LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istititutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine "Conferenza"; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza; Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi all'uvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 691/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995, che dispone che per l'attuazione delle disposizioni recate dallo stesso art. 1 e' autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 1.000 miliardi; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 691/1994 nel testo modificato dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che stabilisce che la Conferenza provvede all'attuazione delle disposizicini di cui agli articoli 1, 2, 3. 3-bis e 9 della legge stessa; Vista, in particolare, la lettera a) del richiamato art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 691/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995, che dispone che la Conferenza individua i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 della stessa legge; Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, recante: "Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994"; Visto l'art. 2, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge n. 154/1995 nel testo introdotto dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che dispone che possano beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 35/1995 rispettivamente i proprietari di immobili, anche ad uso non abitativo, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilita' di recupero ed i proprietari di immobili, anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via di accesso; Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile"; Visto, in particolare, l'art. 12, comma 5-novies, del decreto-legge n. 560/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/1996, che dispone, tra l'altro, che i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 691/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995, i cui immobili debbono essere ricostruiti in altre zone del territorio comunale o dei comuni vicini, per effetto di ordinanze sindacali conseguenti a divieti imposti dall'Autorita' di bacino del Po, possono inoltrare, entro e non oltre il 30 aprile 1996, apposite domande ai sindaci del comune in cui sono ubicati gli immobili e che l'accoglimento di dette domande e le eventuali erogazioni possono aver luogo nei limiti dei benefici previsti dal citato art. 1 del decreto-legge n. 691/1994 e delle disponibilita' residue all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 del medesimo art. 1; Tenuto conto delle riduzioni alla autorizzazione di spesa per l'anno 1996 di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 35/1995 apportate dall'art 5-ter, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, dagli articoli 1-ter commi 1 e 3, 1-sexies, 1-septies e 4-ter del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dall'art. 1 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, e dagli articoli 10, comma 1, 11, commi 1 e 4, e 16 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74; Vista la nota prot. n. 2903/U.R. dell'8 marzo 1996 con la quale il responsabile dell'unita' di ricostruzione di cui al comitato previsto dall'art. 2 della legge 21 gennaio 1995, n. 22, ha comunicato che gli stanziamenti di legge previsti per l'anno 1996 coprono anche i fabbisogni derivanti dall'applicazione del disposto dell'art. 12, comma 5-novies, della legge 26 febbraio 1996, n. 74; Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35; Delibera: Art. 1. Disposizioni finanziarie 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, a valere sulle residue disponibilita' dell'autorizzazione di spesa di lire 1.000 miliardi per l'anno 1996 di cui all'art. 1, comma 4, della stessa legge, e' disposta l'assegnazione di lire 111 (centoundici) miliardi da destinare alle seguenti finalita': a) lire 41 miliardi da assegnare ai soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della citata legge n. 35/1995 che hanno avuto beni immobili distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali; b) lire 10 miliardi da assegnare ai soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della ripetuta legge n. 35/1995 per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dalla valutazione dei danni sulla base delle perizie; c) lire 60 miliardi da assegnare, ai sensi dell'art. 2, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, ai soggetti proprietari di beni immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali. 2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art. 2 della deliberazone adottata da questa Conferenza in data 12 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 1995.