Art. 4.
                              Sanzioni
   1. Il Ministro della pubblica istruzione comunica al Ministro  per
la  funzione pubblica l'elenco nominativo del personale che non abbia
osservato le prescrizioni  contenute  negli  articoli  2  e  3  della
presente  ordinanza, unitamente alle contestazioni di cui ai commi 4,
5 e 6 del citato art. 2.
  2. Il personale che non adempie alle disposizioni  contenute  nella
presente  ordinanza  e'  assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 9
della legge 12 giugno 1990, n. 146.
  3. Le sanzioni di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo  sono
irrogate  con  decreto  del  Ministro per la funzione pubblica, sulla
base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente
articolo. Avverso il decreto di  irrogazione  di  dette  sanzioni  e'
proponibile  impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
   4. In caso di inosservanza da parte del personale scolastico delle
prescrizioni di cui alla  presente  ordinanza,  i  provveditori  agli
studi  -  o  chi  li  sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o
impedimento - ed i capi di istituto - o chi li sostituisce  ai  sensi
dell'art.  2, comma 1 - ferme restando le sanzioni previste nei commi
2 e 3 del presente articolo, danno, comunque, avvio, nelle  forme  di
rito  e  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  al procedimento
disciplinare a carico  del  citato  personale  inadempiente  ai  fini
dell'irrogazione  di  sanzioni  disciplinari  ai sensi dell'art.   4,
comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.