(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 1.
                       Origine e denominazione
   La "Fondazione  Cassa  di  risparmio  di  Vignola"  -  di  seguito
chiamata  anche  Fondazione  -  e'  la  continuazione  della Cassa di
risparmio di Vignola istituita con regio decreto 4 agosto 1872, dalla
quale e' stata scorporata l'attivita' creditizia con atto 22 dicembre
1991, rep. 85495/11453, del notaio Silvio Vezzi,  in  attuazione  del
progetto  di  ristrutturazione  approvato con decreto ministeriale 20
dicembre 1991.
   La Fondazione e' regolata dalla legge 30 luglio 1990, n. 218,  dal
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e dal presente statuto.
                               Art. 2.
                            Sede e durata
   La  Fondazione  ha sede legale in Vignola, piazza dei Contrari, 4,
ed ha durata illimitata.
                               Art. 3.
                          Scopi e finalita'
   La Fondazione persegue fini di promozione  della  societa'  civile
del  territorio  nel quale e' sorta ed opera la Cassa di risparmio di
Vignola,  comprendente  l'area  centro-emiliana  di   comune   radice
storica, sociale, economica e culturale.
   Essa  svolge  la propria attivita' preminentemente nell'ambito dei
seguenti domini:
     a)  salvaguardia,  recupero  e  valorizzazione  del   patrimonio
artistico, storico-culturale ed ambientale del territorio;
     b)   promozione   dell'istruzione,  della  ricerca  scientifica,
tecnologica e della cultura;
     c) promozione di progetti ed opere di valore sociale.
   La  Fondazione  programma  la  propria  attivita'  attraverso   la
definizione   di   propri   obiettivi   e   progetti  di  intervento,
realizzabili direttamente o in collaborazione con altri  soggetti  od
enti,  anche  tramite  il  finanziamento di iniziative rispondenti ai
criteri  fissati  dal  presente  statuto  e  dal  regolamento   della
Fondazione stessa.
                               Art. 4.
                     Attivita' della Fondazione
   La   Fondazione  non  puo'  esercitare  l'impresa  bancaria.  Puo'
possedere  partecipazioni  nel  capitale  di   imprese   bancarie   o
finanziarie secondo le vigenti disposizioni di legge.
   La  Fondazione  persegue  gli  scopi  istituzionali  sulla base di
proposte specifiche, sia  proprie  che  di  terzi,  verificandone  la
congruita'  degli  obiettivi  e  promuovendone  il raggiungimento col
provvedere all'attivita' erogativa necessaria.
   La Fondazione puo' compiere, nei limiti di  legge  e  di  statuto,
tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari
necessarie  od  opportune  per  il  conseguimento dei propri fini. In
particolare puo' promuovere l'istituzione di societa' o  enti  ovvero
l'acquisizione  e  la  cessione  di partecipazioni, sia in Italia che
all'estero  -  esclusa  comunque  l'assunzione   di   responsabilita'
illimitata  -  in  societa'  o  enti  che  svolgano qualunque tipo di
attivita', salvo quanto indicato al precedente comma 1  del  presente
articolo.
   La  Fondazione  potra'  collegare  la propria attivita' con quella
degli  altri  enti  aventi  analoghe   finalita'   anche   attraverso
l'adesione ad istituzioni ed organizzazioni di coordinamento.
   La Fondazione puo' contrarre debiti con ciascuna delle societa' in
cui  detiene  partecipazioni  o ricevere garanzie dalle stesse per un
ammontare massimo pari al 10% del proprio patrimonio secondo l'ultimo
bilancio  approvato.  L'ammontare  complessivo   dei   debiti   della
Fondazione  e  delle  garanzie  da  essa ricevute o prestate non puo'
superare il 20% del  proprio  patrimonio  secondo  l'ultimo  bilancio
approvato.
                               Art. 5.
