(all. 1 - art. 1)
              Seconda Universita' degli studi di Napoli
       STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
                               Parte I
                           NORME GENERALI
                               Capo I
                        Principi fondamentali
                               Art. 1
                       Finalita' istituzionali
   1.  La  seconda  universita'  degli  studi  di  Napoli, di seguito
denominata universita' o ateneo, promuove lo sviluppo e il  progresso
della cultura e delle scienze attraverso la ricerca e l'insegnamento,
contribuendo  allo  sviluppo  civile, culturale, sociale ed economico
del  Paese,  nel  rispetto  dell'identita'   culturale   delle   aree
interessate.
   2.  Per  realizzare  i propri obiettivi, l'universita' sviluppa la
ricerca scientifica e svolge attivita' didattiche, sperimentali e  di
servizio,  anche  con la collaborazione e il supporto di soggetti sia
pubblici che privati, italiani e stranieri.
   3. L'universita', per il raggiungimento delle  proprie  finalita',
opera  con  il concorso responsabile di tutti i soggetti interessati,
assicurando liberta' di ricerca e di studio, assumendo come valore di
riferimento il rispetto dei diritti  fondamentali  e  della  dignita'
della persona umana.
   4.   L'universita',   ispirandosi   ai   principi  costituzionali,
garantisce forme di attuazione del diritto allo studio nei  confronti
dei piu' capaci e meritevoli.
   5. L'universita' ha personalita' giuridica di diritto pubblico che
esercita in osservanza dei propri fini istituzionali.
   6. Lo stemma ufficiale dell'universita' e' custodito dal rettore.
                               Art. 2
                        Principi di autonomia
   L'universita'   disciplina   la   propria  autonomia  scientifica,
didattica, organizzativa, finanziaria e contabile mediante i principi
sanciti  dal  presente  statuto  e  dai  relativi   regolamenti,   in
conformita'  alle  norme  legislative  che fanno espresso riferimento
alle universita' statali.
                               Art. 3
                       Struttura organizzativa
   1. L'universita' e' organizzata in maniera da  tenere  distinti  i
compiti di indirizzo, controllo e gestione dei propri organi.
   2.  Le  attivita' e le funzioni di questi organi sono disciplinate
dal presente statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure
in esso previste.
   3. L'universita'  puo'  organizzarsi  in  unita'  decentrate,  cui
afferiscono strutture di ricerca, didattiche e di servizio.
   4.  Per  assicurare  il  costante miglioramento dei propri livelli
operativi  e   l'ottimale   gestione   delle   risorse   disponibili,
l'universita'  procede  alla  periodica  valutazione  delle attivita'
scientifiche, didattiche e amministrative.
   5. Per favorire il confronto sui problemi connessi  all'attuazione
dei  propri fini istituzionali, l'universita' garantisce, nelle forme
e nei modi di legge, la circolazione delle  informazioni  all'interno
ed all'esterno delle proprie sedi.
   6. L'attivita' dell'universita' e' ispirata ai principi:
a) della pubblicita' degli atti, dei documenti e delle informazioni;
b) della semplicita' e snellimento dei relativi procedimenti;
c) della responsabilita' individuale dei procedimenti amministrativi;
d)  della  rapidita'  ed  efficienza,  da verificare anche attraverso
   forme  di  controllo  interno  sia  dei  risultati   di   gestione
   complessiva che dei singoli centri di spesa.
                               Art. 4
                        Attivita' di ricerca
   1.  L'attivita' di ricerca, che trova nell'universita' la sua sede
istituzionale, rientra nei compiti primari della stessa.
   2. L'universita', al fine di consentire  l'acquisizione  di  nuove
conoscenze,  fondamento  dell'insegnamento  universitario, predispone
gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica  e
svolge attivita' per il conferimento del dottorato di ricerca.
                               Art. 5
                         Attivita' didattica
   1. L'insegnamento rientra nei compiti primari dell'universita' che
deve   promuovere   la   preparazione   culturale  dello  studente  e
l'acquisizione di conoscenze, esperienze e  metodologie  adeguate  al
titolo di studio che questi intende conseguire.
   2. L'universita' svolge attivita' per il conferimento dei seguenti
titoli di studio:
a) diploma universitario;
b) diploma di laurea;
c) diploma di specializzazione;
d) dottorato di ricerca.
   3.  I  docenti  svolgono  le attivita' di insegnamento, coordinate
nell'ambito delle strutture didattiche, al  fine  di  perseguire  gli
obiettivi formativi prefissati.
   4.  Gli  studenti  frequentano le lezioni e partecipano alle altre
attivita' previste dalle strutture  didattiche,  nel  rispetto  degli
ordinamenti didattici vigenti, del presente statuto e dei regolamenti
in esso previsti.
                               Art. 6
                    Altre attivita' istituzionali
   1. L'universita' istituisce e promuove corsi di orientamento degli
studenti,  corsi  di  aggiornamento  del  proprio  personale tecnico-
amministrativo e attivita' formative autogestite dagli studenti.
   L'universita', inoltre, puo' istituire altri corsi di  formazione,
di  aggiornamento  e  di  perfezionamento  rivolti  anche  a soggetti
esterni.
   2. Per i corsi previsti dal presente articolo  l'universita'  puo'
rilasciare specifici attestati di frequenza.
   3.  L'universita'  promuove,  anche  in  collaborazione  con  enti
pubblici e privati, iniziative dirette  ad  assicurare  al  personale
docente, ricercatore, non docente ed agli studenti servizi culturali,
sportivi,  ricreativi,  residenziali  e  di  assistenza  per favorire
l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.
                               Art. 7
                 Rapporti nazionali e internazionali
   1.   L'universita'   collabora   con   organismi   nazionali    ed
internazionali  alla  definizione ed alla realizzazione dei programmi
di cooperazione  scientifica  e  di  formazione,  avendo  particolare
attenzione  a  quelli  in  ambito  della  Unione  Europea ed a quelli
rivolti ai paesi dell'area mediterranea.
   2.  Al  fine  di  realizzare  le  collaborazioni  di  cui al comma
precedente, l'universita':
a) stipula accordi e convenzioni;
b) promuove e incoraggia  la  mobilita'  e  gli  scambi  di  docenti,
   ricercatori, studenti e personale non docente.
                               Art. 8
                         Risorse finanziarie
   1.  Le  fonti di finanziamento dell'universita' sono costituite da
trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici  e  privati  e  da
entrate proprie.
   2. Le entrate proprie sono costituite da:
a)  tasse  e  contributi pagati dagli studenti e determinati anche in
   relazione a standard di costi dei servizi didattici;
b) forme  autonome  di  finanziamento,  quali  contributi  volontari,
   proventi   di   attivita',   rendite,  frutti  e  alienazioni  del
   patrimonio, atti di liberalita' e  corrispettivi  di  contratti  e
   convenzioni.
   3.  Nel  rispetto  della  propria  autonomia  e  nell'ambito delle
proprie  finalita'  didattiche  e  di  ricerca,  l'universita'   puo'
svolgere  attivita'  di  servizio  per  soggetti  pubblici e privati,
disciplinate da appositi  regolamenti.  I  criteri  generali  per  la
determinazione  delle  tariffe  e dei corrispettivi delle prestazioni
rese sono determinati periodicamente in modo da assicurare, comunque,
la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari e
la quota di spese generali imputabili alla prestazione.
   4. Per le spese di investimento l'universita' puo' ricorrere,  nei
limiti  ed  alle  condizioni  previste  dalla legislazione vigente, a
mutui, a forme di leasing o ad altre forme di finanziamento, in  modo
da  garantire  le  condizioni  di  equilibrio  di  bilancio  su scala
pluriennale.
                               Capo II
                           Fonti normative
                               Art. 9
                                Norme
   L'universita' e' disciplinata:
a) dal presente statuto;
b) dai regolamenti di ateneo;
c) dalla legislazione universitaria vigente;
d) dalle norme legislative  di  carattere  generale  che  abbiano  ad
   espresso riferimento le istituzioni universitarie.
                               Art. 10
                               Statuto
   1.  Il presente statuto e' espressione fondamentale dell'autonomia
dell'universita',  secondo  i   principi   costituzionali   e   della
legislazione vigente.
   2.   Le   modifiche  dello  statuto  sono  deliberate  dal  senato
accademico, di cui all'articolo 15 seguente, sentito il consiglio  di
amministrazione.  Le  facolta' ed i dipartimenti, nonche', per quanto
di sua pertinenza, il consiglio degli  studenti,  possono  sottoporre
proposte di modifica al senato accademico.
   3.  Lo  statuto  nonche' le sue modifiche sono emanati con decreto
del rettore dopo aver espletato le procedure previste dall'articolo 6
della legge 9 maggio 1989, n. 168.
   4. Lo  statuto  o  le  sue  modificazioni  entrano  in  vigore  il
quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  sulla Gazzetta
Ufficiale, ad eccezione  delle  discipline  inerenti  alle  attivita'
didattiche.  Queste entrano in vigore dall'anno accademico successivo
a quello di pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
                               Art. 11
                        Regolamenti di ateneo
   1. I regolamenti contengono la disciplina attuativa dello statuto,
della legislazione universitaria e delle norme di carattere  generale
che  abbiano  ad  espresso  riferimento le istituzioni universitarie.
Sono deliberati dagli organi competenti in seguito specificati,  sono
emanati   con   decreto   del   rettore   e  trasmessi  al  Ministero
dell'Universita'  e  della  Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica,  di
seguito  detto  MURST,  che  ne  esercita  il  controllo  secondo  le
procedure previste. Essi entrano in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo  alla  loro  pubblicazione, salvo che non sia diversamente
stabilito.
   2. Il regolamento generale di ateneo disciplina  le  norme  quadro
organizzative di competenza dell'ateneo, fra le quali:
a)  le  modalita'  per la richiesta di istituzione di nuove strutture
   didattiche e di ricerca;
b)  le  modalita'   per   l'istituzione   di   strutture   e   centri
   interuniversitari;
c)  le  modalita'  per  le designazioni elettive e per le nomine e le
   eventuali surrogazioni.
   E'  approvato  dal  senato   accademico   e   dal   consiglio   di
amministrazione, sentiti le facolta' e i dipartimenti.
   3.   Il   regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'  dell'ateneo  disciplina  i   criteri   gestionali,   le
procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita'.
Il  regolamento  e'  deliberato  dal  consiglio  di  amministrazione,
sentiti il senato accademico, le facolta', i dipartimenti e gli altri
centri di spesa previsti dal presente statuto.
   4. Il regolamento didattico  di  ateneo  disciplina  l'ordinamento
degli  studi  dei corsi per i quali l'universita' rilascia titoli con
valore legale e di tutti gli  altri  corsi  tenuti  dall'universita',
nonche'  le attivita' formative di cui all'articolo 6, della Legge 19
novembre 1990, n. 341. E' approvato dal senato accademico, sentiti il
consiglio di amministrazione e le facolta', dopo  aver  espletato  le
procedure  previste  dall'articolo 11 comma 1 della Legge 19 novembre
1990, n. 341.
                               Art. 12
                          Altri regolamenti
   1. Oltre a quelli citati  nell'articolo  11,  l'universita'  emana
altri regolamenti:
a)  nell'ambito  della propria autonomia, per disciplinare le proprie
   attivita' istituzionali;
b) per attuare i principi contenuti nel presente statuto.
   2. In mancanza di espressa previsione normativa circa le procedure
di emanazione di detti regolamenti,  essi  sono  deliberati  come  di
seguito riportato:
a)  dal  senato  accademico,  qualora  disciplinino  materie relative
   all'attivita' didattica e di ricerca  dell'ateneo  ed  al  diritto
   allo  studio,  sentite  le  competenti  strutture  didattiche o di
   ricerca, e acquisito il parere del consiglio  di  amministrazione,
   nell'ipotesi   in  cui  la  materia  disciplinata  abbia  comunque
   riflessi sulla gestione finanziaria e contabile dell'ateneo;
b) dal consiglio di amministrazione, nell'ipotesi in cui disciplinino
   questioni  attinenti  alla  gestione   finanziaria   e   contabile
   dell'ateneo.
   3.  Essi sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore
il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro  pubblicazione   sul
bollettino  ufficiale  di  ateneo,  salvo  che  non  sia diversamente
stabilito.
                              Parte II
                          ORGANI DI ATENEO
                               Art. 13
                              Tipologia
   Sono organi di governo  dell'universita'  il  rettore,  il  senato
accademico  e il consiglio di amministrazione. Sono organi consultivi
la giunta di ateneo e il consiglio degli studenti.
                               Art. 14
                             Il rettore
   1. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo  e  fuori  ruolo
dell'universita'  di  prima  fascia a tempo pieno o che dichiarino di
optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. Dura in  carica
quattro  anni  accademici  ed e' rieleggibile immediatamente una sola
volta. L'elettorato attivo spetta:
a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di  seconda
   fascia;
b)  ai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad
   esaurimento, entrambi di  seguito  denominati  ricercatori,  negli
   organi  di  governo  collegiali dell'universita' e nei consigli di
   facolta';
c)  ai  rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo  negli
   organi di governo collegiali dell'universita';
d)   ai   rappresentanti  degli  studenti  negli  organi  di  governo
   collegiali dell'universita'.
   2. Il rettore e' nominato dal Ministro  dell'Universita'  e  della
Ricerca  Scientifica  e Tecnologica, con proprio decreto, ed entra in
carica all'inizio dell'anno accademico.
   Nel  caso  di  anticipata  cessazione,  la  nomina   del   rettore
subentrante  ha  effetto  immediato  e  in  tal  caso  il quadriennio
decorrera' dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo
a quello nel quale e' avvenuta la nomina.
