Art. 8 (Elenchi provinciali per la docenza) (1) - Per la costituzione, a livello provinciale, dell'elenco degli aspiranti alla docenza nei corsi di specializzazione disciplinati dalla presente ordinanza, i Provveditori agli studi emanano entro il 30 giugno di ciascun anno una apposita circolare diretta alle istituzioni scolastiche, alle Universita' della Regione, agli I.R.R.S.A.E., alle UU.SS.LL. della provincia, indicando i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, che devono essere corredate della documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti previsti per la docenza, indicati nel precedente art. 7. (2) - L'elenco provinciale viene aggiornato con cadenza biennale, salvo esaurimento dello stesso. (3) - L'elenco provinciale viene redatto a cura di una Commissione nominata dal Provveditore agli Studi che e' composta da: - un dirigente o funzionario amministrativo, con funzione di presidente, - un ispettore tecnico, - due capi di istituto, - un collaboratore amministrativo, con funzioni di segretario della commissione. Nella commissione puo' essere chiamato a titolo consultivo un docente universitario almeno di seconda fascia. (4) - All'elenco provinciale possono essere iscritti, a domanda, i docenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7, comma 3. L'istanza, con l'indicazione della disciplina e/o delle discipline che si intendono insegnare, deve essere presentata nei termini previsiti dalla Circolare Provveditoriale di cui al precedente comma 1 e deve essere corredata dalla documentazione dei titoli posseduti di cui all'art. 7, commi 2 e 3. Detta documentazione puo' essere presentata anche in copia purche' autocertificata dall'interessato ai sensi della L. n. 15/1968. (5) - Sulla base di tali domande viene formato l'elenco provinciale come precedentemente descritto. Il Provveditore agli studi da' preventiva notizia della data e del luogo di pubblicazione del suddetto elenco. Avverso la mancata iscrizione nell'elenco e' ammesso reclamo scritto al Provveditore agli studi entro cinque giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il Provveditore decide in merito in via definitiva: avverso tale decisione, pertanto, e' esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. (6) - Il Provveditore puo' procedere alla cancellazione dagli elenchi o sospendere l'efficacia della iscrizione negli elenchi stessi di cui ai precedenti commi, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di iscrizione agli albi dei docenti abilitati del personale non di ruolo.