Seconda Universita' degli studi di Napoli STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI Parte I NORME GENERALI Capo I Principi fondamentali Art. 1 Finalita' istituzionali 1. La seconda universita' degli studi di Napoli, di seguito denominata universita' o ateneo, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca e l'insegnamento, contribuendo allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Paese, nel rispetto dell'identita' culturale delle aree interessate. 2. Per realizzare i propri obiettivi, l'universita' sviluppa la ricerca scientifica e svolge attivita' didattiche, sperimentali e di servizio, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri. 3. L'universita', per il raggiungimento delle proprie finalita', opera con il concorso responsabile di tutti i soggetti interessati, assicurando liberta' di ricerca e di studio, assumendo come valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali e della dignita' della persona umana. 4. L'universita', ispirandosi ai principi costituzionali, garantisce forme di attuazione del diritto allo studio nei confronti dei piu' capaci e meritevoli. 5. L'universita' ha personalita' giuridica di diritto pubblico che esercita in osservanza dei propri fini istituzionali. 6. Lo stemma ufficiale dell'universita' e' custodito dal rettore. Art. 2 Principi di autonomia L'universita' disciplina la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile mediante i principi sanciti dal presente statuto e dai relativi regolamenti, in conformita' alle norme legislative che fanno espresso riferimento alle universita' statali. Art. 3 Struttura organizzativa 1. L'universita' e' organizzata in maniera da tenere distinti i compiti di indirizzo, controllo e gestione dei propri organi. 2. Le attivita' e le funzioni di questi organi sono disciplinate dal presente statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste. 3. L'universita' puo' organizzarsi in unita' decentrate, cui afferiscono strutture di ricerca, didattiche e di servizio. 4. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli operativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'universita' procede alla periodica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative. 5. Per favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'universita' garantisce, nelle forme e nei modi di legge, la circolazione delle informazioni all'interno ed all'esterno delle proprie sedi. 6. L'attivita' dell'universita' e' ispirata ai principi: a) della pubblicita' degli atti, dei documenti e delle informazioni; b) della semplicita' e snellimento dei relativi procedimenti; c) della responsabilita' individuale dei procedimenti amministrativi; d) della rapidita' ed efficienza, da verificare anche attraverso forme di controllo interno sia dei risultati di gestione complessiva che dei singoli centri di spesa. Art. 4 Attivita' di ricerca 1. L'attivita' di ricerca, che trova nell'universita' la sua sede istituzionale, rientra nei compiti primari della stessa. 2. L'universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, predispone gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica e svolge attivita' per il conferimento del dottorato di ricerca. Art. 5 Attivita' didattica 1. L'insegnamento rientra nei compiti primari dell'universita' che deve promuovere la preparazione culturale dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie adeguate al titolo di studio che questi intende conseguire. 2. L'universita' svolge attivita' per il conferimento dei seguenti titoli di studio: a) diploma universitario; b) diploma di laurea; c) diploma di specializzazione; d) dottorato di ricerca. 3. I docenti svolgono le attivita' di insegnamento, coordinate nell'ambito delle strutture didattiche, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati. 4. Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attivita' previste dalle strutture didattiche, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti, del presente statuto e dei regolamenti in esso previsti. Art. 6 Altre attivita' istituzionali 1. L'universita' istituisce e promuove corsi di orientamento degli studenti, corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico- amministrativo e attivita' formative autogestite dagli studenti. L'universita', inoltre, puo' istituire altri corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento rivolti anche a soggetti esterni. 2. Per i corsi previsti dal presente articolo l'universita' puo' rilasciare specifici attestati di frequenza. 3. L'universita' promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare al personale docente, ricercatore, non docente ed agli studenti servizi culturali, sportivi, ricreativi, residenziali e di assistenza per favorire l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro. Art. 7 Rapporti nazionali e internazionali 1. L'universita' collabora con organismi nazionali ed internazionali alla definizione ed alla realizzazione dei programmi di cooperazione scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione a quelli in ambito della Unione Europea ed a quelli rivolti ai paesi dell'area mediterranea. 2. Al fine di realizzare le collaborazioni di cui al comma precedente, l'universita': a) stipula accordi e convenzioni; b) promuove e incoraggia la mobilita' e gli scambi di docenti, ricercatori, studenti e personale non docente. Art. 8 Risorse finanziarie 1. Le fonti di finanziamento dell'universita' sono costituite da trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie. 2. Le entrate proprie sono costituite da: a) tasse e contributi pagati dagli studenti e determinati anche in relazione a standard di costi dei servizi didattici; b) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni. 3. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalita' didattiche e di ricerca, l'universita' puo' svolgere attivita' di servizio per soggetti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese sono determinati periodicamente in modo da assicurare, comunque, la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari e la quota di spese generali imputabili alla prestazione. 4. Per le spese di investimento l'universita' puo' ricorrere, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a mutui, a forme di leasing o ad altre forme di finanziamento, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale. Capo II Fonti normative Art. 9 Norme L'universita' e' disciplinata: a) dal presente statuto; b) dai regolamenti di ateneo; c) dalla legislazione universitaria vigente; d) dalle norme legislative di carattere generale che abbiano ad espresso riferimento le istituzioni universitarie. Art. 10 Statuto 1. Il presente statuto e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'universita', secondo i principi costituzionali e della legislazione vigente. 2. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal senato accademico, di cui all'articolo 15 seguente, sentito il consiglio di amministrazione. Le facolta' ed i dipartimenti, nonche', per quanto di sua pertinenza, il consiglio degli studenti, possono sottoporre proposte di modifica al senato accademico. 3. Lo statuto nonche' le sue modifiche sono emanati con decreto del rettore dopo aver espletato le procedure previste dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168. 4. Lo statuto o le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle discipline inerenti alle attivita' didattiche. Queste entrano in vigore dall'anno accademico successivo a quello di pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito. Art. 11 Regolamenti di ateneo 1. I regolamenti contengono la disciplina attuativa dello statuto, della legislazione universitaria e delle norme di carattere generale che abbiano ad espresso riferimento le istituzioni universitarie. Sono deliberati dagli organi competenti in seguito specificati, sono emanati con decreto del rettore e trasmessi al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di seguito detto MURST, che ne esercita il controllo secondo le procedure previste. Essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito. 2. Il regolamento generale di ateneo disciplina le norme quadro organizzative di competenza dell'ateneo, fra le quali: a) le modalita' per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche e di ricerca; b) le modalita' per l'istituzione di strutture e centri interuniversitari; c) le modalita' per le designazioni elettive e per le nomine e le eventuali surrogazioni. E' approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, sentiti le facolta' e i dipartimenti. 3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo disciplina i criteri gestionali, le procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita'. Il regolamento e' deliberato dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facolta', i dipartimenti e gli altri centri di spesa previsti dal presente statuto. 4. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali l'universita' rilascia titoli con valore legale e di tutti gli altri corsi tenuti dall'universita', nonche' le attivita' formative di cui all'articolo 6, della Legge 19 novembre 1990, n. 341. E' approvato dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e le facolta', dopo aver espletato le procedure previste dall'articolo 11 comma 1 della Legge 19 novembre 1990, n. 341. Art. 12 Altri regolamenti 1. Oltre a quelli citati nell'articolo 11, l'universita' emana altri regolamenti: a) nell'ambito della propria autonomia, per disciplinare le proprie attivita' istituzionali; b) per attuare i principi contenuti nel presente statuto. 2. In mancanza di espressa previsione normativa circa le procedure di emanazione di detti regolamenti, essi sono deliberati come di seguito riportato: a) dal senato accademico, qualora disciplinino materie relative all'attivita' didattica e di ricerca dell'ateneo ed al diritto allo studio, sentite le competenti strutture didattiche o di ricerca, e acquisito il parere del consiglio di amministrazione, nell'ipotesi in cui la materia disciplinata abbia comunque riflessi sulla gestione finanziaria e contabile dell'ateneo; b) dal consiglio di amministrazione, nell'ipotesi in cui disciplinino questioni attinenti alla gestione finanziaria e contabile dell'ateneo. 3. Essi sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul bollettino ufficiale di ateneo, salvo che non sia diversamente stabilito. Parte II ORGANI DI ATENEO Art. 13 Tipologia Sono organi di governo dell'universita' il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Sono organi consultivi la giunta di ateneo e il consiglio degli studenti. Art. 14 Il rettore 1. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo dell'universita' di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. Dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. L'elettorato attivo spetta: a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia; b) ai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, entrambi di seguito denominati ricercatori, negli organi di governo collegiali dell'universita' e nei consigli di facolta'; c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo negli organi di governo collegiali dell'universita'; d) ai rappresentanti degli studenti negli organi di governo collegiali dell'universita'. 2. Il rettore e' nominato dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con proprio decreto, ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, la nomina del rettore subentrante ha effetto immediato e in tal caso il quadriennio decorrera' dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a quello nel quale e' avvenuta la nomina. 3. