ALLEGATO ENTE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO (Statuto) Titolo I Costituzione, sede, scopo, patrimonio Art. 1. L'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo e' un Ente a base associativa che trae origine dall'atto costitutivo del 1 settembre 1854 con il quale emeriti cittadini della provincia di Viterbo in rappresentanza ed a tutela di tutta la comunita', con illuminata e libera determinazione, decisero di dar vita alla Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, organismo a vantaggio della realta' socioeconomica viterbese. Ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, l'Ente ha provveduto al conferimento dell'azienda bancaria cessando di svolgere in forma diretta le funzioni proprie dell'attivita' creditizia. L'Ente ha piena capacita' di diritto pubblico e privato, autonomia statutaria e finanziaria ed e' disciplinato dalla legge del 30 luglio, n. 218 e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Ad esso si applicano le disposizioni di legge in materia di Casse di risparmio relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo, nonche' alle procedure per le modificazioni statutarie. L'Ente ha sede in Viterbo, via Cavour, 67 ed ha durata illimitata. Art. 2. L'Ente persegue finalita' di interesse pubblico e di utilita' sociale, per un equilibrato sviluppo del territorio, attraverso: la valorizzazione delle varie espressioni della cultura dell'arte e dell'ambiente; il sostenimento di ogni valido indirizzo nel campo della istruzione della formazione e della ricerca; il perseguimento di interventi di tutela e di assistenza a favore dei soggetti piu' deboli della comunita' locale. Per il raggiungimento di tali fini l'Ente opera attraverso la definizione di programmi e progetti, anche pluriennali direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati. L'Ente al fine di rendere piu' efficace la propria azione o per sovvenire in maniera organica e programmata ad esigenze operative, puo' riservare il propria impegno. transitoriamente e per periodi di tempo definiti, ad uno o piu' settori tra quelli previsti dal presente statuto, attravarso apposite delibere periodiche. Per il conseguimento dei propri scopi l'Ente puo' compiere operazioni finanziarie, immobiliari, mobiliari e commerciali, nei limiti della legge e del presente statuto. Art. 3. L'Ente, fin tanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella societa' per azioni conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai sensi del precedente art. 1 nonche' nella societa' cui detta partecipazione sia stata, in tutto o in parte, conferita. L'Ente non puo' esercitare direttamente l'impresa bancaria, ne' possedere partecipazioni di controllo al capitale di imprese bancarie e finanziarie diverse dalla societa' di cui al comma 1 del presente articolo. L'Ente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge puo' detenere partecipazioni ad ogni altra impresa, organismo od Ente, in Italia ed all'estero, o concorrere alla loro costituzione, purche' tali attivita' siano finalizzate al conseguimento dei propri scopi o siano connesse alle esigenze gestionali. L'acquisto e la cessione di azioni delle societa' di cui al primo comma e dei relativi diritti di opzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente. Art. 4. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'Ente puo' utilizzare: a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento; b) eventuali liberalita' non destinate a patrimonio. Una quota non inferiore ad un decimo dei proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, al netto delle spese di funzionamento, e' accantonato a riserva. Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, al netto delle spese di funzionamento, e' destinata alle finalita' di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Art. 5. L'Ente puo' contrarre debiti con le societa' in cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle medesime, entro il limite massimo complessivo del 10% del proprio patrimomo. L'Ente non puo' comunque contrarre debiti ne' ricevere garanzie ne' prestarne per un importo complessivo superiore al venti percento del proprio patrimonio. Art. 6. Il patrimonio dell'Ente e' costituito inizialmente dalla partecipazione nelle societa' di cui all'art. 3, primo comma, nonche' dai cespiti ed attivita' non conferiti. Esso si incrementa per effetto di: accantonamenti a riserva di qualunque specie; liberalita' a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio; avanzi di gestione non destinati ad erogazione. L'Ente ha cura di mantenere l'integrita' economica del proprio patrimonio. Titolo II S o c i Art. 7. Il numero massimo dei soci e' di 113, di cui 78 scelti a norma dell'art. 8 e 35 a norma degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14. I soci non hanno diritti ne' sul patrimonio ne' sugli utili dell'Ente. I soci durano in carica dieci anni ovvero fino al successivo compimento del mandato relativo a cariche amministrative o sindacali eventualmente ricoperte presso l'Ente. Essi possono essere confermati come soci. Art. 8. 