IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Premesso:
   che  con  deliberazione  n.  9  in data 10 maggio 1995 il Comitato
istituzionale, ai sensi dell'art. 4, comma 5,  del  decreto-legge  24
novembre  1994,  n.  646,  convertito, con modificazioni, in legge 21
gennaio 1995, n. 22, "per la realizzazione degli interventi necessari
al  ripristino  dell'assetto  idraulico,  alla   eliminazione   delle
situazioni  di  dissesto  idrogeologico e alla prevenzione dei rischi
idrogeologici nonche' per il ripristino  delle  aree  di  esondazione
nelle  regioni  colpite,  ha  approvato  un  piano  stralcio ai sensi
dell'art. 17, comma 6-ter,  della  legge  18  maggio  1989,  n.  183,
introdotto dal comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n.  398,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, sulla base delle proposte degli enti locali, delle regioni  e
del  Magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del
piano di bacino, utilizzando i fondi di cui  all'art.  1  del  citato
decreto-legge  n.  398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
medesima legge n. 493 del 1993";
   che ai sensi  dell'art.  7,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  19
dicembre  1994,  n.  691,  convertito, con modificazioni, in legge 16
febbraio 1995, n. 35 "gli interventi di cui all'art. 6 e  di  cui  al
comma  1"  dello stesso art. 7 "riguardanti il ripristino delle opere
idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico  sanitarie  nonche'
la   riparazione,   delle   opere   di  consolidamento  dei  dissesti
idrogeologici  e  di  riassetto   idraulico,   vengono   attuati   in
conformita'  con il piano stralcio di cui all'art. 4, comma 5", della
legge n. 22/1995;
   che all'art. 2 della deliberazione n. 9 del  10  maggio  1995,  il
Comitato   istituzionale   ha   previsto   che   le   integrazioni  e
modificazioni al Programma degli interventi vengano approvate con  la
stessa  procedura  di  approvazione del piano stralcio di cui sopra e
che la realizzazione degli interventi venga attuata sulla base  delle
risorse disponibili;
   che  con  deliberazione  n.  3  del  5  febbraio 1996, il Comitato
istituzionale  ha  provveduto  a  ridefinire   il   programma   degli
interventi;
  Considerato:
   che  la regione Piemonte ha proposto, con nota prot. n. 492/ST del
21  marzo  1996,   l'inserimento,   all'interno   della   classe   3,
dell'intervento  di  difesa  del  suolo a salvaguardia del territorio
comunale di Mongrando "Opere per la regimazione del torrente Ingagna,
a valle dell'invaso artificiale", precedentemente  classificato,  con
deliberazione  della  regione  Piemonte  n. 91-680 del 7 agosto 1995,
come intervento di infrastrutture consortili;
   che la regione Liguria ha proposto, con nota prot.  n. 1189 del 19
marzo 1996 interventi aggiuntivi, come da allegato tabulato;
  Viste:
   le  determinazioni assunte dal Comitato istituzionale nella seduta
del 5 febbraio 1996;
   il parere favorevole espresso dal comitato  tecnico  nella  seduta
del 20 marzo 1996 per le proposte della regione Piemonte;
   il  parere  favorevole  espresso  dalla  sottocommissione  assetto
idrogeologico, su delega del comitato tecnico conferita nella  seduta
del 20 marzo 1996, nella riunione del 15 aprile 1996;
                              Delibera:
  1.  Sono  approvate  le  modificazioni  e le integrazioni, proposte
dalla regione Piemonte e dalla regione Liguria, del  Programma  degli
interventi  annesso alla relazione generale del piano stralcio di cui
alla legge 21 gennaio, n. 22, art.  4,  comma  5,  e  alla  legge  16
febbraio  1995,  n.  35,  contenute  nell'allegato A, che costituisce
parte integrante della presente deliberazione.
  2. La realizzazione degli interventi sara' attuata sulla base delle
risorse  finanziarie  disponibili  e  le  successive  integrazioni  e
modificazioni  al  Programma  degli  interventi saranno approvate dal
Comitato istituzionale con la procedura  di  approvazione  del  piano
stralcio di cui sopra.
  3.  Copia  della presente deliberazione con l'allegato A (Programma
degli interventi - gennaio '96) e' pubblicata,  entro  trenta  giorni
dall'approvazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  e sui Bollettini delle
regioni interessate da variazioni o integrazioni.
  4. Copia della stessa deliberazione  con  l'allegato  A  (Programma
degli  interventi  -  gennaio  '96)  e'  depositata,  ai  fini  della
consultazione, presso il Ministero  dei  lavori  pubblici  (Direzione
generale  difesa  del  suolo  e  Magistrato  per il Po), il Ministero
dell'ambiente, l'Autorita' di  bacino  del  fiume  Po  e  le  regioni
interessate.
   Parma, 15 aprile 1996
                                               Il Presidente: BARATTA
Il segretario generale: PASSINO