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'universita' ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di vigilanza delle attivita' istituzionali dell'ateneo e delle relative strutture. 4. Spetta in particolare al rettore: a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e dare esecuzione alle relative delibere; b) vigilare sulle strutture e i servizi dell'universita', impartendo le direttive contenenti i criteri organizzativi; c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori; d) stipulare contratti e convenzioni sia in forma pubblica che privata, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 ed successive modificazioni ed integrazioni, secondo la disciplina di attuazione prevista dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 11 del presente statuto; e) emanare lo statuto ed i regolamenti; f) esercitare i poteri di spesa relativi alle esigenze delle strutture didattiche e di ricerca in attuazione degli indirizzi degli organi di governo dell'universita' secondo le modalita', i limiti e le procedure previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui al comma 3 dell'articolo 11 del presente statuto; g) dare attuazione alle delibere degli organi collegiali concernenti impegni di spesa tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; h) presentare. ad inizio anno accademico, al senato accademico e al consiglio di amministrazione, la relazione sullo stato dell'ateneo; i) presentare, al MURST le relazioni periodiche ed i piani previsti dalla legge; l) assumere con proprio decreto, in caso d'urgenza e in via provvisoria, i necessari provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico, da sottoporre a ratifica dell'organo competente nella prima adunanza utile; m) vigilare sull'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, comprese quelle in tema di stato giuridico del personale; n) assumere tutti i provvedimenti in materia di ricerca e di insegnamento, che non siano di competenza delle relative strutture, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi collegiali; o) nominare in servizio il personale di competenza dell'universita'; p) provvedere all'assegnazione ed alla gestione del personale docente e ricercatore secondo i criteri dettati dagli organi di indirizzo, fatte salve le competenze dei consigli di facolta'; q) proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il bilancio di previsione predisposto dal direttore amministrativo, previa verifica degli indirizzi programmatici formulati dal senato accademico; r) presentare al consiglio di amministrazione, per l'approvazione e per la successiva trasmissione alla Corte dei Conti, il rendiconto predisposto dal responsabile dell'ufficio di ragioneria coadiuvato dal direttore amministrativo; s) assumere la veste di funzionario delegato per le somme chiamato ad erogare su ordine di accreditamento disposto dal Ministro; t) esercitare l'autorita' disciplinare nei confronti del personale in servizio u) proporre le misure idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' dell'universita'; v) conferire l'incarico di direttore amministrativo, previa proposta al consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i dirigenti dell'universita' ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti di altre universita' o di altra amministrazione pubblica; z) esercitare ogni altra attribuzione demandata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai relativi regolamenti, nonche' dalla disciplina particolare prevista per l'azienda universitaria policlinico. 5. Il rettore nomina un prorettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o impedimento. Il prorettore e' membro di diritto del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con voto deliberativo. Art. 15 Il senato accademico 1. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da: a) il rettore, che lo presiede; b) il prorettore; c) i presidi di facolta'; d) un rappresentante di ciascuna delle unita' organizzative decentrate di cui all'articolo 45 del presente statuto, ove costituite, eletto tra i professori di ruolo afferenti alla unita' stessa; e) due rappresentanti dei ricercatori; f) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; g) rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente; h) il direttore amministrativo con funzioni di segretario, con voto consultivo. 2. Le componenti rappresentative del senato accademico durano in carica quattro anni accademici e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta. 3. Il senato accademico e' organo di indirizzo in materia di attivita' didattica e di ricerca dell'universita', fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. Esso fornisce indirizzi agli organi di gestione relativamente all'utilizzazione delle risorse finanziarie in relazione alla programmazione e allo sviluppo dell'universita'. 4. Spetta in particolare al senato accademico: a) predisporre gli indirizzi in materia di programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche dell'ateneo, sentite le relative strutture interessate; b) fornire indirizzi per la programmazione del consolidamento dell'ateneo; c) proporre il piano di sviluppo dell'ateneo previsto da specifiche disposizioni di legge, sentito il consiglio di amministrazione; d) determinare i criteri generali per l'afferenza del personale docente e ricercatore alle strutture didattiche e di ricerca; e) esercitare le competenze in merito alla organizzazione ed al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca; f) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra le risorse disponibili e le iscrizioni degli studenti; g) contribuire alla determinazione dei criteri generali per l'utilizzazione del personale tecnico ed amministrativo presso le strutture didattiche e di ricerca; h) approvare il regolamento generale di ateneo, il regolamento didattico di ateneo, il regolamento degli studenti nonche' ogni altro regolamento previsto