   3. Il rettore ha  la  rappresentanza  legale  dell'universita'  ed
esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di
vigilanza  delle attivita' istituzionali dell'ateneo e delle relative
strutture.
   4. Spetta in particolare al rettore:
a) convocare e presiedere il senato  accademico  e  il  consiglio  di
   amministrazione e dare esecuzione alle relative delibere;
b)  vigilare sulle strutture e i servizi dell'universita', impartendo
   le direttive contenenti i criteri organizzativi;
c)  garantire  l'autonomia  didattica  e di ricerca dei docenti e dei
   ricercatori;
d) stipulare contratti  e  convenzioni  sia  in  forma  pubblica  che
   privata,  tenuto  conto  di  quanto  previsto dall'articolo 27 del
   decreto  legislativo  3  febbraio  1993  n.   29   ed   successive
   modificazioni ed integrazioni, secondo la disciplina di attuazione
   prevista  dal  regolamento  di cui al comma 3 dell'articolo 11 del
   presente statuto;
e) emanare lo statuto ed i regolamenti;
f)  esercitare  i  poteri  di  spesa  relativi  alle  esigenze  delle
   strutture  didattiche  e  di ricerca in attuazione degli indirizzi
   degli organi di governo dell'universita' secondo le  modalita',  i
   limiti    e    le   procedure   previste   dal   regolamento   per
   l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui al comma  3
   dell'articolo 11 del presente statuto;
g)  dare attuazione alle delibere degli organi collegiali concernenti
   impegni di spesa tenuto conto di quanto previsto dall'articolo  27
   del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993  n.  29  e successive
   modificazioni ed integrazioni;
h) presentare. ad inizio anno accademico, al senato accademico  e  al
   consiglio   di   amministrazione,   la   relazione   sullo   stato
   dell'ateneo;
i) presentare, al MURST le relazioni periodiche ed i  piani  previsti
   dalla legge;
l)  assumere  con  proprio  decreto,  in  caso  d'urgenza  e  in  via
   provvisoria, i necessari provvedimenti di competenza del consiglio
   di amministrazione  e  del  senato  accademico,  da  sottoporre  a
   ratifica dell'organo competente nella prima adunanza utile;
m)  vigilare  sull'osservanza  delle  norme concernenti l'ordinamento
   universitario, comprese quelle in  tema  di  stato  giuridico  del
   personale;
n)  assumere  tutti  i  provvedimenti  in  materia  di  ricerca  e di
   insegnamento,  che  non  siano  di   competenza   delle   relative
   strutture,  in  attuazione  degli  indirizzi  fissati dagli organi
   collegiali;
o) nominare in servizio il personale di competenza dell'universita';
p) provvedere all'assegnazione ed alla gestione del personale docente
   e ricercatore secondo i criteri dettati dagli organi di indirizzo,
   fatte salve le competenze dei consigli di facolta';
q) proporre all'approvazione  del  consiglio  di  amministrazione  il
   bilancio  di  previsione predisposto dal direttore amministrativo,
   previa verifica degli indirizzi programmatici formulati dal senato
   accademico;
r) presentare al consiglio di amministrazione, per  l'approvazione  e
   per la successiva trasmissione alla Corte dei Conti, il rendiconto
   predisposto dal responsabile dell'ufficio di ragioneria coadiuvato
   dal direttore amministrativo;
s) assumere la veste di funzionario delegato per le somme chiamato ad
   erogare su ordine di accreditamento disposto dal Ministro;
t) esercitare l'autorita' disciplinare nei confronti del personale in
   servizio
u)  proporre le misure idonee a consentire la rilevazione e l'analisi
   dei costi e dei rendimenti dell'attivita' dell'universita';
v)  conferire l'incarico di direttore amministrativo, previa proposta
   al consiglio di  amministrazione,  scegliendolo  tra  i  dirigenti
   dell'universita' ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di
   provenienza,  tra  i  dirigenti  di  altre  universita' o di altra
   amministrazione pubblica;
z) esercitare  ogni  altra  attribuzione  demandata  dall'ordinamento
   universitario,  dal  presente  statuto e dai relativi regolamenti,
   nonche'  dalla  disciplina  particolare  prevista  per   l'azienda
   universitaria policlinico.
   5.  Il  rettore  nomina  un prorettore, scelto tra i professori di
ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni  da  lui
esercitate nei casi di assenza o impedimento. Il prorettore e' membro
di  diritto del senato accademico e del consiglio di amministrazione,
con voto deliberativo.
                               Art. 15
                        Il senato accademico
   1. Il senato accademico e' costituito con decreto del  rettore  ed
e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il prorettore;
c) i presidi di facolta';
d)   un   rappresentante   di  ciascuna  delle  unita'  organizzative
   decentrate di  cui  all'articolo  45  del  presente  statuto,  ove
   costituite, eletto tra i professori di ruolo afferenti alla unita'
   stessa;
e) due rappresentanti dei ricercatori;
f) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
g)  rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al minimo
   previsto dalla legislazione vigente;
h) il direttore amministrativo con funzioni di segretario,  con  voto
   consultivo.
   2.  Le  componenti rappresentative del senato accademico durano in
carica quattro anni accademici e sono  rieleggibili  consecutivamente
per una sola volta.
   3.  Il  senato  accademico  e'  organo  di indirizzo in materia di
attivita' didattica e di ricerca  dell'universita',  fatte  salve  le
attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.
   Esso  fornisce  indirizzi  agli  organi  di gestione relativamente
all'utilizzazione  delle  risorse  finanziarie  in   relazione   alla
programmazione e allo sviluppo dell'universita'.
   4. Spetta in particolare al senato accademico:
a)  predisporre  gli  indirizzi  in  materia  di programmazione delle
   attivita'  didattiche  e  scientifiche  dell'ateneo,  sentite   le
   relative strutture interessate;
b)   fornire  indirizzi  per  la  programmazione  del  consolidamento
   dell'ateneo;
c) proporre il piano di sviluppo dell'ateneo previsto  da  specifiche
   disposizioni di legge, sentito il consiglio di amministrazione;
d)  determinare  i  criteri  generali  per  l'afferenza del personale
   docente e ricercatore alle strutture didattiche e di ricerca;
e) esercitare le competenze  in  merito  alla  organizzazione  ed  al
   coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca;
f)  promuovere  specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato
   rapporto  tra  le  risorse  disponibili  e  le  iscrizioni   degli
   studenti;
g)   contribuire   alla   determinazione  dei  criteri  generali  per
   l'utilizzazione del personale tecnico ed amministrativo presso  le
   strutture didattiche e di ricerca;
h)  approvare  il  regolamento  generale  di  ateneo,  il regolamento
   didattico di ateneo, il regolamento degli  studenti  nonche'  ogni
   altro  regolamento previsto dal presente statuto di sua competenza
   di cui all'articolo 12, che non rientri nella competenza di  altri
   organi o nell'autonomia delle singole strutture;
i) esprimere parere sulle contribuzioni a carico degli studenti;
l)  fornire  indicazioni  per  la  predisposizione  del  bilancio  di
   previsione;
m) proporre al consiglio di amministrazione i criteri di ripartizione
   dei finanziamenti disponibili per la ricerca;
n) esprimere parere sul regolamento per l'amministrazione, la finanza
   e la contabilita' dell'ateneo;
o) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali  ed
   internazionali di cooperazione;
p)   indicare   i   criteri  di  rispondenza  ai  fini  istituzionali
   dell'universita' di convenzioni e rapporti di  collaborazione  con
   utenza esterna;
q)  indicare  i  parametri  di riferimento del controllo da parte dei
   nuclei di valutazione interna, in tema di attivita' didattica e di
   ricerca dell'universita';
r)  approvare  le  modifiche  di  statuto  sentito  il  consiglio  di
   amministrazione;
s)  esprimere  parere  al  consiglio  di amministrazione sul piano di
   sviluppo edilizio dell'ateneo;
t)  esercitare  ogni  altra  attribuzione  demandata   specificamente
   dall'ordinamento   universitario,   dal  presente  statuto  e  dai
   regolamenti dallo stesso previsti  o  emanati  in  esecuzione  del
   medesimo.
   5.  Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria
almeno ogni due mesi ed in via  straordinaria  quando  occorra  o  ne
faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
                               Art. 16
                   Il consiglio di amministrazione
   1.  Il  consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del
rettore ed e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il prorettore;
c)  il  direttore  amministrativo,  che  svolge  anche  funzioni   di
   segretario;
d)  tre  professori  di  prima fascia, eletti dai professori di prima
   fascia;
e) tre professori di seconda fascia, eletti dai professori di seconda
   fascia;
f) due ricercatori eletti dagli stessi;
g) rappresentanti degli  studenti  eletti  dagli  stessi  nel  numero
   corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
h)   due   rappresentanti   del  personale  tecnico-amministrativo  e
   dirigenziale eletti da un unico corpo elettorale costituito  dagli
   stessi;
i)  il  presidente  della  giunta regionale campana o un suo delegato
   funzionario regionale della carriera dirigenziale
l)  un  funzionario  della  carriera  dirigenziale   del   MURST   in
   rappresentanza del medesimo organo;
m)   un   funzionario   della   carriera  dirigenziale  del  CNR,  in
   rappresentanza del medesimo ente.
   2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro  anni  e
le  componenti elettive sono rieleggibili immediatamente per una sola
volta.
   3. Il consiglio di amministrazione e' organo  di  indirizzo  e  di
vigilanza  in  materia  di  gestione  amministrativa,  finanziaria  e
patrimoniale dell'universita'.
   4. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:
a) approvare i regolamenti di competenza di cui agli  articoli  11  e
   12, del presente statuto;
b) approvare il bilancio di previsione e le eventuali variazioni;
c) approvare il conto consuntivo;
d)   predisporre   ed   approvare   il  piano  di  sviluppo  edilizio
   dell'ateneo, sentito il senato accademico;
e) assegnare gli spazi disponibili,  sentiti  gli  organi  collegiali
   delle strutture interessate;
f) approvare il programma per l'acquisizione delle risorse;
g)  approvare i criteri di ripartizione dei finanziamenti disponibili
   per la ricerca su proposta del senato accademico;
h) approvare i contratti e le convenzioni di competenza del rettore;
i)  deliberare  gli  interventi,  ai  fini  dello  sviluppo   e   del
   consolidamento dell'ateneo, tenuto conto delle proposte del senato
   accademico;
l)  deliberare  i  criteri generali per la gestione del personale non
   docente e per l'applicazione degli istituti normativi contrattuali
   allo stesso applicabili e vigilare sulla relativa attuazione;
m) definire i criteri per la formulazione delle  piante  organiche  e
   deliberare sulle stesse;
n)  approvare  i  provvedimenti  relativi alle contribuzioni a carico
   degli studenti, sentito il senato accademico e il consiglio  degli
   studenti;
o)   deliberare   l'istituzione  dei  servizi  sociali,  culturali  e
   ricreativi, compreso il servizio mensa, di interesse  del  proprio
   personale;
p)  deliberare  l'affidamento  a professionisti del libero foro della
   rappresentanza e difesa in giudizio dell'universita' nelle ipotesi
   consentite dalla vigente legislazione;
q) individuare  annualmente  le  risorse  finanziarie  da  mettere  a
   disposizione  del  rettore  per  il  funzionamento delle strutture
   didattiche e scientifiche  non  aventi  autonomia  di  spesa,  nei
   limiti previsti dal relativo regolamento per l'amministrazione, la
   finanza e la contabilita';
r)  individuare  annualmente  le  risorse  finanziarie  da  mettere a
   disposizione   del   direttore   amministrativo   necessarie   per
   l'attuazione  di  obiettivi  e  programmi  fissati dagli organi di
   indirizzo, riguardanti il funzionamento degli uffici e dei servizi
   centrali amministrativi e tecnici;
s) determinare la misura di una indennita' di carica da corrispondere
   ai  componenti  degli  organi  collegiali  previsti  dal  presente
   statuto,  tenuto  conto  delle  funzioni  svolte,  della normativa
   vigente e delle disponibilita' di bilancio;
t) esprimere parere sulle modifiche di statuto;
u) esprimere parere  al  senato  accademico  sul  piano  di  sviluppo
   dell'ateneo  di  cui  alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 15
   del presente statuto;
v) esercitare tutte  le  altre  attribuzioni  che  allo  stesso  sono
   demandate   dallo   statuto,   dai   regolamenti   e  dalle  norme
   legislative.
                               Art. 17
                         La giunta di Ateneo
   1. La giunta di ateneo, presieduta dal rettore,  e'  composta  dal
prorettore,  dal  direttore  amministrativo, da due membri del senato
accademico e due membri del consiglio  di  amministrazione,  nominati
dal rettore.
   2.  La  giunta  di  ateneo  ha  compiti  istruttori su particolari
problematiche individuate di volta in volta dal rettore.
                               Art. 18
                     Il consiglio degli studenti
   1. Il consiglio degli studenti e' composto da  venti  studenti  in
corso,  di  cui  un rappresentante per ogni corso di laurea designato
fra gli studenti eletti  in  ciascuno  degli  stessi  ed  i  restanti
rappresentanti  eletti  con  metodo  uninominale in collegio unico di
ateneo, secondo le modalita' definite nel regolamento degli studenti.
   2. Il consiglio degli  studenti  e'  costituito  con  decreto  del
rettore,  dura  in carica due anni accademici e puo' funzionare anche
attraverso commissioni,  elette  al  proprio  interno,  con  funzioni
istruttorie e di coordinamento.
   3.  Il  consiglio  degli  studenti  e' un organo di rappresentanza
degli studenti a livello di ateneo ed ha funzioni consultive.