   Modalita' di realizzazione degli scopi e criteri di intervento
   La Fondazione valuta e sceglie l'assegnazione dei fondi da erogare
e  gli interventi di cui all'art. 4 sulla base di modalita' e criteri
stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.
                               Art. 6.
                             Patrimonio
   Il patrimonio  della  Fondazione,  inizialmente  costituito  dalla
partecipazione  nella  societa' bancaria conferitaria di cui all'art.
1, si incrementa per:
     a) accantonamenti  a  fondi  di  riserva  comunque  destinati  e
denominati;
     b)  avanzi  di  gestione  non destinati a finanziare l'attivita'
erogativa;
     c) beni mobili e immobili e qualsiasi altro cespite od  utilita'
che   la   Fondazione   dovesse   acquisire  a  qualsiasi  titolo  ed
espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio.
   La Fondazione impiega il proprio  patrimonio  secondo  criteri  di
economicita'  e  destina  i  relativi  proventi  al conseguimento dei
propri scopi.
   La Fondazione si pone l'obiettivo di salvaguardare  nel  tempo  il
valore reale del patrimonio.
                               Art. 7.
                    Finanziamento delle attivita'
   I proventi netti dell'esercizio saranno cosi' destinati:
     a)  una  quota,  nella misura reputata adeguata dal consiglio di
amministrazione, alla costituzione e all'incremento di una riserva al
fine di preservare nel tempo il valore del patrimonio;
     b) una quota, nella misura determinata dalla legge e nei  limiti
imposti  dalla  legge  stessa,  per  gli scopi previsti dall'art. 15,
primo  comma,  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e  relative
disposizioni attuative;
     c)  la  residua parte, secondo le deliberazioni del consiglio di
amministrazione, al perseguimento degli scopi di cui all'art. 3.
                               Art. 8.
                             O r g a n i
   Sono organi della Fondazione:
    il consiglio di amministrazione;
    il presidente;
    il collegio sindacale;
    il segretario.
                               Art. 9.
                    Consiglio di amministrazione
   Il  consiglio  di  amministrazione e' composto da nove consiglieri
cosi' nominati:
    due dall'amministrazione del comune di Vignola;
    uno dall'amministrazione del comune di Spilamberto;
    due  dalla  camera  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura di Modena;
    due dall'Universita' degli studi di Modena;
    due  dallo  stesso  consiglio di amministrazione con le modalita'
stabilite nel terzo comma del presente articolo.
   Il consiglio di amministrazione nomina il presidente  ed  il  vice
presidente  fra  i suoi componenti il cui mandato non sia scaduto con
le modalita' stabilite nel successivo comma quarto.
   Le  deliberazioni  relative  alla  nomina  dei   connsiglieri   da
designarsi,  ai  sensi  del  primo comma del presente articolo, dallo
stesso consiglio di amministrazione, sono prese con  voto  favorevole
dalla  maggioranza  dei  componenti  in  carica.  Qualora  non  venga
raggiunta la predetta maggioranza, si procedera' al ballottaggio  tra
le  due  persone  che hanno ottenuto nella prima votazione il maggior
numero di voti o, in caso di parita' di voti, anche tra piu'  di  due
persone.  Ove  anche  dopo  tale  votazione  non  si  ottenga il voto
favorevole della maggioranza dei componenti in carica, si  procedera'
ad  altra  votazione  in  base  all'esito della quale verra' nominato
colui che avra' ottenuto il  maggior  numero  di  voti;  in  caso  di
parita',  non  prevalendo  il  voto  di  chi  presiede l'adunanza, si
procedera' ad ulteriore votazione con lo stesso criterio. In caso  di
parita'  si  procedera'  ancora  a votazione con lo stesso criterio e
cosi' via fino a pervenire alla nomina.
