Art. 8
                (Elenchi provinciali per la docenza)
(1)   - Per la costituzione, a livello provinciale, dell'elenco degli
aspiranti alla docenza nei  corsi  di  specializzazione  disciplinati
dalla  presente ordinanza, i Provveditori agli studi emanano entro il
30 giugno  di  ciascun  anno  una  apposita  circolare  diretta  alle
istituzioni   scolastiche,   alle  Universita'  della  Regione,  agli
I.R.R.S.A.E., alle UU.SS.LL. della provincia, indicando i  termini  e
le  modalita'  per  la presentazione delle domande, che devono essere
corredate  della  documentazione  dimostrativa   del   possesso   dei
requisiti previsti per la docenza, indicati nel precedente art. 7.
(2)    -  L'elenco provinciale viene aggiornato con cadenza biennale,
salvo esaurimento dello stesso.
(3)  - L'elenco provinciale viene redatto a cura di  una  Commissione
nominata dal Provveditore agli Studi che e' composta da:
-   un  dirigente  o  funzionario  amministrativo,  con  funzione  di
  presidente,
- un ispettore tecnico,
- due capi di istituto,
- un collaboratore amministrativo, con funzioni di  segretario  della
  commissione.
       Nella  commissione puo' essere chiamato a titolo consultivo un
docente universitario almeno di seconda fascia.
(4)  - All'elenco provinciale possono essere iscritti, a  domanda,  i
docenti  in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7, comma
3.
       L'istanza,  con  l'indicazione  della  disciplina  e/o   delle
discipline  che  si  intendono  insegnare, deve essere presentata nei
termini  previsiti  dalla  Circolare  Provveditoriale   di   cui   al
precedente  comma  1 e deve essere corredata dalla documentazione dei
titoli posseduti di cui all'art. 7, commi 2 e 3.
       Detta documentazione puo' essere  presentata  anche  in  copia
purche'   autocertificata  dall'interessato  ai  sensi  della  L.  n.
15/1968.
(5)  - Sulla base di tali domande viene formato l'elenco  provinciale
come precedentemente descritto.
       Il Provveditore agli studi da' preventiva notizia della data e
del luogo di pubblicazione del suddetto elenco.
       Avverso  la  mancata iscrizione nell'elenco e' ammesso reclamo
scritto  al  Provveditore  agli  studi  entro  cinque  giorni   dalla
pubblicazione dello stesso.
       Il  Provveditore  decide  in merito in via definitiva: avverso
tale decisione, pertanto, e' esperibile  ricorso  giurisdizionale  al
T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
(6)    -  Il  Provveditore  puo'  procedere  alla cancellazione dagli
elenchi o  sospendere  l'efficacia  della  iscrizione  negli  elenchi
stessi  di  cui  ai  precedenti commi, nei limiti e nei modi previsti
dalla normativa vigente  in  materia  di  iscrizione  agli  albi  dei
docenti abilitati del personale non di ruolo.