Art. 3.
  La documentazione relativa alle esportazioni effettuate in utilizzo
di autorizzazione globale individuale deve  essere  conservata  dagli
operatori  per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla
fine dell'anno civile nel quale le operazioni hanno  avuto  luogo,  e
deve  essere  esibita  su  richiesta  del Ministero del commercio con
l'estero che puo' disporre ispezioni.
  Gli  operatori  devono  inviare  semestralmente  al  Ministero  del
commercio   con   l'estero   una   segnalazione  riepilogativa  delle
operazioni effettuate  in  regime  di  autorizzazione  globale.  Tale
segnalazione  deve  contenere  i  seguenti  elementi: generalita' del
committente estero, Paese di destinazione,  quantita',  valore,  voci
doganali,  categorie  e sottocategorie, data della spedizione, con le
copie delle fatture in allegato.