Art. 5.
                            Comunicazioni
  1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12  giugno  1990,  n.
146, la presente ordinanza e' comunicata:
    a)   al   Ministro   della   pubblica  istruzione,  che  provvede
immediatamente  a  trasmettere  copia  dell'ordinanza   medesima   ai
responsabili  degli uffici scolastici provinciali, i quali - o chi li
sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento - a  loro
volta,  ne  curano l'inoltro a tutte le scuole ed istituti scolastici
di ogni ordine e grado di istruzione dipendenti per  l'affissione  ai
rispettivi  albi,  a  cura  dei  capi  di  istituto  -  o  di  chi li
sostituisce ai  sensi  del  dell'art.  2,  comma  1,  della  presente
ordinanza;
    b)   al   Sindacato   nazionale  precari  della  scuola  italiana
(Si.Na.P.S.I.), nella persona del legale rappresentante;
    c) all'ente  RAI-TV,  nella  persona  del  legale  rappresentante
affinche'  provveda,  ai  sensi  dell'art. 8, comma 4, della legge 12
giugno 1990, n. 146, a dare  notizia  del  contenuto  della  presente
ordinanza mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.
  2.  La  Polizia  di  Stato  o  l'Arma  dei carabinieri cureranno la
comunicazione della presente ordinanza  mediante  consegna  di  copia
conforme  di  essa  ai  destinatari indicati nel comma 1 del presente
articolo.