Art. 3.
                  Obblighi del personale scolastico
  1. I capi di istituto - o chi li sostituisce ai sensi dell'art.  2,
comma  1  -  sono  tenuti, oltre a svolgere gli adempimenti di cui al
citato  art.  2,  a  prestare  la  propria  consueta  attivita'   per
assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date
fissate dal citato calendario relativo all'anno scolastico 1995-1996,
di tutti gli scrutini finali e degli esami finali.
  2.  I  docenti,  ai  sensi  della vigente normativa in materia sono
tenuti  alle   attivita'   necessarie   per   il   regolare   inizio,
effettuazione   e  conclusione  nelle  date  fissate  dal  calendario
scolastico 1995-1996, di tutti gli  scrutini  finali  e  degli  esami
finali,  attivita' che costituiscono, per i docenti medesimi, obbligo
di servizio. Dette prestazioni di lavoro devono realizzarsi  mediante
lo svolgimento della consueta attivita', che, anche in riferimento al
richiamo espressamente contenuto nell'art. 4, comma 1, della legge 12
giugno  1990,  n. 146, non puo' esternarsi in comportamenti meramente
dilatori o, comunque, non corrispondenti al normale  andamento  delle
attivita'  che  solitamente si svolgono nel corso delle operazioni di
scrutini finali con l'intento di protrarre surrettiziamente, rispetto
alle date previste dal calendario scolastico,  la  conclusione  degli
stessi  scrutini  finali e di conseguenza l'inizio, l'effettuazione e
la conclusione degli esami finali.
  3. Il necessario personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e'
tenuto  allo  svolgimento  delle   consuete   prestazioni   collegate
direttamente, o immediatamente strumentali, alle attivita' necessarie
per  il  regolare  inizio,  effettuazione  e  conclusione, nelle date
fissate dal citato  calendario  scolastico,  di  tutti  gli  scrutini
finali e degli esami finali.