(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                       ENTE CASSA DI RISPARMIO
                     DELLA PROVINCIA DI VITERBO
                              (Statuto)
                              Titolo I
                Costituzione, sede, scopo, patrimonio
                               Art. 1.
   L'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo e' un Ente  a
base  associativa  che  trae  origine  dall'atto  costitutivo  del  1
settembre 1854 con il quale  emeriti  cittadini  della  provincia  di
Viterbo  in  rappresentanza  ed  a  tutela di tutta la comunita', con
illuminata e libera determinazione, decisero di dar vita  alla  Cassa
di  risparmio della provincia di Viterbo, organismo a vantaggio della
realta' socioeconomica viterbese.
   Ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, l'Ente ha  provveduto
al  conferimento  dell'azienda bancaria cessando di svolgere in forma
diretta le funzioni proprie dell'attivita' creditizia.
   L'Ente ha piena capacita' di diritto pubblico e privato, autonomia
statutaria e finanziaria  ed  e'  disciplinato  dalla  legge  del  30
luglio, n. 218 e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Ad
esso  si  applicano  le  disposizioni di legge in materia di Casse di
risparmio  relative   alle   procedure   di   nomina   degli   organi
amministrativi   e  di  controllo,  nonche'  alle  procedure  per  le
modificazioni statutarie.
   L'Ente ha sede in Viterbo, via Cavour, 67 ed ha durata illimitata.
                               Art. 2.
  L'Ente persegue finalita'  di  interesse  pubblico  e  di  utilita'
sociale, per un equilibrato sviluppo del territorio, attraverso:
    la valorizzazione delle varie espressioni della cultura dell'arte
e dell'ambiente;
    il   sostenimento  di  ogni  valido  indirizzo  nel  campo  della
istruzione della formazione e della ricerca;
    il perseguimento di interventi di tutela e di assistenza a favore
dei soggetti piu' deboli della comunita' locale.
   Per il raggiungimento di tali  fini  l'Ente  opera  attraverso  la
definizione di programmi e progetti, anche pluriennali direttamente o
tramite la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati.
   L'Ente  al  fine  di rendere piu' efficace la propria azione o per
sovvenire in maniera organica e programmata  ad  esigenze  operative,
puo'  riservare il propria impegno. transitoriamente e per periodi di
tempo definiti, ad  uno  o  piu'  settori  tra  quelli  previsti  dal
presente statuto, attravarso apposite delibere periodiche.
  Per   il  conseguimento  dei  propri  scopi  l'Ente  puo'  compiere
operazioni finanziarie, immobiliari,  mobiliari  e  commerciali,  nei
limiti della legge e del presente statuto.
                               Art. 3.
   L'Ente,   fin   tanto   che   ne   sia   titolare,  amministra  la
partecipazione nella societa' per  azioni  conferitaria  dell'azienda
bancaria  scorporata  ai  sensi  del  precedente art. 1 nonche' nella
societa' cui detta partecipazione sia stata, in  tutto  o  in  parte,
conferita.
    L'Ente  non  puo' esercitare direttamente l'impresa bancaria, ne'
possedere partecipazioni di controllo al capitale di imprese bancarie
e finanziarie diverse dalla societa' di cui al comma 1  del  presente
articolo.
   L'Ente,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni di legge puo'
detenere partecipazioni ad ogni altra impresa, organismo od Ente,  in
Italia  ed  all'estero,  o concorrere alla loro costituzione, purche'
tali attivita' siano finalizzate al conseguimento dei propri scopi  o
siano connesse alle esigenze gestionali.
  L'acquisto  e  la cessione di azioni delle societa' di cui al primo
comma e dei relativi diritti di opzione deve  avvenire  nel  rispetto
della normativa vigente.
                               Art. 4.
   Per  il  raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'Ente puo'
utilizzare:
     a) proventi e  rendite  derivanti  dalla  gestione  del  proprio
patrimonio, detratte le spese di funzionamento;
     b) eventuali liberalita' non destinate a patrimonio.