dal presente statuto di sua competenza di cui all'articolo 12, che non rientri nella competenza di altri organi o nell'autonomia delle singole strutture; i) esprimere parere sulle contribuzioni a carico degli studenti; l) fornire indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione; m) proporre al consiglio di amministrazione i criteri di ripartizione dei finanziamenti disponibili per la ricerca; n) esprimere parere sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo; o) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione; p) indicare i criteri di rispondenza ai fini istituzionali dell'universita' di convenzioni e rapporti di collaborazione con utenza esterna; q) indicare i parametri di riferimento del controllo da parte dei nuclei di valutazione interna, in tema di attivita' didattica e di ricerca dell'universita'; r) approvare le modifiche di statuto sentito il consiglio di amministrazione; s) esprimere parere al consiglio di amministrazione sul piano di sviluppo edilizio dell'ateneo; t) esercitare ogni altra attribuzione demandata specificamente dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti dallo stesso previsti o emanati in esecuzione del medesimo. 5. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria almeno ogni due mesi ed in via straordinaria quando occorra o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri. Art. 16 Il consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da: a) il rettore, che lo presiede; b) il prorettore; c) il direttore amministrativo, che svolge anche funzioni di segretario; d) tre professori di prima fascia, eletti dai professori di prima fascia; e) tre professori di seconda fascia, eletti dai professori di seconda fascia; f) due ricercatori eletti dagli stessi; g) rappresentanti degli studenti eletti dagli stessi nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente; h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale eletti da un unico corpo elettorale costituito dagli stessi; i) il presidente della giunta regionale campana o un suo delegato funzionario regionale della carriera dirigenziale l) un funzionario della carriera dirigenziale del MURST in rappresentanza del medesimo organo; m) un funzionario della carriera dirigenziale del CNR, in rappresentanza del medesimo ente. 2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e le componenti elettive sono rieleggibili immediatamente per una sola volta. 3. Il consiglio di amministrazione e' organo di indirizzo e di vigilanza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'universita'. 4. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione: a) approvare i regolamenti di competenza di cui agli articoli 11 e 12, del presente statuto; b) approvare il bilancio di previsione e le eventuali variazioni; c) approvare il conto consuntivo; d) predisporre ed approvare il piano di sviluppo edilizio dell'ateneo, sentito il senato accademico; e) assegnare gli spazi disponibili, sentiti gli organi collegiali delle strutture interessate; f) approvare il programma per l'acquisizione delle risorse; g) approvare i criteri di ripartizione dei finanziamenti disponibili per la ricerca su proposta del senato accademico; h) approvare i contratti e le convenzioni di competenza del rettore; i) deliberare gli interventi, ai fini dello sviluppo e del consolidamento dell'ateneo, tenuto conto delle proposte del senato accademico; l) deliberare i criteri generali per la gestione del personale non docente e per l'applicazione degli istituti normativi contrattuali allo stesso applicabili e vigilare sulla relativa attuazione; m) definire i criteri per la formulazione delle piante organiche e deliberare sulle stesse; n) approvare i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, sentito il senato accademico e il consiglio degli studenti; o) deliberare l'istituzione dei servizi sociali, culturali e ricreativi, compreso il servizio mensa, di interesse del proprio personale; p) deliberare l'affidamento a professionisti del libero foro della rappresentanza e difesa in giudizio dell'universita' nelle ipotesi consentite dalla vigente legislazione; q) individuare annualmente le risorse finanziarie da mettere a disposizione del rettore per il funzionamento delle strutture didattiche e scientifiche non aventi autonomia di spesa, nei limiti previsti dal relativo regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; r) individuare annualmente le risorse finanziarie da mettere a disposizione del direttore amministrativo necessarie per l'attuazione di obiettivi e programmi fissati dagli organi di indirizzo, riguardanti il funzionamento degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici; s) determinare la misura di una indennita' di carica da corrispondere ai componenti degli organi collegiali previsti dal presente statuto, tenuto conto delle funzioni svolte, della normativa vigente e delle disponibilita' di bilancio; t) esprimere parere sulle modifiche di statuto; u) esprimere parere al senato accademico sul piano di sviluppo dell'ateneo di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 15 del presente statuto; v) esercitare tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative. Art. 17 La giunta di Ateneo 1. La giunta di ateneo, presieduta dal rettore, e' composta dal prorettore, dal direttore amministrativo, da due membri del senato accademico e due membri del consiglio di amministrazione, nominati dal rettore. 2. La giunta di ateneo ha compiti istruttori su particolari problematiche individuate di volta in volta dal rettore. Art. 18 Il consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti e' composto da venti studenti in corso, di cui un rappresentante per ogni corso di laurea designato fra gli studenti eletti in ciascuno degli stessi ed i restanti rappresentanti eletti con metodo uninominale in collegio unico di ateneo, secondo le modalita' definite nel regolamento degli studenti. 