(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 2.
   La Fondazione ha per scopi primari  la  promozione  della  ricerca
scientifica e dell'istruzione in tutte le loro forme, preferibilmente
attraverso  istituzioni  aventi  sede  nell'ambito della provincia di
Trento.
   La Fondazione, nella continuita' degli scopi originari della Cassa
di risparmio di Trento e Rovereto,  persegue  altresi'  finalita'  di
utilita'  e  di  solidarieta'  sociale  con le iniziative di volta in
volta ritenute piu' idonee.
   La Fondazione opera di preferenza  attraverso  la  definizione  di
propri programmi e progetti di intervento, da realizzare direttamente
o  tramite  la  collaborazione  di  altri soggetti pubblici o privati
interessati.
  Essa puo' compiere, salvo quanto  disposto  dal  successivo  comma,
tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari
necessarie  od  opportune  nei  limiti  di  legge o di statuto per il
conseguimento di tali scopi.
   La Fondazione amministra la partecipazione detenuta nella Cassa di
risparmio  di  Trento  e  Rovereto  S.p.a.;   non   puo'   esercitare
direttamente  l'impresa  bancaria,  ne'  possedere  partecipazioni di
controllo nel capitale di  imprese  bancarie  o  finanziarie  diverse
dalla suddetta societa' per azioni.
   La Fondazione puo' contrarre debiti con le societa' in cui detiene
partecipazioni  o  ricevere  dalle  stesse  garanzie, entro il limite
massimo complessivo del 10 per cento del proprio patrimonio.
   La Fondazione non puo' contrarre debiti ne' ricevere garanzie  ne'
prestarne  per  un  importo  complessivo superiore al 20% del proprio
patrimonio.
                               Art. 3.
   La Fondazione ha sede legale in Trento, in via Galileo Galilei  n.
1, ed ha durata illimitata.
   E'  facolta' del consiglio di amministrazione stabilire una o piu'
sedi amministrative.
                               Art. 6.
   Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione utilizza:
    a) i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio, detratte le
spese di funzionamento e gli accantonamenti  destinati  alla  riserva
finalizzata   all'aumento   di   capitale   della  societa'  bancaria
conferitaria  ed  a  quella  per  il  perseguimento  delle  finalita'
previste  dall'art.  2 della legge n. 266/1991 di cui al punto b) del
precedente art. 4;
    b) le eventuali liberalita' non destinate a patrimonio.
   L'acquisto  e  la  cessione  di  azioni  della  societa'  bancaria
conferitaria sono regolate dalle norme di legge.
   I  proventi  derivanti  dalla  cessione  di  azioni della societa'
conferitaria o di diritti di opzione sulla medesima sono reinvestiti,
ovvero utilizzati per finalita' gestionali, nel rispetto delle  norme
vigenti.
                               Art. 8.
   Il  consiglio  di  amministrazione e' composto dal presidente, dal
vice presidente e da numero sei consiglieri, piu' i  membri  cooptati
dal consiglio medesimo ai sensi del penultimo e dell'ultimo comma del
presente articolo.
   Il  presidente  e  il  vice  presidente  sono  nominati secondo le
modalita' previste dal successivo art. 13.
   Sei dei consiglieri  sono  nominati,  con  le  modalita'  previste
dall'art. 9, su designazione:
    uno del comune di Trento;
    uno del comune di Rovereto;
    due della provincia autonoma di Trento;
    due   della   camera   di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Trento.
  I membri del consiglio  di  amministrazione  dovranno  possedere  i
seguenti requisiti:
    essere residenti in provincia di Trento da almeno cinque anni;
    essere  soggetti  provenienti  dalle  categorie imprenditoriali e
professionali,  ovvero   dai   campi   d'intervento   primari   della
Fondazione,   individuati  all'art.  2,  primo  comma,  del  presente
statuto;  in  quest'ultimo  caso  dovranno  essere  dotati  di   alta
qualificazione   conseguita   nell'ambito   della  propria  attivita'
professionale;
    possedere i requisiti richiesti per i  partecipanti  al  capitale
delle banche e quelli previsti dall'art. 2392 del codice civile;
    non  trovarsi  in una delle situazioni contemplate dai successivi
articoli 10 e 12.