  Una  quota  non  inferiore  ad  un  decimo  dei  proventi e rendite
derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, al netto delle spese
di funzionamento, e' accantonato a riserva.
   Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi e rendite derivanti
dalla gestione del  proprio  patrimonio,  al  netto  delle  spese  di
funzionamento,  e'  destinata alle finalita' di cui all'art. 15 della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
                               Art. 5.
   L'Ente puo' contrarre  debiti  con  le  societa'  in  cui  detiene
partecipazioni  o  ricevere  garanzie dalle medesime, entro il limite
massimo complessivo del 10% del proprio patrimomo.
   L'Ente non puo' comunque contrarre debiti  ne'  ricevere  garanzie
ne'  prestarne per un importo complessivo superiore al venti percento
del proprio patrimonio.
                               Art. 6.
   Il  patrimonio  dell'Ente   e'   costituito   inizialmente   dalla
partecipazione nelle societa' di cui all'art. 3, primo comma, nonche'
dai cespiti ed attivita' non conferiti.
   Esso si incrementa per effetto di:
    accantonamenti a riserva di qualunque specie;
    liberalita'   a  qualsiasi  titolo  pervenute  ed  esplicitamente
destinate ad accrescimento del patrimonio;
    avanzi di gestione non destinati ad erogazione.
   L'Ente ha cura di mantenere  l'integrita'  economica  del  proprio
patrimonio.
                              Titolo II
                               S o c i
                               Art. 7.
   Il  numero  massimo  dei  soci e' di 113, di cui 78 scelti a norma
dell'art. 8 e 35 a norma degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14.
   I soci non hanno  diritti  ne'  sul  patrimonio  ne'  sugli  utili
dell'Ente.
   I  soci  durano  in  carica  dieci  anni ovvero fino al successivo
compimento del mandato relativo a cariche amministrative o  sindacali
eventualmente ricoperte presso l'Ente. Essi possono essere confermati
come soci.
                               Art. 8.
   78  soci  sono eletti dall'assemblea, su proposta del consiglio di
amministrazione oppure su proposta sottoscritta da almeno venticinque
soci  da  inviarsi   al   presidente   dell'Ente   mediante   lettera
raccomandata   almeno   otto   giorni   prima   di   quello   fissato
dall'assemblea.
   Per essere ammessi in qualita' di socio occorre il voto favorevole
di due terzi dei votanti che rappresentino almeno la meta'  piu'  uno
degli  intervenuti  all'assemblea.  Sono  nominati  soci  coloro  che
riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti.
   Qualora piu' nominativi riportino un uguale numero  di  voti  deve
farsi  luogo  ad  altra  votazione di ballottaggio anche nella stessa
seduta tra i nominativi medesimi.
                               Art. 9.
   I candidati devono essere scelti tra cittadini italiani  di  piena
capacita'   civile,   di   indiscussa   probita'   ed   onorabilita',
annoverabili tra le persone  piu'  rappresentative  nei  campi  della
cultura,  dell'economia e delle professioni e che abbiano residenza o
domicilio nella provincia di Viterbo o ne siano originari.
   Non possono essere eletti soci coloro  i  quali  abbiano  lite  di
carattere  economico con l'Ente o che ad esso abbiano cagionato danni
o perdite.
   Decadono da soci:
     a) coloro  che  perdono  la  cittadinanza  italiana,  che  siano
interdetti,  inabilitati,  falliti,  o  che  non godano per qualsiasi
causa della piena capacita' civile;
    b)  coloro  che  vengano   a   trovarsi   nella   condizione   di
ineleggibilita' prevista dal precedente comma;
     c)  coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti
all'assemblea dei soci per tre adunanze consecutive.
   La decadenza dalla qualita' di socio e' pronunciata dall'assemblea
su proposta del consiglio di amministrazione.
   La qualita' di socio si perde  anche  per  dimissioni,  che  hanno
effetto  dalla  data  del ricevimento della comunicazione relativa, e
per scadenza del periodo di carica.
                              Art. 10.
   34 soci sono designati: da istituzioni  culturali  e  da  enti  ed
organismi  istituzionali  economico-professionali  e  da  enti locali
territoriali.
