Art. 16
                         (crediti formativi)
(1)    -  Per  "credito  formativo"  si  intende  il  riconoscimento,
effettuato dal gruppo  di  conduzione  del  corso  con  le  modalita'
descritte  nei  successivi  commi, degli esiti di studi ed esperienze
congruenti,  gia'  compiuti  dal  corsista  in  ordine  a  parti  del
programma  di  insegnamento di cui al D.M. del 27.6.1995, come qui di
seguito specificato:
a)    superamento di esami,  risultante  da  attribuzione  del  voto,
presso  universita' o istituti superiori ad esse assimilati (ai sensi
delle  vigenti  disposizioni  normative  relative  agli   ordinamenti
universitari)   per   il  conseguimento  di  diplomi  di  laurea,  di
specializzazione o di perfezionamento;
b)    diplomi di laurea, di  specializzazione  o  di  perfezionamento
conseguiti presso universita' o istituti superiori ad esse assimilati
(ai   sensi   delle  vigenti  disposizioni  normative  relative  agli
ordinamenti universitari);
c)   pubblicazioni a stampa di particolare valenza  scientifica,  non
aventi,  quindi,  carattere  compilativo  o ricognitivo, ma che diano
qualificato  ed  originale  contributo  alla  ricerca  sugli   ambiti
disciplinari  previsti  dai  nuovi  programmi  dei  corsi, per quanto
concerne gli aspetti contenutistici, epistemologici e metodologici;
d)    frequenza del corso relativo  all'anno  di  formazione  di  cui
all'art. 440 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297.
(2)    - I crediti formativi di cui puo' essere chiesto -nel biennio-
il riconoscimento hanno la consistenza massima di  cui  al  prospetto
seguente:
AREA DISCIPLINARE n.1 - IL QUADRO
 1.a - Legislazione primaria e secondaria      n.   6 ore
 1.b - Sociologia dell'educazione              n.  24 ore
 1.c - Pedagogia                               n.  10 ore
                  Totale dell'area disciplinare      n. 40 ore
AREA DISCIPLINARE n.2 - IL SOGGETTO
 2.a - Psicologia                              n.  20 ore
 2.b - Biologia                                n.  20 ore
                  Totale dell'area disciplinare      n. 40 ore
AREA DISCIPLINARE n.3 - IL METODO
 - non previsto il riconoscimento di crediti formativi
AREA DISCIPLINARE n.4 - I LINGUAGGI
 4.a - Comunicazione non verbale               n.   8 ore
 4.b - Educazione linguistica                  n.  30 ore
 4.c - Educazione logico-matematica            n.  16 ore
                  Totale dell'area disciplinare      n. 54 ore
AREA DISCIPLINARE n.5 - LA PROFESSIONALITA'
 5.a - Credito formativo per anno di
       formazione di cui all'art. 440
       del D.L.vo 16/4/94 n. 297               n.  60 ore
                oppure
 5.b - Credito formativo per servizio
       prestato                                n.  20 ore
                  Totale dell'area disciplinare      n. 60 o 20 ore
(3)   - Ai fini del riconoscimento di uno o piu' crediti formativi il
corsista dovra' presentare istanza formale, corredata  dei  documenti
utili  (certificati  ed  attestati)  rivolta  al direttore del corso,
prima della conclusione della "fase iniziale" del  corso  stesso,  di
cui al precedente art. 3, comma 1.
(4)   - Il corsista puo' richiedere il riconoscimento di piu' crediti
formativi e cumulare i benefici conseguiti fino al numero massimo  di
ore, consentito per ciascuna disciplina.
(5)    - Il riconoscimento dei crediti formativi consente al corsista
di  ridurre  l'obbligo  di  frequenza  previsto  per  ciascuna   area
disciplinare nella misura del numero di ore corrispondente ai crediti
formativi riconosciutigli.
(6)   - la riduzione della frequenza e' consentita esclusivamente per
gli insegnamenti della disciplina  a  cui  il  credito  formativo  si
riferisce.
(7)    -  La  valutazione  ed il riconoscimento dei crediti formativi
richiesti dai corsisti ha luogo in una apposita seduta a cura di  una
Commissione costituita dal gruppo di conduzione.
(8)    -  Per  i corsi non statali, il gruppo indicato nel precedente
comma  viene  integrato  da  un  ispettore  tecnico,   nominato   dal
Provveditore,  con  funzione  di  rappresentante dell'Amministrazione
scolastica e di Presidente della Commissione.
(9)   - La  Commissione  esamina  la  documentazione  presentata  dai
candidati  e, attraverso un successivo colloquio concernente le parti
disciplinari ammesse a credito formativo,  decide  a  maggioranza  in
ordine alla attribuzione del riconoscimento medesimo.
       Il   corsista   puo'  preventivamente  produrre  un  eventuale
specifico  elaborato  in  ordine  al  tema  del   credito   formativo
richiesto,   che   sara'   oggetto  di  valutazione  da  parte  della
Commissione.