  del  bando  di
ammissione  ed  alla  notifica  dello  stesso  bando  ai  Capi  delle
istituzioni scolastiche ed ai  Presidenti  dei  distretti  scolastici
della  provincia,  i  quali  ne curano la necessaria pubblicizzazione
agli albi dei propri Uffici.
(4)  - Nel bando sono indicati esplicitamente:
a)     indirizzo  a  cui  debbono  essere  inoltrate  le  domande  di
ammissione  e  termine  entro  il  quale  le stesse devono pervenire,
nonche' l'orario di apertura delle segreterie per il pubblico;
b)   numero dei posti messi a concorso e  loro  ripartizione  secondo
quanto previsto all'art. 2, comma 2;
c)   titoli valutabili a norma della presente O.M.;
d)   data e luogo di pubblicazione delle graduatorie di ammissione ai
corsi stessi.
(5)    -  L'ammissione  ai  corsi  avviene  a  domanda  ed  in base a
graduatorie per soli titoli. A  tal  fine  gli  aspiranti  presentano
domanda  al  Provveditore  agli  Studi  per  il  tramite  del Capo di
Istituto, specificando la  sezione  per  la  quale  intendono  essere
collocati in graduatoria.
       E'  ammessa la facolta' di presentare distinte domande fino ad
un  massimo  di  tre  provincie,  compresa  quella  di  appartenenza,
indicando in ciascuna istanza le altre province per le quali e' stata
prodotta contestuale domanda di ammissione.
       Ciascuna   domanda   deve  essere  accompagnata  dalla  idonea
documentazione dei titoli posseduti; i documenti presentati in  copia
devono  essere autenticati, come parimenti deve essere autenticata la
firma in calce alla domanda.
       Ciascuna  domanda  deve,  altresi',  contenere   l'ordine   di
preferenza per le sedi dei corsi autorizzati in ciascuna provincia.
(6)  - Le graduatorie provinciali, (distinte in due sezioni, la prima
per  la  scuola  materna/elementare  e  la  seconda  per le scuole ed
istituti di istruzione secondaria di I/II grado ed  artistica),  sono
compilate  dal  gruppo  di  conduzione o dai gruppi di conduzione, in
seduta congiunta nel caso di  piu'  corsi  autorizzati  nella  stessa
provincia,  esclusivamente sulla base della tabella di valutazione di
cui all'allegato n.3 del D.M. 22.4.1993, concernente  l'aggiornamento
delle  graduatorie  provinciali  permanenti  relative al concorso per
titoli di cui ai DD.MM. 12.7.1989 e 22.6.1990.
       A  tal  fine  l'attivita'  come capo di istituto e' equiparata
all'attivita' di insegnamento.
(7)  - Nell'ambito delle graduatorie di cui al precedente  comma,  ha
precedenza  assoluta  il  personale  che  alla  data  di scadenza del
termine della presentazione della domanda si trova in  situazione  di
soprannumerarieta'.
       Del  pari,  nell'ambito delle graduatorie di cui al precedente
comma, gli aspiranti corsisti di ruolo  nella  provincia  in  cui  e'
organizzato  il  corso  hanno precedenza assoluta rispetto agli altri
aspiranti corsisti di ruolo in altra provincia.
(8)   -  Il  Provveditore  agli  Studi  approva  e  pubblica  le  due
graduatorie di cui al precedente comma 6.
       Il  candidato,  entro  dieci  giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie, deve presentare  formale  domanda  di  iscrizione  nella
provincia   in   cui  ha  ottenuto  l'ammissione  al  corso.  Qualora
l'aspirante  corsista  abbia  presentato  domanda  anche   ad   altri
Provveditorati,   deve  contestualmente  dare  formale  avviso  della
rinuncia,  a  cui  deve  seguire  la  cancellazione  dalle   relative
graduatorie.
       Il  Provveditore  agli  Studi,  nel  rigoroso  rispetto  delle
graduatorie anzidette, tenuto conto delle rinunce comunicate e  delle
preferenze  espresse dagli interessati, assegna i singoli corsisti ai
diversi corsi.
(9)  - Nel caso di esaurimento della graduatoria  di  una  delle  due
sezioni,  il  Provveditore  agli  Studi puo' disporre che i rimanenti
posti siano assegnati all'altra sezione, fino al  raggiungimento  del
numero massimo complessivo di n. 40 unita', di cui al precedente art.
2, comma 2.