                              Art. 11.
   Designano complessivamente  23  soci,  con  la  procedura  di  cui
all'art.  14,  le seguenti istituzioni culturali ed enti ed organismi
istituzionali ed economico professionali,  nel  numero  a  fianco  di
ciascuno indicato:
  1. Universita' degli studi della Tuscia - Viterbo . . . . . . n. 4
  2. Camera di commercio, industria, artigianato e agricol-
     tura di Viterbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2
  3. Ente provinciale del turismo di Viterbo  . . . . . . . . . n. 1
  4. Ordine degli avvocati e procuratori - Viterbo. . . . . . . n. 1
  5. Ordine dei dottori commercialisti di Viterbo . . . . . . . n. 1
  6. Collegio dei ragionieri e periti commerciali di Viterbo. . n. 1
  7. Ordine degli ingegneri della provincia di Viterbo. . . . . n. 1
  8. Ordine degli architetti della provincia di Viterbo . . . . n. 1
  9. Collegio dei geometri della provincia di Viterbo . . . . . n. 1
 10. Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della pro-
     vincia di Viterbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1
 11. Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della pro-
     vincia di Viterbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1
 12. Collegio professionale periti agrari di Viterbo. . . . . . n. 1
 13. Consiglio notarile del distretto di Viterbo. . . . . . . . n. 1
 14. Ordine dei farmacisti della provincia di Viterbo . . . . . n. 1
 15. Ce.F.A.S. Centro di formazione ed assistenza allo svi-
     luppo - Viterbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1
 16. Collegio dei periti industriali della provincia di Viterbo n. 1
 17. Ordine dei medici veterinari della provincia di Viterbo. . n. 1
 18. Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di Viterbo n. 1
 19. Ordine dei giornalisti del Lazio: con residenza nella pro-
     vincia di Viterbo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1
                              Art. 12.
   Designano  complessivamente  11  soci  con  la  procedura  di  cui
all'art. 14, i seguenti enti locali territoriali nel numero a  fianco
di ciascuno indicato:
  1. Provincia di Viterbo. . . . . . . . . . . . . . n. 2
  2. Comune di Viterbo . . . . . . . . . . . . . . . n. 1
  3. Comune di Acquapendente . . . . . . . . . . . . n. 1
  4. Comune di Caprarola . . . . . . . . . . . . . . n. 1
  5. Comune di Proceno . . . . . . . . . . . . . . . n. 1
  6. Comune di Ronciglione . . . . . . . . . . . . . n. 1
  7. Comune di Vetralla. . . . . . . . . . . . . . . n. 1
  8. Comune di Civita Castellana . . . . . . . . . . n. 1
  9. Comune di Tarquinia . . . . . . . . . . . . . . n. 1
 10. Comune di Montefiascone . . . . . . . . . . . . n. 1
                              Art. 13.
   Designa  un  socio  il capitolo della Cattedrale di Viterbo con le
procedure di cui all'art. 14.
                              Art. 14.
   All'inizio  di  ogni  anno,  il  consiglio   di   amministrazione,
accertato  il  numero  dei  posti disponibili, invita gli enti di cui
agli articoli 11, 12 e 13 a fare le designazioni di competenza.
   All'interno di  ciascuna  categoria,  gli  enti  vengono  invitati
secondo  l'ordine  di  precedenza indicato dagli articoli stessi. Gli
eventuali arrotondamenti vengono effettuati all'unita' piu' vicina.
   Degli arrotondamenti effettuati si tiene conto nelle  ripartizioni
successive.
                              Art. 15.
   Il consiglio di amministrazione accerta il possesso da parte delle
persone  designate dai requisiti indicati dall'art. 9 e provvede alla
loro nomina come soci.
   I soci cosi' nominati esercitano la loro funzione senza vincolo di
mandato.
                             Titolo III
                             O r g a n i
                              Art. 16.
   Sono organi dell'Ente:
    1. L'assemblea;
    2. Il consiglio di amministrazione;
    3. Il presidente;
    4. Il collegio dei sindaci.
                              Titolo IV
                          A s s e m b l e a
                              Art. 17.