    La nomina negli organi della Fondazione con designazione da parte
di enti diversi e'  funzionale  esclusivamente  al  migliore  e  piu'
proficuo andamento della Fondazione e non comporta rappresentanza dei
soggetti  dai  quali proviene la designazione; e' escluso ogni potere
di indirizzo, vigilanza e  controllo  del  designante  sul  nominato,
revoca compresa.
   Dei  due membri del consiglio della Fondazione nominati in seguito
alla designazione della  provincia  autonoma  di  Trento  uno  dovra'
essere  residente  nel circondario del tribunale di Trento ed uno nel
circondario del tribunale di Rovereto; dei due membri  del  consiglio
della  Fondazione  nominati in seguito alla designazione della camera
di  commercio  uno  dovra'  essere  residente  nel  circondario   del
tribunale di Trento ed uno nel circondario del tribunale di Rovereto.
   La composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione,
inclusi  il  presidente,  il  vice  presidente  ed i membri cooptati,
dovra' essere tale da comprendere almeno tre membri  provenienti  dai
settori  d'intervento  primari  della  Fondazione  ed almento quattro
membri provenienti dalle categorie imprenditoriali  e  professionali;
di  questi  almeno uno dovra' essere un professionista iscritto ad un
albo professionale.
  Il consiglio di  amministrazione  cooptera'  nel  proprio  seno  il
rettore dell'Universita' degli studi di Trento ed il presidente della
camera  di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento.
Potra' inoltre cooptare un altro membro dotato di alta qualificazione
conseguita nell'ambito  della  propria  attivita'  professionale  nei
campi  d'intervento primari della Fondazione, individuati all'art. 2,
primo comma, del presente statuto.
  I membri cooptati non potranno, in ogni caso, superare il numero di
tre. All'atto del compimento del mandato presso i rispettivi  enti  e
comunque  non  oltre  il  limite  previsto  dal successivo art. 10, i
presidenti degli enti  citati  al  comma  precedente  decadono  dalla
carica di membri del consiglio di amministrazione della Fondazione.
                               Art. 9.
  Ciascuno  degli  enti citati al terzo comma dell'art. 8 designera',
per ogni nomina da effettuare, una terna di nominativi, ciascuno  dei
quali  dovra'  essere  in  possesso  dei  requisiti per la nomina. La
Fondazione procedera' alla verifica dei requisiti e quindi, in seduta
del consiglio da tenersi pubblica  o  alla  presenza  di  un  notaio,
verra'  sorteggiato  un  nominativo  da  ciascuna  terna proposta; il
consiglio procedera' seduta stante alla nomina del sorteggiato.
   La composizione delle terne dovra' rispettare le regole seguenti.
   La camera di commercio inserira' nelle terne di propria competenza
nominativi da scegliere tra gli appartenenti alle  categorie  oggetto
di  interesse  statutario  da parte del medesimo ente; gli altri enti
potranno designare nominativi di persone appartenenti alle  categorie
imprenditoriali e professionali, ovvero ai campi d'intervento primari
della  Fondazione,  individuati all'art. 2, primo comma, del presente
statuto.
   Ciascuna terna formulata dalla  provincia  autonoma  di  Trento  e
dalla  camera  di  commercio  dovra'  contenere  tutti  nominativi di
residenti nel circondario del tribunale di  appartenenza  del  membro
del  consiglio  che ha cessato il mandato e che il nominando andra' a
sostituire.
   Per i dodici  mesi  successivi  ad  una  precedente  designazione,
nessun  nominativo  potra'  far  parte  di  piu'  di una terna, anche
formulata da enti diversi.
   Non  potra'  essere  designato  il  nominativo  di   un   soggetto
ineleggibile ai sensi dei successivi articoli 10 e 12.
   Qualora  la  composizione del consiglio di amministrazione, con la
cessazione dall'incarico di un membro  del  consiglio  medesimo,  non
rispetti  piu'  il  requisito  del  terzultimo  comma dell'art. 8, la
Fondazione  richiedera'  all'ente  cui  spetta  la  designazione   di
indicare  una  terna di nominativi dotati tutti delle caratteristiche
necessarie a soddisfare la condizione  medesima;  tale  richiesta  e'
vincolante.