2. Il consiglio degli studenti e' costituito con decreto del rettore, dura in carica due anni accademici e puo' funzionare anche attraverso commissioni, elette al proprio interno, con funzioni istruttorie e di coordinamento. 3. Il consiglio degli studenti e' un organo di rappresentanza degli studenti a livello di ateneo ed ha funzioni consultive. Esso esprime parere obbligatorio in materia di tasse e contributi e parere facoltativo sui problemi di volta in volta sottoposti dal rettore o dagli altri organi di governo. 4. Si prescinde dai pareri facoltativi di cui al comma 3 se non fatti pervenire all'organo richiedente entro dieci giorni dalla trasmissione al consiglio degli studenti della relativa richiesta. 5. Il consiglio degli studenti puo' altresi' proporre agli organi di governo dell'universita' iniziative concernenti materie di proprio interesse, compresi i rapporti con rappresentanze studentesche di altri atenei nazionali ed internazionali. Parte III STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA Art. 19 Tipologia 1. Sono strutture didattiche dell'universita': le facolta' (comprendenti corsi di laurea, corsi di diploma universitario e corsi di perfezionamento), le scuole di specializzazione e le scuole dirette a fini speciali. 2. Sono strutture di ricerca dell'universita' i dipartimenti, i centri interdipartimentali e, in via transitoria fino alla relativa soppressione, gli istituti. 3. Sulla base di criteri tipologici e/o topologici, strutture didattiche e di ricerca dell'universita' o di supporto alle stesse possono essere costituite anche da specifiche aggregazioni aventi l'obiettivo di conseguire una maggiore efficienza e flessibilita' nelle attivita' istituzionali attraverso la valorizzazione sia di specificita' culturali che delle risorse disponibili. Fra tali aggregazioni rientrano centri interfacolta', centri interdipartimentali, centri di servizio e centri di ricerca interuniversitari aventi autonomia definita nell'ambito di apposito regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 4. Gli elenchi delle facolta', dei corsi di studio, delle scuole, dei dipartimenti, dei centri interdipartimentali e di servizi e degli istituti esistenti all'atto di emanazione del presente statuto sono riportati negli allegati A e B. Art. 20 La facolta' 1. La facolta' ha il compito primario di organizzare e coordinare l'attivita' didattica dei corsi di studio e degli altri corsi che ad essa afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti. 2. Sono organi della facolta': a) il preside; b) il consiglio di facolta'. 3. Spetta in particolare alla facolta': a) organizzare e coordinare l'attivita' didattica dei corsi di studio che ad essa per legge afferiscono e le attivita' culturali di competenza; b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse didattiche sentiti i consigli di corso di laurea e di diploma e, per la parte di loro competenza, i dipartimenti interessati; c) formulare i piani di sviluppo di ateneo previsti da specifiche disposizioni di legge, sentiti i consigli dei corsi di studio di cui alla lettera b) e dei dipartimenti interessati, ed avanzare le relative richieste di posti; d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore loro assegnati, sentiti i pareri dei consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati; e) proporre l'attivazione di insegnamenti o moduli didattici e la relativa modalita' di copertura, se necessario ricorrendo anche a contratti di diritto privato, nei limiti previsti dall'articolo 100 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e sovrintendere al buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio, dei dipartimenti e con la commissione didattica, di cui all'articolo 28 del presente statuto, allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici; f) approvare la relazione annuale sull'attivita' didattica presentata dal preside di facolta'; g) approvare la relazione annuale sull'attivita' scientifica e di ricerca presentata dal preside di facolta', da trasmettere al rettore; h) individuare strumenti di miglioramento delle attivita' didattiche tenendo conto delle verifiche operate dal nucleo di valutazione competente; i) coordinare le attivita' di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti, secondo le norme previste dal regolamento didattico di ateneo; l) deliberare il regolamento di facolta' secondo le procedure del presente statuto; m) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto; n) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti previsti dal presente statuto; o) esprimere parere su qualsiasi questione che il rettore ritiene di sottoporre al suo esame; p) approvare la relazione tecnica predisposta dalla commissione didattica in merito alle ipotesi di determinazione del numero massimo di accessi ad un corso di laurea, acquisito il parere del relativo consiglio; q) esprimere parere in merito alla utilizzazione da parte del preside delle risorse finanziarie messe annualmente a disposizione dal consiglio di amministrazione; r) svolgere tutti gli altri compiti ad essa demandati dalla legge, dal presente statuto e dai relativi regolamenti. 4. Si prescinde dai pareri facoltativi previsti dal precedente comma se non fatti pervenire all'organo richiedente entro venti giorni dalla richiesta. Art. 21 Il preside 1. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta' e ne attua le deliberazioni. 