Art. 2.
  I  quantitativi  di  vini  a  denominazione  di origine controllata
"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" prodotti ai sensi delle disposizioni di
cui  al  disciplinare  di  produzione  approvato  con   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  13  agosto  1969,  che si trovano gia'
confezionati in bottiglie e' concesso,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, un periodo di smaltimento di:
   sei  mesi  per  il  prodotto  giacente  presso ditte produttrici o
imbottigliatrici,   previa   denuncia   dei   relativi   quantitativi
all'ufficio  periferico  dell'ispettorato  centrale repressione frodi
competente per territorio da effettuarsi entro il 1 luglio 1996;
   dodici mesi per il  prodotto  giacente  presso  ditte  diverse  da
quelle di cui sopra;
   ventiquattro  mesi  per  il  prodotto  in commercio al dettaglio o
presso esercizi pubblici.
  Trascorsi i termini  sopra  indicati,  le  eventuali  rimanenze  di
prodotto  confezionato  nei  recipienti  di cui sopra, possono essere
commercializzate  fino  ad  esaurimento,  a  condizione  che,   entro
quindici  giorni  dalla  scadenza  dei termini sopra stabiliti, siano
denunciate   all'ufficio   periferico    dell'ispettorato    centrale
repressione  frodi competente per territorio e che sui recipienti sia
apposta a cura dell'ispettorato stesso,  la  stampigliatura  "vendita
autorizzata fino ad esaurimento".