   Ove  il  membro del consiglio della Fondazione che ha terminato il
mandato sia rieleggibile ai sensi del successivo art. 12, l'ente  cui
spetta  la  designazione  potra',  se  lo  ritiene,  proporre  la sua
riconferma, anziche' formulare una terna di nominativi; in  tal  caso
il   consiglio  di  amministrazione  della  Fondazione  procedera'  a
nominare il designato.
   In alternativa l'ente, se trattasi della camera di commercio, puo'
indicare il  proprio  precedente  presidente,  purche'  questi  abbia
terminato  un  mandato  nel consiglio della Fondazione da non piu' di
tre anni e sia rieleggibile ai sensi dell'art. 12.
   La composizione delle  terne,  ovvero  l'atto  di  riconferma  del
consigliere  uscente  o  di accoglimento dell'ipotesi di cui al comma
precedente, dovranno essere comunicati alla Fondazione,  a  mezzo  di
lettera  raccomandata  con  ricevuta di ritorno, entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Fondazione,  da
inviarsi  con  lo  stesso mezzo. Detta comunicazione dovra' contenere
tutti gli elementi utili e necessari per  valutare  i  requisiti  dei
designati; qualora tali termini non siano rispettati, il consiglio di
amministrazione  della Fondazione procedera' direttamente alla nomina
del membro mancante, rispettando anche il requisito territoriale. Nel
caso  in cui la verifica dei requisiti per uno o piu' designati desse
esito  negativo,  la  Fondazione  invitera'  ultimativamente   l'ente
designante  a sostituire il o i nominativi con nominativi di soggetti
dotati dei requisiti richiesti, entro il termine perentorio di trenta
giorni, trascorso il quale  la  Fondazione  procedera'  autonomamente
alla   nomina   del   consigliere   rispettando  anche  il  requisito
territoriale.
                              Art. 10.
  Il presidente, il vice presidente e gli altri membri del  consiglio
durano in carica cinque anni.
   Il  membro  del  consiglio  di  amministrazione (presidente e vice
presidente  inclusi)  che  cessi  dal  secondo  mandato,  anche   non
consecutivo,  nell'arco  di  dieci  anni,  non  puo'  fare  parte del
consiglio nel quinquennio successivo.
   Fatte salve le norme di legge,  i  membri  del  consiglio  scaduti
rimangono in carica fino a quando subentrino i loro successori.
   I  membri  in  surrogazione  di  coloro  che vengono a mancare per
morte, dimissioni o altre cause, restano  in  carica  per  la  durata
residua del mandato dei loro predecessori.
  Coloro  che  all'atto  della  nomina,  o successivamente, vengano a
trovarsi in una delle condizioni di incompatibilita'  previste  dalla
legge  o  dallo  statuto,  sono  dichiarati decaduti dal consiglio di
amministrazione.
   Il  presidente  prende  l'iniziativa  per  la  loro   sostituzione
invitando sollecitamente a provvedere l'ente designante.
                              Art. 11.
   Le   cariche  amministrative  e  di  controllo  assunte  nell'ente
Fondazione sono incompatibili con  le  cariche  amministrative  e  di
controllo  assunte  nella  societa' conferitaria ai sensi dell'art. 1
del presente statuto e nelle societa' ed enti che con essa compongono
il gruppo creditizio, salvo  quanto  espressamente  consentito  dalle
disposizioni in vigore.
   Inoltre,  tali  cariche sono incompatibili con l'appartenenza agli
organi statutari degli enti che, ai sensi del terzo  comma  dell'art.
8,  effettuano  le  designazioni  per il consiglio di amministrazione
della Fondazione; fanno eccezione i  membri  cooptati  ai  sensi  del
penultimo comma dell'art. 8.
    Non e' consentito ad un singolo consigliere ricoprire piu' di tre
incarichi  amministrativi  e  di controllo in societa' aventi fini di
lucro,   partecipate    dalla    Fondazione    direttamente    ovvero
indirettamente,  ove la medesima Fondazione o la conferitaria Caritro
S.p.a. abbiano provveduto a nominarlo o a designarlo.
