Art. 18
                   (Interruzione della frequenza)
(1)    - Il corsista ha l'obbligo della frequenza per la durata degli
anni e per il totale delle ore previsti dai precedenti artt. n. 2,  3
e 7.
(2)    - Il corsista che per qualsiasi motivo interrompa la frequenza
dopo aver sostenuto uno o piu' esami,  ha  diritto  a  richiedere  un
attestato   dal  quale  risultino  gli  studi  compiuti,  le  assenze
effettuate e gli esami superati.
       Il completamento degli studi  puo'  essere  effettuato  presso
altro  corso,  in cui sussistano le condizioni di ammissione previste
dalla presente ordinanza.
(3)  - Il corsista interessato, previa disponibilita' di posti,  puo'
a  domanda  ottenere  in  anni successivi l'eventuale riammissione ad
altro corso. Il gruppo di conduzione, con motivata  delibera,  decide
sull'esonero  di  cui  il  corsista  puo'  fruire  in ordine a quanto
acquisito e documentato ai sensi del precedente comma.
(4)  - Ove il lasso di tempo intercorrente fra  l'interruzione  e  la
ripresa  della  frequenza  sia  a  giudizio  del gruppo di conduzione
eccessivo, al fine di  mantenere  una  continuita'  formativa  per  i
corsisti che abbiano sostenuto positivamente taluni o tutti gli esami
o  attivita' guidate, lo stesso gruppo puo' sottoporre detti corsisti
ad un colloquio, indicando preventivamente i contenuti disciplinari o
le attivita' guidate su cui prepararsi, secondo le procedure previste
per la fruizione dei crediti formativi.
(5)  - Entro il termine di svolgimento della fase iniziale del  primo
anno  di  corso  e'  consentito  ricoprire  posti  che  si siano resi
vacanti, attingendo dalla graduatoria formata per le ammissioni.
       In  fasi  successive,  per  i   posti   eventualmente   resisi
disponibili,   e'  possibile  accogliere  le  richieste  prodotte  da
corsisti frequentanti altri corsi purche' in regola con la  frequenza
e gli esami, ovvero per i recuperi.