Art. 3. 1. Chiunque detenga a fini di produzione, di importazione o di immissione in commercio presidi medico chirurgici o dispositivi medici, cosi' come definiti dalla direttiva 93/42/CEE, che utilizzano tessuti o sostanze di origine bovina, ha l'obbligo di esibire, su richiesta delle autorita' competenti, i documenti relativi all'identificazione dell'origine degli stessi, oppure la documentazione relativa alla dimostrazione della sicurezza degli stessi rispetto alla encefalopatia spongiforme bovina a seguito di trattamenti e tecniche di inattivazione convalidate scientificamente, qualora non ne sia certa l'origine. 2. In caso di mancata, incompleta o inadeguata ottemperanza alla disposizione prevista dal comma 1 entro il termine stabilito dall'autorita' richiedente, il Ministero della sanita' potra' vietare la produzione, l'importazione o l'immissione in commercio dei presidi e dispositivi stessi imponendo il ritiro dal mercato di quelli gia' messi in commercio.