Art. 4 (Organizzazione delle competenze professionali -gia' "tirocinio"-) (1) - In ordine alla organizzazione delle competenze professionali, di cui al successivo art. 7, per ciascuna delle due annualita' i corsisti debbono seguire n. 150 ore di esperienze professionali, di cui n. 50 dedicate alla parte "A", n. 80 alla parte "B" e n. 20 alla parte "C" dei relativi Programmi. (2) - Le attivita' relative alle parti "A" e "B" dei programmi sono organizzate e seguite dai docenti esperti, di cui al successivo art. 9, coordinati dal componente del Gruppo di conduzione responsabile dell'area specifica. Ciascun docente esperto puo' seguire non piu' di quindici corsisti, i quali svolgono le esperienze indicate nei Programmi in gruppi di non oltre sei unita'. La composizione dei gruppi e' stabilita dal responsabile dell'area, tenendo conto della necessita' di consentire la diversificazione e la circolarita' delle esperienze nei diversi ordini e gradi di scuola. (3) - I docenti esperti per la conduzione dei singoli gruppi sono scelti, con le modalita' generali di nomina di cui al successivo art. 9; previo nulla osta da parte del Capo dell'Istituto ove prestano servizio. (4) - Nell'ambito delle indicazioni operative illustrate nei relativi Programmi, le attivita' guidate sono svolte secondo le direttive ed in presenza del docente esperto che segue ciascun gruppo. (5) - Le esperienze dirette si svolgono all'interno delle scuole nelle quali siano presenti esperienze di integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap. Tali esperienze debbono essere concordate con il dirigente della scuola presso la quale esse si svolgono e debbono essere, in ogni caso, condotte nel rispetto dell'autonomia operativa del personale scolastico e con particolare riguardo alla dignita' personale degli alunni coinvolti. Non e', pertanto, consentita la contemporanea presenza di piu' tirocinanti nella stessa classe, con lo stesso alunno in situazione di handicap. In alternativa e' possibile organizzare esperienze in appositi e specifici laboratori dotati di sistemi di osservazione diretta non invasiva. II il Dirigente della scuola puo' disporre in qualsiasi momento, con motivato provvedimento, da comunicare in via riservata al Provveditore che ne valuta la fondatezza, la sospensione delle esperienze dirette comunque organizzate. (6) - Le esperienze previste nella parte "C" del programma di organizzazione delle competenze professionali sono scelte e svolte direttamente dai corsisti in orario diverso da quello in cui si tengono le altre attivita' corsuali. Qualora non si tratti di attivita' organizzata nell'ambito del Corso biennale, i corsisti debbono formalmente chiedere il consenso alla direzione del corso stesso almeno dieci giorni prima dell'inizio di tali esperienze. L'attivita' si intende autorizzata, ai fini del riconoscimento del relativo titolo di frequenza, qualora, entro cinque giorni dalla data di presentazione di tale domanda, la direzione del Corso non sollevi eccezioni. (7) - Tutte le attivita' e le esperienze previste nel presente articolo sono considerate valide solo se attestate dal dirigente della scuola presso la quale si sono svolte, ovvero dal direttore del Corso, previa acquisizione di idonea certificazione di frequenza acquisita agli atti, nel caso si tratti di iniziative afferenti alla parte "C" dei Programmi. Nel caso di esperienze svolte presso scuole o istituti non statali di provincia diversa da quella ove si tiene il Corso, la firma del Dirigente della scuola deve essere autenticata dal competente Provveditore agli studi. (8) - Il Direttore del corso ha cura di raccogliere e custodire agli atti la documentazione prevista nella parte "B" e "C" del Programma: - dichiarazione rilasciata dal dirigente o dal legale rappresentante della Istituzione visitata; - dettagliato rapporto sulla visita effettuata; - attestazione di partecipazione a convegni o seminari organizzati da istituzioni pubbliche o associazioni legalmente costituite.