   Le deliberazioni relative alla nomina del presidente  e  del  vice
presidente sono prese con voto favorevole di due terzi dei componenti
in  carica.  Qualora  non  venga  raggiunta  la  predetta maggioranza
qualificata, si procedera' al ballottaggio tra  le  due  persone  che
hanno  ottenuto nella prima votazione il maggior numero di voti o, in
caso di parita' di voti, anche tra piu' di  due  persone.  Ove  anche
dopo   tale  votazione  non  si  ottenga  il  voto  favorevole  della
maggioranza qualificata, si procedera' ad  altra  votazione  in  base
all'esito  della  quale  verra'  nominato colui che avra' ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita' fra due o piu'  nominativi
anche  dopo  quest'ultima  votazione,  si intendera' nominato tra gli
stessi colui che ha maggiore anzianita' di carica nell'organo  e,  in
caso di nomina contemporanea, il piu' anziano d'eta'.
   La  Fondazione  richiede  agli  enti nominanti che la scelta della
persona   da   nominare   sia   effettuata   secondo    criteri    di
professionalita'  e  competenza  fra  persone  che  abbiano  maturato
un'adeguata  esperienza  -  scientifica,  culturale,  manageriale   o
professionale  -  nei settori di intervento della Fondazione, nonche'
nelle attivita'  professionali  o  d'impresa.  Il  possesso  di  tali
requisiti verra' esplicitato nell'atto di nomina.
   I  due  consiglieri nominati dallo stesso consiglio, quando non si
tratti di persone che gia' hanno ricoperto tale carica, devono essere
scelti fra persone aventi specifica professionalita' nel campo  della
tutela  dei  beni  culturali o dello studio e dell'insegnamento della
storia dell'arte, con particolare riferimento al  territorio  di  cui
all'art. 3.
   I  consiglieri  durano  in  carica  quattro  anni e possono essere
nuovamente nominati.
   Alla scadenza del  mandato  i  componenti  il  consiglio  potranno
rimanere  in  carica  nel  loro  ufficio  per  un  periodo massimo di
quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del  mandato
stesso.  Qualora  il  soggetto  al  quale  compete  la  nomina non vi
provveda nel termine di centoventi giorni dalla scadenza,  la  nomina
e' demandata in via esclusiva al consiglio di amministrazione.
   Ai  consiglieri  si  applicano le norme in materia di onorabilita'
previste dall'art. 26 del decreto legislativo 1  settembre  1993,  n.
385.    Per  gli  stessi  si  applicano le norme di ineleggibilita' e
decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile.
   Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che  perdano
i  requisiti  previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio
della Fondazione,  della  societa'  conferitaria  e  di  societa'  da
quest'ultima  partecipate.  La  decadenza  opera  immediatamente  con
dichiarazione del consiglio di amministrazione.
   Decade altresi' il consigliere che senza giustificato  motivo  non
intervenga  per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in
tal caso il consigliere non puo' essere rinominato per un quadriennio
dalla data della dichiarazione della decadenza.
   La nomina non comporta rappresentanza  nell'organo  amministrativo
della Fondazione degli enti dai quali proviene la nomina stessa. Cio'
determina  l'esclusione  di  ogni  potere  di  indirizzo, vigilanza e
controllo dell'ente nominante sul consigliere nominato,  nonche'  del
potere di revoca.
                              Art. 10.
             Competenze del consiglio di amministrazione
   Il  consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di
legge  e  di  statuto,  provvede  alla  ordinaria   e   straordinaria
amministrazione   ed   alla   sorveglianza  sul  funzionamento  della
Fondazione al fine del  perseguimento  degli  scopi  istituzionali  e
della difesa del valore del patrimonio della stessa.
   Il consiglio di amministrazione puo' delegare talune delle proprie
attribuzioni  ad  un  comitato  esecutivo  o  ad  uno o piu' dei suoi
componenti, determinando i limiti della delega.
   Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovra' essere data
notizia al consiglio secondo le modalita' da questo fissate.