   Esso esprime parere obbligatorio in materia di tasse e  contributi
e  parere  facoltativo  sui problemi di volta in volta sottoposti dal
rettore o dagli altri organi di governo.
   4.  Si  prescinde  dai pareri facoltativi di cui al comma 3 se non
fatti pervenire  all'organo  richiedente  entro  dieci  giorni  dalla
trasmissione al consiglio degli studenti della relativa richiesta.
   5.  Il consiglio degli studenti puo' altresi' proporre agli organi
di governo dell'universita' iniziative concernenti materie di proprio
interesse, compresi i rapporti  con  rappresentanze  studentesche  di
altri atenei nazionali ed internazionali.
                              Parte III
            STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA
                               Art. 19
                              Tipologia
   1.   Sono   strutture  didattiche  dell'universita':  le  facolta'
(comprendenti corsi di laurea, corsi di diploma universitario e corsi
di perfezionamento),  le  scuole  di  specializzazione  e  le  scuole
dirette a fini speciali.
   2.  Sono  strutture  di ricerca dell'universita' i dipartimenti, i
centri interdipartimentali e, in via transitoria fino  alla  relativa
soppressione, gli istituti.
   3.  Sulla  base  di  criteri  tipologici e/o topologici, strutture
didattiche e di ricerca dell'universita' o di  supporto  alle  stesse
possono  essere  costituite  anche  da specifiche aggregazioni aventi
l'obiettivo di conseguire una  maggiore  efficienza  e  flessibilita'
nelle  attivita'  istituzionali  attraverso  la valorizzazione sia di
specificita' culturali che delle risorse disponibili.
   Fra  tali  aggregazioni  rientrano  centri  interfacolta',  centri
interdipartimentali,   centri   di   servizio  e  centri  di  ricerca
interuniversitari aventi autonomia definita nell'ambito  di  apposito
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
   4.  Gli elenchi delle facolta', dei corsi di studio, delle scuole,
dei dipartimenti, dei centri interdipartimentali e di servizi e degli
istituti esistenti all'atto di emanazione del presente  statuto  sono
riportati negli allegati A e B.
                               Art. 20
                             La facolta'
   1.  La facolta' ha il compito primario di organizzare e coordinare
l'attivita' didattica dei corsi di studio e degli altri corsi che  ad
essa afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti.
   2. Sono organi della facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta'.
   3. Spetta in particolare alla facolta':
a) organizzare e coordinare l'attivita' didattica dei corsi di studio
   che  ad  essa  per  legge  afferiscono e le attivita' culturali di
   competenza;
b) programmare e definire l'utilizzazione  delle  risorse  didattiche
   sentiti i consigli di corso di laurea e di diploma e, per la parte
   di loro competenza, i dipartimenti interessati;
c)  formulare  i  piani  di sviluppo di ateneo previsti da specifiche
   disposizioni di legge, sentiti i consigli dei corsi di  studio  di
   cui alla lettera b) e dei dipartimenti interessati, ed avanzare le
   relative richieste di posti;
d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo e di
   ricercatore  loro  assegnati,  sentiti  i  pareri dei consigli dei
   corsi di studio e dei dipartimenti interessati;
e)  proporre  l'attivazione  di  insegnamenti o moduli didattici e la
   relativa modalita' di copertura, se necessario ricorrendo anche  a
   contratti  di  diritto  privato, nei limiti previsti dall'articolo
   100 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.  382  e  sovrintendere  al  buon
   andamento  delle attivita' didattiche, d'intesa con i consigli dei
   corsi di studio, dei dipartimenti e con la commissione  didattica,
   di  cui  all'articolo  28  del  presente  statuto, allo scopo, tra
   l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;
f) approvare la relazione annuale sull'attivita' didattica presentata
   dal preside di facolta';
g) approvare la relazione annuale  sull'attivita'  scientifica  e  di
   ricerca  presentata  dal  preside  di  facolta', da trasmettere al
   rettore;
h) individuare strumenti di miglioramento delle attivita'  didattiche
   tenendo  conto  delle  verifiche operate dal nucleo di valutazione
   competente;
i)  coordinare  le  attivita'  di  tutorato  volte  ad  orientare  ed
   assistere  gli studenti, secondo le norme previste dal regolamento
   didattico di ateneo;
l) deliberare il regolamento di facolta'  secondo  le  procedure  del
   presente statuto;
m) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche
   del presente statuto;
n) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti
   previsti dal presente statuto;
o)  esprimere parere su qualsiasi questione che il rettore ritiene di
   sottoporre al suo esame;
p) approvare  la  relazione  tecnica  predisposta  dalla  commissione
   didattica  in  merito  alle  ipotesi  di determinazione del numero
   massimo di accessi ad un corso di laurea, acquisito il parere  del
   relativo consiglio;
q) esprimere parere in merito alla utilizzazione da parte del preside
   delle  risorse  finanziarie  messe  annualmente a disposizione dal
   consiglio di amministrazione;
r) svolgere tutti gli altri compiti ad essa  demandati  dalla  legge,
   dal presente statuto e dai relativi regolamenti.
   4.  Si  prescinde  dai  pareri facoltativi previsti dal precedente
comma se non  fatti  pervenire  all'organo  richiedente  entro  venti
giorni dalla richiesta.
                               Art. 21
                             Il preside
   1.  Il  preside  rappresenta  la  facolta',  convoca e presiede il
consiglio di facolta' e ne attua le deliberazioni.
   2. Spetta in particolare al preside:
a) sovrintendere  al  regolare  svolgimento  di  tutte  le  attivita'
   didattiche   e   organizzative   che  fanno  capo  alla  facolta',
   esercitando il controllo e la vigilanza;
b) trasmettere al rettore le  relazioni  annuali  sullo  stato  delle
   attivita'  didattica e scientifica e di ricerca di cui ai punti f)
   e g) del comma 3 dell'articolo 20 del presente statuto;
c) partecipare alle sedute del senato accademico ed  esercitare  ogni
   altra  attribuzione  demandatagli  dall'ordinamento universitario,
   dallo statuto e dai relativi regolamenti;
d)  adottare,  in  casi  di necessita' e di urgenza, provvedimenti da
   trasmettere al senato accademico, in  materia  di  competenza  del
   consiglio  di  facolta',  con  l'obbligo  di sottoporre gli atti a
   ratifica  del  consiglio  stesso   nella   seduta   immediatamente
   successiva;
e) gestire autonomamente le risorse finanziarie assegnate annualmente
   dal   consiglio  di  amministrazione,  nei  limiti  e  secondo  le
   modalita'  previste  dal  regolamento  per  l'amministrazione,  la
   finanza  e  la contabilita' dell'ateneo, anche per quanto riguarda
   l'intervento consultivo del consiglio di facolta', assumendone  la
   relativa responsabilita'.
   3.  Il  preside  e'  eletto  a  scrutinio  segreto,  a maggioranza
assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto  deliberativo,
tra  i  professori  di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di
optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina,  dal  consiglio
di facolta' nelle prime tre votazioni.
   In  caso  di  mancata  elezione,  si  procede  con  il sistema del
ballottaggio tra i due candidati che  nell'ultima  votazione  abbiano
riportato il maggior numero di voti.
   E'  eletto  chi  riporta  il  maggior numero di voti e, in caso di
parita', il piu' anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parita' il
piu' anziano di eta'.
   Il preside e' nominato con decreto del rettore.
   Le ulteriori modalita' riguardanti  l'elezione  sono  fissate  dal
regolamento generale di ateneo.
   4.  Il consiglio di facolta', su proposta del preside, delibera la
nomina di un vicepreside tra i professori di ruolo  di  prima  fascia
che viene nominato con decreto del rettore.
   Il  vicepreside  supplisce  il preside in caso di impedimento o di
assenza in tutte le sue funzioni ed esercita altresi' le funzioni  di
ordinaria  amministrazione  in ogni caso di cessazione anticipata del
preside dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.
   5. Il preside  nomina,  tra  i  professori  di  prima  fascia,  un
segretario  della  facolta' al quale e' attribuita la responsabilita'
della verbalizzazione delle adunanze. Il segretario  dura  in  carica
quattro  anni  accademici  ed e' rinnovabile consecutivamente per una
sola volta. In caso  di  assenza  o  impedimento  del  segretario  le
funzioni  sono  svolte  dal  piu'  giovane in ruolo dei professori di
prima fascia partecipanti all'adunanza.
   6. Il preside dura in carica quattro anni  accademici  e  comunque
non  oltre  quarantacinque  giorni  dalla  scadenza del mandato ed e'
rieleggibile immediatamente una sola volta.
                               Art. 22
                      Il consiglio di facolta'
   1. Il consiglio di facolta' e' composto da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
b) una rappresentanza dei ricercatori della facolta';
c)  una   rappresentanza   degli   studenti   iscritti   nel   numero
   corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente.
   La  durata  in  carica  dei  rappresentanti  e'  di  quattro  anni
accademici. Il numero degli stessi e le modalita' di  elezione  e  di
partecipazione  sono  definiti  nel regolamento generale di ateneo. I
professori fuori ruolo concorrono alla formazione del  numero  legale
solo se intervengono alle riunioni.
   Partecipano  alle  adunanze  del  consiglio  di facolta', con voto
consultivo, i professori a contratto e i supplenti secondo  modalita'
disciplinate  dal  regolamento  generale di ateneo; essi comunque non
concorrono alla formazione del numero legale.
   2. Il consiglio di facolta' e' convocato dal preside  almeno  ogni
due  mesi  o  quando  ne  faccia motivata richiesta un terzo dei suoi
membri.
   3. Le chiamate e le altre questioni  attinenti  alle  persone  dei
docenti  di  prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate
dal consiglio di facolta' nella  composizione  limitata  alla  fascia
corrispondente e ad quelle superiori.
   4. Il regolamento di facolta' puo' prevedere la costituzione di un
consiglio di presidenza al quale sono attribuiti compiti istruttori e
di  coordinamento. Nell'espletamento dei propri compiti istruttori il
consiglio di presidenza invita i direttori dei  dipartimenti  per  le
materie di loro interesse.
   5.  La  facolta',  in  caso  di  discordanza  con  le proposte dei
consigli dei  corsi  di  studio,  puo'  rinviare  agli  stessi  dette
proposte con delibera motivata.
                               Art. 23
                     Consigli di corso di laurea
   1. I consigli di corso di laurea sono costituiti dai professori di
ruolo  afferenti  al  corso,  da  una  rappresentanza dei ricercatori
afferenti al corso, da una rappresentanza degli studenti iscritti  al
corso nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione
vigente,  secondo  modalita'  definite  nel  regolamento  generale di
ateneo.
   La durata in  carica  delle  rappresentanze  e'  di  quattro  anni
accademici.
   Partecipano  alle  adunanze  del consiglio di corso di laurea, con
voto consultivo, i professori  a  contratto  e  i  supplenti  secondo
modalita'  disciplinate  dal  regolamento  generale  di  ateneo; essi
comunque non concorrono alla formazione del numero legale.
   2. Il presidente del consiglio di corso di  laurea  e'  eletto,  a
scrutinio  segreto,  a  maggioranza  assoluta  dei presenti e votanti
aventi diritto al  voto  deliberativo,  tra  i  professori  di  ruolo
afferenti  al  corso  a tempo pieno o che dichiarino di optare per il
regime a tempo pieno in caso di nomina  dal  consiglio  di  corso  di
laurea nelle prime tre votazioni.
   In  caso  di  mancata  elezione,  si  procede  con  il sistema del
ballottaggio tra i due candidati che  nell'ultima  votazione  abbiano
riportato il maggior numero di voti.
   E'  eletto  chi  riporta  il  maggior numero di voti e, in caso di
parita', il piu' anziano nel ruolo e, in caso di  ulteriore  parita',
il piu' anziano di eta'.
   Le  ulteriori  modalita'  riguardanti  l'elezione sono fissate dal
regolamento generale di ateneo.
   Il presidente del consiglio di corso di  laurea  e'  nominato  con
decreto  del  rettore,  dura  in carica quattro anni accademici ed e'
immediatamente rieleggibile una sola volta.
   3. I consigli dei corsi di laurea hanno competenza in  materia  di
organizzazione  della didattica, di approvazione dei piani di studio,
nonche' di altre materie individuate  dal  regolamento  didattico  di
ateneo  che  disciplina  anche  le  modalita'  di  esercizio di dette
competenze.
   Essi  esprimono  parere  in  merito all'utilizzazione dei posti di
professore di ruolo e di ricercatore assegnati alla facolta'.
                               Art. 24
            Consiglio dei corsi di diploma universitario
   1. I consigli dei corsi di diploma universitario  sono  costituiti
dai  professori  di  ruolo  appartenenti  al corso, dai professori di
ruolo e dai ricercatori della universita'  cui  sono  stati  affidati
insegnamenti ufficiali, da una rappresentanza degli studenti iscritti
nel  numero  corrispondente  al  minimo  previsto  dalla legislazione
vigente, secondo  modalita'  definite  nel  regolamento  generale  di
ateneo.
   La   durata   in  carica  delle  rappresentanze  e'  di  tre  anni
accademici.
   Partecipando alle adunanze dei consigli di  diploma  universitario
con  voto  consultivo  anche  i  docenti  esterni  nonche'  i docenti
dell'universita'  appartenenti  a  categorie  non  rientranti  tra  i
professori di ruolo e i ricercatori.
   E'  fatto  divieto di afferire a piu' consigli di corso di diploma
universitario.
   2. Il presidente del consiglio di corso di  diploma  universitario
e'  eletto  fra  i  professori di ruolo che ne fanno parte e che sono
membri della facolta'. Il presidente  del  consiglio  di  diploma  e'
nominato  con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici
ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
   Le modalita' riguardanti l'elezione sono fissate  dal  regolamento
generale di ateneo.
