Art. 4
           (Organizzazione delle competenze professionali
                         -gia' "tirocinio"-)
(1)   - In ordine alla organizzazione delle competenze professionali,
di cui al successivo art. 7, per  ciascuna  delle  due  annualita'  i
corsisti  debbono  seguire n. 150 ore di esperienze professionali, di
cui n. 50 dedicate alla parte "A", n. 80 alla parte "B" e n. 20  alla
parte "C" dei relativi Programmi.
(2)   - Le attivita' relative alle parti "A" e "B" dei programmi sono
organizzate e seguite dai docenti esperti, di cui al successivo  art.
9,  coordinati  dal  componente del Gruppo di conduzione responsabile
dell'area specifica.
       Ciascun docente esperto puo'  seguire  non  piu'  di  quindici
corsisti,  i  quali  svolgono le esperienze indicate nei Programmi in
gruppi di non  oltre  sei  unita'.  La  composizione  dei  gruppi  e'
stabilita  dal responsabile dell'area, tenendo conto della necessita'
di consentire la diversificazione e la circolarita' delle  esperienze
nei diversi ordini e gradi di scuola.
(3)    -  I docenti esperti per la conduzione dei singoli gruppi sono
scelti, con le modalita' generali di nomina di cui al successivo art.
9; previo nulla osta da parte del  Capo  dell'Istituto  ove  prestano
servizio.
(4)    -  Nell'ambito  delle  indicazioni  operative  illustrate  nei
relativi Programmi, le  attivita'  guidate  sono  svolte  secondo  le
direttive  ed  in  presenza  del  docente  esperto  che segue ciascun
gruppo.
(5)  - Le esperienze dirette si  svolgono  all'interno  delle  scuole
nelle  quali  siano presenti esperienze di integrazione scolastica di
alunni in situazione di  handicap.  Tali  esperienze  debbono  essere
concordate  con  il  dirigente  della  scuola presso la quale esse si
svolgono e debbono  essere,  in  ogni  caso,  condotte  nel  rispetto
dell'autonomia  operativa  del personale scolastico e con particolare
riguardo alla dignita' personale degli alunni coinvolti.
       Non e', pertanto, consentita la contemporanea presenza di piu'
tirocinanti nella stessa classe, con lo stesso alunno  in  situazione
di  handicap.  In  alternativa e' possibile organizzare esperienze in
appositi e specifici laboratori dotati  di  sistemi  di  osservazione
diretta non invasiva.
       II  il  Dirigente  della  scuola  puo'  disporre  in qualsiasi
momento, con motivato provvedimento, da comunicare in  via  riservata
al  Provveditore  che  ne  valuta la fondatezza, la sospensione delle
esperienze dirette comunque organizzate.
(6)   - Le esperienze previste  nella  parte  "C"  del  programma  di
organizzazione  delle  competenze  professionali sono scelte e svolte
direttamente dai corsisti in orario  diverso  da  quello  in  cui  si
tengono  le  altre  attivita'  corsuali.  Qualora  non  si  tratti di
attivita' organizzata nell'ambito  del  Corso  biennale,  i  corsisti
debbono  formalmente  chiedere  il  consenso alla direzione del corso
stesso almeno dieci giorni  prima  dell'inizio  di  tali  esperienze.
L'attivita'  si  intende  autorizzata, ai fini del riconoscimento del
relativo titolo di frequenza, qualora, entro cinque giorni dalla data
di  presentazione di tale domanda, la direzione del Corso non sollevi
eccezioni.
(7)   - Tutte le attivita' e  le  esperienze  previste  nel  presente
articolo  sono  considerate  valide  solo  se attestate dal dirigente
della scuola presso la quale si sono svolte, ovvero dal direttore del
Corso, previa acquisizione  di  idonea  certificazione  di  frequenza
acquisita  agli atti, nel caso si tratti di iniziative afferenti alla
parte "C" dei Programmi.
       Nel caso di esperienze svolte presso  scuole  o  istituti  non
statali  di  provincia  diversa  da  quella ove si tiene il Corso, la
firma  del  Dirigente  della  scuola  deve  essere  autenticata   dal
competente Provveditore agli studi.
(8)  - Il Direttore del corso ha cura di raccogliere e custodire agli
atti la documentazione prevista nella parte "B" e "C" del Programma:
-  dichiarazione rilasciata dal dirigente o dal legale rappresentante
  della Istituzione visitata;
- dettagliato rapporto sulla visita effettuata;
- attestazione di partecipazione a convegni o seminari organizzati da
  istituzioni pubbliche o associazioni legalmente costituite.