Art. 6
                (Attivazione e aspetti finanziari dei
                           Corsi statali)
(1)  - I Provveditori agli studi che, sulla scorta dei propri decreti
motivati di cui al successivo art. 21, comma 1, intendano organizzare
nella  propria  provincia  uno o piu' corsi biennali, contestualmente
alla richiesta di riconoscimento, da inoltrare al Ministero - Ufficio
Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I -,  devono  indicare  per
ciascuno dei corsi richiesti:
- a) il nominativo del Direttore di ogni corso;
- b) le sedi di attuazione dei corsi;
- c) il piano finanziario.
(2)    -  Il  piano  finanziario deve riferirsi all'intero periodo di
corso,  ferma  restando  l'articolazione  contabile  per   gli   anni
finanziari di svolgimento del corso stesso, nonche' deve tenere conto
degli  oneri  derivanti dal funzionamento delle commissioni, previsti
dalla presente ordinanza.
(3)  - I compensi al direttore ed ai docenti sono corrisposti secondo
le  misure  previste  dalla  normativa  vigente  per   i   corsi   di
aggiornamento.
(4)    -  Le  spese  di  funzionamento  del corso vanno contenute, di
regola, entro il limite massimo di lire  30  milioni  per  corso  nel
biennio  e  vanno  imputati  al  capitolo 1151 del Bilancio di questo
Ministero.
(5)  - I fondi relativi al finanziamento delle attivita', di  cui  ai
precedenti commi 3 e 4, sono accreditati a cura del Ministero, per il
tramite   del  Provveditore  agli  Studi,  alle  singole  istituzioni
scolastiche in  cui  il  corso  medesimo  si  svolge,  segnalate  dal
Provveditore previa acquisizione delle delibere dei competenti organi
collegiali delle istituzioni stesse.
       La rendicontazione di tali fondi e' a carattere regionale.
(6)  - Il rimborso per le spese di trasporto e di missione ai docenti
del  corso  viene  corrisposto  secondo  le  vigenti  disposizioni in
materia di indennita' di missione.
(7)  - Al rimborso delle spese di viaggio  e  di  soggiorno,  nonche'
alla  liquidazione dell'indennita' di missione agli ispettori tecnici
impegnati   nell'attivita'   di   vigilanza   e   di   rappresentanza
ministeriale,  provvedono  gli  Uffici  Scolastici  Provinciali con i
fondi a disposizione sull'apposito capitolo  relativo  all'indennita'
di missione.
       Lo  stesso  Provveditore  dispone,  a richiesta, gli eventuali
anticipi.