   Gli interessati dovranno versare alla  Fondazione  gli  emolumenti
eccedenti  il  doppio  del compenso piu' alto previsto per le cariche
ricoperte ai sensi del comma precedente, Fondazione inclusa.
                              Art. 12.
   Non  possono  far  parte  del  consiglio  di   amministrazione   i
dipendenti   in   servizio   della   Fondazione   o   della  societa'
conferitaria, il coniuge ed i parenti fino  al  secondo  grado  degli
altri amministratori o dei dipendenti della Fondazione.
                              Art. 13.
   Il  presidente  e  il vice presidente sono eletti dal consiglio di
amministrazione con il voto favorevole di due terzi  dei  consiglieri
in   carica  e  devono  essere  scelti  tra  personalita'  del  mondo
dell'economia, delle professioni, della cultura e della scienza,  che
siano residenti da almeno cinque anni in provincia di Trento.
   Non  possono  essere  eletti  alla  carica  di  presidente  e vice
presidente i sei membri del consiglio di amministrazione nominati con
i meccanismi previsti all'art. 9  e  quelli  cooptati  nel  consiglio
medesimo;  l'incompatibilita' dura anche nel caso di dimissioni, fino
alla scadenza naturale del mandato.
   La nomina alle cariche di presidente e vice presidente e'  inoltre
preclusa a coloro che:
    rivestano  o abbiano rivestito nei tre anni antecedenti la carica
di membro del Parlamento, ovvero cariche nei consigli o nelle  giunte
degli enti territoriali;
    abbiano presentato la propria candidatura in elezioni politiche o
amministrative,  tenutesi  nell'arco  degli  ultimi  tre  anni, senza
peraltro risultare eletti;
    ricoprano, o abbiano ricoperto nei tre anni antecedenti,  cariche
di partito sia a livello nazionale, sia in ambito locale;
    siano  presidenti  o  vice  presidenti  di  enti  pubblici  o  di
organismi a prevalente  partecipazione  pubblica;  l'incompatibilita'
dura  anche  in  caso  di dimissioni, fino alla scadenza naturale del
mandato.
   Qualora   il   consiglio   non   provveda    all'elezione    entro
quarantacinque  giorni  dalla  scadenza  ovvero  dalla  notizia della
vacanza, la nomina e' demandata al Ministro del tesoro, su  richiesta
del  presidente  della  Fondazione  ove  la  nomina  riguardi il vice
presidente, di quest'ultimo ove la nomina riguardi il presidente, del
consigliere anziano ove la nomina riguardi entrambi.
   Si intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo
ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina  contemporanea,
il piu' anziano d'eta'.
                              Art. 15.
  Il  consiglio di amministrazione ha il potere di compiere tutti gli
atti di ordinaria e straordinaria  amministrazione  della  Fondazione
nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto.
   Il  consiglio  puo'  delegare,  determinandone i limiti, poteri al
presidente ed al vice presidente o a singoli consiglieri e  conferire
procure al segretario generale o a terzi.
   Delle  decisioni  assunte  dai  titolari di deleghe, dovra' essere
data  comunicazione  al  consiglio  di  amministrazione  secondo   le
modalita' da questo fissate.
   Sono  di  esclusiva  competenza  del consiglio, oltre alle materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
    a) la modifica dello statuto;
    b) la determinazione degli indirizzi  generali  dell'attivita'  e
dell'organizzazione della Fondazione;
    c)  la  nomina del presidente e del vice presidente, salvo quanto
previsto dall'ultimo comma dell'art. 13;
    d) la nomina dei consiglieri nei casi previsti dall'art. 9;
    e) la dichiarazione di decadenza dei consiglieri e dei sindaci;
    f) la nomina e la revoca del segretario generale;
    g) l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili;
    h) l'acquisto e la cessione di azioni e la rinuncia all'esercizio
del diritto di opzione relativamente alle stesse;
    i)  la  determinazione  dei  patti  ed accordi in genere relativi
all'amministrazione  di  societa'  partecipate   direttamente   dalla
Fondazione;
    l)  la  promozione  di  azioni avanti ad organi giurisdizionali e
amministrativi e la resistenza alle stesse;
    m) l'approvazione dei bilanci  preventivi  e  consuntivi  annuali
nonche'  la  sistemazione  degli  eventuali  avanzi  o  disavanzi  di
gestione;
    n) l'approvazione del regolamento per l'attivita' statutaria, dei
programmi e dei progetti di cui all'art. 2, nonche' dei  criteri  per
la gestione dell'attivita' erogativa;
    o)   le   determinazioni   in   ordine   all'utilizzo   del  voto
nell'assemblea delle societa' partecipate;
    p) la determinazione dei compensi  spettanti  ai  componenti  del
consiglio di amministrazione e ai sindaci.
