IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934 e successivi decreti ministeriali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 13 marzo 1986 recante regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni in materia di produzione e commercio dei presidi medico chirurgici; Visto il decreto 7 giugno 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1991) recante "Misure relative a specialita' medicinali provenienti da organi e tessuti bovini"; Vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai "Dispositivi medici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L169 del 12 luglio 1993; Vista la decisione della Commissione europea n. 96/239/CE del 27 marzo 1996; Viste le disposizioni ministeriali del 29 marzo 1996, avente per oggetto "Misure di protezione nei confronti della encefalopatia spongiforme bovina - Regno Unito"; Ritenuto necessario di rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione per evitare ogni eventuale insorgenza di problematiche per la salute pubblica correlate alla encefalopatia spongiforme bovina; Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Decreta: Art. 1. 1. Nel territorio italiano e' vietata la produzione, la importazione e l'immissione in commercio di presidi medico chirurgici e di dispositivi medici, cosi' come definiti nella direttiva 93/42/CEE, che utilizzano tessuti o sostanze di origine bovina provenienti dal Regno Unito.