   3.  I  consigli  dei  corsi  di diploma universitario svolgono gli
stessi compiti dei consigli di corsi di laurea per la parte  di  loro
competenza.
                               Art. 25
                     Scuole di specializzazione
   1.  L'attivita'  di specializzazione rientra tra i compiti primari
dell'universita'.
   2. Le scuole di specializzazione sono istituite, con  decreto  del
rettore,  in  conformita' alle disposizioni legislative e comunitarie
vigenti, su proposta delle facolta' interessate, in corrispondenza al
piano di sviluppo dell'ateneo previsto dalle disposizioni  di  legge,
previa  delibera  del  senato  accademico,  sentito  il  consiglio di
amministrazione.
   Esse, svolgono la  propria  attivita',  con  autonomia  didattica,
organizzativa  e  contabile  nei  limiti  della legislazione vigente,
delle  disposizioni  di  cui  al  presente  statuto  e  dei  relativi
regolamenti.
   3. Sono organi della scuola di specializzazione il direttore ed il
consiglio.
   4.  Il  direttore  ha la responsabilita' del funzionamento e della
gestione della scuola, e' eletto dal consiglio tra  i  professori  di
ruolo  che  ne fanno parte, dura in carica quattro anni accademici ed
e' rinnovabile consecutivamente una sola volta.
   5. Il consiglio della scuola di specializzazione  e'  composto  da
tutti   i   docenti  della  scuola  e  da  una  rappresentanza  degli
specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri  e
modalita' definite nel regolamento generale di ateneo.
   I  docenti a contratto partecipano alle relative adunanze con voto
consultivo.
   6. Al fine di coordinare l'attivita'  didattica  delle  scuole  di
specializzazione  dell'universita'  sono  istituite,  con decreto del
rettore, una o piu' consulte composte dai direttori delle  rispettive
scuole che eleggono nel loro seno un presidente.
   Le  consulte delle scuole di specializzazione sono individuate dal
senato accademico tenuto conto delle tipologie degli  insegnamenti  e
durano in carica quattro anni accademici.
   Le  consulte presentano alle rispettive facolta' iniziative atte a
migliorare l'attivita' didattica ed  organizzativa  delle  scuole  di
specializzazione di appartenenza.
                               Art. 26
                   Scuole dirette a fini speciali
   Fino  all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 7 della
Legge 19 novembre 1990, n. 341, le scuole  dirette  a  fini  speciali
risultanti  attivate  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
statuto sono regolate  dai  rispettivi  ordinamenti  nell'ambito  del
regolamento didattico di ateneo.
                               Art. 27
                      Corsi di perfezionamento
   1.  I  corsi  di perfezionamento sono istituiti, su proposta della
facolta', con decreto del rettore previa delibera  del  consiglio  di
amministrazione  sentito  il  senato  accademico,  e svolgono la loro
attivita' con autonomia didattica.
   2. Le modalita' di funzionamento di tali corsi  sono  disciplinate
dal regolamento didattico di ateneo.
   3. I corsi di perfezionamento vengono gestiti, per quanto riguarda
gli aspetti amministrativi e contabili, dai relativi organi.
   4.  Sono  organi  del  corso di perfezionamento il direttore ed il
consiglio.
   5. Il consiglio del corso di perfezionamento e' composto da  tutti
i  docenti  dello  stesso  e coadiuva il direttore nell'esercizio dei
propri compiti.
   Il direttore e' eletto tra i professori  di  ruolo  che  ne  fanno
parte ed ha la responsabilita' organizzativa e gestionale del corso.
                               Art. 28
                  Commissione didattica di facolta'
   1. Presso ogni facolta' e' istituita una commissione didattica con
il  compito  di  coordinare i diversi corsi di studio, i rapporti tra
docenti e studenti e tra facolta' e servizi centrali interessati;  di
verificare   il   funzionamento   dell'attivita'   di   tutorato;  di
individuare strumenti di miglioramento  delle  attivita'  didattiche,
tenendo  conto  delle  verifiche  operate  dal  nucleo di valutazione
competente   sull'efficienza   ed    efficacia    dell'organizzazione
didattica.
   2.  Alla  stessa  compete  l'esercizio  di qualsiasi altro compito
demandato dalla competente facolta'.
   3. La commissione didattica e' presieduta dal preside o da un  suo
delegato,  e'  composta  da  una  rappresentanza  dei  componenti del
consiglio di facolta' e dura in carica quattro  anni  accademici.  La
sua   composizione   ed   il   funzionamento  sono  disciplinati  dal
regolamento di facolta'.
                               Art. 29
                        Dottorati di ricerca
   L'universita'  istituisce  ed  organizza  i  corsi di dottorato di
ricerca in osservanza della normativa vigente.
                               Art. 30
                           I dipartimenti
   1. I dipartimenti sono strutture organizzative  che  promuovono  e
coordinano  l'attivita' di ricerca di uno o piu' settori disciplinari
omogenei per finalita' o per metodo nel  rispetto  dell'autonomia  di
ogni   singolo  docente  e  ricercatore.  I  dipartimenti  concorrono
altresi' all'attivita' didattica e di servizio e, nella  facolta'  di
medicina   e   chirurgia,   anche   all'espletamento   dell'attivita'
assistenziale nei modi stabiliti nel regolamento generale di ateneo.
   2. I dipartimenti possono essere articolati  in  sezioni  omogenee
con finalita' specifiche.
   Ai dipartimenti afferiscono, a domanda, i professori di ruolo ed i
ricercatori dei settori interessati.
   Il  personale  tecnico-amministrativo  e'  assegnato  dal  rettore
unitamente al direttore amministrativo.
   3. Spetta in particolare al dipartimento:
a) promuovere e coordinare le  attivita'  relative  ai  dottorati  di
   ricerca;
b) formulare alle facolta' competenti piani di sviluppo della ricerca
   per l'acquisizione di personale docente e ricercatore;
c)  proporre  alle  facolta'  la  destinazione  dei posti di ruolo ai
   settori disciplinari di competenza;
d)   esprimere,   nei   settori   di    loro    competenza,    parere
   sull'assegnazione di compiti didattici da parte delle facolta';
e) esprimere parere vincolante in ordine alle domande di afferenza al
   dipartimento da parte di docenti e ricercatori;
f)  svolgere  attivita' di ricerca e consulenza in base a contratti o
   convenzioni;
g) deliberare il regolamento  relativo  all'esercizio  delle  proprie
   funzioni secondo le procedure del presente statuto;
h) avanzare richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie
   al  consiglio  di  amministrazione  in  funzione dell'attivita' di
   ricerca svolta e programmata;
i) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dalla  legge,  dal
   presente statuto e dai regolamenti.
                               Art. 31
                       Organi del dipartimento
   1. Sono organi del dipartimento:
a) il consiglio;
b) il direttore;
c) la giunta.
   2.  Il  consiglio  e'  composto  da  tutti i docenti e ricercatori
afferenti al dipartimento, da almeno tre rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo (e comunque in misura non superiore al 20% del
personale docente e ricercatore  afferente  al  consiglio)  e  da  un
rappresentante   degli   iscritti  a  ciascun  dottorato  di  ricerca
afferente al dipartimento.
   Il  segretario  amministrativo  partecipa  al  consiglio, con voto
consultivo e con funzioni di segretario.
   La durata in  carica  delle  rappresentanze  e'  di  quattro  anni
accademici.
   Il   Consiglio   di   dipartimento  puo'  invitare  alle  adunanze
professori  a  contratto  dell'ateneo  con  funzioni  consultive   su
specifici argomenti.
   3.  Le  modalita' di funzionamento del consiglio e di designazione
delle rappresentanze  sono  contenute  nel  regolamento  generale  di
ateneo.
   4.  Sono  specificamente compiti del consiglio l'utilizzazione, il
coordinamento del personale,  dei  mezzi,  degli  strumenti  e  delle
attrezzature in dotazione.
   5.  Il direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di ruolo
a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in  caso  di
nomina  ed  e' nominato con decreto del rettore. Il direttore dura in
carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile  una
sola volta.
   6. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il
consiglio  e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
Con  la  collaborazione  della  giunta  promuove  le  attivita'   del
dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei
regolamenti,  tiene  i  rapporti  con gli organi accademici, esercita
ogni altra attribuzione che gli  sia  demandata  dalle  leggi,  dallo
statuto e dai regolamenti.
   7.   Il   direttore   designa,   tra  i  professori  di  ruolo  un
vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso  di
impedimento  o  assenza. Il vicedirettore e' nominato con decreto del
rettore.
   8. La giunta, oltre a coadiuvare il direttore, puo'  esercitare  a
titolo  di  delega  funzioni deliberative secondo quanto disposto dal
consiglio di dipartimento  in  conformita'  alle  norme  del  proprio
regolamento.
   9.  La  giunta e' composta, di norma, da almeno otto componenti di
cui:
due in rappresentanza dei professori ordinari;
due in rappresentanza dei professori associati;
uno in rappresentanza dei ricercatori;
uno in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.
   Ne fanno inoltre parte  il  direttore  del  dipartimento,  che  la
presiede,  ed  il segretario amministrativo con voto consultivo e con
funzioni di segretario.
   10. La giunta dura in  carica  quattro  anni  accademici.  La  sua
composizione,  le  modalita'  di  elezione  delle rappresentanze e di
funzionamento  sono  definite  dal  regolamento  di  dipartimento  in
osservanza ai principi fissati in materia dal regolamento generale di
ateneo.
   11.  Il  personale  non  docente  assegnato  al dipartimento viene
gestito dal direttore del  dipartimento  secondo  le  esigenze  delle
attivita' relative al dipartimento, in accordo agli indirizzi forniti
dal consiglio di dipartimento.
   Il  direttore  puo'  delegare il segretario o altro funzionario di
grado adeguato alla verifica della utilizzazione  del  personale  non
docente.
                               Art. 32
                    I centri interdipartimentali
   1.  Per  attivita'  di  ricerca  di  rilevante impegno, ed a forte
carattere interdisciplinare, che si esplichino su durata  pluriennale
e  che coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il consiglio di
amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati, sentito il
senato  accademico,  puo'  deliberare  la  costituzione   di   centri
interdipartimentali di ricerca.
   2.  I  dipartimenti  che  propongono  la costituzione di un centro
interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di
personale, finanziarie e di spazio per l'avvio delle attivita'.
   3.  Le  modalita'   di   istituzione,   l'organizzazione   ed   il
funzionamento  dei  centri  sono definite dal regolamento generale di
ateneo.
   4. Le norme del  presente  statuto  relative  ai  dipartimenti  si
applicano, in quanto compatibili, anche ai centri interdipartimentali
di ricerca.
                               Art. 33
               Dipartimenti e centri interuniversitari
   1.  Per particolari esigenze di carattere scientifico e' possibile
istituire dipartimenti e centri interuniversitari.
   2.  L'istituzione  ed  il  funzionamento  sono  disciplinati   dal
regolamento generale di ateneo.
                               Art. 34
             Centri di servizio e sistema bibliotecario
   1.  Per fornire servizi di particolare complessita' e di interesse
generale   e   per   razionalizzare    il    sistema    bibliotecario
dell'universita',  il consiglio di amministrazione, su proposta delle
strutture interessate, sentito il senato accademico,  puo'  istituire
centri di servizio di ateneo e/o interdipartimentali.
   2.   Le   modalita'   per  l'istituzione,  l'organizzazione  e  il
funzionamento dei centri sono definite dal  regolamento  generale  di
ateneo.
   3.   Il  sistema  bibliotecario  di  ateneo,  cui  afferiscono  le
biblioteche e i centri  di  documentazione  dell'universita',  ha  lo
scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di
acquisizione,  conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario
e   documentale,   nonche'   il   trattamento   e    la    diffusione
dell'informazione bibliografica.
   4.  Il  regolamento  quadro  dei servizi di biblioteca costituisce
un'articolazione del regolamento generale delle strutture di ateneo.
                              Parte IV
           STRUTTURE E ATTIVITA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE
                               Capo I
               Organizzazione amministrativa e tecnica
                               Art. 35
                    Formazione e professionalita'
   L'universita' promuove  la  crescita  professionale  di  tutto  il
personale   tecnico-amministrativo.   A   tal  fine  definisce  piani
pluriennali e programmi annuali per la formazione  e  l'aggiornamento
professionale.
                               Art. 36
          Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile
   1.  Le  strutture  organizzative  centrali  e  quelle  periferiche
afferenti ai poli di cui al Capo II del presente statuto ed i  centri
di  servizio  di  ateneo,  sono istituiti con apposita delibera degli
organi accademici competenti e sono disciplinati dal regolamento  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo.
   2.  La  piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e'
riconosciuta ai poli, ai dipartimenti, ai centri  interdipartimentali
e puo' essere conferita con delibera del consiglio di amministrazione
ad altre strutture caratterizzate da rilevanti dimensioni e peculiari
ruoli funzionali.
   3.  Nell'ambito  dei fondi attribuiti, con limitazioni relative ad
oggetti o importi determinati di spesa, e' riconosciuta autonomia  di
gestione  a centri di servizi di dimensioni piu' limitate ed a centri
di spesa di diversa natura, quali fra  l'altro  le  presidenze  delle
facolta',  ed  in  via  transitoria  gli  istituti, nelle more di una
completa organizzazione dell'universita' in termini dipartimentali.
                               Art. 37
        Strutture tecniche ed amministrative dell'universita'
   1.  L'organizzazione  amministrativa  e  tecnica  dell'universita'
prevede  strutture  centrali  e  periferiche  costituite in base alle
esigenze individuate dai competenti organi di governo dell'ateneo.