2. Spetta in particolare al preside: a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che fanno capo alla facolta', esercitando il controllo e la vigilanza; b) trasmettere al rettore le relazioni annuali sullo stato delle attivita' didattica e scientifica e di ricerca di cui ai punti f) e g) del comma 3 dell'articolo 20 del presente statuto; c) partecipare alle sedute del senato accademico ed esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai relativi regolamenti; d) adottare, in casi di necessita' e di urgenza, provvedimenti da trasmettere al senato accademico, in materia di competenza del consiglio di facolta', con l'obbligo di sottoporre gli atti a ratifica del consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva; e) gestire autonomamente le risorse finanziarie assegnate annualmente dal consiglio di amministrazione, nei limiti e secondo le modalita' previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo, anche per quanto riguarda l'intervento consultivo del consiglio di facolta', assumendone la relativa responsabilita'. 3. Il preside e' eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, dal consiglio di facolta' nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, in caso di parita', il piu' anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parita' il piu' anziano di eta'. Il preside e' nominato con decreto del rettore. Le ulteriori modalita' riguardanti l'elezione sono fissate dal regolamento generale di ateneo. 4. Il consiglio di facolta', su proposta del preside, delibera la nomina di un vicepreside tra i professori di ruolo di prima fascia che viene nominato con decreto del rettore. Il vicepreside supplisce il preside in caso di impedimento o di assenza in tutte le sue funzioni ed esercita altresi' le funzioni di ordinaria amministrazione in ogni caso di cessazione anticipata del preside dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. 5. Il preside nomina, tra i professori di prima fascia, un segretario della facolta' al quale e' attribuita la responsabilita' della verbalizzazione delle adunanze. Il segretario dura in carica quattro anni accademici ed e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta. In caso di assenza o impedimento del segretario le funzioni sono svolte dal piu' giovane in ruolo dei professori di prima fascia partecipanti all'adunanza. 6. Il preside dura in carica quattro anni accademici e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. Art. 22 Il consiglio di facolta' 1. Il consiglio di facolta' e' composto da: a) i professori di ruolo e fuori ruolo della facolta'; b) una rappresentanza dei ricercatori della facolta'; c) una rappresentanza degli studenti iscritti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente. La durata in carica dei rappresentanti e' di quattro anni accademici. Il numero degli stessi e le modalita' di elezione e di partecipazione sono definiti nel regolamento generale di ateneo. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se intervengono alle riunioni. Partecipano alle adunanze del consiglio di facolta', con voto consultivo, i professori a contratto e i supplenti secondo modalita' disciplinate dal regolamento generale di ateneo; essi comunque non concorrono alla formazione del numero legale. 2. Il consiglio di facolta' e' convocato dal preside almeno ogni due mesi o quando ne faccia motivata richiesta un terzo dei suoi membri. 3. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente e ad quelle superiori. 4. Il regolamento di facolta' puo' prevedere la costituzione di un consiglio di presidenza al quale sono attribuiti compiti istruttori e di coordinamento. Nell'espletamento dei propri compiti istruttori il consiglio di presidenza invita i direttori dei dipartimenti per le materie di loro interesse. 5. La facolta', in caso di discordanza con le proposte dei consigli dei corsi di studio, puo' rinviare agli stessi dette proposte con delibera motivata. Art. 23 Consigli di corso di laurea 1. I consigli di corso di laurea sono costituiti dai professori di ruolo afferenti al corso, da una rappresentanza dei ricercatori afferenti al corso, da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente, secondo modalita' definite nel regolamento generale di ateneo. La durata in carica delle rappresentanze e' di quattro anni accademici. Partecipano alle adunanze del consiglio di corso di laurea, con voto consultivo, i professori a contratto e i supplenti secondo modalita' disciplinate dal regolamento generale di ateneo; essi comunque non concorrono alla formazione del numero legale. 2. Il presidente del consiglio di corso di laurea e' eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo, tra i professori di ruolo afferenti al corso a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina dal consiglio di corso di laurea nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, in caso di parita', il piu' anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'. Le ulteriori modalita' riguardanti l'elezione sono fissate dal regolamento generale di ateneo. Il presidente del consiglio di corso di laurea e' nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 3. I consigli dei corsi di laurea hanno competenza in materia di organizzazione della didattica, di approvazione dei piani di studio, nonche' di altre materie individuate dal regolamento didattico di ateneo che disciplina anche le modalita' di esercizio di dette competenze. Essi esprimono parere in merito all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore assegnati alla facolta'. Art. 24 Consiglio dei corsi di diploma universitario 1. I consigli dei corsi di diploma universitario sono costituiti dai professori di ruolo appartenenti al corso, dai professori di ruolo e dai ricercatori della universita' cui sono stati affidati insegnamenti ufficiali, da una rappresentanza degli studenti iscritti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente, secondo modalita' definite nel regolamento generale di ateneo. La durata in carica delle rappresentanze e' di tre anni accademici. Partecipando alle adunanze dei consigli di diploma universitario con voto consultivo anche i docenti esterni nonche' i docenti dell'universita' appartenenti a categorie non rientranti tra i professori di ruolo e i ricercatori. E' fatto divieto di afferire a piu' consigli di corso di diploma universitario. 