(all. 2 - art. 1)
                             ALLEGATO II
         AUTORIZZAZIONE DI FABBRICAZIONE E CONDIZIONI DELL'
           DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
A   -   DETENTORE(I)  DELL'AUTORIZZAZIONE  (DELLE  AUTORIZZAZIONI  DI
      FABBRICAZIONE   (articolo   16   della   direttiva  75/319/CEE,
      successivamente modificata)
Fabbricante della sostanza attiva:   Novo-Nordisk  A/S  Hallas  Alle,
DK-4400 Kalundborg, Danimarca
Fabbricante   e   magazzinaggio   del   prodotto  medicinale  finito:
Novo-Nordisk A/S Hegedorsvej. DK-2820 Gentofte, Danimarca
Fabbricante responsabile della distribuzione nell'UE:    Novo-Nordisk
A/S Hegedorsvej. DK-2820 Gentofte, Danimarca
L'autorizzazione   di   fabbricazione   e'   stata   rilasciata  alla
Novo-Nordisk   A/S   Danimarca   per   i   tre    stabilimenti    dal
Sundhetssturelsen (Ministero della Sanita') il 21 novembre 1994.
B  -  CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE (Articoli
2 e 3 della  direttiva  92/26/CEE),  articolo  13,  paragrafo  3  del
regolamento del Consiglio (CE)2309/93 e
Prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica non rinnovabile
C     -    OBBLIGHI  SPECIFICI  DEL  DETENTORE  DI  UN'AUTORIZZAZIONE
      ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Le relazioni ai  punti  sottoindicati  dovrebbero  essere  sottoposte
all'EMEA entro i termini concordati.
1.    Parte II C1
1.1.  In base a revisione delle analisi a lotti, le specificazioni di
      massa basate su (piu' o meno) 3SD dovrebbero essere riesaminate
      e i relativi dati presentati entro il 1 luglio 1996.
1.2.    Potenza/attivita' specifica: l'attuazione di limiti fiduciari
      (intervallo fiduciario del 95%) ha dato risultati relativamente
      costanti per ciascuna prova, e cioe' circa l'87-114%. Non  sono
      stati tuttavia fissati chiari limiti di accettabilita' per tale
      intervallo.  Occorrerebbe peraltro stabilire dei limiti per far
      si'  che  vengano  accettati  soltanto  i  risultati  di  prove
      statisticamente  valide, cioe' i limiti fiduciari d'errore (p =
      0,95) dovrebbero essere entro l'80-120% della potenza prevista.
      Questa informazione verra' comunicata entro il 1 luglio 1996.
1.3.  Si attende una relazione  sull'elaborazione  e  lo  svolgimento
      della prova RP-HPLC e i relativi dati verranno presentati entro
      il 1 luglio 1996.
1.4.    Occorre  fornire le specificazioni di massa aggiornate per il
      BHK-DNA. I risultati  di  ulteriori  studi  di  elaborazione  e
      convalida  della  nuova  prova  del  DNA  residuo  nel prodotto
      dovranno essere presentati entro il 1 luglio 1996.
1.5.  Metodo ELISA sulla proteina BHK: dovranno essere  presentati  i
      risultati  dello  studio  di convalida per antisieri e standard
      della proteina BHK ed i relativi dati entro il 1 giugno 1996  e
      successivamente ogni anno.
1.6.    I  risultati  degli  esperimenti  eseguiti per dimostrare gli
      effetti del magazzinaggio sui parametri, in  relazione  con  la
      degradazione proteolitica del rFVIIa dovranno essere presentati
      entro il 1 aprile 1996.
1.7.    Dovranno  essere  presentati  i  risultati dello studio sulla
      stabilita'  della  fermentazione  ampliata.   Dovranno   essere
      effettuari  reiterati esperimenti con l'ibridazione di Southern
      su sonde gia' isolate ed i dati presentati entro  il  1  aprile
      1996.