   2. Le strutture amministrative e  tecniche  dell'universita'  sono
organizzate  in  ripartizioni,  uffici  o  centri;  questi ultimi due
possono essere articolati in sezioni.
   Le  strutture  amministrative  e  tecniche   dei   poli   di   cui
all'articolo  45  possono  essere  organizzati  in  uffici,  centri e
sezioni.
   3.  A  capo  delle  ripartizioni,  comprendenti  piu'  uffici,  e'
assegnato, di norma, personale con profilo di dirigente; in mancanza,
puo'  essere  assegnato  personale  con  profilo  di  vicedirigente o
coordinatore.
   4. A capo degli uffici, dei centri o delle sezioni, sono assegnati
dipendenti in possesso di adeguato profilo professionale e di livello
retributivo.
   5. Per ragioni eccezionali o di  urgenza, e' consentito il ricorso
a prestazioni da parte di terzi estranei all'universita', secondo  la
disciplina prevista dal regolamento per l'amministrazione, la finanza
e  la  contabilita'  dell'ateneo,  nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento vigente.
   6.  Allo  scopo   di   fornire   adeguato   supporto   tecnico   e
amministrativo,  il  consiglio  di amministrazione puo' deliberare la
costituzione di centri di servizio speciali per questioni particolare
complessita'  e  di  interesse  generale,  definendone  le   relative
funzioni, le modalita' operative e la durata.
                               Art. 38
                     Il direttore amministrativo
   1.  L'incarico di direttore amministrativo, di durata quadriennale
rinnovabile, e'  attribuito  dal  consiglio  di  amministrazione,  su
proposta  motivata  del  rettore,  ad  un  dirigente dell'universita'
ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, ad  un
dirigente   di   altra   sede   universitaria   o   anche   di  altre
amministrazioni pubbliche.
   2. Il direttore amministrativo  esercita  le  funzioni  attribuite
espressamente  dalla legislazione universitaria, dal presente statuto
e dai regolamenti, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi
di governo dell'universita'.
   In particolare al direttore amministrativo compete:
a)  curare l'attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli
   organi di governo dell'universita'  secondo  le  specifiche  linee
   indicate  dagli  stessi,  individuando, attivita' ed interventi da
   affidare ai dirigenti con  le  relative  risorse  e  le  opportune
   indicazioni;
b) curare l'acquisizione delle entrate in bilancio;
c)    provvedere    all'istituzione   ed   all'organizzazione   delle
   ripartizioni, degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e
   tecnici dell'universita', e proporre agli  organi  di  governo  la
   modifica dell'organizzazione generale degli stessi;
d)  nominare  i  responsabili  delle ripartizioni, degli uffici e dei
   servizi centrali amministrativi e tecnici dell'universita';
e) indirizzare, verificare  e  controllare  l'attivita'  degli  altri
   dirigenti  con  potere  sostitutivo  nei confronti degli stessi in
   caso di inerzia o ritardo;
f) curare le procedure concorsuali per il reclutamento del  personale
   tecnico   amministrativo   ed   ausiliario   dell'universita',  in
   attuazione  degli  indirizzi  fissati  da  competenti  organi   di
   governo;
g)  disporre  gli  atti  di  gestione relativi al personale di cui al
   punto  f),   compresi   quelli   connessi   all'attribuzione   dei
   trattamenti economici, anche accessori, nel rispetto dei contratti
   collettivi,    con   esclusione   degli   stessi   atti   connessi
   all'assistenza sanitaria;
h) in attuazione delle delibere e dei programmi definiti dagli organi
   di governo dell'universita',  provvedere  all'assegnazione,  anche
   mediante  mobilita',  del  personale  amministrativo,  tecnico  ed
   ausiliario  agli  uffici,   ai   servizi   centrali   tecnici   ed
   amministrativi,  e,  su  indicazione  dei rispettivi responsabili,
   alle strutture per la didattica e la ricerca;
i) definire l'orario di servizio e l'orario di apertura  al  pubblico
   degli uffici e dei servizi centrali tecnici ed amministrativi;
l)  curare  l'esecuzione  delle  delibere  degli  organi di indirizzo
   relative al personale tecnico, amministrativo ed ausiliario;
m)  esercitare  i  poteri  di  spesa  adottando  le  procedure  ed  i
   provvedimenti  relativi alle fasi di spesa, per quanto riguarda le
   risorse finanziarie  e  strumentali  assegnate  dal  consiglio  di
   amministrazione  per  l'attuazione degli obiettivi e dei programmi
   fissati dagli organi di governo  dell'universita'  riguardanti  il
   funzionamento  degli  uffici  e  dei  servizi  centrali tecnici ed
   amministrativi, nei limiti degli importi e  secondo  le  modalita'
   previste  dal  regolamento  per l'amministrazione, la finanza e la
   contabilita' di ateneo;
n) esercitare, in attuazione di  specifici  indirizzi  fissati  dagli
   organi  di  governo dell'universita', i poteri di spesa di propria
   competenza,  diversi  da  quelli  di  cui  al  punto   precedente,
   adottando  le  procedure  ed i provvedimenti relativi alle fasi di
   spesa, secondo le modalita', i limiti e le procedure previste  dal
   regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di
   ateneo;
o)   individuare   singoli  settori  tecnici  ed  amministrativi  cui
   assegnare un dirigente o titolare di funzioni equiparate;
p) vigilare sull'attivita' svolta dai dirigenti con riferimento  alla
   realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi di indirizzo;
q)  definire  i  limiti  del  potere  di spesa dei dirigenti dettando
   direttive sulle procedure e sui provvedimenti;
r) chiedere pareri e consulenze agli organi universitari e  di  altre
   amministrazioni  e  fornire  risposte  ai  rilievi degli organi di
   controllo sugli atti di sua competenza;
s) predisporre il bilancio di previsione unitamente  al  responsabile
   dell'ufficio   di   ragioneria  e  coadiuvare  quest'ultimo  nella
   predisposizione del conto consuntivo;
t) promuovere e  resistere  alle  liti  correlate  con  gli  atti  di
   gestione,  anche  del  personale,  posti in essere da lui stesso e
   dagli altri dirigenti; nominare i procuratori e difensori  secondo
   le  indicazioni fornite dal consiglio di amministrazione; proporre
   eventuali transazioni delle liti;
u) la responsabilita' della realizzazione  di  programmi,  attivita',
   interventi  e  progetti  in relazione agli obiettivi di rendimento
   della gestione amministrativa e finanziaria dell'universita';
v) presentare annualmente agli  organi  di  indirizzo  una  relazione
   sull'attivita' svolta per le materie di propria competenza.
   3.  Il  direttore  amministrativo  propone  la  nomina  di un vice
direttore  amministrativo  che  opera  in  caso  di  sua  assenza   o
impedimento,  indicandolo tra i dirigenti o i funzionari piu' alti in
grado. La nomina avviene con decreto del rettore.
   4. L'incarico di direttore amministrativo puo' essere revocato con
provvedimento motivato del rettore su conforme parere  del  consiglio
di   amministrazione  per  gravi  disfunzioni  o  inadempienze  nella
gestione dell'attivita' di competenza o per altre gravi  circostanze,
debitamente accertate.
                               Art. 39
              Funzioni e responsabilita' dei dirigenti
   1.  I  dirigenti  sono  responsabili  del  settore  di  rispettiva
competenza cui sono  stati  assegnati  dal  direttore  amministrativo
nonche'  dell'efficienza  delle  attivita'  degli  uffici  o  servizi
centrali tecnici e amministrativi facenti parte del settore cui  sono
stati preposti. In particolare ad essi compete:
a)  collaborare con il direttore amministrativo nell'attuazione degli
   indirizzi degli  organi  di  gestione  in  materia  di  efficienza
   dell'organizzazione amministrativa;
b) verificare i carichi di lavoro e la produttivita' degli uffici;
c)  esercitare  autonomi  poteri  di  spesa  nei limiti assegnati dal
   direttore  amministrativo  nell'ambito  delle  disponibilita'   di
   bilancio  e  secondo  le  modalita'  previste  dal regolamento per
   l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo;
d)  proporre  l'azione  disciplinare  nei  confronti  del   personale
   tecnico, amministrativo ed ausiliario;
e) vigilare sull'osservanza del regolamento di attuazione della legge
   7 agosto 1990 n. 241;
f)  emettere  gli  atti  amministrativi costituenti manifestazioni di
   conoscenza o  di  giudizio,  quali  attestazioni,  certificazioni,
   relazioni ecc.;
g)  emettere  gli  atti  esecutivi  di  deliberazioni e provvedimenti
   relativi ai settori di competenza;
h)   emanare   provvedimenti   amministrativi   di    autorizzazione,
   concessione ed analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e
   valutazioni  da  eseguire  secondo  criteri  predeterminati  dalla
   legge, dallo statuto, dai regolamenti  o  da  deliberazioni  degli
   organi dell'universita';
i)  presentare  annualmente al direttore amministrativo una relazione
   sull'attivita' svolta relativa al settore organizzativo a  cui  e'
   stato preposto.
   2.In   caso   di  inefficienza  nello  svolgimento  della  propria
attivita' o di mancato perseguimento  degli  obiettivi  assegnati  al
settore  di  competenza o di persistente inattuazione degli indirizzi
fissati  dagli  organi  di  governo  dell'universita',  il  direttore
amministrativo  puo' disporre una diversa assegnazione del dirigente,
sentito il consiglio di amministrazione.
   In tale ipotesi la diversa assegnazione puo' avvenire anche al  di
fuori dei settori operativi di cui si compone l'amministrazione.
   3.  Al  direttore  amministrativo, su proposta del rettore, potra'
essere riconosciuta dal consiglio di amministrazione, la qualifica di
dirigente generale nel rispetto  di  quanto  previsto  dal  combinato
disposto  degli  articoli  15 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
   4.  Al  direttore  amministrativo  ed  agli  altri  dirigenti   e'
riconosciuta  un'indennita'  di  funzione determinata annualmente dal
consiglio di amministrazione ai sensi  dell'articolo  24  del  citato
decreto  legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni.
                               Art. 40
                  Personale tecnico-amministrativo
   1.  Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici
delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei
servizi  dell'amministrazione  centrale  e  delle   altre   strutture
decentrate  dell'universita'  ai  quali  e'  assegnato, sulla base di
quanto  previsto  dallo   stato   giuridico,   dalla   contrattazione
collettiva    e   dagli   accordi   siglati   con   l'amministrazione
universitaria.
   2.  Il  personale   partecipa   alla   gestione   dell'universita'
attraverso  le  proprie rappresentanze negli organismi collegiali ove
previsto dal presente statuto.
                               Art. 41
                 Accesso alla qualifica di dirigente
   L'accesso alla qualifica di dirigente nell'ambito dell'universita'
avviene per concorso per esami indetto  dall'universita'  ovvero  per
corso  concorso  selettivo  di  formazione presso la scuola superiore
della pubblica amministrazione, secondo la  disciplina  prevista  dal
regolamento adottato con D.P.C.M. 21 aprile 1994 n. 439.
                               Art. 42
         Invenzioni conseguite nell'ambito dell'universita'
   1.  L'attribuzione  del  diritto  di conseguire il brevetto per le
invenzioni industriali, realizzate a seguito di attivita' di  ricerca
scientifica  svolte  utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti
dall'universita', e' definita dal regolamento generale di ateneo.
   2.  In  particolare,  salvo  esplicita  rinuncia,  il  diritto   a
conseguire   il   brevetto   spetta  all'universita',  che  riconosce
all'autore (o agli autori) il diritto morale di inventore ed un  equo
compenso  commisurato  all'importanza  economica  dell'invenzione, da
definirsi in sede di regolamento per l'amministrazione, la finanza  e
la contabilita' dell'ateneo.
   3.  Per  le  invenzioni che siano risultato di attivita' svolte in
esecuzione di contratti o convenzioni con enti  pubblici  o  privati,
l'universita' potra' riconoscere nel contratto o nella convenzione ai
terzi  contraenti  diritti  di  contitolarita'  o  di titolarita' del
brevetto ovvero di  sfruttamento  dei  diritti  esclusivi  scaturenti
dallo stesso.
                               Art. 43
            Rapporti con il servizio sanitario nazionale
   1. Al fine di garantire le piu' proficue connessioni tra i compiti
di  didattica,  di  ricerca  e  di  assistenza  e  per  assicurare la
formazione dei medici, degli odontoiatri e dei diplomati universitari
dell'area sanitaria, nonche' la  specializzazione  e  l'aggiornamento
permanente,     l'universita'    predispone,    appositi    strumenti
convenzionali per la disciplina  dei  rapporti  tra  la  facolta'  di
medicina  e  chirurgia  e  le  amministrazioni nazionali, regionali e
locali preposte al servizio sanitario nazionale. Convenzioni per  gli
stessi   fini   possono   essere   attivate  per  le  altre  facolta'
interessate.
   2. Rapporti convenzionali  possono  essere  instaurati  anche  con
altri  enti  pubblici  o privati, ove non incompatibili con quelli in
essere con le  amministrazioni del servizio sanitario nazionale.
   3.  Lo  statuto  dell'azienda  universitaria  policlinico,   parte
integrante   dello   statuto  dell'universita',  enuncia  i  principi
fondamentali e di gestione che regolano l'attivita' in materia.
                               Art. 44
                   Servizi e modalita' di gestione
   1.  I  servizi  sono  erogati  direttamente dall'universita'. Essi
possono essere delegati all'esterno a  imprese  pubbliche  o  private
sulla  base  di  valutazioni  gestionali  ed  economiche comparative,
limitatamente  alle  attivita'  strumentali  e  di  supporto  e   con
esclusione di quelle relative alla didattica e alla ricerca.