   Il  consiglio  puo'  inoltre  istituire  commissioni  tecniche   e
scientifiche con funzioni propositive e consultive, anche a carattere
permanente,  formate  da  esperti, scelti fra persone particolarmente
competenti nei settori di intervento  della  Fondazione,  definendone
compiti,  durata  e  compensi.  Possono essere chiamati a farne parte
anche componenti il consiglio di amministrazione.
   Sono di esclusiva competenza del  consiglio,  oltre  alle  materie
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
    la  modifica  dello  statuto  e  del regolamento, da attuarsi, ai
sensi delle leggi vigenti in materia,  con  la  maggioranza  dei  due
terzi dei componenti in carica;
    la  determinazione  degli  indirizzi  generali  dell'attivita'  e
dell'organizzazione della Fondazione;
    la nomina del presidente, del vice presidente e di due componenti
del consiglio di amministrazione;
    la  dichiarazione  di  decadenza  di  consiglieri  e sindaci, ove
prevista;
    la nomina e la revoca del segretario;
    l'acquisto,  la  vendita   e   la   donazione   di   immobili   e
l'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
    l'acquisto  e la cessione di azioni della societa' conferitaria e
la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione  relativamente  alle
stesse;
    l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;
    la  designazione o la nomina di persone a cariche presso societa'
od enti;
    la    determinazione    di    patti    ed    accordi     relativi
all'amministrazione di societa' partecipate;
    la  promozione  di  azioni davanti ad organi giurisdizionali e la
resistenza alle stesse;
    la predisposizione e  l'approvazione  dei  bilanci  preventivi  e
consuntivi  annuali, nonche' la destinazione degli eventuali avanzi o
la copertura degli eventuali disavanzi di esercizio.
                              Art. 11.
           Funzionamento del consiglio di amministrazione
   Il consiglio di amministrazione viene convocato, di  regola,  ogni
trimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del
presidente,  che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi
ai componenti il consiglio e  il  collegio  sindacale  almeno  cinque
giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la convocazione
puo'  essere  effettuata  mediante  comunicazione  telegrafica  o per
telefax e trasmessa in tempo utile per consentire la partecipazione.
   Il consiglio viene altresi' convocato entro trenta giorni  qualora
almeno  tre  consiglieri  o  il  collegio sindacale lo richiedano per
iscritto indicando l'oggetto su cui deliberare.
   Per la validita' delle riunioni e'  richiesta  la  presenza  della
maggioranza dei componenti in carica.
   In   mancanza   del  presidente,  presiede  le  adunanze  il  vice
presidente,  ovvero  chi  sostituisce  il  presidente  a  termini  di
statuto.
   Alle  riunioni partecipa il segretario o, in caso di sua assenza o
impedimento, chi lo sostituisce.
   Per la validita' delle deliberazioni, salvo diverse previsioni del
presente statuto, e' richiesta la maggioranza assoluta dei  voti  dei
presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
   Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.
   Le  votazioni  relative  ad  elezioni  o a designazioni a cariche,
nonche'  quelle  comunque  riguardanti  componenti  il  consiglio  di
amministrazione,   si   effettuano  per  scheda  segreta,  salvo  che
avvengano per unanime acclamazione.
   I verbali delle  sedute  del  consiglio  di  amministrazione  sono
redatti dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario
stesso.
                              Art. 12.
                             Presidente
   Il  presidente  ha  la  rappresentanza  legale della Fondazione di
fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede  il  consiglio  di
amministrazione,  vigila  sulla  esecuzione  delle  deliberazioni  di
questo e sul perseguimento delle finalita' istituzionali.
   Provvede,  almeno  quarantacinque  giorni  prima della scadenza di
ogni consigliere e sindaco, a darne comunicazione all'ente cui spetta
la nomina.
   In  situazioni  di  urgenza   improrogabile,   d'intesa   con   il
segretario, il presidente puo' adottare i provvedimenti necessari dei
quali deve riferire al consiglio nella prima riunione.