   L'assemblea e' composta dai soci che abbiano accettato la nomina.
   I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci
mediante  apposita  delega  scritta.  Ciascun socio ha un voto e puo'
essere portatore di non piu' di due deleghe.
                              Art. 18.
   L'assemblea:
    1. Nomina i soci dell'Ente di sua competenza, a  norma  dell'art.
8;
    2.  Si  pronuncia sulla decadenza dalla qualita' di socio a norma
del penultimo comma dell'art. 9;
    3.  Elegge  tra  i   soci   i   componenti   del   consiglio   di
amministrazione;
    4. Elegge il presidente ed i membri del collegio dei sindaci;
    5. Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
    6.  Determina  la misura dell'indennita' di carica al presidente,
al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione  ed
al  collegio  dei  sindaci  nonche' dell'eventuale rimborso, anche di
natura forfettaria, delle spese sostenute dagli amministratori e  dai
sindaci in ragione del loro incarico;
   7.  Delibera  sulle  modifiche dello statuto proposte al suo esame
dal consiglio di amministrazione o su quelle formulate da  almeno  un
quarto dei soci;
    8. Delibera sulle delimitazioni ai settori di intervento definite
dal  consiglio  di  amministrazione  di cui al terzo comma all'art. 2
nonche' sull'adozione e sulle modifiche del regolamento proposte  dal
consiglio di amministrazione.
                              Art. 19.
   L'assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno in via
ordinaria e cioe':
    a)  entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo
dell'esercizio precedente;
    b) entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo
per l'esercizio successivo.
   Essa inoltre e' convocata dal presidente ove lo ritenga necessario
o quando gliene facciano richiesta motivata un quarto  dei  soci,  la
maggioranza dei membri del consiglio di amministtazione o il collegio
dei sindaci.
   Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'ordine del giorno e
debbono  essere  spediti  per  raccomandata  almeno otto giorni prima
della  riunione  al  domicilio   dei   soci   quale   risulta   dalle
comunicazioni pervenute.
   Con  lo  stesso  avviso  sara' fissata la seconda convocazione che
potra' essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno ad  un'ora
di distanza dalla prima.
                              Art. 20.
   L'assemblea  e' legalmente costituita in prima convocazione quando
siano presenti o rappresentati almeno la meta' dei soci.  In  seconda
convocazione,  quando siano presenti o rappresentati almeno un quarto
dei soci.
   La presidenza dell'assemblea e' assunta dal presidente e  in  caso
di  sua  assenza  o  impedimento  da  chi lo sostituisce ai sensi del
presente statuto. Il presidente e' assistito dal segretario  generale
o da chi sia chiamato a farne le veci.
   Il  presidente  accerta il diritto degli intervenuti a partecipare
all'assemblea, constata se questa sia regolarmente costituita, dirige
e regola la discussione.
   Il  presidente  nomina   tra   gli   intervenuti   un   segretario
dell'assemblea  e,  se  necessario,  due  scrutatori;  questi  ultimi
accertano la regolarita' delle votazioni e firmano,  insieme  con  il
presidente e il segretario generale, il verbale dell'adunanza redatto
e sottoscritto dal segretario dell'assemblea.
   L'assemblea   non  puo'  deliberare  se  non  su  argomenti  posti
all'ordine del giorno.
   Le deliberazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o
dallo statuto, si prendono a maggioranza assoluta  dei  votanti;  nel
computo  dei  votanti  si  tiene  conto delle schede bianche e non si
tiene conto degli astenuti.
  In caso di parita' prevale il voto di chi presiede  l'adunanza.  Le
votazioni  debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a
decisioni su persone. In caso di votazione segreta  la  proposta  che
abbia  ottenuto  il  voto favorevole di meta' piu' uno dei votanti si
intende approvata.
                              Titolo V
                    Consiglio di amministrazione
                              Art. 21.
   Il consiglio di amministrazione e' formato da 9 componenti, eletti
ai sensi dell'art. 17, punto 3.
