(all. 1 - art. 1)
DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
   CONTROLLATA E GARANTITA "BRACHETTO D'ACQUI" O "AQUI".
                               Art. 1.
   La denominazione di origine  controllata  e  garantita  "Brachetto
d'Acqui"  o  "Acqui" e' riservata ai vini che rispondono ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   I vini a DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" nelle tipologie  rosso
e  spumante  devono  essere  ottenuti  da  uve provenienti da vigneti
composti esclusivamente dal vitigno Brachetto.
                               Art. 3.
   Le uve destinate  alla  produzione  dei  vini  a  DOCG  "Brachetto
d'Acqui"  o  "Acqui"  devono essere prodotte nella zona di produzione
appresso indicata:
   Provincia di Asti:
    interi territori dei comuni di Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio,
Monastero   Bormida,   Rocchetta   Palafea,   Montabone,   Fontanile,
Mombaruzzo,  Maranzana,  Quaranti,  Castelboglione,  Castel Rocchero,
Sessame, Castelletto Molina, Calamandrana, Cassinasco, nonche'  Nizza
Monferrato  limitatamente  alla  parte  di  territorio  situato sulla
destra del torrente Belbo;
   Provincia di Alessandria:
    interi territori dei comuni  di  Acqui  Terme,  Terzo,  Bistagno,
Alice Bel Colle, Strevi, Ricaldone, Cassine, Visone.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a  DOCG  "Brachetto  d'Acqui"  o  "Acqui"  devono
essere  quelle  tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche  caratteristiche  di
qualita'.  Sono  pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni  marnosi
siano di natura calcareo-argillosa.
   I  sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera)
ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli
generalmente  usati   e   comunque   atti   a   non   modificare   le
caratteristiche delle uve o del vino.
   Per   i  nuovi  e  futuri  impianti,  sono  da  intendersi  idonei
esclusivamente i vigneti con una densita' di  almeno  4.000  viti  ad
ettaro.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG
"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" non deve essere superiore a q.li 80 per
ettaro di coltura specializzata.
   Nelle annate favorevoli, i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata devono essere riportati nei limiti di cui  sopra  purche'
la  produzione  globale  non  superi del 20% i limiti medesimi, fermi
restano i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
   La   regione   Piemonte,   con   proprio   decreto,   sentite   le
organizzazioni  di  categoria  interessate, puo' stabilire di anno in
anno, prima della vendemmia, un limite massimo  di  produzione  o  di
utilizzazione diverso da quello fissato dal presente disciplinare.
   La  resa  massima  delle  uve in vino non deve essere superiore al
70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata,  ma  non
oltre  75%,  l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata; oltre detto limite percentuale decade  il  diritto  alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 5.
   Le operazioni di ammostamento delle uve per la produzione dei vini
di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di
produzione cosi' come delimitata dal precedente art. 3.
   Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'intero
territorio delle province di Asti, Alessandria e Cuneo.
   Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare  ai  vini  a
denominazione  di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui"
o "Acqui" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
locali,  leali  e  costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
   L'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale  delle
partite  di  mosto  o  del  vino destinate alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto  d'Acqui"
o  "Acqui" devono essere ottenute esclusivamente mediante concentrati
di mosto di uve Brachetto provenienti da vigneti iscritti all'albo  o
di mosto concentrato rettificato.
   Le  partite  destinate alla spumantizzazione per la produzione del
vino a denominazione di origine controllata  e  garantita  "Brachetto
d'Acqui"  o "Acqui", da effettuarsi con il metodo della fermentazione
naturale in autoclave o in bottiglia, devono essere ottenute da mosti
o vini aventi le caratteristiche di cui al presente  disciplinare  di
produzione.
   Le  operazioni  di  elaborazione  di  detti  mosti  o vini, per la
produzione dello spumante, devono essere effettuate nelle province di
Asti, Alessandria e Cuneo.
   E' vietata per i vini a denominazione  di  origine  controllata  e
garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" la gassificazione artificiale
parziale o totale.
