Art. 24 (Ispettore tecnico rappresentante dell'Amministrazione scolastica) (1) - L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica, nei singoli corsi, e' conferito esclusivamente al personale appartenente al ruolo ispettivo tecnico in servizio, o in quiescenza da non oltre un triennio, in sede di espletamento delle prove di esame finale di tesi nei corsi sia statali che non statali e in sede di espletamento delle prove selettive di accesso e del successivo esame di valutazione dei crediti formativi. (2) - L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica all'esame finale di tesi e' conferito dal Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I -. L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica nei singoli corsi non statali per ciascuna provincia, alle prove selettive di accesso e del successivo esame di valutazione dei crediti formativi, e' conferito dal competente Provveditore agli studi. Il Provveditore agli Studi puo' concertare con il Sovrintendente Scolastico Regionale e con la Segreteria tecnica regionale degli ispettori il piano di nomine preordinato a garantire la necessaria presenza dell'ispettore tecnico. il predetto piano di nomina e/o i singoli provvedimenti di nomina devono essere tempestivamente trasmessi per conoscenza al Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I -. L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica avra' la durata necessaria per il suo compiuto espletamento. (3) - Gli ispettori tecnici, di cui ai precedenti commi, fanno parte di diritto ed a tutti gli effetti della commissione esaminatrice ed hanno funzioni di Presidente; gli esami eventualmente svolti in assenza dell'ispettore tecnico sono affetti da nullita' insanabile e comportano, oltre che l'obbligo di ripetizione dei predetti esami, conseguenti profili di responsabilita' nei confronti del direttore del corso che ha comunque proceduto allo svolgimento dell'esame, pur in assenza del predetto rappresentante dell'Amministrazione scolastica. (4) - L'ispettore tecnico, nominato per le prove selettive di accesso: - in via preliminare, a) accerta, anche sul piano documentale, la permanenza, alla data della visita, dei requisiti formali e sostanziali che hanno dato luogo al riconoscimento del corso; b) in particolare, esamina la documentazione dei titoli del direttore e dei docenti del corso, nonche' del relativo impianto didattico-amministrativo; - in sede di esame, a) assicura la conformita' dello svolgimento delle prove in via generale alla vigente normativa relativa alle procedure concorsuali, in via particolare, a quelle piu' specifiche contenute nella presente ordinanza; b) in caso di dubbia interpretazione o di constatata illegittimita' dispone, ove possibile e rientranti nella propria competenza, interventi ripristinativi della legittimita', ovvero richiede l'immediato intervento del competente Provveditore agli studi il quale deve attivare di conseguenza la competente Commissione di Vigilanza, di cui al successivo art. 25 comma 2 della presente O.M. (5) - L'ispettore tecnico, nominato per le prove di valutazione dei crediti formativi, del pari: - in via preliminare, a) accerta, anche sul piano documentale, la permanenza alla data della visita, di tutti i requisiti formali e sostanziali che hanno dato luogo al riconoscimento del corso; b) in particolare, esamina la documentazione dei titoli del direttore e dei docenti del corso, nonche' del relativo impianto didattico-amministrativo; - in sede di esame, a) assicura la conformita' dei contenuti delle prove e dei crediti formativi accolti alle indicazioni fornite dalla presente ordinanza e dai criteri stabiliti dal D.M. 27.6.1995, relativo ai nuovi programmi dei corsi di specializzazione, nonche' la regolarita' delle procedure; b) verifica i requisiti di ammissibilita' dei corsisti, nonche' controlla rigorosamente l'avvenuto rispetto delle procedure concorsuali di selezione e la successiva predisposizione delle graduatorie di ammissione, di cui ai precedenti artt. 14 e 15. (6) - L'ispettore tecnico rappresentante dell'Amministrazione scolastica, nominato per l'esame finale di diploma finale, in particolare: a) acquisisce gli elementi necessari sui programmi svolti per le singole materie, sugli esami e sulle relative votazioni riportate da ciascun candidato, sulla sua frequenza alle lezioni, sulla sua partecipazione a tutte le attivita' didattiche e di tirocinio e su quanto altro possa essere ritenuto utile al fine di una piu' obiettiva valutazione; b) verifica i requisiti di ammissibilita' ai corsi e la conformita' delle tesi di diploma ai criteri fissati dal precedente art. 13, nonche' la regolare tenuta dei registri del corso, con particolare riguardo al registro dei verbali redatto dal gruppo di conduzione. (7) - Al termine delle operazioni di esame e, comunque entro e non oltre 10 giorni, il rappresentante dell'Amministrazione deve far pervenire al Provveditore agli studi competente per territorio per gli eventuali ulteriori adempimenti, nonche al Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studi Bilancio e Programmazione, Ufficio I - una dettagliata relazione sul loro svolgimento, con allegati i relativi verbali e le osservazioni ritenute piu' opportune: cio' al fine di segnalare eventuali aspetti particolarmente positivi o carenze e difficolta' riscontrate. La predetta relazione costituisce significativo elemento di valutazione dell'attivita' pregressa dell'Ente, al fine del rinnovo del riconoscimento per l'anno successivo, nonche', nei casi piu' gravi, ai fini del provvedimento di riconoscimento.