Art. 2.
  1.  Il  divieto  di cui all'art. 1 non si applica ai presidi medico
chirurgici  e  ai  dispositivi  medici  per  i  quali  e'   possibile
dimostrare  la  sicurezza  rispetto  alla  encefalopatia  spongiforme
bovina  a  seguito  di  trattamenti  e  tecniche   di   inattivazione
convalidate scientificamente.