IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Brachetto d'Acqui" o "Acqui"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1996; Vista l'istanza presentata dagli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione relativi alla denominazione di origine controllata e garantita di che trattasi riguardante in particolare l'art. 3 del detto disciplinare sulla delimitazione della zona nonche' altre precisazioni relative alla presentazione e alle metodologie di produzione dei vini; Considerato che il citato Comitato ha ritenuto opportuno accogliere l'istanza di cui trattasi sussistendone i presupposti; Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", in conformita' dei pareri formulati dal citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed il relativo disciplinare di produzione e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto. La denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dal 1 settembre 1996.