   Il  consiglio  di  amministrazione  elegge  nel  proprio  seno,  a
maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, il presidente ed il
vice  presidente che restano in carica fino alla scadenza del mandato
di consigliere.
   I membri del consiglio di  amministrazione  devono  essere  scelti
secondo  criteri  di  professionalita'  e  competenza fra persone che
abbiano  maturato  una  adeguata  esperienza  culturale,  accademica,
imprenditoriale  o  professionale  con  particolare  riferimento agli
ambiti in cui si svolge l'attivita' istituzionale dell'Ente.
   Decadono dalla carica di consigliere di amministrazione coloro per
i quali sia stata dichiarata la decadenza dalla qualita' di socio  ai
sensi dell'art. 9.
  Ai  componenti  il consiglio di amministrazione si applica la norma
di cui all'art. 2392 del codice civile.
                              Art. 22.
   I componenti il consiglio  di  amministrazione  durano  in  carica
cinque anni e possono essere confermati consecutivamente per una sola
volta.
   I  componenti  del consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a
che entrino in carica i loro successori nel rispetto delle  norme  di
legge.
   I  consiglieri  nominati in surrogazione di coloro che venissero a
mancare per qualsiasi causa restano in carica per la  residua  durata
del mandato dei loro predecessori.
                              Art. 23.
   Il  consiglio  di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria  gestione  dell'Ente  che   non   siano   espressamente
riservati ad altri organi dal presente statuto.
   Puo'  istituire  commissioni  tecniche  e  scientifiche consultive
anche a carattere permanente formate da esperti, scelti  tra  persone
particolarmente  competenti  nei  settori  di  intervento  dell'Ente,
definendone i compiti, la durata e le modalita' di funzionamento.
   Possono essere chiamati a far parte delle commissioni  tecniche  e
scientifiche anche i componenti del consiglio di amministrazione ed i
soci dell'Ente.
                              Art. 24.
   Il  consiglio  si  riunisce  almeno  una  volta  a trimestre. Puo'
essere, altresi', convocato ove il presidente lo ritenga necessario o
ne' facciano motivata richiesta la maggioranza dei consiglieri  o  il
collegio dei sindaci.
   Gli avvisi di convocazione debbono essere spediti per raccomandata
almeno  otto  giorni  prima  della  data  fissata  per  la riunione e
contenere l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno.
   Nei casi di urgenza gli avvisi di cui al comma  precedente  devono
essere  spediti  almeno  ventiquattro  ore  prima  della riunione per
telegramma, telex o telefax.
                              Art. 25.
   Per la validita' della riunione del  consiglio  e'  necessaria  la
presenza della maggioranza dei suoi componenti.
   Le  deliberazioni  sono  prese  a  maggioranza dei presenti. Nelle
votazioni palesi,  in  caso  di  parita',  prevale  il  voto  di  chi
presiede.
   Le  adunanze  sono  presiedute  dal  presidente  o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal vice presidente;  in  caso  di  assenza  o
impedimento di entrambi dal consigliere anziano.
   Si intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo
ed  ininterrottamente  dal consiglio; in caso di nomina contemporanea
il piu' anziano di eta'.
   Il presidente puo' disporre  che  le  deliberazioni  su  questioni
riguardanti soci, consiglieri e sindaci e sulla nomina del segretario
generale e del personale siano assunte a scrutinio segreto. La stessa
formalita'  deve  essere  attuata  per  le deliberazioni su qualunque
altra questione quando cio' sia richiesto da un terzo  dei  presenti.
Nelle  votazioni a scrutinio segreto si intende approvata la proposta
che consegue la meta' piu' uno dei voti validamente espressi.
  Funge da segretario del consiglio il segretario generale o chi  sia
chiamato a farne le veci.
   Quando  il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta funge da
segretario  il  consigliere  che  viene  designato  da  chi  presiede
l'adunanza.   I   verbali   vengono  firmati  dal  presidente  e  dal
segretario.
                              Titolo VI
                         P r e s i d e n t e
                              Art. 26.
   Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, di  fronte  a
terzi ed in giudizio. Il presidente:
    convoca  e  presiede l'assemblea, il consiglio di amministrazione
e, qualora  non  sia  diversamente  stabilito  dal  provvedimento  di
costituzione, le commissioni consultive eventualmente costituite;
    sorveglia il buon andamento dell'Ente;
    adotta   in   caso  di  urgenza  ogni  provvedimento  necessario,
riferendo al consiglio alla prima adunanza.
   In caso di assenza o impedimento del presidente  le  sue  funzioni
sono  svolte  dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento
anche di  questo,  dal  consigliere  che  a  norma  dell'art.  24  e'
qualificato anziano.
   In caso di vacanza della carica di presidente o di vice presidente
si provvede come per i casi di assenza o impedimento.
   Di  fronte  ai  terzi  la  firma  di chi sostituisce il presidente
costituisce prova  dell'assenza,  dell'impedimento  o  della  vacanza
dalla  carica  del  presidente  stesso  e  di  chi  doveva  procedere
nell'ordine alla sostituzione.
   Il presidente puo' delegare di volta in volta per singoli atti chi
lo sostituisce nella rappresentanza dell'Ente.
   Con il parere favorevole  del  consiglio  di  amministrazione,  il
presidente  puo'  altresi'  delegare, anche in via continuativa e per
categorie di  atti,  la  rappresentanza  dell'ente  a  componenti  il
consiglio  di  amministrazione  nonche'  a  personale  dell'Ente.  Ha
inoltre facolta' di nominare avvocati e procuratori per rappresentare
l'Ente in giudizio.
                             Titolo VII
                            S i n d a c i
                              Art. 27.
   Il collegio dei sindaci si compone  di  un  presidente  e  di  due
membri   nominati  dall'assemblea  dei  soci.  Tutti  debbono  essere
iscritti nel registro dei revisori contabili.  I  sindaci  durano  in
carica un quinquennio.
   Il  collegio  dei sindaci esercita le attribuzioni stabilite dagli
articoli 2403 e 2407 del codice civile in quanto applicabili e  dalla
legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo n. 356/1990.
   Il  collegio dei sindaci redige relazione al bilancio preventivo e
consuntivo. Esse sono allegate ai rispettivi bilanci.
   I sindaci debbono  intervenire  alle  adunanze  del  consiglio  di
amministrazione e dell'assemblea.
   Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre.
   Il  sindaco  che,  senza  giustificato motivo, non partecipi a tre
riunioni  consecutive   del   collegio   o   del   consiglio   decade
dall'ufficio.
   In  ogni  caso in cui e' prevista, la decadenza e' pronunciata dal
consiglio di amministrazione e  ad  iniziativa  del  Presidente  deve
sollecitamente  essere provocata la sostituzione del sindaco decaduto
da parte di chi lo ha nominato o eletto.
   Il sindaco dichiarato decaduto non puo' essere nominato o rieletto
nel quinquennio successivo.
   I sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che non entrino in
carica i loro successori nel rispetto delle norme di legge.
   Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. I
verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.
   Ciascuno  dei  componenti  del   collegio   puo'   operare   anche
separatamente dagli altri.
                              Art. 28.
   Ai   componenti   il   consiglio  di  amministrazione  spetta  una
indennita' di carica,  costituita  da  un  compenso  annuo  fisso  in
rapporto  alle  funzioni  svolte  e  da  medaglie  di presenza per le
partecipazioni alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente, nella
misura determinata dall'assemblea dei soci  e  secondo  modalita'  di
erogazione definite dal consiglio di amministrazione.
  Ai  membri  del  collegio  dei  sindaci  spetta,  secondo modalita'
definite dal consiglio di amministrazione, un compenso annuo fisso in
rapporto alle funzioni svolte ed una  medaglia  di  presenza  per  la
partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente, nella
misura determinata dall'assemblea dei soci.
   Ai  componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei
sindaci spetta, altresi, il rimborso, anche  in  misura  forfettaria,
delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
                             Titolo VIII
                   Segretario generale - Personale
                              Art. 29.