   2.  Per  la produzione o erogazione diretta di beni finalizzati al
supporto dell'attivita' didattica e  di  ricerca  o  richiesti  dalle
esigenze      dell'organizzazione     amministrativa     dell'ateneo,
l'universita' puo' costituire appositi centri di servizi,  dotati  di
autonomia  gestionale  la  cui  disciplina dovra' essere prevista nel
regolamento generale di ateneo.
                               Capo II
                    Strutture decentrate: i poli
                               Art. 45
               Strutturazione, tipologia e attivazione
   1. I poli sono aggregazioni di facolta'  e  dipartimenti  volti  a
conseguire   una   maggiore  flessibilita'  nello  svolgimento  delle
attivita' istituzionali, un piu' alto livello di  integrazione  delle
risorse e la valorizzazione di specificita' culturali.
   2. I poli sono costituiti, nel numero non superiore all'unita' per
ciascun comune, individuato con decreto del Ministro dell'Universita'
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 25 marzo 1991 e con decreto
del  Presidente  della Repubblica 27 aprile 1992, tenendo conto delle
affinita' didattico-scientifiche e della dislocazione delle strutture
dell'ateneo sul territorio.
   3. In conformita' a quanto  stabilito  dal  precedente  comma,  la
localizzazione  e  le tipologie dei poli da costituire sono definite,
entro un anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente  statuto,  con
decreto  del rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio di
amministrazione. Il decreto individua le facolta'  e  i  dipartimenti
che possono far parte di ciascun polo.
   4.   L'attivazione  di  ciascun  polo  e'  deliberata  dal  senato
accademico,  previo  parere  del  consiglio  di  amministrazione,  su
richiesta  di  almeno due facolta' interessate fra quelle istituite o
di piu' dipartimenti a cui afferisce  almeno  il  20%  del  personale
docente e ricercatore dell'ateneo.
   5.  In  sede  di  attivazione  il  polo  viene  dotato di apposita
struttura  amministrativa  decentrata,  la  cui  responsabilita'   e'
affidata,  a  seconda della dimensione del polo, a un funzionario o a
un dirigente - assegnato dal direttore amministrativo - che assume le
funzioni  di  segretario  amministrativo  del  polo.   Il   direttore
amministrativo  dell'universita'  provvede  altresi' all'assegnazione
del  personale  non   docente   necessario   per   il   funzionamento
dell'ufficio amministrativo del polo.
                               Art. 46
                               Compiti
   1.  Nei  limiti  fissati dal regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' dell'ateneo  di  cui  all'articolo  11  del
presente  statuto,  i  poli  sono  dotati  di  autonomia  gestionale,
organizzativa e di spesa.
   Nel  rispetto degli indirizzi generali determinati dagli organi di
governo dell'universita' e nei limiti  delle  proprie  disponibilita'
finanziarie, il polo provvede in particolare:
a)  alla  manutenzione  ordinaria,  cura e convenzione del patrimonio
   edilizio assegnato alle strutture aggregate;
b)  a  rappresentare  agli  organi  di  governo  dell'universita'  le
   esigenze  di  manutenzione  straordinaria  del patrimonio edilizio
   assegnato  alle  strutture  aggregate  nonche'  le   esigenze   di
   acquisizione di ulteriori spazi;
c)  all'acquisizione  di  attrezzature  scientifiche  e didattiche di
   pertinenza del polo;
d) all'utilizzazione di impianti ed attrezzature esterne;
e)  all'utilizzazione  del  personale  amministrativo,   tecnico   ed
   ausiliario assegnato al polo.
   2.  Per  il  perseguimento delle proprie finalita' il polo dispone
del personale e delle risorse finanziarie assegnate dagli  organi  di
governo  dell'universita'.  Il  polo  puo'  altresi'  collaborare con
soggetti  pubblici  e  privati,  anche  stranieri  o  internazionali,
mediante  contratti  o  convenzioni,  pure  in  forme consortili, nei
limiti e con  le  modalita'  fissate  dal  relativo  regolamento  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo.
   3. Non rientrano nelle attribuzioni del polo le competenze proprie
di  ciascuna delle strutture aggregate ne' la gestione o il controllo
dei  fondi  assegnati  alle  stesse.  Non  rientra   altresi'   nelle
attribuzioni  del  polo  la gestione relativa allo stato giuridico ed
economico del personale ad esso assegnato, che  resta  di  competenza
degli organi universitari.
   4.  I  bilanci dei poli, formulati in termini finanziari di cassa,
sono   allegati   a   quello   dell'universita'.   Resta   ferma   la
responsabilita' degli organi di ciascun polo.
                               Art. 47
                     Organi e loro attribuzioni
   1. Sono organi del polo:
a) il presidente;
b) il consiglio.
   2. Il presidente e' eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno
o che dichiarino d optare per tale regime in caso di nomina. Il corpo
elettorale  e'  costituito  da coloro che fanno parte dei consigli di
facolta' o dei dipartimenti aggregati. E' nominato  con  decreto  del
rettore.
   3.  Il  presidente del polo dura in carica quattro anni accademici
ed e'  rieleggibile  immediatamente  una  sola  volta.  L'ufficio  e'
incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'universita'.
   4.  Il  presidente  rappresenta  il polo, cura la convocazione del
consiglio ed esegue le delibere del medesimo.
   Partecipa  con  voto  consultivo  alle  sedute  del  consiglio  di
amministrazione  dell'universita'  per  i punti all'ordine del giorno
riguardanti il polo; predispone il bilancio preventivo  ed  il  conto
consuntivo unitamente al segretario amministrativo del polo.
   Esercita  funzioni  di  iniziativa e di attuazione degli indirizzi
fissati dal consiglio del polo.
   E' responsabile della gestione delle risorse finanziarie assegnate
al polo.
   5.  Il  presidente  di  polo nomina, tra i professori di ruolo che
fanno parte del consiglio, un delegato che, in caso di assenza  o  di
impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
   6. Il consiglio e' composto da:
a) il presidente;
b)  il  segretario  amministrativo  del  polo  che svolge altresi' le
   funzioni di segretario verbalizzante;
c) quattro rappresentanti dei professori di ruolo;
d) un rappresentante dei ricercatori;
e)  un  rappresentante  del  personale  amministrativo,  tecnico   ed
   ausiliario;
f)  rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al minimo
   previsto dalla legislazione vigente.
   7. I rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) del  comma  6
sono  aumentati  rispettivamente  a sei, due e due, qualora il numero
dei professori e dei ricercatori afferenti alle  strutture  aggregate
sia superiore a cinquanta.
   8.  I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 6 sono
eletti dalle rispettive categorie.
   L'elettorato attivo e passivo  spetta  al  personale  in  servizio
presso  le  strutture  e  l'ufficio  amministrativo  del  polo e agli
studenti iscritti alle facolta' aggregate del polo  o  a  quelle  che
comprendono  la  maggioranza  dei  docenti e ricercatori afferenti ai
dipartimenti aggregati nel polo.
   9. I membri del consiglio di polo durano in  carica  quattro  anni
accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.
   10.  Il  consiglio  e' organo di indirizzo, di programmazione e di
vigilanza della gestione del polo. In particolare:
a) definisce il programma di attivita' e di sviluppo del polo;
b) formula  i  criteri  di  utilizzazione  delle  risorse  del  polo,
   rispettando eventuali vincoli di destinazione;
c)  approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti
   dal presidente;
d) elabora, sulla base delle esigenze rappresentate  dalle  strutture
   aggregate,  le  richieste  di  risorse  finanziarie, di spazi e di
   personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
e) approva i contratti e le convenzioni di pertinenza del polo.
   11. Il segretario amministrativo del polo  e'  responsabile  della
relativa struttura amministrativa.
Compete al segretario:
a)  coadiuvare  il  presidente  nella  predisposizione  del  bilancio
   preventivo e del conto consuntivo;
b) partecipare alle sedute del consiglio del polo con voto consultivo
   e con funzioni di segretario verbalizzante;
c) provvedere all'utilizzazione del personale amministrativo, tecnico
   ed ausiliario in servizio presso  il  polo,  in  attuazione  degli
   indirizzi fissati dal consiglio del polo e provvedere al controllo
   del relativo orario di servizio.
                               Art. 48
                      Verifica di funzionalita'
   Decorsi  tre  anni  dall'attivazione  del  primo  polo,  il senato
accademico procede ad una  verifica  di  funzionalita'  dei  poli  e,
sentito   il   consiglio  di  amministrazione,  assume  le  opportune
determinazioni,  con  valore  di  modifica  statutaria,   in   ordine
all'articolazione in poli dell'universita'.
                              Capo III
                     Organi di controllo interni
                               Art. 49
                        Nuclei di valutazione
   1.  L'universita' istituisce appositi nuclei di valutazione con il
compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei  costi  e
dei  rendimenti,  la  corretta  ed  economica gestione delle risorse,
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione  amministrativa  sia
delle  strutture  didattiche,  scientifiche  e  di  ricerca sia delle
strutture tecniche e amministrative.
   2. La disciplina relativa alla nomina,  alla  composizione  ed  ai
compiti  dei nuclei di valutazione e' dettata da apposito regolamento
approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere del  senato
accademico.
   La durata in carica dei nuclei di valutazione e' di quattro anni.
                               Art. 50
                   Collegio dei revisori dei conti
   1.  Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di
controllo sulla regolarita' della gestione dell'universita'  e  delle
strutture  decentrate.  Esso  svolge  altresi' funzione di consulenza
agli organi accademici.
   2. I compiti e le modalita' di  funzionamento  del  collegio  sono
stabiliti  dal  regolamento  per  l'amministrazione,  la finanza e la
contabilita' dell'ateneo.
   3. Il collegio e' composto da tre componenti scelti tra:
a) magistrati della  Corte  dei  Conti,  di  grado  non  inferiore  a
   consigliere,  o  componenti della magistratura ordinaria, di grado
   non inferiore  a  consigliere  di  Corte  d'appello,  o  dirigenti
   generali del Ministero del Tesoro, o Avvocati dello Stato;
b) dirigenti o funzionari del MURST;
c) dirigenti o funzionari del Ministero del Tesoro;
d) revisori ufficiali dei conti iscritti al relativo registro;
e) esperti in materia di gestione pubblica.
   Nel  caso in cui vengano scelti componenti della categoria a), uno
di essi ne assume la presidenza.
   4. I componenti del collegio sono  individuati  dal  consiglio  di
amministrazione  tra  le  persone  di  provata  competenza,  anche se
collocate a riposo, e sono  nominati  con  decreto  del  rettore.  La
funzione di revisore dei conti non puo' essere attribuita per piu' di
due volte consecutive.
   5. La durata della carica dei revisori dei conti e' quadriennale.
                               Parte V
                  AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO
                               Art. 51
                            Costituzione
   1. Il policlinico annesso alla facolta' di medicina e chirurgia e'
un'azienda   dell'universita'   dotata  di  autonomia  organizzativa,
gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile.
   2.  L'azienda  e'  costituita  con  decreto  del  rettore,  previa
deliberazione del consiglio di amministrazione dell'universita'.
   3.  L'azienda, in quanto policlinico universitario, e' ospedale di
rilievo nazionale  di  alta  specializzazione  ed  e'  inserita,  nel
sistema di emergenza sanitaria di cui al D.P.R. 27 marzo 1992.
                               Art. 52
                        Principi di gestione
   1.  Le  fonti  di  finanziamento  dell'azienda  sono costituite da
appositi trasferimenti dallo Stato, dalle quote di trasferimento  dal
servizio sanitario nazionale, da trasferimenti di altri enti pubblici
diversi dallo Stato o da privati, da entrate proprie.
   2.  La gestione dell'azienda policlinico e' informata al principio
della autonomia economico-finanziaria e dei preventivi  e  consuntivi
per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.
                               Art. 53
                         Attivita' sanitaria
   1.  L'attivita'  sanitaria  della seconda universita', finalizzata
alla realizzazione dei compiti primari  di  didattica  e  di  ricerca
propri  della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia, e' espletata nel
policlinico annesso alla predetta facolta'.
   2. Mediante  apposite  convenzioni  o  protocolli  di  intesa,  la
predetta attivita' puo' essere altresi' svolta in strutture sanitarie
pubbliche o private o enti di ricerca previa osservanza dell'articolo
6  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992  n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni.
   3. Dette convenzioni sono predisposte e sottoscritte dagli  organi
universitari    sentiti   gli   organi   dell'azienda   universitaria
policlinico e la facolta' di medicina e chirurgia i quali individuano
i principi regolanti la materia.
                               Art. 54
             Compiti degli organi di governo dell'ateneo
   L'azienda policlinico, quale azienda dell'universita', opera  come
organismo  autonomo.  Le  linee  di indirizzo generale dell'attivita'
didattica e scientifica svolta nell'azienda policlinico sono indicate
dagli organi di governo dell'ateneo su proposta del  consiglio  della
facolta' di medicina e chirurgia.
                               Art. 55
                               Organi
   Gli organi dell'azienda policlinico sono:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) il direttore amministrativo;
d) il direttore sanitario;
e) il collegio dei revisori;
f) il nucleo di valutazione.
                               Art. 56
                             Presidente
   1.  Il  presidente  dell'azienda e' scelto e nominato dal rettore,
nell'ambito di  una  lista  di  almeno  tre  e  non  piu'  di  cinque
nominativi  di  professori  di ruolo dell'ateneo scelti dal consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia a cui  sia  riconosciuto,  con
delibera  motivata del consiglio della facolta' medesima, il possesso
di requisiti di  esperienza in incarichi direttivi  o  di  conoscenze
tecniche  ritenute sufficienti a determinare la idoneita' ad assumere
le predette funzioni.
   Egli dura in carica quattro anni e puo' essere confermato.
