LA CONFERENZA PERMANENTE
                     PER I RAPPORTI TRA LO STATO
                  LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
                         DI TRENTO E BOLZANO
  Visto  l'art.  12  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, istitutiva
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il
termine Conferenza;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  dicembre  1989,  n.  418,  che
individua e precisa le competeze della Conferenza;
  Visto  il  decreto-legge  30  maggio  1994, n. 328, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  25  luglio  1994,  n.   471,   recante:
"Disposizioni  urgenti  a  favore  delle  zone  colpite  da  fenomeni
alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993";
  Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n.  646,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  21  gennaio  1995,  n.  22,  recante:
"Interventi urgenti a favore delle  zone  colpite  dalle  eccezionali
avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade
del mese di novembre 1994";
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  30  giugno  1995, n. 265, recante:
"Ulteriori interventi in favore delle  zone  alluvionate  negli  anni
1993-1994",  con  il  quale,  tra  l'altro,  sono stati integralmente
sostituiti i commi 1, 2, 3, 4, 5 e  6  dell'art.  4  della  legge  n.
471/1994, sono stati soppressi i commi 9 e 10 della legge n. 22/1994,
sono  stati  individuati  gli  interventi  finanziabili  dalla  Cassa
depositi e prestiti ed  e'  stato  altresi'  disposto  che  i  legali
rappresentanti  degli  enti  territoriali interessati presentano alla
medesima Cassa depositi  e  prestiti  domanda  di  mutuo  redatta  in
coerenza  con  i  piani  di  ripristino e prevenzione approvati dalle
regioni  competenti,  previo  parere  dell'Autorita'  di  bacino,  in
coerenza  con le determinazioni della Conferenza in ordine al riparto
dell'importo di lire 1.000 miliardi entro il quale regioni, province,
comuni e comunita' montane possono contrarre i  mutui  ventennali  di
cui allo stesso art. 1 della legge n. 265/1995;
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con il quale
sono stati integralmente sostituiti i commi 2 e  3  dell'art.  1  del
richiamato  decreto-legge  n.  646/1994 e, in particolare, sono stati
individuati  gli  interventi  finanziabili  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti, entro il limite complessivo di lire 250 miliardi, con oneri
di  ammortamento  a  totale  carico dello Stato e sono state altresi'
definite le competenze in materia della Conferenza;
  Visto l'art 8, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 1995,  n.
560,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n.
74, recante: "Interventi urgenti  a  favore  delle  zone  colpite  da
eccezionali  eventi  calamitosi  del  1995  e  ulteriori disposizioni
riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgenti  in  materia
di  protezione  civile", che dispone che, per effetto delle riduzioni
delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dello stesso art.  8,
la  Conferenza riduce proporzionalmente il riparto fra le regioni dei
fondi di cui ai citati articoli 1 e 3 del decreto-legge n.  154/1995,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265/1995;
  Visto  la  propria  deliberazione  del  13  luglio  1995,  recante:
"Determinazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1,  del  decreto-legge  3
maggio  1995,  n. 154, recante: 'Ulteriori interventi in favore delle
zone alluvionate negli anni 1993-1994'", registrata dalla  Corte  dei
conti  in  data  28  luglio 1995, Reg. 2 Presidenza, foglio n. 308, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  193
del 19 agosto 1995;
  Visto,  in  particolare  l'art. 1 della citata deliberazione del 13
luglio  1995,  con  il  quale  e'  stato  ripartito  fra  le  regioni
interessate  il  complessivo  importo di lire 1.000 miliardi entro il
quale regioni, province, comuni e comunita' montane possono contrarre
i mutui di cui all'art. 4 della legge n.  471/1994,  come  modificato
dall'art. 1 della legge n. 265/1995;
  Vista  la  propria  deliberazione  del  13  luglio  1995,  recante:
"Determinazioni ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995,
n.  154,  recante:  'Ulteriori  interventi  in  favore   delle   zone
alluvionate  negli anni 1993-1994'", registrata dalla Corte dei conti
in data  28  luglio  1995,  Reg.  2  Presidenza,  foglio  n.  309,  e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193
del 19 agosto 1995;
  Vista la nota prot. n. 5054 del 10 aprile  1996  con  la  quale  la
regione Piemonte ha richiesto a questa Conferenza l'esame urgente dei
provvedimenti di cui al citato art. 8 della legge n. 74/1996;
  Ritenuta  l'urgenza  di  dare  attuazione  al disposto dell'art. 8,
comma 1-bis, della richiamata legge n. 74/1996;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1. Per effetto della riduzione dell'autorizzazione di spesa  recata
dall'art.  8,  comma  1,  del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996,  n.  74,
il  complessivo  importo  di  lire 1.000 miliardi di cui alla propria
deliberazione del 13 luglio 1995, recante: "Determinazioni  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  1,  del  decreto-legge  3  maggio 1995, n. 154,
recante: 'Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli
anni 1993-1994'", meglio specificata in premessa, e' ridotto  a  lire
984 miliardi.
  2.  L'importo ridotto di cui al comma 1 e' ripartito fra le regioni
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 maggio 1994, n.  328,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 25 luglio 1994, n. 471,
come segue:
Regione Liguria . . . . . . . . . . . . . . . .    L. 117.096.000.000
Regione Piemonte  . . . . . . . . . . . . . . .    "  165.312.000.000
Regione Valle d'Aosta . . . . . . . . . . . . .    "   29.520.000.000
Regione Lombardia . . . . . . . . . . . . . . .    "  107.256.000.000
Regione Toscana . . . . . . . . . . . . . . . .    "  270.600.000.000
Regione Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  117.096.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . .    "   49.200.000.000
Regione Veneto  . . . . . . . . . . . . . . . .    "   24.600.000.000
Regione Sardegna  . . . . . . . . . . . . . . .    "   34.440.000.000
Regione Puglia  . . . . . . . . . . . . . . . .    "   44.280.000.000
Regione Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . .    "   24.600.000.000
                                                    _________________
                                       Totale. . . L. 984.000.000.000