Art. 17
                              (Assenze)
(1)    -  L'ammissione  agli esami delle singole aree disciplinari e'
disposta con provvedimento motivato del direttore.  Non  puo'  essere
ammesso agli esami chi abbia compiuto assenze, anche se giustificate,
per  un  numero  pari o superiore ad un quinto del monte ore a cui e'
tenuto per ciascuna area disciplinare.
(2)    -  I  corsisti  non  ammessi  agli  esami  possono,  tuttavia,
sostenerli  nello  stesso  corso  ed  entro  il  medesimo  biennio se
recuperano le ore di assenza nell'area disciplinare interessata.
       Il recupero delle assenze  puo'  essere  effettuato  anche  in
altri   corsi   attivati   secondo  le  disposizioni  della  presente
ordinanza.
       Il corsista frequentante corsi non statali puo' effettuare  il
suddetto recupero esclusivamente presso altri corsi non statali.
       Il  corsista  frequentante  corsi  statali  puo' effettuare il
recupero presso altri corsi statali.
(3)  - La frequenza di corsi ai  fini  del  recupero  di  assenze  e'
limitata  ad  un  numero  massimo  inderogabile  di  due  allievi per
disciplina. La relativa ammissione, compatibilmente con il calendario
delle attivita' del corso, e' disposta con provvedimento motivato del
direttore del corso ospitante, al quale va rivolta apposita  istanza,
unitamente  alla  circostanziata attestazione del direttore del corso
di provenienza, relativa alla effettiva frequenza ed ai motivi  delle
assenze.
(4)    - Rimane, tuttavia, tassativo e inderogabile il numero massimo
di  40  corsisti  frequentante  ciascun  corso:  l'eventuale  esubero
comporta  l'immediato  allontanamento  del  corsista dalla frequenza,
senza  alcuna  possibilita'  di  sanatoria  successiva,  ma   con   i
conseguenti  profili  di  responsabilita' del direttore del corso nei
confronti del corsista in buona fede.
(5)  - Tutti i provvedimenti riguardanti la  mobilita'  dei  corsisti
devono  essere  inviati  al  Provveditore  agli  studi  per il dovuto
riscontro di legittimita'.
       Parimenti, il Provveditore agli studi curera'  di  inviare  al
Ministero  della  Pubblica  Istruzione  -Ufficio  Studi,  Bilancio  e
Programmazione,  Ufficio  I-  gli  elenchi  aggiornati  dei  corsisti
frequentanti i corsi sia statali che non statali della provincia.