Art. 3.
  Le  eventuali  giacenze  di prodotto sfuso provenienti da vendemmie
antecedenti la vendemmia 1996 che si intendono  commercializzare  con
la  DOC "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" devono essere imbottigliate nel
rispetto della vigente normativa, entro la data del 1 settembre.
  Le eventuali giacenze di prodotto sfuso  provenienti  da  vendemmie
antecedenti  la  vendemmia 1996 che si intendono commercializzare con
la DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" possono essere imbottigliate ed
immesse sul mercato a partire dal 1 settembre 1996 a condizione che:
   siano state denunciate,  a  cura  degli  interessati,  all'ufficio
periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per
territorio  entro  quarantacinque  giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto;
   sottoposte ad analisi chimico fisica ed a esame organolettico,  ai
sensi  dell'art.  13  della legge 10 febbraio 1992, n. 164, risultino
rispondenti ai requisiti propri dei vini a denominazione  di  origine
controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui".