LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine Conferenza; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competeze della Conferenza; Visto il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, recante: "Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993"; Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994"; Visto l'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, recante: "Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994", con il quale, tra l'altro, sono stati integralmente sostituiti i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 della legge n. 471/1994, sono stati soppressi i commi 9 e 10 della legge n. 22/1994, sono stati individuati gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti ed e' stato altresi' disposto che i legali rappresentanti degli enti territoriali interessati presentano alla medesima Cassa depositi e prestiti domanda di mutuo redatta in coerenza con i piani di ripristino e prevenzione approvati dalle regioni competenti, previo parere dell'Autorita' di bacino, in coerenza con le determinazioni della Conferenza in ordine al riparto dell'importo di lire 1.000 miliardi entro il quale regioni, province, comuni e comunita' montane possono contrarre i mutui ventennali di cui allo stesso art. 1 della legge n. 265/1995; Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con il quale sono stati integralmente sostituiti i commi 2 e 3 dell'art. 1 del richiamato decreto-legge n. 646/1994 e, in particolare, sono stati individuati gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti, entro il limite complessivo di lire 250 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato e sono state altresi' definite le competenze in materia della Conferenza; Visto l'art 8, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile", che dispone che, per effetto delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dello stesso art. 8, la Conferenza riduce proporzionalmente il riparto fra le regioni dei fondi di cui ai citati articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 154/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265/1995; Visto la propria deliberazione del 13 luglio 1995, recante: "Determinazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante: 'Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994'", registrata dalla Corte dei conti in data 28 luglio 1995, Reg. 2 Presidenza, foglio n. 308, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1995; Visto, in particolare l'art. 1 della citata deliberazione del 13 luglio 1995, con il quale e' stato ripartito fra le regioni interessate il complessivo importo di lire 1.000 miliardi entro il quale regioni, province, comuni e comunita' montane possono contrarre i mutui di cui all'art. 4 della legge n. 471/1994, come modificato dall'art. 1 della legge n. 265/1995; Vista la propria deliberazione del 13 luglio 1995, recante: "Determinazioni ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante: 'Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994'", registrata dalla Corte dei conti in data 28 luglio 1995, Reg. 2 Presidenza, foglio n. 309, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1995; Vista la nota prot. n. 5054 del 10 aprile 1996 con la quale la regione Piemonte ha richiesto a questa Conferenza l'esame urgente dei provvedimenti di cui al citato art. 8 della legge n. 74/1996; Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al disposto dell'art. 8, comma 1-bis, della richiamata legge n. 74/1996; Delibera: Art. 1. 1. Per effetto della riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, il complessivo importo di lire 1.000 miliardi di cui alla propria deliberazione del 13 luglio 1995, recante: "Determinazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante: 'Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994'", meglio specificata in premessa, e' ridotto a lire 984 miliardi. 2. L'importo ridotto di cui al comma 1 e' ripartito fra le regioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, come segue: Regione Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . L. 117.096.000.000 Regione Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . " 165.312.000.000 Regione Valle d'Aosta . . . . . . . . . . . . . " 29.520.000.000 Regione Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . " 107.256.000.000 Regione Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . " 270.600.000.000 Regione Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . " 117.096.000.000 Regione Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . . " 49.200.000.000 Regione Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . " 24.600.000.000 Regione Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . " 34.440.000.000 Regione Puglia . . . . . . . . . . . . . . . . " 44.280.000.000 Regione Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . " 24.600.000.000 _________________ Totale. . . L. 984.000.000.000