Art. 30
                      (Decorrenza delle norme)
(1)    -  Salvo  quanto  disposto  in  via transitoria negli articoli
precedenti, la presente ordinanza ha carattere permanente.
       Essa  si  applica  in  riferimento  alle  attivita'  formative
previste a partire dall'anno scolastico 1996/97.
       In   prima   applicazione,   tutti  i  termini  relativi  alla
presentazione, istruzione e decisione delle istanze di riconoscimento
si intendono prorogati di cinque mesi.
(2)  - Le eventuali modifiche o integrazioni alla presente  ordinanza
saranno emanate entro il 10 dicembre di ciascun anno.