Art. 3.
  1.  Chiunque  detenga  a  fini  di produzione, di importazione o di
immissione in  commercio  presidi  medico  chirurgici  o  dispositivi
medici, cosi' come definiti dalla direttiva 93/42/CEE, che utilizzano
tessuti  o  sostanze  di  origine bovina, ha l'obbligo di esibire, su
richiesta  delle   autorita'   competenti,   i   documenti   relativi
all'identificazione    dell'origine    degli    stessi,   oppure   la
documentazione relativa  alla  dimostrazione  della  sicurezza  degli
stessi  rispetto  alla  encefalopatia spongiforme bovina a seguito di
trattamenti e tecniche di inattivazione convalidate scientificamente,
qualora non ne sia certa l'origine.
  2. In caso di mancata, incompleta o  inadeguata  ottemperanza  alla
disposizione   prevista  dal  comma  1  entro  il  termine  stabilito
dall'autorita' richiedente, il Ministero della sanita' potra' vietare
la produzione, l'importazione o l'immissione in commercio dei presidi
e dispositivi stessi imponendo il ritiro dal mercato di  quelli  gia'
messi in commercio.