   Il consiglio di amministrazione puo' costituire comitati tecnici e
scientifici  formati  da  esperti  scelti tra persone particolarmente
competenti nei campi di  intervento  della  Fondazione,  chiamando  a
farne parte anche elementi esterni al consiglio di amministrazione. I
comitati  tecnici  e  scientifici  hanno  compiti  di  consulenza;  i
compiti, la durata, le modalita' di funzionamento, nonche' i compensi
sono definiti dal consiglio di amministrazione.
   Il  consiglio  di  amministrazione   puo'   nominare   commissioni
consultive,  di  cui  determina  composizione, durata, attribuzione e
modalita' di funzionamento. Per la  partecipazione  al  lavoro  delle
commissioni  compete  ai  componenti una medaglia di presenza fissata
dal consiglio di  amministrazione,  oltre  al  rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute.
                              Art. 16.
   Il  consiglio  si  riunisce, di regola, ogni tre mesi ed ogni qual
volta il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta
per iscritto almeno 1/3 dei membri, o il collegio sindacale.
   Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da
trattare,  debbono  essere  spediti,  di  norma   a   mezzo   lettera
raccomandata,  almeno  tre  giorni  interi  prima  della riunione, al
domicilio dei singoli membri del consiglio e del collegio  sindacale;
in  caso  di  urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione
telegrafica.  Tuttavia  il  consiglio  puo'  stabilire  modalita'  di
convocazione diverse.
   Per  la  validita'  delle  deliberazioni e' necessaria la presenza
della maggioranza di membri in carica.
   Le deliberazioni sono prese a maggioranza  assoluta  di  voti  dei
presenti.
   Tuttavia  quelle relative alla modifica dello statuto, alla nomina
del segretario  generale,  alla  fusione  o  scioglimento  dell'ente,
devono  essere  assunte  con  il  voto  favorevole  di  due terzi dei
consiglieri presenti.
   In caso di parita' prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
   Le riunioni sono presiedute dal  presidente  o,  in  caso  di  sua
assenza  o  impedimento,  dal  vice  presidente; in caso di assenza o
impedimento  del  vice  presidente,  dal  consigliere  anziano,  come
definito al precedente art. 13.
   I  verbali  delle  riunioni sono redatti da un segretario nominato
dal consiglio. I verbali firmati dal presidente e dal segretario  del
consiglio  sono  trascritti  su  apposito  libro vidimato ai sensi di
legge.
   Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungera'
da segretario il consigliere che verra'  designato  da  chi  presiede
l'adunanza.
   Le  votazioni  su  questioni  riguardanti  consiglieri,  sindaci e
personale direttivo sono  fatte  a  scrutinio  segreto.  Qualora  sia
richiesto dalla meta' dei membri del consiglio presenti, lo scrutinio
segreto  deve  essere  utilizzato  per  le deliberazioni su qualsiasi
altra materia. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, la proposta
che avra' ottenuto il  voto  favorevole  di  meta'  dei  presenti  si
intendera' respinta.
                              Art. 18.
   Il  presidente  svolge  compiti  di  impulso  e  di  coordinamento
dell'attivita'  della  Fondazione,   vigila   sull'esecuzione   delle
deliberazioni del consiglio e sull'andamento generale dell'ente.
   Il  presidente  ha  la  rappresentanza legale della Fondazione, di
fronte a terzi ed in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a
qualsiasi autorita' giudicante, anche  amministrativa,  con  espressa
facolta'  di  nominare avvocati e procuratori alle liti, e consulenti
tecnici) e la firma sociale; la  rappresentanza  legale  e  la  firma
sociale  spettano,  in  caso  di  sua assenza od impedimento, al vice
presidente;  in  caso  di  assenza  o  impedimento  anche  del   vice
presidente, al consigliere definito piu' anziano secondo i criteri di
cui all'art. 13.
