Art. 2. I quantitativi di vini a denominazione di origine controllata "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" prodotti ai sensi delle disposizioni di cui al disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, che si trovano gia' confezionati in bottiglie e' concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un periodo di smaltimento di: sei mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici, previa denuncia dei relativi quantitativi all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio da effettuarsi entro il 1 luglio 1996; dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra; ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura "vendita autorizzata fino ad esaurimento".