2. Il presidente del consiglio di corso di diploma universitario e' eletto fra i professori di ruolo che ne fanno parte e che sono membri della facolta'. Il presidente del consiglio di diploma e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Le modalita' riguardanti l'elezione sono fissate dal regolamento generale di ateneo. 3. I consigli dei corsi di diploma universitario svolgono gli stessi compiti dei consigli di corsi di laurea per la parte di loro competenza. Art. 25 Scuole di specializzazione 1. L'attivita' di specializzazione rientra tra i compiti primari dell'universita'. 2. Le scuole di specializzazione sono istituite, con decreto del rettore, in conformita' alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle facolta' interessate, in corrispondenza al piano di sviluppo dell'ateneo previsto dalle disposizioni di legge, previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Esse, svolgono la propria attivita', con autonomia didattica, organizzativa e contabile nei limiti della legislazione vigente, delle disposizioni di cui al presente statuto e dei relativi regolamenti. 3. Sono organi della scuola di specializzazione il direttore ed il consiglio. 4. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento e della gestione della scuola, e' eletto dal consiglio tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica quattro anni accademici ed e' rinnovabile consecutivamente una sola volta. 5. Il consiglio della scuola di specializzazione e' composto da tutti i docenti della scuola e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalita' definite nel regolamento generale di ateneo. I docenti a contratto partecipano alle relative adunanze con voto consultivo. 6. Al fine di coordinare l'attivita' didattica delle scuole di specializzazione dell'universita' sono istituite, con decreto del rettore, una o piu' consulte composte dai direttori delle rispettive scuole che eleggono nel loro seno un presidente. Le consulte delle scuole di specializzazione sono individuate dal senato accademico tenuto conto delle tipologie degli insegnamenti e durano in carica quattro anni accademici. Le consulte presentano alle rispettive facolta' iniziative atte a migliorare l'attivita' didattica ed organizzativa delle scuole di specializzazione di appartenenza. Art. 26 Scuole dirette a fini speciali Fino all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 7 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, le scuole dirette a fini speciali risultanti attivate alla data di entrata in vigore del presente statuto sono regolate dai rispettivi ordinamenti nell'ambito del regolamento didattico di ateneo. Art. 27 Corsi di perfezionamento 1. I corsi di perfezionamento sono istituiti, su proposta della facolta', con decreto del rettore previa delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico, e svolgono la loro attivita' con autonomia didattica. 2. Le modalita' di funzionamento di tali corsi sono disciplinate dal regolamento didattico di ateneo. 3. I corsi di perfezionamento vengono gestiti, per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, dai relativi organi. 4. Sono organi del corso di perfezionamento il direttore ed il consiglio. 5. Il consiglio del corso di perfezionamento e' composto da tutti i docenti dello stesso e coadiuva il direttore nell'esercizio dei propri compiti. Il direttore e' eletto tra i professori di ruolo che ne fanno parte ed ha la responsabilita' organizzativa e gestionale del corso. Art. 28 Commissione didattica di facolta' 1. Presso ogni facolta' e' istituita una commissione didattica con il compito di coordinare i diversi corsi di studio, i rapporti tra docenti e studenti e tra facolta' e servizi centrali interessati; di verificare il funzionamento dell'attivita' di tutorato; di individuare strumenti di miglioramento delle attivita' didattiche, tenendo conto delle verifiche operate dal nucleo di valutazione competente sull'efficienza ed efficacia dell'organizzazione didattica. 2. Alla stessa compete l'esercizio di qualsiasi altro compito demandato dalla competente facolta'. 3. La commissione didattica e' presieduta dal preside o da un suo delegato, e' composta da una rappresentanza dei componenti del consiglio di facolta' e dura in carica quattro anni accademici. La sua composizione ed il funzionamento sono disciplinati dal regolamento di facolta'. Art. 29 Dottorati di ricerca L'universita' istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca in osservanza della normativa vigente. Art. 30 I dipartimenti 1. I dipartimenti sono strutture organizzative che promuovono e coordinano l'attivita' di ricerca di uno o piu' settori disciplinari omogenei per finalita' o per metodo nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore. I dipartimenti concorrono altresi' all'attivita' didattica e di servizio e, nella facolta' di medicina e chirurgia, anche all'espletamento dell'attivita' assistenziale nei modi stabiliti nel regolamento generale di ateneo. 2. I dipartimenti possono essere articolati in sezioni omogenee con finalita' specifiche. Ai dipartimenti afferiscono, a domanda, i professori di ruolo ed i ricercatori dei settori interessati. Il personale tecnico-amministrativo e' assegnato dal rettore unitamente al direttore amministrativo. 