78 soci sono eletti dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione oppure su proposta sottoscritta da almeno venticinque soci da inviarsi al presidente dell'Ente mediante lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato dall'assemblea. Per essere ammessi in qualita' di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti che rappresentino almeno la meta' piu' uno degli intervenuti all'assemblea. Sono nominati soci coloro che riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora piu' nominativi riportino un uguale numero di voti deve farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio anche nella stessa seduta tra i nominativi medesimi. Art. 9. I candidati devono essere scelti tra cittadini italiani di piena capacita' civile, di indiscussa probita' ed onorabilita', annoverabili tra le persone piu' rappresentative nei campi della cultura, dell'economia e delle professioni e che abbiano residenza o domicilio nella provincia di Viterbo o ne siano originari. Non possono essere eletti soci coloro i quali abbiano lite di carattere economico con l'Ente o che ad esso abbiano cagionato danni o perdite. Decadono da soci: a) coloro che perdono la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati, falliti, o che non godano per qualsiasi causa della piena capacita' civile; b) coloro che vengano a trovarsi nella condizione di ineleggibilita' prevista dal precedente comma; c) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti all'assemblea dei soci per tre adunanze consecutive. La decadenza dalla qualita' di socio e' pronunciata dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione. La qualita' di socio si perde anche per dimissioni, che hanno effetto dalla data del ricevimento della comunicazione relativa, e per scadenza del periodo di carica. Art. 10. 34 soci sono designati: da istituzioni culturali e da enti ed organismi istituzionali economico-professionali e da enti locali territoriali. Art. 11. Designano complessivamente 23 soci, con la procedura di cui all'art. 14, le seguenti istituzioni culturali ed enti ed organismi istituzionali ed economico professionali, nel numero a fianco di ciascuno indicato: 1. Universita' degli studi della Tuscia - Viterbo . . . . . . n. 4 2. Camera di commercio, industria, artigianato e agricol- tura di Viterbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2 3. Ente provinciale del turismo di Viterbo . . . . . . . . . n. 1 4. Ordine degli avvocati e procuratori - Viterbo. . . . . . . n. 1 5. Ordine dei dottori commercialisti di Viterbo . . . . . . . n. 1 6. Collegio dei ragionieri e periti commerciali di Viterbo. . n. 1 7. Ordine degli ingegneri della provincia di Viterbo. . . . . n. 1 8. Ordine degli architetti della provincia di Viterbo . . . . n. 1 9. Collegio dei geometri della provincia di Viterbo . . . . . n. 1 10. Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della pro- vincia di Viterbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1 11. Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della pro- vincia di Viterbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1 12. Collegio professionale periti agrari di Viterbo. . . . . . n. 1 13. Consiglio notarile del distretto di Viterbo. . . . . . . . n. 1 14. Ordine dei farmacisti della provincia di Viterbo . . . . . n. 1 15. Ce.F.A.S. Centro di formazione ed assistenza allo svi- luppo - Viterbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1 16. Collegio dei periti industriali della provincia di Viterbo n. 1 17. Ordine dei medici veterinari della provincia di Viterbo. . n. 1 18. Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di Viterbo n. 1 19. Ordine dei giornalisti del Lazio: con residenza nella pro- vincia di Viterbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1 Art. 12. Designano complessivamente 11 soci con la procedura di cui all'art. 14, i seguenti enti locali territoriali nel numero a fianco di ciascuno indicato: 1. Provincia di Viterbo. . . . . . . . . . . . . . n. 2 2. Comune di Viterbo . . . . . . . . . . . . . . . n. 1 3. Comune di Acquapendente . . . . . . . . . . . . n. 1 4. Comune di Caprarola . . . . . . . . . . . . . . n. 1 5. Comune di Proceno . . . . . . . . . . . . . . . n. 1 6. Comune di Ronciglione . . . . . . . . . . . . . n. 1 7. Comune di Vetralla. . . . . . . . . . . . . . . n. 1 8. Comune di Civita Castellana . . . . . . . . . . n. 1 9. Comune di Tarquinia . . . . . . . . . . . . . . n. 1 10. Comune di Montefiascone . . . . . . . . . . . . n. 1 Art. 13. Designa un socio il capitolo della Cattedrale di Viterbo con le procedure di cui all'art. 14. Art. 14. All'inizio di ogni anno, il consiglio di amministrazione, accertato il numero dei posti disponibili, invita gli enti di cui agli articoli 11, 12 e 13 a fare le designazioni di competenza. All'interno di ciascuna categoria, gli enti vengono invitati secondo l'ordine di precedenza indicato dagli articoli stessi. Gli eventuali arrotondamenti vengono effettuati all'unita' piu' vicina. Degli arrotondamenti effettuati si tiene conto nelle ripartizioni successive. Art. 15. Il consiglio di amministrazione accerta il possesso da parte delle persone designate dai requisiti indicati dall'art. 9 e provvede alla loro nomina come soci. I soci cosi' nominati esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Titolo III O r g a n i Art. 16. Sono organi dell'Ente: 1. L'assemblea; 2. Il consiglio di amministrazione; 3. Il presidente; 4. Il collegio dei sindaci. Titolo IV A s s e m b l e a Art. 17. L'assemblea e' composta dai soci che abbiano accettato la nomina. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci mediante apposita delega scritta. Ciascun socio ha un voto e puo' essere portatore di non piu' di due deleghe. Art. 18. L'assemblea: 1. Nomina i soci dell'Ente di sua competenza, a norma dell'art. 8; 2. Si pronuncia sulla decadenza dalla qualita' di socio a norma del penultimo comma dell'art. 9; 3. Elegge tra i soci i componenti del consiglio di amministrazione; 4. Elegge il presidente ed i membri del collegio dei sindaci; 5. Approva il bilancio preventivo e consuntivo; 6. Determina la misura dell'indennita' di carica al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed al collegio dei sindaci nonche' dell'eventuale rimborso, anche di natura forfettaria, delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del loro incarico; 7. Delibera sulle modifiche dello statuto proposte al suo esame dal consiglio di amministrazione o su quelle formulate da almeno un quarto dei soci; 8. Delibera sulle delimitazioni ai settori di intervento definite dal consiglio di amministrazione di cui al terzo comma all'art. 2 nonche' sull'adozione e sulle modifiche del regolamento proposte dal consiglio di amministrazione. Art. 19. L'assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno in via ordinaria e cioe': a) entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; b) entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Essa inoltre e' convocata dal presidente ove lo ritenga necessario o quando gliene facciano richiesta motivata un quarto dei soci, la maggioranza dei membri del consiglio di amministtazione o il collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'ordine del giorno e debbono essere spediti per raccomandata almeno otto giorni prima della riunione al domicilio dei soci quale risulta dalle comunicazioni pervenute. Con lo stesso avviso sara' fissata la seconda convocazione che potra' essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno ad un'ora di distanza dalla prima. Art. 20. L'assemblea e' legalmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la meta' dei soci. In seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno un quarto dei soci. La presidenza dell'assemblea e' assunta dal presidente e in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto. Il presidente e' assistito dal segretario generale o da chi sia chiamato a farne le veci. Il presidente accerta il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea, constata se questa sia regolarmente costituita, dirige e regola la discussione. Il presidente nomina tra gli intervenuti un segretario dell'assemblea e, se necessario, due scrutatori; questi ultimi accertano la regolarita' delle votazioni e firmano, insieme con il presidente e il segretario generale, il verbale dell'adunanza redatto e sottoscritto dal segretario dell'assemblea. L'assemblea non puo' deliberare se non su argomenti posti all'ordine del giorno. Le deliberazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dallo statuto, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; nel computo dei votanti si tiene conto delle schede bianche e non si tiene conto degli astenuti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone. In caso di votazione segreta la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole di meta' piu' uno dei votanti si intende approvata. Titolo V Consiglio di amministrazione Art. 21. Il consiglio di amministrazione e' formato da 9 componenti, eletti ai sensi dell'art. 17, punto 3. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, il presidente ed il vice presidente che restano in carica fino alla scadenza del mandato di consigliere. I membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza culturale, accademica, imprenditoriale o professionale con particolare riferimento agli ambiti in cui si svolge l'attivita' istituzionale dell'Ente. Decadono dalla carica di consigliere di amministrazione coloro per i quali sia stata dichiarata la decadenza dalla qualita' di socio ai sensi dell'art. 9. Ai componenti il consiglio di amministrazione si applica la norma di cui all'art. 2392 del codice civile. Art. 22. I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati consecutivamente per una sola volta. I componenti del consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori nel rispetto delle norme di legge. I consiglieri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa restano in carica per la residua durata del mandato dei loro predecessori. Art. 23. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione dell'Ente che non siano espressamente riservati ad altri organi dal presente statuto. Puo' istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti, scelti tra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'Ente, definendone i compiti, la durata e le modalita' di funzionamento. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti del consiglio di amministrazione ed i soci dell'Ente. Art. 24. Il consiglio si riunisce almeno una volta a trimestre. Puo' essere, altresi', convocato ove il presidente lo ritenga necessario o ne' facciano motivata richiesta la maggioranza dei consiglieri o il collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione debbono essere spediti per raccomandata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e contenere l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza gli avvisi di cui al comma precedente devono essere spediti almeno ventiquattro ore prima della riunione per telegramma, telex o telefax. Art. 25. Per la validita' della riunione del consiglio e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parita', prevale il voto di chi presiede. Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi dal consigliere anziano. Si intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dal consiglio; in caso di nomina contemporanea il piu' anziano di eta'. Il presidente puo' disporre che le deliberazioni su questioni riguardanti soci, consiglieri e sindaci e sulla nomina del segretario generale e del personale siano assunte a scrutinio segreto. La stessa formalita' deve essere attuata per le deliberazioni su qualunque altra questione quando cio' sia richiesto da un terzo dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio segreto si intende approvata la proposta che consegue la meta' piu' uno dei voti validamente espressi. Funge da segretario del consiglio il segretario generale o chi sia chiamato a farne le veci. Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta funge da segretario il consigliere che viene designato da chi presiede l'adunanza. I verbali vengono firmati dal presidente e dal segretario. Titolo VI P r e s i d e n t e Art. 26. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente: convoca e presiede l'assemblea, il consiglio di amministrazione e, qualora non sia diversamente stabilito dal provvedimento di costituzione, le commissioni consultive eventualmente costituite; sorveglia il buon andamento dell'Ente; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento necessario, riferendo al consiglio alla prima adunanza. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono svolte dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere che a norma dell'art. 24 e' qualificato anziano. In caso di vacanza della carica di presidente o di vice presidente si provvede come per i casi di assenza o impedimento. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza, dell'impedimento o della vacanza dalla carica del presidente stesso e di chi doveva procedere nell'ordine alla sostituzione. Il presidente puo' delegare di volta in volta per singoli atti chi lo sostituisce nella rappresentanza dell'Ente. Con il parere favorevole del consiglio di amministrazione, il presidente puo' altresi' delegare, anche in via continuativa e per categorie di atti, la rappresentanza dell'ente a componenti il consiglio di amministrazione nonche' a personale dell'Ente. Ha inoltre facolta' di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Ente in giudizio. Titolo VII S i n d a c i Art. 27. Il collegio dei sindaci si compone di un presidente e di due membri nominati dall'assemblea dei soci. Tutti debbono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. I sindaci durano in carica un quinquennio. Il collegio dei sindaci esercita le attribuzioni stabilite dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile in quanto applicabili e dalla legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo n. 356/1990. Il collegio dei sindaci redige relazione al bilancio preventivo e consuntivo. Esse sono allegate ai rispettivi bilanci. I sindaci debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e dell'assemblea. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio o del consiglio decade dall'ufficio. In ogni caso in cui e' prevista, la decadenza e' pronunciata dal consiglio di amministrazione e ad iniziativa del Presidente deve sollecitamente essere provocata la sostituzione del sindaco decaduto da parte di chi lo ha nominato o eletto. Il sindaco dichiarato decaduto non puo' essere nominato o rieletto nel quinquennio successivo. I sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori nel rispetto delle norme di legge. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. Ciascuno dei componenti del collegio puo' operare anche separatamente dagli altri. Art. 28. Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una indennita' di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per le partecipazioni alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e secondo modalita' di erogazione definite dal consiglio di amministrazione. Ai membri del collegio dei sindaci spetta, secondo modalita' definite dal consiglio di amministrazione, un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente, nella misura determinata dall'assemblea dei soci. Ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci spetta, altresi, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico. Titolo VIII Segretario generale - Personale Art. 29. Il segretario generale e' il capo degli uffici e del personale dell'Ente dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e puo' far inserire a verbale le proprie dichiarazioni; assiste alle riunioni dell'assemblea. Prevede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio. In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne adempie le funzioni il vice segretario generale ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, il dipendente all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi. Le funzioni del segretario generale ed i compiti del restante personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da societa' partecipate dall'Ente. Qualora la carica di segretario generale sia ricoperta dal direttore generale della societa' conferitaria, per la carica stessa puo' essere riconosciuto solo il rimborso. Art. 30. L'Ente puo' avere proprio