   Il  segretario  generale  e'  il capo degli uffici e del personale
dell'Ente  dei  quali  si  avvale  per  lo  svolgimento   delle   sue
attribuzioni.   Egli   partecipa   alle  riunioni  del  consiglio  di
amministrazione con funzioni consultive  e  propositive  e  puo'  far
inserire  a  verbale  le proprie dichiarazioni; assiste alle riunioni
dell'assemblea.
   Prevede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio ed
esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli  atti
relativi.  Inoltre  compie  ogni atto per il quale abbia avuto delega
dal consiglio.
   In caso di assenza  o  impedimento  del  segretario  generale,  ne
adempie  le  funzioni  il vice segretario generale ovvero, in caso di
assenza  o  impedimento  anche  di  questi,  il  dipendente  all'uopo
delegato dal consiglio di amministrazione.
   Di  fronte  ai  terzi  la  firma  di chi sostituisce il segretario
generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
   Le funzioni del segretario generale  ed  i  compiti  del  restante
personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da societa'
partecipate dall'Ente.
   Qualora  la  carica  di  segretario  generale  sia  ricoperta  dal
direttore generale della societa' conferitaria, per la carica  stessa
puo' essere riconosciuto solo il rimborso.
                              Art. 30.
   L'Ente puo' avere proprio personale, secondo le norme del rapporto
di  lavoro  di diritto privato. Puo' avvalersi di personale comandato
dalle societa' di cui all'art. 3, primo comma.
                              Titolo IX
                 Bilancio-Scioglimento-Liquidazione
                              Art. 31.
  L'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31  dicembre  di  ogni
anno.
  I  progetti  di bilancio consuntivo e preventivo sono approvati dal
consiglio di amministrazione, rispettivamente, entro il 31 maggio  ed
entro  il  30 settembre di ogni anno e sono trasmessi al collegio dei
sindaci.
   I progetti di bilancio con la relazione del collegio  dei  sindaci
devono  restare depositati presso la sede dell'Ente negli otto giorni
che precedono l'assemblea chiamata ad approvarli.
   I bilanci, una volta approvati dall'assemblea, sono inviati, entro
dieci giorni, al  Ministro  del  tesoro  e  si  intendono  da  questi
approvati ove non pervengano rilievi entro sessanta giorni dalla loro
ricezione.
   Il  bilancio  preventivo  fissa  i  limiti  di  spesa con distinto
riferimento alle spese  di  funzionamento  e  a  quelle  direttamente
destinate al perseguimento delle finalita' istituzionali. Il bilancio
preventivo  e  il  bilancio  consuntivo  sono  strutturati in modo da
fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione
economico finanziaria dell'Ente.
   La relazione del consiglio di  amministrazione  che  accompagna  i
bilanci   deve,   tra   l'altro,   illustrare   la   politica   degli
accantonamenti e degli  investimenti,  con  particolare  riguardo  al
mantenimento  della  sostanziale  integrita' economica del patrimonio
dell'Ente.
                              Art. 32.
   Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  sentito   il   Comitato
interministeriale  per  il  credito  ed  il risparmio, e' disposta la
liquidazione dell'Ente:
     a) quando l'Ente si trovi nell'impossibilita' di  perseguire  lo
scopo;
     b) quando si verifichi la perdita dell'intero patrimonio;
     c)  quando  risultano  gravi e ripetute violazioni della legge e
dello statuto.
   La liquidazione puo' altresi' essere disposta allorche' ne' faccia
motivata richiesta unanime il consiglio di amministrazione dell'Ente,
previo parere favorevole dell'assemblea. La procedura di liquidazione
e' regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo  II  del  codice
civile  e  relative disposizioni di attuazione, salvo che, ricorrendo
particolari ragioni di interesse generale, il  decreto  del  Ministro
del  tesoro di cui al primo comma abbia stabilito che il procedimento
di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui  al  titolo  V
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
   L'eventuale    residuo    netto   del   patrimonio   e'   devoluto
all'Universita' degli studi della Tuscia.
                              Titolo X
               Disposizioni varie e norme transitorie
                              Art. 33.
   I componenti del consiglio di amministrazione e del  collegio  dei
sindaci  non  possono  assumere  piu'  di due ulteriori cariche nelle
societa' partecipate direttamente o indirettamente dall'Ente.
   In caso di cumulo  di  cariche  consentito  dal  presente  statuto
qualora  l'interessato  percepisca  un  compenso annuo e il cumulo di
compensi superi il doppio del compenso annuo  piu'  alto  corrisposto
per  le predette cariche, il compenso corrisposto dall'Ente si riduce
di un importo pari all'eccedenza fino al suo totale assorbimento.  In
tale calcolo non si tiene conto delle medaglie di presenza alle quali
l'interessato mantiene comunque il diritto alla percezione.
                              Art. 34.
   Ai  componenti  il  consiglio  di amministrazione ed ai membri del
collegio dei sindaci si applicano  i  divieti  di  cumulo  con  altre
cariche  di  cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del  Ministro
del tesoro.
                              Art. 35.
   In  deroga  all'art.  7,  terzo  comma,  del  presente statuto, le
persone fisiche  nominate  soci  prima  dell'entrata  in  vigore  del
decreto  legislativo  n.  356/1990  mantengono  i  diritti  acquisiti
relativi alla permanenza delle loro qualita'.
                              Art. 36.
   In sede di prima applicazione delle  disposizioni  del  titolo  II
concernenti la scelta dei soci, si procede nel modo seguente:
     a) il capitolo della Cattedrale, l'Universita' degli studi della
Tuscia  -  Viterbo,  la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Viterbo, l'Ente provinciale per il turismo di Viterbo,
la  provincia  di  Viterbo,  i  comuni  di  Viterbo,   Acquapendente,
Caprarola,  Proceno, Ronciglione e Vetralla sono invitati a designare
immediatamente un socio ciascuno;
     b) la prima assemblea  successiva  al  conferimento  elegge,  su
proposta   del   consiglio  di  amministrazione,  tanti  soci  quanti
corrispondono al settanta per cento dei posti vacanti alla  data  del
conferimento  stesso;  qualora  detta  assemblea  non  provveda o non
provveda  completamente,  i  posti  restano  a   disposizione   delle
assemblee successive;
    c)  fino  a  che  non  sia  raggiunto  il  numero dei soci di cui
all'art. 10, il trenta per cento dei posti  che  si  rendono  vacanti
ogni  anno e' riservato a persone designate dagli enti e categorie di
cui all'art. 10;
     d) il consiglio di amministrazione invita gli enti indicati agli
articoli 11 e 12, nell'ordine in  cui  seguono  quelli  di  cui  alla
precedente  lettera  a),  a designare tanti soci quanti corrispondono
rispettivamente al venti per cento e al dieci  per  cento  dei  posti
vacanti alla data del conferimento.
   Se  entro  dieci  anni dalla data del conferimento non sara' stato
raggiunto il numero di 34 soci da designare ai sensi dell'art. 10, si
procedera', in deroga al numero massimo di soci previsto dall'art. 7,
alla copertura dei posti residui con le modalita' di cui al  presente
statuto.
                              Art. 37.
   I  componenti  il consiglio di amministrazione in carica alla data
di  deliberazione  delle  modifiche  al   presente   statuto,   salvo
l'incompatibilita'  di  che  all'art.  33,  rimangono  ciascuno nella
propria carica fino alla scadenza dei  rispettivi  mandati  in  corso
alla medesima data.
  Per  i  medesimi  non trovano applicazione i requisiti previsti dal
terzo comma dell'art. 21 del presente statuto.
                              Art. 38.
  Il primo esercizio successivo all'approvazione del presente statuto
si chiudera' il 31 dicembre 1996.
                              Art. 39.
  I componenti il  collegio  dei  sindaci  in  carica  alla  data  di
approvazione  del  presente statuto, rimangono ciascuno nella propria
carica, fino alla scadenza dei mandati dei componenti il consiglio di
amministrazione  in  carica  alla  data  medesima.  Ad  essi  non  si
applicano i requisiti previsti dall'art. 27, comma 1.