   Di  fronte  ai  terzi,  la  firma di chi sostituisce il presidente
costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di  quest'ultimo  o
di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.
                              Art. 19.
                            (ex art. 18)
   Presso  la  Fondazione  funziona un collegio di tre sindaci con le
attribuzioni stabilite dalle norme contenute  nel  codice  civile  in
quanto applicabili.
   Di  essi,  uno e' nominato dalla provincia autonoma di Trento, uno
dalla camera di commercio di Trento, ed uno a rotazione dai comuni di
Trento e di Rovereto.
   Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro  dei  revisori
contabili, istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e
possedere  i requisiti previsti dalla legge. Devono inoltre possedere
i requisiti previsti dall'art. 2392 del codice civile.
   I sindaci restano in carica tre anni e  sono  confermabili.  Fatte
salve  le  norme  di  legge, i sindaci scaduti rimangono nell'ufficio
fino a che non entrino in carica i loro successori.
   Essi intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione.
   In  materia  di  incompatibilita'  e  cumulo  delle  cariche,   si
applicano ai sindaci le disposizioni di cui ai precedenti articoli 11
e 12.
  Ai  sindaci  spetta  un  compenso fisso su base annua stabilito dal
consiglio   di   amministrazione   con   riferimento   alle   tariffe
professionali   dei  dottori  commercialisti,  oltre  a  medaglia  di
presenza per la partecipazione alle riunioni  ed  al  rimborso  delle
spese determinate dal consiglio di amministrazione.
   Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
   Il  sindaco  che,  senza  giustificato motivo, non partecipi a tre
riunioni consecutive del collegio o del consiglio di amministrazione,
decade dall'ufficio e se ne provochera' la sollecita sostituzione  da
parte  di  chi  lo  ha  nominato,  ad iniziativa del presidente della
Fondazione.
   Il sindaco dichiarato decaduto non puo' essere nominato o rieletto
nel periodo successivo.
   Il collegio sindacale, all'atto  dell'insediamento,  eleggera'  il
presidente del collegio.
                              Art. 20.
   Il    segretario   generale   e'   nominato   dal   consiglio   di
amministrazione, esercita  le  proprie  attribuzioni  nell'ambito  di
quanto stabilito nello statuto e del consiglio di amministrazione.
   Potra'  essere  nominato  anche  fra il personale dipendente della
Cassa  di  risparmio  di  Trento  e  Rovereto  S.p.a.,  d'intesa  con
quest'ultima che lo distacchera' presso la Fondazione.
   In   particolare   il   segretario   relaziona   il  consiglio  di
amministrazione sulle proposte  di  deliberazione  da  adottarsi  dal
consiglio  medesimo,  disponendo per l'esecuzione delle deliberazioni
stesse.
   In caso di assenza o impedimento  del  segretario,  il  presidente
puo' designare in via provvisoria un sostituto.
   Di  fronte  ai  terzi  la  firma  di chi sostituisce il segretario
costituisce prova dell'assenza od impedimento di quest'ultimo.
                              TITOLO VI
                          NORME TRANSITORIE
                              Art. 24.
                            (ex art. 25)
   Il presidente, il vice presidente ed  i  componenti  del  collegio
sindacale  in  carica  alla  data  di approvazione delle modifiche al
presente statuto permangono ciascuno nella propria carica  fino  alla
scadenza dei rispettivi mandati.
   La   previsione  di  incompatibilita'  di  cui  al  secondo  comma
dell'art. 11 e' sospesa per i membri del consiglio di amministrazione
che, all'atto dell'approvazione del presente statuto, si trovino gia'
eventualmente in tale situazione.
   Nel caso in cui uno dei membri la cui cooptazione e'  obbligatoria
ai  sensi  del  penultimo  comma  dell'art.  8  faccia gia' parte del
consiglio di amministrazione in quanto nominato, egli  permane  nella
carica  fino  alla  scadenza naturale del mandato. In tale periodo e'
sospesa la cooptazione del presidente dell'ente di cui trattasi.