Art. 30 (Decorrenza delle norme) (1) - Salvo quanto disposto in via transitoria negli articoli precedenti, la presente ordinanza ha carattere permanente. Essa si applica in riferimento alle attivita' formative previste a partire dall'anno scolastico 1996/97. In prima applicazione, tutti i termini relativi alla presentazione, istruzione e decisione delle istanze di riconoscimento si intendono prorogati di cinque mesi. (2) - Le eventuali modifiche o integrazioni alla presente ordinanza saranno emanate entro il 10 dicembre di ciascun anno.