1.8.  Il richiedente dovra'  fornire ulteriori assicurazioni circa la
      non  presenza  di  virus  nei  materiali  iniziali  comunicando
      ulteriori informazioni su recenti prove di controllo del  siero
      fetale  di vitello, ivi compresi i livelli di sensibilita' e la
      presentazione dei risultati dei  test.  Il  richiedente  dovra'
      comunicare tali informazioni entro il 1 dicembre 1995.
1.9.    Entro  il  1 luglio 1995 il richiedente dovra' presentare una
      relazione sullo stato  d'avanzamento  per  quanto  riguarda  lo
      sviluppo  e  la  possibile  applicazione  di un procedimento di
      inattivazione virale per il  siero  fetale  di  vitello,  cioe'
      trattamento termico a breve termine, trattamento UV ecc.
1.10.  In  caso di nuovo virus avventizio il richiedente dovra' darne
      comunicazioni  immediata  al  relatore   prima   di   ulteriore
      avanzamento e/o diffusione del prodotto.
1.11.  Il  richiedente  deve  fornire  in  permanenza  relazioni  sui
      risultati  del  controllo  virale  e  microbico  dei  lotti  di
      fermentazione,  nonche'  presentare dati al riguardo entro il 1
      luglio 1996 e successivamente ogni anno.
1.12. La prova del controllo di placca di campioni TC appare adeguata
      ai fini dell'individuazione del Reovirus e risulta inoltre  che
      la   prova  e'  sensibile  all'individuazione  dell'enterovirus
      bovino. Tale virus dovrebbe essere  utilizzato  regolarmente  a
      titolo di controllo positivo e dati al riguardo dovranno essere
      sottoposti entro il 1 luglio 1996.
1.13.  Se  una  fase  di produzione e' stata contaminata da virus, la
      colonna di immunoaffinita' dovra' essere scartata e non  essere
      utilizzata  per  la  purificazione  delle  partite  successive.
      Occorre elaborare un sistema adeguato che tenga conto anche dei
      risultati dei test di conferma. La traduzione  delle  procedure
      dovra' essere presentata entro il 1 dicembre 1995.
1.14. Gli studi di convalida devono comprovare che il recupero rFVIIa
      e il livello d'impurita' sono coerenti con i punti specificati;
      che  i  parametri  critici  in  corso (cioe' il carico centrale
      nelle fasi 3 e 4) non  devono  superare  i  limiti  massimi  di
      tolleranza  definiti dagli studi di convalida; dati al riguardo
      dovranno  essere  comunicati  entro  il   1   luglio   1996   e
      successivamente ogni anno.
1.15.  I  risultati  dello  studio  devono  chiarire  l'entita' della
      carbossilazione gamma di Gla35 in rapporto con le condizioni di
      coltivazione; dati al riguardo dovranno essere comunicati entro
      il 1 luglio 1996.
2.    Parte II C 3
2.1.  La sterilizzazione delle siringhe quale risulta dalla richiesta
      viene effettuata tramite  irradiazione  gamma.  Il  richiedente
      dovrebbe  essere in contatto con il fornitore per far si che il
      processo di sterilizzazione sia convalidato tramite  indicatori
      sia  fisici che biologici, nonche' fornirne convalida.  Dati al
      riguardo dovranno essere comunicati entro il 1 gennaio 1996.
3.    Parte II E
3.1.    Sulla  base di una revisione delle analisi a lotti e dei dati
      sulla stabilita', dovranno essere riesaminate le specificazioni
      di diffusione del prodotto finito basate su (piu' o meno) 3SD e
      le specificazioni sulla durata di conservazione (in particolare
      per la  forma  ossidata);  dati  al  riguardo  dovranno  essere
      comunicati entro il 1 luglio 1996
4.    Parte II F
4.1.    La  proposta durata di conservazione di 24 mesi a 2-8 gradi C
      risulta  accettabile.  Si  attendono  i  risultati   di   studi
      permanenti in tempo reale sulla stabilita' del prodotto finito.
      Occorre  includere  i risultati degli studi di stabilita' delle
      partite da 2,4 mg  e  4,8  mg  prodotte  a  Gentofte.  Dati  al
      riguardo  dovranno  essere  comunicati  entro il 1 maggio 1996.
      Dovranno essere presentate relazioni annue successive.