Art. 18 (Interruzione della frequenza) (1) - Il corsista ha l'obbligo della frequenza per la durata degli anni e per il totale delle ore previsti dai precedenti artt. n. 2, 3 e 7. (2) - Il corsista che per qualsiasi motivo interrompa la frequenza dopo aver sostenuto uno o piu' esami, ha diritto a richiedere un attestato dal quale risultino gli studi compiuti, le assenze effettuate e gli esami superati. Il completamento degli studi puo' essere effettuato presso altro corso, in cui sussistano le condizioni di ammissione previste dalla presente ordinanza. (3) - Il corsista interessato, previa disponibilita' di posti, puo' a domanda ottenere in anni successivi l'eventuale riammissione ad altro corso. Il gruppo di conduzione, con motivata delibera, decide sull'esonero di cui il corsista puo' fruire in ordine a quanto acquisito e documentato ai sensi del precedente comma. (4) - Ove il lasso di tempo intercorrente fra l'interruzione e la ripresa della frequenza sia a giudizio del gruppo di conduzione eccessivo, al fine di mantenere una continuita' formativa per i corsisti che abbiano sostenuto positivamente taluni o tutti gli esami o attivita' guidate, lo stesso gruppo puo' sottoporre detti corsisti ad un colloquio, indicando preventivamente i contenuti disciplinari o le attivita' guidate su cui prepararsi, secondo le procedure previste per la fruizione dei crediti formativi. (5) - Entro il termine di svolgimento della fase iniziale del primo anno di corso e' consentito ricoprire posti che si siano resi vacanti, attingendo dalla graduatoria formata per le ammissioni. In fasi successive, per i posti eventualmente resisi disponibili, e' possibile accogliere le richieste prodotte da corsisti frequentanti altri corsi purche' in regola con la frequenza e gli esami, ovvero per i recuperi.