   2. Spetta al presidente dell'azienda:
a)  rappresentare  legalmente  l'azienda,  curando  i rapporti con le
   altre istituzioni;
b) convocare e presiedere il consiglio direttivo;
c) attuare gli indirizzi di organizzazione dell'azienda adottati  dal
   consiglio  della facolta' di medicina e chirurgia e predisporre le
   modifiche di  pianta  organica  assistenziale  del  personale,  da
   sottoporre dopo l'acquisizione del parere del consiglio direttivo,
   al    consiglio    di    amministrazione    dell'universita'   per
   l'approvazione definitiva;
d) predisporre, unitamente al direttore amministrativo  dell'azienda,
   il  bilancio  annuale di previsione, il bilancio pluriennale ed il
   conto consuntivo dell'azienda;
e) predisporre il regolamento per l'amministrazione, la finanza e  la
   contabilita'  dell'azienda  con l'osservanza dei principi previsti
   dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre  1992  n.
   502 e successive modificazioni ed integrazioni;
f)  predisporre,  con  la collaborazione del direttore amministrativo
   dell'azienda, gli altri regolamenti di  competenza  del  consiglio
   direttivo e le eventuali successive modifiche;
g)  sentire  le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
   sulle materie previste dagli accordi di lavoro, limitatamente agli
   aspetti assistenziali;
h) emanare con proprio decreto i regolamenti approvati dal  consiglio
   direttivo;
i)  adottare  i  provvedimenti  gestionali  e  finanziari  nei limiti
   fissati dal regolamento per l'amministrazione,  la  finanza  e  la
   contabilita' dell'azienda;
l)  emanare  i  provvedimenti  di  applicazione  dell'articolo 31 del
   D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e dell'articolo 102 del  D.P.R.  11
   luglio  1980 n. 382 in esecuzione alla regolamentazione deliberata
   dal consiglio direttivo dell'azienda;  detti  provvedimenti  vanno
   comunicati   agli   organi  dell'universita'  che  si  limitano  a
   recepirli.
   3. Nel caso di gravi e reiterate  inadempienze  nello  svolgimento
dei  compiti  del  presidente,  la  nomina conferita dal rettore puo'
essere dallo stesso revocata, con provvedimento motivato da adottarsi
sentito il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia.
   Con lo stesso provvedimento viene attivata  la  procedura  per  il
rinnovo  della  nomina secondo quanto stabilito al primo comma, nelle
more, la delega e' provvisoriamente  conferita,  per  non  oltre  tre
mesi, al preside della facolta' di medicina e chirurgia.
   Il  medesimo  procedimento  viene  attivato,  inoltre,  in caso di
dimissioni del presidente dell'azienda.
   4. Il presidente e' coadiuvato nelle sue  funzioni  dal  direttore
amministrativo  e  dal  direttore  sanitario  e  per  l'adozione  dei
provvedimenti di  propria  competenza  puo'  acquisire  i  rispettivi
pareri.
   Qualora   il  presidente  ritenga  di  adottare  provvedimenti  in
difformita' di tali pareri e' tenuto a darne espressa motivazione.
   5. In caso di assenza o impedimento del presidente per periodi  di
durata   non   superiore   a  tre  mesi  continuativi  il  presidente
dell'azienda  e'  sostituito  dal  direttore  amministrativo  o   dal
direttore sanitario che risulti piu' anziano di eta'.
   Ove  l'assenza  o l'impedimento del presidente si protragga per un
periodo superiore a tre mesi il rettore provvedera' alla nomina di un
diverso presidente dell'azienda secondo le procedure  previste  dallo
statuto;  nelle  more la delega sara' provvisoriamente conferita, per
non  oltre  tre  mesi,  al  preside  della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
   6. Il presidente puo' delegare al direttore  amministrativo  o  al
direttore  sanitario  l'esercizio di funzioni o l'adozione di atti di
sua   competenza   nei   limiti   fissati   dal    regolamento    per
l'amministrazione,  la  finanza  e la contabilita' dell'azienda; egli
puo' inoltre delegare  a  svolgere  specifiche  funzioni  ai  singoli
membri del consiglio direttivo dell'azienda.
   7.  Per il supporto delle sue funzioni cui non puo' far fronte con
personale  in  servizio,  il  presidente  puo'  conferire   incarichi
individuali  ad  esperti  di  comprovata competenza, ai sensi e con i
limiti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio  1993
n.  29  e successive modificazioni ed integrazioni, la cui disciplina
di attuazione e' demandata ad apposito regolamento.
                               Art. 57
                Composizione del consiglio direttivo
   1. Il consiglio direttivo dell'azienda e' composto:
a) dal presidente dell'azienda;
b) dal preside della facolta' di medicina e chirurgia;
c) da sei professori di ruolo eletti dal consiglio della facolta'  di
   medicina  e  chirurgia  secondo  le  norme  contenute  in apposito
   regolamento;
d) da quattro membri eletti in seno alle rispettive categorie;
   - due tra i ricercatori della facolta' di medicina e chirurgia;
   - due, tra i dipendenti non docenti dei  ruoli  tecnico-sanitario,
     infermieristico  ed  amministrativo della facolta' di medicina e
     chirurgia.
   2. Alle riunioni del consiglio  direttivo  partecipano,  con  voto
consultivo, il direttore amministrativo e il direttore sanitario.
   Partecipano,  altresi',  con voto consultivo, membri espressamente
invitati dal presidente dell'azienda su specifiche problematiche.
   3. I membri di cui  alle  lettere  c)  e  d)  sono  immediatamente
rieleggibili una sola volta.
                               Art. 58
                   Nomina del consiglio direttivo
   1. Il consiglio direttivo dell'azienda e' nominato con decreto del
rettore e dura in carica quattro anni.
   2.  Le  modalita' di individuazione delle componenti elettive e il
funzionamento del  consiglio  direttivo  vengono  disciplinati  dagli
appositi regolamenti.
                               Art. 59
             Funzioni e compiti del consiglio direttivo
   1.  Il consiglio direttivo ha funzioni di indirizzo dell'attivita'
dell'azienda nonche' di vigilanza sul perseguimento  delle  finalita'
programmate  anche  tenuto  conto  delle  proposte  della facolta' di
medicina e chirurgia.
   In particolare il consiglio direttivo ha competenze in merito:
a) all'approvazione del bilancio preventivo e dei consuntivi;
b) all'approvazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza
   e la contabilita' dell'azienda;
c) all'approvazione del regolamento di funzionamento  del  nucleo  di
   valutazione;
d)    all'approvazione   della   regolamentazione   di   applicazione
   dell'articolo  31  del  D.P.R.  20  dicembre   1979   n.   761   e
   dell'articolo 102 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.
   2. Il consiglio direttivo, inoltre, esprime parere:
a)  sulle  problematiche  dell'articolo  4  del  D.M.  25  marzo 1991
   istitutivo della seconda universita' di Napoli per  l'adozione  da
   parte  del consiglio di amministrazione dell'ateneo delle relative
   determinazioni, qualora quest'ultimo lo richieda;
b) sulle modifiche di pianta organica  del  personale  relativo  alle
   esigenze assistenziali dell'azienda.
   3.  Il  consiglio  direttivo  approva  il  proprio  regolamento di
funzionamento ed esprime parere sul  regolamento  di  elezione  delle
proprie   componenti  deliberato  dal  consiglio  della  facolta'  di
medicina e chirurgia.
   4. In caso di inosservanza della regola del pareggio di bilancio e
in caso di gravi disfunzioni gestionali, persistenti pur dopo formale
contestazione, il rettore provvede, previa delibera del consiglio  di
amministrazione,    allo   scioglimento   del   consiglio   direttivo
dell'azienda policlinico e alla contestuale nomina di un  commissario
straordinario  per  un  periodo  non superiore a mesi sei, durante il
quale si provvedera' alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.
                               Art. 60
                      Direttore amministrativo
   1. Il direttore amministrativo e' nominato dal rettore su proposta
del presidente dell'azienda sentito il consiglio  della  facolta'  di
medicina  e  chirurgia,  con  rapporto  di lavoro a tempo pieno tra i
dirigenti della seconda universita' di Napoli o di  altro  ateneo,  o
tra  i laureati in discipline giuridiche o economiche che non abbiano
compiuto il settantesimo anno di eta' e che abbiano svolto per almeno
cinque  anni  una  qualificata  attivita'  di  direzione  tecnica   o
amministrativa  in  enti  o  strutture pubbliche o private di medie e
grandi dimensioni. Egli dura in  carica  quattro  anni.  Al  relativo
rapporto  si  applica la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nonche' la normativa regionale di attuazione.
   2. Spetta al direttore amministrativo:
a)   dirigere   i   servizi   amministrativi   dell'azienda   curando
   l'emanazione  dei  relativi  atti  e  verificando   nel   contempo
   l'imparzialita'    ed    il    corretto    andamento   dell'azione
   amministrativa;
b)  fornire  parere  obbligatorio  al  presidente   dell'azienda   su
   problematiche  inerenti  aspetti  dell'organizzazione dell'azienda
   aventi riflessi finanziari e su ogni  altra  questione  di  natura
   amministrativa che gli venga sottoposta;
c)  svolgere  ogni  altra  funzione  a  lui  attribuita dallo statuto
   dell'azienda, da leggi e da regolamenti.
   3. In via transitoria l'incarico di direttore amministrativo  puo'
essere  conferito  al  dirigente  che  riveste la carica di direttore
amministrativo dell'universita' che conserva le sue funzioni.
   4. L'incarico di direttore amministrativo dell'azienda puo' essere
revocato  con  provvedimento  motivato  del  rettore,  a  seguito  di
proposta del consiglio direttivo, sentito il consiglio della facolta'
di  medicina  e  chirurgia,  per  gravi disfunzioni nello svolgimento
delle proprie competenze o per altre gravi  circostanze,  debitamente
accertate.
                               Art. 61
                         Direttore sanitario
   1.  Il direttore sanitario e' nominato dal rettore su proposta del
presidente dell'azienda, tra cinque nominativi proposti dal consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia. Egli viene scelto tra persone
in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa  sanitaria
o  tra  i professori di ruolo della facolta' e dura in carica quattro
anni. Puo' essere rinnovato nell'incarico ed  altresi'  motivatamente
rimosso.  Al  relativo  rapporto  si  applica  la disciplina prevista
dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre  1992  n.  502  e
successive   modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  la  normativa
regionale di attuazione.
   2. Compete al direttore sanitario:
a) dirigere i servizi sanitari ai fini   organizzativi  ed  igienico-
   sanitari;   verificando,   nel  contempo,  il  corretto  andamento
   dell'attivita' assistenziale;
b) fornire pareri obbligatori al presidente dell'azienda  sugli  atti
   relativi  a  provvedimenti  di  natura  sanitaria e assistenziale;
   esprimere  inoltre  parere  su  ogni  altra   questione   di   sua
   competenza;
c)  svolgere  ogni  altra  funzione  a  lui  attribuita dallo statuto
   dell'azienda, da leggi e da  regolamenti  nel  rispetto  dei  fini
   istituzionali dell'universita'.
                               Art. 62
                        Collegio dei revisori
   1.  Il  collegio  dei revisori e' nominato dal rettore su proposta
del presidente dell'azienda sentito il consiglio direttivo, e dura in
carica quattro anni.
   2. Esso e' composto da tre membri; le modalita'  di  scelta  ed  i
relativi  compiti  di  controllo  e  consulenza sono disciplinati dal
regolamento per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita'
dell'azienda  previa  osservanza  dei  principi  previsti dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
   3.  La  funzione  di  consulenza  e'  attivata  su  richiesta  del
presidente dell'azienda e/o del consiglio direttivo.
                               Art. 63
                        Nucleo di valutazione
   1. Il nucleo di valutazione dell'azienda e' nominato  con  decreto
del rettore e dura in carica quattro anni.
   2.  Esso e' composto da tre membri anche estranei all'azienda, che
siano  in   possesso   di   documentata   capacita'   ed   esperienza
professionale  nell'ambito  della  gestione  degli enti pubblici; uno
designato dal rettore, uno dal consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia, uno dal consiglio di amministrazione dell'universita'.
   3. I compiti  del  nucleo  di  valutazione  sono  quelli  previsti
dall'articolo  20  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993 n. 29 e
successive modificazioni ed  integrazioni,  nonche'  dall'articolo  5
della legge 24 dicembre 1993 n. 537.
   4.  Il  funzionamento del nucleo di valutazione e' disciplinato da
apposito  regolamento  approvato  dal  consiglio  direttivo.  In  via
transitoria   il   funzionamento   del   nucleo   di  valutazione  e'
disciplinato dall'apposito regolamento vigente presso l'universita'.
                               Art. 64
                             Indennita'
   1.  Al  presidente,  al  direttore  amministrativo ed al direttore
sanitario spetta una indennita' annua che  tenga  conto  dei  compiti
assegnati,  dello  stipendio  statale  in godimento e del trattamento
economico previsto per organi svolgenti analoghe funzioni.
   2. Per i revisori ed i componenti del  nucleo  di  valutazione  e'
previsto  un  compenso  annuo  forfettario adeguato alle funzioni che
devono svolgere, nonche' un gettone di presenza per la partecipazione
alle adunanze del consiglio direttivo.
   3. Ai componenti  del  consiglio  direttivo,  con  esclusione  del
presidente,  del  direttore amministrativo e del direttore sanitario,
e' previsto un gettone di presenza adeguato alle funzioni che  devono
svolgere.
   4.  Ai  componenti  del  nucleo  di valutazione e del collegio dei
revisori  dei  conti  spetta,  oltre  alla  indennita'  annua   lorda
determinata  ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502
e successive modificazioni ed integrazioni, un  gettone  di  presenza
per   la  partecipazione  al  consiglio  direttivo,  l'indennita'  di
missione e il rimborso delle spese di viaggio.
   5. I provvedimenti di cui innanzi sono di competenza  del  rettore
nei  confronti  del  presidente  e  di quest'ultimo nei confronti del
direttore amministrativo, del direttore sanitario, dei componenti del
collegio dei revisori dei  conti  e  dei  componenti  del  nucleo  di
valutazione.
   6.  La  misura  delle  indennita'  e dei gettoni di presenza sara'
determinata dal regolamento per l'amministrazione, la  finanza  e  la
contabilita'  dell'azienda tenuto conto della disciplina regionale in
materia con riferimento agli organi delle aziende  sanitarie  locali.
Nella fase transitoria dette indennita' sono fissate con delibera del
consiglio direttivo.
                               Art. 65
  Personale: compiti, attribuzione funzioni, trattamento economico
   1. Il personale docente e ricercatore della facolta' di medicina e
chirurgia,   partecipa   con   opzione   individuale  alle  attivita'
istituzionali dell'azienda policlinico secondo modalita' disciplinate
con apposito regolamento che  tenga  conto  dei  primari  compiti  di
didattica e di ricerca.
   2.   La   disciplina   relativa  allo  svolgimento  dell'attivita'
assistenziale per le finalita' dell'azienda e la  sua  compatibilita'
con  le  attivita'  di didattica e di ricerca del personale docente e
ricercatore, dovra' essere oggetto di un apposito regolamento emanato
dal rettore su parere conforme del consiglio di facolta.
   3. Nei confronti del personale docente e ricercatore  nonche'  del
personale  laureato  avente  profilo  universitario  con contenuto di
professionalita' sanitaria - addetti alla  attivita'  socio-sanitaria
dell'azienda   -   trovano   applicazione   le  disposizioni  di  cui
all'articolo 102 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e  all'articolo  18
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992  n.  502  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
   La disciplina di attuazione di dette disposizioni e'  emanata  dal
presidente   dell'azienda  su  conforme  delibera  regolamentare  del
consiglio direttivo.
   4.  All'atto  della costituzione dell'azienda policlinico, vengono
conservati  i  trattamenti  economici  assistenziali  del   personale
assegnato  all'azienda,  riconosciuti  con  provvedimento  formale in
quanto compatibili con la normativa vigente.
                               Art. 66
          Strutture assistenziali, personale e beni mobili
   Il rettore su delibera del consiglio  di  amministrazione  assegna
all'azienda  le  strutture ed i beni mobili proposti dalla facolta' e
dai dipartimenti composti da docenti della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
                               Art. 67
                             Regolamenti
   Nelle  more  dell'emanazione  dei regolamenti inerenti all'azienda
universitaria policlinico  previsti  dal  presente  statuto,  saranno
applicati  i  corrispondenti  regolamenti  vigenti  presso la seconda
universita' degli studi di  Napoli  e  riguardanti  la  gestione  del
policlinico.
                               Art. 68
                            Norma finale
   Le   norme   relative   allo  statuto  dell'azienda  universitaria
policlinico nonche' quelle comuni sostituiscono a tutti gli  effetti,
con  decorrenza  dall'entrata  in vigore del presente statuto, quelle
previste  dallo  statuto   dell'azienda   universitaria   policlinico
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1995 n. 48.
                              Parte VI
                            NORME COMUNI
                               Art. 69
        Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati
   1.  L'anno  accademico  ha  inizio  il  1 novembre e termina il 31
ottobre dell'anno successivo. Per  particolari  motivi  di  interesse
superiore  degli  studi  tali  termini possono essere derogati previa
delibera del senato accademico.
   2. Salvo che nel caso previsto dall'articolo 77, tutti  i  mandati
relativi  agli organi centrali ed a quelli delle strutture didattiche
e di ricerca  hanno  decorrenza  con  l'inizio  dell'anno  accademico
successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti.
   3.  Nel  caso  di interruzione anticipata del mandato, nell'ambito
delle componenti rappresentative degli organi  collegiali,  il  nuovo
eletto dura in carica fino alla scadenza originariamente prevista per
il mandato.
   4.  Nel  caso  di interruzione anticipata del mandato dei presidi,
dei presidenti dei consigli di corsi  di  studio,  dei  direttori  di
dipartimento,  di  centri  e  di  istituto  e dei presidenti di polo,
nonche' dei direttori delle scuole di specializzazione,    la  durata
del  mandato  dei  nuovi eletti comprende sia la frazione di anno che
quella prevista dal presente statuto.
                               Art. 70
          Principi di funzionamento degli organi collegiali
   1.  Le  adunanze  del  senato   accademico,   del   consiglio   di
amministrazione, del consiglio degli studenti e del consiglio di polo
sono   valide   quando  sia  presente  la  maggioranza  assoluta  dei
componenti aventi voto deliberativo. Le relative  deliberazioni  sono
prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al
voto  deliberativo,  salvo  i  casi  in cui sia diversamente disposto
dalla legge o dallo statuto.
   2. Le adunanze del consiglio di facolta', dei consigli di corso di
studi,  dei  consigli  di  dipartimento  e  dei consigli di scuola di
specializzazione sono valide quando sia presente la  maggioranza  dei
componenti aventi voto deliberativo, detratto il numero degli assenti
giustificati.  Le  relative  deliberazioni  sono  prese a maggioranza
assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto  deliberativo,
salvo  i  casi  in  cui sia diversamente disposto dalla legge o dallo
statuto.
   3. Nessuno puo' partecipare alla discussione di argomenti  che  lo
riguardano personalmente ed esprimere su questi il proprio voto.
   4.  Il  funzionamento degli organi menzionati nel presente statuto
avviene  secondo  modalita'  che  verranno  stabilite   in   appositi
regolamenti  approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta
degli aventi diritto al voto.
   5. Chiunque senza giustificazione non partecipi per  piu'  di  tre
volte  consecutive  alle  adunanze  degli organi di cui e' membro per
elezione o designazione, decade dal mandato rivestito.
                               Art. 71
                   Elezioni degli organi di ateneo
   Fatte salve le norme di cui all'articolo  14  per  l'elezione  del
rettore,  le  modalita'  riguardanti  le  elezioni  dei vari organi e
cariche sono disciplinate dal regolamento generale di  ateneo,  salvo
quanto previsto nei regolamenti specifici.
                               Art. 72
                     Incompatibilita' di carica
   Le  cariche  di  rettore,  preside, presidente di corso di studio,
presidente   di   polo,   direttore   di   dipartimento,   presidente
dell'azienda   policlinico,   direttore   sanitario,   dirigente   di
istituzioni non universitarie, sono tra di loro incompatibili.
                               Art. 73
                Esonero dalle attivita' istituzionali
   1. Il  rettore  ed  il  prorettore  sono  facoltati  ad  astenersi
dall'attivita' didattica per la durata della loro carica nel rispetto
della legislazione di specie.
   2. I presidi di facolta', il presidente dell'azienda universitaria
policlinico,  il  direttore  sanitario  se  docente universitario e i
direttori di dipartimento e  di  centro  interdipartimentale  possono
essere  autorizzati a svolgere attivita' didattica in misura ridotta,
per la durata della loro carica.
   L'autorizzazione e' concessa con decreto del rettore nel  rispetto
di quanto previsto dall'articolo 13 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.
                               Art. 74
  Collaborazione con altre universita' ed amministrazioni pubbliche
                              e private
   1. L'universita', nei termini previsti dal regolamento generale di
ateneo   e,   per   gli   aspetti  finanziari,  dal  regolamento  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di  cui  al  comma  3
dell'articolo  11  del  presente statuto, puo' concludere accordi con
altre universita', con istituzioni di cultura e di ricerca  nazionali
ed  internazionali e con amministrazioni pubbliche o puo' partecipare
anche a titolo oneroso  a  societa'  o  altre  forme  associative  di
diritto  privato  per  lo  svolgimento  di attivita' strumentali alle
attivita'  didattiche  e  di  ricerca  o  comunque   utili   per   il
conseguimento dei propri fini istituzionali.
   2.    Le    collaborazioni,    di   cui   al   comma   precedente,
dell'universita',  dei  poli,   dei   dipartimenti   o   dei   centri
interdipartimentali,  o  interuniversitari,  deliberate,  sentito  il
senato accademico, rispettivamente dal consiglio di  amministrazione,
dal  consiglio  di  polo,  dal  consiglio di dipartimento o di centro
interdipartimentale,   o    interuniversitario,    devono    comunque
conformarsi ai seguenti principi:
a) attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta;
b)   disponibilita'   delle   risorse  finanziarie  od  organizzative
   richieste;
c)  destinazione  a  finalita'  istituzionali   dell'universita'   di
   eventuali dividendi spettanti all'ateneo;
d)  divieto  di concorso dell'universita' a quote di partecipazione a
   ripiano di eventuali perdite da parte di societa' consorziate.
                               Art. 75
            Tutela giudiziaria degli organi universitari
   Nel caso in cui nei confronti del  rettore,  del  prorettore,  dei
componenti  del consiglio di amministrazione o del senato accademico,
del direttore amministrativo, dei presidi di facolta', dei  direttori
di  dipartimento,  istituto  o centro, dei presidenti di polo o degli
organi dell'azienda policlinico, venga esercitata l'azione penale per
fatti  che  siano  direttamente  connessi   con   l'esercizio   delle
rispettive  funzioni ma non derivanti da dolo o colpa grave e che non
siano commessi in danno dell'universita' o  dell'azienda,  la  difesa
per  tutti i gradi di giudizio e' assunta a carico dell'universita' o
dell'azienda a seconda che trattasi di questioni inerenti l'attivita'
di competenza dell'universita' o dell'azienda.
   Le modalita' di attuazione di tale forma di tutela e  le  relative
ipotesi di sospensione della stessa sono disciplinate dal regolamento
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo.
                              Parte VII
                     NORME FINALI E TRANSITORIE
                               Art. 76
                            Gli istituti
   1.  Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente statuto
gli istituti dell'ateneo confluiranno in strutture dipartimentali. In
ogni caso,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
statuto,  gli  istituti  conformano  il  proprio ordinamento a quanto
disposto per i dipartimenti, anche per quanto attiene ai requisiti di
eleggibilita' del direttore, alle incompatibilita', alle modalita' di
elezione  ed  alla  durata  del  relativo   mandato,   nonche'   alla
composizione del consiglio.
   2. E' in ogni caso vietata la costituzione di nuovi istituti.
   3. Sono disattivati con decreto del direttore:
a)  gli  istituti  il  cui  ordinamento  non  risulta  conforme  alle
   prescrizioni dello statuto;
b) gli istituti cui afferiscono meno di quattro professori di ruolo.
                               Art. 77
                         Rinnovo dei mandati
   In prima applicazione del presente statuto,  per  il  rinnovo  dei
mandati, si applicano le seguenti norme:
a)  entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto
   vengono indette le elezioni per la costituzione del  consiglio  di
   amministrazione,  nella  nuova  composizione prevista dallo stesso
   statuto. Fino  all'insediamento  del  predetto  organo  collegiale
   rimane in carica il consiglio di amministrazione nella sua attuale
   composizione;
b)  entro lo stesso termine previsto dalla lettera a) vengono indette
   le elezioni per la costituzione del senato accademico, nella nuova
   composizione prevista dallo stesso statuto. Fino  all'insediamento
   del   predetto  organo  collegiale  rimane  in  carica  il  senato
   accademico nella sua attuale composizione;
c)  in  presenza  di  rinnovo  dei  predetti  organi  collegiali  che
   intervenga ad anno accademico gia' iniziato, la durata del mandato
   comprendera' sia la frazione d'anno che il successivo quadriennio;
d)  il  rettore,  i  presidi,  i presidenti del consiglio di corso di
   studi, i  direttori  di  dipartimento  e  di  istituto  nonche'  i
   direttori  delle  scuole  di  specializzazione rimangono in carica
   fino alla scadenza naturale del loro attuale mandato;
e) qualora, nelle more della pubblicazione del presente statuto  tali
   mandati siano stati elettivamente rinnovati, essi rimangono validi
   per  la durata rispettivamente prevista dalle disposizioni vigenti
   al momento dell'elezione, anche se formalmente  attivati  dopo  la
   pubblicazione del presente statuto;
f)  i  suddetti  mandati,  nonche'  quelli  eventualmente espletati o
   quelli in corso al momento dell'entrata  in  vigore  del  presente
   statuto   non   rientrano   nel   computo   ai   fini   della  non
   rieleggibilita';
g) il periodo di non rieleggibilita' corrisponde alla  durata  di  un
   mandato.
                               Art. 78
         Rappresentanze dei professori nel senato accademico
   In  attesa  della  costituzione  dei  poli  i  rappresentanti  dei
professori di prima e seconda fascia nel  senato  accademico  saranno
eletti  nell'ambito delle seguenti aree territoriali: Napoli, Aversa,
Caserta,  Santa  Maria  Capua  Vetere  -  Capua.  In  ciascuna   area
l'elettorato  attivo  e  passivo  spetta  ai professori inquadrati in
ruolo in strutture dell'area medesima.
                               Art. 79
                        Modifiche di statuto
   Le modifiche di statuto sono deliberate a maggioranza degli aventi
diritto    dall'attuale    senato    accademico    integrato,    fino
all'insediamento del senato accademico ai sensi del presente statuto.
                               Art. 80
                  Efficacia dei regolamenti vigenti
   Fino  all'entrata  in  vigore  dei nuovi regolamenti, previsti dal
presente  statuto,  continuano  ad  avere  efficacia  i   regolamenti
approvati o recepiti ed ancora in vigore.