Art. 27 (Riconversione diploma di specializzazione monovalente) (1) - I possessori dei diplomi monovalenti conseguiti ai sensi del D.P.R. n. 970/1975 devono riconvertire gli stessi in diplomi polivalenti entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Il modulo di riconversione e' costituito da un numero complessivo di 150 ore di frequenza ripartite nelle cinque aree disciplinari come di seguito indicato: - Area disciplinare n. 1 - IL QUADRO - ore 30 Legislazione n. 10 (Le principali norme italiane) Sociologia n. 10 (parte di Sociologia, minora- zione, disabilita' ed altro) Pedagogia n. 10 (la parte che si riferisce alle minorazioni non afferenti al titolo monovalente posse- duto, del sottocapitolo: Implicazioni pedagogiche ed altro) - Area disciplinare n. 2 - IL SOGGETTO - ore 30 Psicologia n. 15 (parte della disciplina da definirsi a cura del Gruppo di conduzione di ciascun Corso) Biologia n. 15 (parte della disciplina da definirsi a cura del Gruppo di conduzione di ciascun Corso) - Area disciplinare n. 3 - IL METODO - ore 30 Metodologia n. 30 (Metodologia della ricerca e Risorse didattiche e tecnolo- giche) - Area disciplinare n. 4 - I LINGUAGGI - ore 30 Comunic.n.v. n. 10 (parte della disciplina da definirsi a cura del Gruppo di conduzione di ciascun Corso) Educaz.linguist. n. 10 (parte della disciplina da definirsi a cura del Gruppo di conduzione di ciascun Corso) Logica e matem. n. 10 (parte della disciplina da definirsi a cura del Gruppo di conduzione di ciascun Corso) - Area disciplinare n. 5 - PROFESSIONALITA' - ore 30 Org.comp.disc. n. 30 (da distribuirsi in ciascuna delle aree in cui si suddivide il programma) (2) - La riconversione del titolo monovalente e' subordinata alla frequenza delle lezioni, al superamento degli esami ed alla discussione di una tesi di diploma con le stesse modalita' previste dai precedenti artt. 11, 12 e 13. Il modulo deve essere svolto nell'ambito di una sola annualita', che si conclude con l'esame di tesi.