Art. 6 (Attivazione e aspetti finanziari dei Corsi statali) (1) - I Provveditori agli studi che, sulla scorta dei propri decreti motivati di cui al successivo art. 21, comma 1, intendano organizzare nella propria provincia uno o piu' corsi biennali, contestualmente alla richiesta di riconoscimento, da inoltrare al Ministero - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I -, devono indicare per ciascuno dei corsi richiesti: - a) il nominativo del Direttore di ogni corso; - b) le sedi di attuazione dei corsi; - c) il piano finanziario. (2) - Il piano finanziario deve riferirsi all'intero periodo di corso, ferma restando l'articolazione contabile per gli anni finanziari di svolgimento del corso stesso, nonche' deve tenere conto degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, previsti dalla presente ordinanza. (3) - I compensi al direttore ed ai docenti sono corrisposti secondo le misure previste dalla normativa vigente per i corsi di aggiornamento. (4) - Le spese di funzionamento del corso vanno contenute, di regola, entro il limite massimo di lire 30 milioni per corso nel biennio e vanno imputati al capitolo 1151 del Bilancio di questo Ministero. (5) - I fondi relativi al finanziamento delle attivita', di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono accreditati a cura del Ministero, per il tramite del Provveditore agli Studi, alle singole istituzioni scolastiche in cui il corso medesimo si svolge, segnalate dal Provveditore previa acquisizione delle delibere dei competenti organi collegiali delle istituzioni stesse. La rendicontazione di tali fondi e' a carattere regionale. (6) - Il rimborso per le spese di trasporto e di missione ai docenti del corso viene corrisposto secondo le vigenti disposizioni in materia di indennita' di missione. (7) - Al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nonche' alla liquidazione dell'indennita' di missione agli ispettori tecnici impegnati nell'attivita' di vigilanza e di rappresentanza ministeriale, provvedono gli Uffici Scolastici Provinciali con i fondi a disposizione sull'apposito capitolo relativo all'indennita' di missione. Lo stesso Provveditore dispone, a richiesta, gli eventuali anticipi.