Art. 4.
  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 aprile 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI