Art. 24
 (Ispettore tecnico rappresentante dell'Amministrazione scolastica)
(1)   - L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica,
nei  singoli  corsi,  e'  conferito   esclusivamente   al   personale
appartenente  al ruolo ispettivo tecnico in servizio, o in quiescenza
da non oltre un triennio, in sede  di  espletamento  delle  prove  di
esame  finale di tesi nei corsi sia statali che non statali e in sede
di espletamento delle prove selettive di  accesso  e  del  successivo
esame di valutazione dei crediti formativi.
(2)    - L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica
all'esame finale di tesi e' conferito dal  Ministero  della  Pubblica
Istruzione - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I -.
       L'incarico  di  rappresentante dell'Amministrazione scolastica
nei singoli corsi non statali  per  ciascuna  provincia,  alle  prove
selettive  di  accesso  e  del  successivo  esame  di valutazione dei
crediti formativi, e'  conferito  dal  competente  Provveditore  agli
studi.   Il   Provveditore   agli   Studi   puo'  concertare  con  il
Sovrintendente Scolastico  Regionale  e  con  la  Segreteria  tecnica
regionale  degli ispettori il piano di nomine preordinato a garantire
la necessaria presenza dell'ispettore tecnico. il predetto  piano  di
nomina   e/o   i   singoli  provvedimenti  di  nomina  devono  essere
tempestivamente trasmessi per conoscenza al Ministero della  Pubblica
Istruzione - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I -.
       L'incarico  di  rappresentante dell'Amministrazione scolastica
avra' la durata necessaria per il suo compiuto espletamento.
(3)  - Gli ispettori tecnici, di cui ai precedenti commi, fanno parte
di diritto ed a tutti gli effetti della commissione  esaminatrice  ed
hanno  funzioni  di  Presidente;  gli  esami  eventualmente svolti in
assenza dell'ispettore tecnico sono affetti da nullita' insanabile  e
comportano,  oltre  che  l'obbligo di ripetizione dei predetti esami,
conseguenti profili di responsabilita' nei  confronti  del  direttore
del  corso che ha comunque proceduto allo svolgimento dell'esame, pur
in   assenza   del   predetto   rappresentante   dell'Amministrazione
scolastica.
(4)    -  L'ispettore  tecnico,  nominato  per  le prove selettive di
accesso:
- in via preliminare,
a)  accerta, anche sul piano documentale, la  permanenza,  alla  data
della  visita,  dei  requisiti  formali  e sostanziali che hanno dato
luogo al riconoscimento del corso;
b)    in  particolare,  esamina  la  documentazione  dei  titoli  del
direttore  e  dei  docenti  del  corso, nonche' del relativo impianto
didattico-amministrativo;
- in sede di esame,
a)   assicura la conformita' dello svolgimento  delle  prove  in  via
generale  alla vigente normativa relativa alle procedure concorsuali,
in via particolare, a quelle piu' specifiche contenute nella presente
ordinanza;
b)   in caso di dubbia interpretazione o di constatata illegittimita'
dispone,  ove  possibile  e  rientranti  nella  propria   competenza,
interventi   ripristinativi   della   legittimita',  ovvero  richiede
l'immediato intervento del  competente  Provveditore  agli  studi  il
quale  deve  attivare  di  conseguenza  la  competente Commissione di
Vigilanza, di cui al successivo art. 25 comma 2 della presente O.M.
(5)  - L'ispettore tecnico, nominato per le prove di valutazione  dei
crediti formativi, del pari:
- in via preliminare,
a)    accerta,  anche  sul piano documentale, la permanenza alla data
della visita, di tutti i requisiti formali e  sostanziali  che  hanno
dato luogo al riconoscimento del corso;
b)    in  particolare,  esamina  la  documentazione  dei  titoli  del
direttore e dei docenti del  corso,  nonche'  del  relativo  impianto
didattico-amministrativo;
- in sede di esame,
a)    assicura la conformita' dei contenuti delle prove e dei crediti
formativi accolti alle indicazioni fornite dalla presente ordinanza e
dai criteri stabiliti dal D.M. 27.6.1995, relativo ai nuovi programmi
dei  corsi  di  specializzazione,  nonche'   la   regolarita'   delle
procedure;
b)    verifica  i  requisiti  di ammissibilita' dei corsisti, nonche'
controlla   rigorosamente   l'avvenuto   rispetto   delle   procedure
concorsuali  di  selezione  e  la  successiva  predisposizione  delle
graduatorie di ammissione, di cui ai precedenti artt. 14 e 15.
(6)    -  L'ispettore  tecnico  rappresentante   dell'Amministrazione
scolastica,  nominato  per  l'esame  finale  di  diploma  finale,  in
particolare:
a) acquisisce gli elementi necessari  sui  programmi  svolti  per  le
singole  materie, sugli esami e sulle relative votazioni riportate da
ciascun candidato,  sulla  sua  frequenza  alle  lezioni,  sulla  sua
partecipazione  a  tutte  le attivita' didattiche e di tirocinio e su
quanto altro  possa  essere  ritenuto  utile  al  fine  di  una  piu'
obiettiva valutazione;
b)  verifica  i requisiti di ammissibilita' ai corsi e la conformita'
delle tesi di diploma ai criteri  fissati  dal  precedente  art.  13,
nonche'  la  regolare  tenuta dei registri del corso, con particolare
riguardo al registro dei verbali redatto dal gruppo di conduzione.
(7)  - Al termine delle operazioni di esame e, comunque entro  e  non
oltre  10  giorni,  il  rappresentante  dell'Amministrazione deve far
pervenire al Provveditore agli studi competente  per  territorio  per
gli  eventuali  ulteriori  adempimenti,  nonche  al  Ministero  della
Pubblica  Istruzione  -  Ufficio  Studi  Bilancio  e  Programmazione,
Ufficio  I  -  una  dettagliata  relazione  sul loro svolgimento, con
allegati  i  relativi  verbali  e  le  osservazioni   ritenute   piu'
opportune:    cio'   al   fine   di   segnalare   eventuali   aspetti
particolarmente positivi o carenze e difficolta' riscontrate.
       La predetta relazione costituisce  significativo  elemento  di
valutazione  dell'attivita'  pregressa dell'Ente, al fine del rinnovo
del riconoscimento per l'anno  successivo,  nonche',  nei  casi  piu'
gravi, ai fini del provvedimento di riconoscimento.