Art. 6.
                         Efficacia temporale
   1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza   hanno   effetto
immediatamente,  a  decorrere dalla data della sua emanazione, e fino
alla conclusione, in ciascuna scuola ed istituto scolastico  di  ogni
ordine   e  grado  di  istruzione  del  territorio  nazionale,  delle
operazioni di tutti gli scrutini finali  e  degli  esami  finali  per
l'anno   scolastico   1995-1996.   Dell'avvenuta   conclusione  delle
operazioni i capi di  istituto  -  o  chi  li  sostituisce  ai  sensi
dell'art.   2,   comma   1,   della   presente  ordinanza  -  daranno
comunicazione ai competenti provveditori agli studi, i quali - o  chi
li  sostituisce  in caso di loro mancanza, assenza o impedimento -, a
loro  volta,  daranno  comunicazione  al  Ministro   della   pubblica
istruzione.