Art. 3. Le eventuali giacenze di prodotto sfuso provenienti da vendemmie antecedenti la vendemmia 1996 che si intendono commercializzare con la DOC "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" devono essere imbottigliate nel rispetto della vigente normativa, entro la data del 1 settembre. Le eventuali giacenze di prodotto sfuso provenienti da vendemmie antecedenti la vendemmia 1996 che si intendono commercializzare con la DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" possono essere imbottigliate ed immesse sul mercato a partire dal 1 settembre 1996 a condizione che: siano state denunciate, a cura degli interessati, all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto; sottoposte ad analisi chimico fisica ed a esame organolettico, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, risultino rispondenti ai requisiti propri dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui".