Art. 2.
                    Adempimenti dei responsabili
     degli uffici scolastici provinciali e dei capi di istituto
   1. I capi di istituto - o i loro delegati,  o,  in  caso  di  loro
mancanza,  assenza  o  impedimento,  un ispettore tecnico, un capo di
istituto o un docente designati dai provveditori agli studi, o da chi
li sostituisce, in base alle disposizioni vigenti, in  caso  di  loro
mancanza,  assenza  o  impedimento  - provvedono, alle date previste,
alla convocazione dei consigli  di  classe  invitando  formalmente  i
docenti a prendervi parte, anche per gli effetti di cui agli articoli
4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
  2.  Qualora  le  operazioni di scrutini finali e quelle riguardanti
gli esami finali non possano essere iniziate, effettuate o completate
alle  date  previste  dal  citato  calendario  scolastico,  a   causa
dell'astensione  dei  docenti  dalle  relative  attivita', ovvero per
comportamenti  non  rientranti  nella  consueta  esplicazione   delle
attivita' medesime, i provveditori agli studi - o chi li sostituisce,
in  caso  di  loro  mancanza,  assenza  o  impedimento - ed i capi di
istituto - o chi li sostituisce ai sensi del  comma  1  del  presente
articolo  - provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla
sostituzione  dei  docenti  che,  comunque,  non   partecipano   alle
operazioni predette, ovvero che, non prestando la consueta attivita',
ne  impediscono  l'inizio  e  la  conclusione  alle date previste dal
richiamato  calendario  scolastico.  In  tale  ultima  ipotesi   alla
sostituzione  dei  docenti  inadempienti si provvede in tempo utile a
garantire comunque la conclusione di tutti gli scrutini  finali  alle
date  fissate ed il regolare inizio e conclusione degli esami finali,
in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e  grado  di
istruzione del territorio nazionale.
  3.  I  capi di istituto - o chi li sostituisce ai sensi del comma 1
del  presente  articolo  -  in  relazione  alle  esigenze  di  natura
amministrativa,   tecnica  ed  ausiliaria  collegate  direttamente  o
immediatamente strumentali alle consuete attivita' necessarie per  il
regolare  inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal
citato calendario scolastico, di tutti gli scrutini  finali  e  degli
esami finali, assicurano che siano effettuate le predette prestazioni
da parte del relativo necessario personale.
  4.  I  capi di istituto - o chi li sostituisce ai sensi del comma 1
del presente articolo - sono tenuti, ai sensi dell'art. 14, comma  1,
della  legge  24  novembre 1981, n. 689, nel caso in cui il personale
docente, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  non  ottemperi  alle
disposizioni  della  presente  ordinanza,  a  procedere nei confronti
dell'indicato personale alla  contestazione  della  violazione  delle
citate disposizioni, immediatamente, ove possibile, ovvero a mezzo di
notificazione,  redigendone,  in  entrambi  i casi, apposito processo
verbale, ai sensi dei commi  2  e  4  dell'art.  14  della  legge  24
novembre 1981, n. 689.
  5.  A  conclusione  delle  programmate azioni di sciopero i capi di
istituto - o chi li sostituisce ai sensi del  comma  1  del  presente
articolo  - comunicano ai competenti provveditori agli studi e questi
-  o  chi  li  sostituisce  in  caso  di  loro  mancanza,  assenza  o
impedimento  - al Ministro della pubblica istruzione i nominativi del
personale docente, amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  che  non
abbia   svolto   le   prestazioni  richieste,  ovvero  abbia  assunto
comportamenti non rientranti nel consueto svolgimento delle  funzioni
ad  esso  attribuite  ai  sensi delle vigenti disposizioni normative.
Unitamente ai predetti nominativi sono trasmessi altres/' i  processi
verbali relativi alle contestazioni indicate nel comma 4 del presente
articolo.
  6. I provveditori agli studi - o chi li sostituisce in caso di loro
mancanza, assenza o impedimento - sono tenuti agli stessi adempimenti
previsti  nei  commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non
ottemperino alle disposizioni della  presente  ordinanza  i  capi  di
istituto  -  o  chi  li sostituisce ai sensi del comma 1 del medesimo
presente articolo.