   In  caso  di  assenza o impedimento del presidente, le funzioni di
questi  previste  dal  presente  statuto  sono  adempiute  dal   vice
presidente  ovvero,  in  mancanza  o impedimento anche di questi, dal
consigliere piu' anziano nella carica; in caso di pari anzianita'  di
carica, dal piu' anziano di eta'.
   Di  fronte  ai  terzi  la  firma  di chi sostituisce il presidente
costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
   Il presidente,  con  il  parere  favorevole  del  consiglio,  puo'
delegare  per  singoli  atti  o  categorie di atti chi lo sostituisce
nella rappresentanza della Fondazione.
                              Art. 13.
                         Collegio sindacale
   Il  collegio  sindacale  si  compone  di  tre   sindaci   con   le
attribuzioni   stabilite   dalla   legge  n.  218/1990,  dal  decreto
legislativo  n.  356/1990,  dal  presente  statuto  e,   per   quanto
applicabili, dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile.
   Essi  sono  nominati, uno dal comune di Vignola, uno dal comune di
Spilamberto  ed   uno   dal   consiglio   dell'ordine   dei   dottori
commercialisti  della  circoscrizione  del  tribunale di Modena; sono
scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero in
albi professionali in materie economiche e giuridiche.
   Svolge le funzioni di presidente del collegio il sindaco  iscritto
nel registro dei revisori contabili ovvero, in ogni altra ipotesi, il
sindaco  piu'  anziano  di carica o, in caso di nomina contemporanea,
piu' anziano di eta'.
   I sindaci durano in carica tre anni e  possono  essere  nuovamente
nominati.
   Ai  sindaci  si  applicano  le  norme  in  materia di onorabilita'
previste dall'art. 26 del decreto legislativo 1  settembre  1993,  n.
385.  Per  gli  stessi  si  applicano  le  norme di ineleggibilita' e
decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile.
   Debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione
ed almeno uno di  essi  alle  riunioni  del  comitato  esecutivo,  se
costituito.
   Il   collegio  sindacale  deve  riunirsi  almeno  una  volta  ogni
trimestre.
   Il sindaco che, senza giustificato motivo,  non  partecipi  a  tre
riunioni  consecutive  del collegio sindacale o del consiglio, decade
dall'ufficio.
   In ogni caso in cui e' prevista, la decadenza e'  pronunciata  dal
consiglio  di amministrazione e, ad iniziativa del presidente, dovra'
sollecitamente essere provocata la sostituzione del sindaco  decaduto
da parte di chi lo ha nominato.
   Il  sindaco  dichiarato  decaduto  non  puo'  essere  nominato nel
triennio successivo.
   Alla scadenza del  mandato  i  componenti  il  collegio  sindacale
potranno  rimanere  in carica nel loro ufficio per un periodo massimo
di quarantacinque giorni,  decorrenti  dal  giorno  di  scadenza  del
mandato  stesso.  Qualora  il  soggetto  cui compete la nomina non vi
provveda  nel  termine di centoventi giorni dalla scadenza, la nomina
e' demandata in via esclusiva al consiglio  dell'ordine  dei  dottori
commercialisti della circoscrizione del tribunale di Modena.
   Le  deliberazioni  sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.
                              Art. 14.
                             Segretario
   Il segretario resta in  carica  quattro  anni  dal  momento  della
nomina e puo' essere riconfermato.
   Il  segretario  sovrintende  agli  uffici  ed  al  personale della
Fondazione,  del  quale  si  avvale  per  lo  svolgimento  delle  sue
attribuzioni.   Egli   partecipa   alle  riunioni  del  consiglio  di
amministrazione con funzioni consultive  e  propositive  e  puo'  far
inserire a verbale proprie dichiarazioni.
   Provvede  ad  istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio
ed esegue le deliberazioni stesse firmando la  corrispondenza  e  gli
atti  relativi.  Esegue  altresi'  le  disposizioni  del consiglio in
materia di gestione del  patrimonio  e  di  svolgimento  dei  compiti
istituzionali.  Inoltre  compie  ogni  atto  per il quale abbia avuto
delega dal consiglio.
                              Art. 15.
                              Compensi
   Al presidente, al vice presidente, ai componenti il  consiglio  di
amministrazione,  ai  sindaci  ed  al segretario (ove non legato alla
Fondazione da rapporto di lavoro  subordinato  o  da  altro  rapporto
retribuito),  compete  un compenso annuo e, per ogni partecipazione a
riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di  presenza,
oltre  al rimborso, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute
per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo  le
modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione.
   Non  e'  consentito  il  cumulo  di  medaglie  di  presenza in una
medesima giornata, anche per riunioni di organi diversi.
   La misura dei compensi annui e  delle  medaglie  di  presenza  dei
componenti gli organi collegiali - quando non risultano determinabili
secondo criteri stabiliti dalla legge - e la eventuale determinazione
in  via forfettaria del rimborso delle spese per l'espletamento delle
funzioni,  sono  stabilite  dal  consiglio  di  amministrazione   con
deliberazione motivata e sentito il parere del collegio sindacale.
                              Art. 16.
                               Bilanci
   L'esercizio  ha  inizio  il  1  ottobre  e termina il 30 settembre
dell'anno successivo.
   Entro  il  mese  di  luglio  di  ogni   anno   il   consiglio   di
amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo relativo
all'esercizio  successivo  e  entro  dieci  giorni  lo  trasmette  al
Ministero del tesoro.  A quest'ultimo devono essere trasmesse per  la
relativa   approvazione   anche   le  variazioni  di  preventivo  che
intervengono nel corso dell'esercizio.
   Entro tre mesi dal termine dell'esercizio,  sentita  la  relazione
del collegio sindacale sul rendiconto del segretario, il consiglio di
amministrazione  predispone  ed  approva  il  bilancio dell'esercizio
chiuso  il  30  settembre  e,  unitamente  alla   propria   relazione
sull'evoluzione  della situazione tecnica e patrimoniale dell'ente ed
alla   proposta  di  destinazione  dell'avanzo  o  di  copertura  del
disavanzo di gestione, lo trasmette entro dieci giorni  al  Ministero
del tesoro.
   Ad  ogni  fine i bilanci divengono esecutivi con l'approvazione ai
sensi di legge.
                              Art. 17.
                            Liquidazione
   La Fondazione, oltre  ad  essere  liquidata  nei  casi  e  secondo
modalita'  previsti  dalla legge, con decisione unanime del consiglio
di amministrazione e con l'approvazione  del  Ministero  del  tesoro,
puo'  trasformarsi,  fondersi  o  comunque  confluire,  anche  previo
scioglimento, in un altro o con altri enti originati in  applicazione
della  legge  30  luglio  1990,  n.  218,  successive modificazioni e
integrazioni e relativi decreti di attuazione,  per  conseguire  piu'
efficacemente scopi riconducibili alle finalita' istituzionali.
   L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di
liquidazione  e'  attribuito  ad  enti  che,  nel  territorio  di cui
all'art. 3, perseguono  fini  identici  o  analoghi  a  quelli  della
Fondazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.
                              Art. 18.
                          Norme transitorie
   La  Fondazione,  finche'  non  avra'  dismesso  il controllo della
societa' bancaria conferitaria, destina una quota dei proventi  netti
non  inferiore  al  10%  dei  dividendi  della  partecipazione  nella
societa' bancaria conferitaria di cui all'art. 1, a riserva destinata
alla sottoscrizione di aumenti di capitale  della  medesima  societa'
bancaria conferitaria.
   La  quota  di  cui  alla  lettera b) dell'art. 7 e' determinata al
netto dell'accantonamento di cui al presente articolo.
   L'esercizio in corso alla data del 18 dicembre 1995  si  chiudera'
il 30 settembre 1996.