                               Art. 6.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Brachetto d'Acqui" o "Acqui"  all'atto  dell'immissione  al  consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore:  rosso  rubino  di media intensita' e tendente al granato
chiaro o rosato;
    odore: aroma muschiato, molto delicato, caratteristico;
    sapore: dolce, morbido, delicato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% di cui  almeno
il 5% in alcool svolto;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille;
    acidita' totale minima: 5 per mille.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Brachetto d'Acqui"  o  "Acqui",  nella  tipologia  sopra  descritta,
all'atto  dell'immissione  al consumo puo' essere caratterizzato alla
stappatura del recipiente  da  uno  sviluppo  di  anidride  carbonica
proveniente  esclusivamente  dalla fermentazione che, conservato alla
temperatura  di  20  centigradi  in  recipienti  chiusi, presenta una
sovrappressione  dovuta  all'anidride  carbonica  in  soluzione   non
superiore a 1,7 bar.
   La  denominazione  di  origine  controllata e garantita "Brachetto
d'Acqui" o "Acqui" e' anche usata  per  designare  il  vino  spumante
naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni del
presente  disciplinare  di  produzione  in  ottemperanza  alle  norme
vigenti sulla preparazione degli spumanti.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Brachetto  d'Acqui"  o  "Acqui"  nella  tipologia  spumante all'atto
dell'immissione   al   consumo   deve   rispondere   alle    seguenti
caratteristiche:
    spuma: fine, persistente;
    limpidezza: brillante;
    colore:  rosso  rubino  di media intensita' e tendente al granato
chiaro o rosato;
    odore: aroma muschiato molto delicato;
    sapore: dolce, morbido, delicato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui almeno il
6% in alcool svolto;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille;
    acidita' totale minima: 5 per mille.
   E' facolta' del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini,  con  proprio decreto, modificare i limiti minimi
sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   Alla denominazione di origine controllata e  garantita  "Brachetto
d'Acqui"  o "Acqui" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
ivi compresi gli aggettivi "superiore",  "extra",  "fine",  "scelto",
"selezionato" e simili.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   Nella  designazione  della  denominazione di origine controllata e
garantita "Brachetto  d'Acqui"  o  "Acqui"  e'  consentito  l'uso  di
indicazioni  geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
localita' comprese nella zona di produzione di cui all'art. 3 purche'
le uve provengano totalmente dalle corrispondenti aree geografiche  o
toponomastiche.
   Tale possibilita' e' esclusa per la tipologia spumante.
   E'  consentita  l'indicazione  dell'annata di produzione delle uve
purche' veritiera e documentabile.
                               Art. 8.
   I vini a denominazione controllata e garantita "Brachetto d'Acqui"
o "Acqui" devono essere immesso al consumo  in  bottiglie  aventi  le
caratteristiche   di   seguito   specificate  e  munite  di  appositi
contrassegni applicati in modo tale  da  impedire  che  il  contenuto
possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso.
   Il   vino  a  denominazione  controllata  e  garantita  "Brachetto
d'Acqui" o "Acqui" non spumante deve essere immesso al consumo  nelle
bottiglie  corrispondenti  ai  tipi  previsti dalle norme nazionali e
comunitarie e chiuso con tappo di  sughero  marchiato  indelebilmente
"Brachetto d'Aqui" o "Acqui". E' vietato per tale tipologia l'uso del
tappo a fungo e della gabbietta.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Brachetto d'Acqui" o "Acqui", nella tipologia spumante, deve  essere
confezionato  nel  caratteristico abbigliamento dello spumante e deve
essere immesso al consumo in bottiglie aventi le seguenti  capacita':
ml 187; ml 200; ml 375; ml 750; litri 1,5; litri 3; litri 4,5.
   Le  bottiglie  di cui al comma precedente devono essere chiuse con
tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente "Brachetto d'Acqui"
o "Acqui" nella parte che resta esterna alla bottiglia. Per bottiglie
con contenuto nominale non  superiore  a  ml  200  e'  ammesso  altro
dispositivo di chiusura adeguato.