personale, secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato. Puo' avvalersi di personale comandato dalle societa' di cui all'art. 3, primo comma. Titolo IX Bilancio-Scioglimento-Liquidazione Art. 31. L'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I progetti di bilancio consuntivo e preventivo sono approvati dal consiglio di amministrazione, rispettivamente, entro il 31 maggio ed entro il 30 settembre di ogni anno e sono trasmessi al collegio dei sindaci. I progetti di bilancio con la relazione del collegio dei sindaci devono restare depositati presso la sede dell'Ente negli otto giorni che precedono l'assemblea chiamata ad approvarli. I bilanci, una volta approvati dall'assemblea, sono inviati, entro dieci giorni, al Ministro del tesoro e si intendono da questi approvati ove non pervengano rilievi entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalita' istituzionali. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico finanziaria dell'Ente. La relazione del consiglio di amministrazione che accompagna i bilanci deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrita' economica del patrimonio dell'Ente. Art. 32. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e' disposta la liquidazione dell'Ente: a) quando l'Ente si trovi nell'impossibilita' di perseguire lo scopo; b) quando si verifichi la perdita dell'intero patrimonio; c) quando risultano gravi e ripetute violazioni della legge e dello statuto. La liquidazione puo' altresi' essere disposta allorche' ne' faccia motivata richiesta unanime il consiglio di amministrazione dell'Ente, previo parere favorevole dell'assemblea. La procedura di liquidazione e' regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione, salvo che, ricorrendo particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al primo comma abbia stabilito che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'eventuale residuo netto del patrimonio e' devoluto all'Universita' degli studi della Tuscia. Titolo X Disposizioni varie e norme transitorie Art. 33. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci non possono assumere piu' di due ulteriori cariche nelle societa' partecipate direttamente o indirettamente dall'Ente. In caso di cumulo di cariche consentito dal presente statuto qualora l'interessato percepisca un compenso annuo e il cumulo di compensi superi il doppio del compenso annuo piu' alto corrisposto per le predette cariche, il compenso corrisposto dall'Ente si riduce di un importo pari all'eccedenza fino al suo totale assorbimento. In tale calcolo non si tiene conto delle medaglie di presenza alle quali l'interessato mantiene comunque il diritto alla percezione. Art. 34. Ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio dei sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. Art. 35. In deroga all'art. 7, terzo comma, del presente statuto, le persone fisiche nominate soci prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 356/1990 mantengono i diritti acquisiti relativi alla permanenza delle loro qualita'. Art. 36. In sede di prima applicazione delle disposizioni del titolo II concernenti la scelta dei soci, si procede nel modo seguente: a) il capitolo della Cattedrale, l'Universita' degli studi della Tuscia - Viterbo, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo, l'Ente provinciale per il turismo di Viterbo, la provincia di Viterbo, i comuni di Viterbo, Acquapendente, Caprarola, Proceno, Ronciglione e Vetralla sono invitati a designare immediatamente un socio ciascuno; b) la prima assemblea successiva al conferimento elegge, su proposta del consiglio di amministrazione, tanti soci quanti corrispondono al settanta per cento dei posti vacanti alla data del conferimento stesso; qualora detta assemblea non provveda o non provveda completamente, i posti restano a disposizione delle assemblee successive; c) fino a che non sia raggiunto il numero dei soci di cui all'art. 10, il trenta per cento dei posti che si rendono vacanti ogni anno e' riservato a persone designate dagli enti e categorie di cui all'art. 10; d) il consiglio di amministrazione invita gli enti indicati agli articoli 11 e 12, nell'ordine in cui seguono quelli di cui alla precedente lettera a), a designare tanti soci quanti corrispondono rispettivamente al venti per cento e al dieci per cento dei posti vacanti alla data del conferimento. Se entro dieci anni dalla data del conferimento non sara' stato raggiunto il numero di 34 soci da designare ai sensi dell'art. 10, si procedera', in deroga al numero massimo di soci previsto dall'art. 7, alla copertura dei posti residui con le modalita' di cui al presente statuto. Art. 37. I componenti il consiglio di amministrazione in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto, salvo l'incompatibilita' di che all'art. 33, rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data. Per i medesimi non trovano applicazione i requisiti previsti dal terzo comma dell'art. 21 del presente statuto. Art. 38. Il primo esercizio successivo all'approvazione del presente statuto si chiudera' il 31 dicembre 1996. Art. 39. I componenti il collegio dei sindaci in carica alla data di approvazione del presente statuto, rimangono ciascuno nella propria carica, fino alla scadenza dei mandati dei componenti il consiglio di amministrazione in carica alla data medesima. Ad essi non si applicano i requisiti previsti dall'art. 27, comma 1.