3. Spetta in particolare al dipartimento: a) promuovere e coordinare le attivita' relative ai dottorati di ricerca; b) formulare alle facolta' competenti piani di sviluppo della ricerca per l'acquisizione di personale docente e ricercatore; c) proporre alle facolta' la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari di competenza; d) esprimere, nei settori di loro competenza, parere sull'assegnazione di compiti didattici da parte delle facolta'; e) esprimere parere vincolante in ordine alle domande di afferenza al dipartimento da parte di docenti e ricercatori; f) svolgere attivita' di ricerca e consulenza in base a contratti o convenzioni; g) deliberare il regolamento relativo all'esercizio delle proprie funzioni secondo le procedure del presente statuto; h) avanzare richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al consiglio di amministrazione in funzione dell'attivita' di ricerca svolta e programmata; i) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. Art. 31 Organi del dipartimento 1. Sono organi del dipartimento: a) il consiglio; b) il direttore; c) la giunta. 2. Il consiglio e' composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al dipartimento, da almeno tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo (e comunque in misura non superiore al 20% del personale docente e ricercatore afferente al consiglio) e da un rappresentante degli iscritti a ciascun dottorato di ricerca afferente al dipartimento. Il segretario amministrativo partecipa al consiglio, con voto consultivo e con funzioni di segretario. La durata in carica delle rappresentanze e' di quattro anni accademici. Il Consiglio di dipartimento puo' invitare alle adunanze professori a contratto dell'ateneo con funzioni consultive su specifici argomenti. 3. Le modalita' di funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento generale di ateneo. 4. Sono specificamente compiti del consiglio l'utilizzazione, il coordinamento del personale, dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature in dotazione. 5. Il direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina ed e' nominato con decreto del rettore. Il direttore dura in carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 6. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della giunta promuove le attivita' del dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 7. Il direttore designa, tra i professori di ruolo un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicedirettore e' nominato con decreto del rettore. 8. La giunta, oltre a coadiuvare il direttore, puo' esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal consiglio di dipartimento in conformita' alle norme del proprio regolamento. 9. La giunta e' composta, di norma, da almeno otto componenti di cui: due in rappresentanza dei professori ordinari; due in rappresentanza dei professori associati; uno in rappresentanza dei ricercatori; uno in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Ne fanno inoltre parte il direttore del dipartimento, che la presiede, ed il segretario amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario. 10. La giunta dura in carica quattro anni accademici. La sua composizione, le modalita' di elezione delle rappresentanze e di funzionamento sono definite dal regolamento di dipartimento in osservanza ai principi fissati in materia dal regolamento generale di ateneo. 11. Il personale non docente assegnato al dipartimento viene gestito dal direttore del dipartimento secondo le esigenze delle attivita' relative al dipartimento, in accordo agli indirizzi forniti dal consiglio di dipartimento. Il direttore puo' delegare il segretario o altro funzionario di grado adeguato alla verifica della utilizzazione del personale non docente. Art. 32 I centri interdipartimentali 1. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno, ed a forte carattere interdisciplinare, che si esplichino su durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati, sentito il senato accademico, puo' deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca. 2. I dipartimenti che propongono la costituzione di un centro interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per l'avvio delle attivita'. 3. Le modalita' di istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei centri sono definite dal regolamento generale di ateneo. 4. Le norme del presente statuto relative ai dipartimenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai centri interdipartimentali di ricerca. Art. 33 Dipartimenti e centri interuniversitari 1. Per particolari esigenze di carattere scientifico e' possibile istituire dipartimenti e centri interuniversitari. 2. L'istituzione ed il funzionamento sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo. Art. 34 Centri di servizio e sistema bibliotecario 1. Per fornire servizi di particolare complessita' e di interesse generale e per razionalizzare il sistema bibliotecario dell'universita', il consiglio di amministrazione, su proposta delle strutture interessate, sentito il senato accademico, puo' istituire centri di servizio di ateneo e/o interdipartimentali. 2. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono definite dal regolamento generale di ateneo. 3. Il sistema bibliotecario di ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'universita', ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica. 4. Il regolamento quadro dei servizi di biblioteca costituisce un'articolazione del regolamento generale delle strutture di ateneo. Parte IV STRUTTURE E ATTIVITA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE Capo I Organizzazione amministrativa e tecnica Art. 35 Formazione e professionalita' L'universita' promuove la crescita professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale. Art. 36 Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile 1. Le strutture organizzative centrali e quelle periferiche afferenti ai poli di cui al Capo II del presente statuto ed i centri di servizio di ateneo, sono istituiti con apposita delibera degli organi accademici competenti e sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo. 2. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e' riconosciuta ai poli, ai dipartimenti, ai centri interdipartimentali e puo' essere conferita con delibera del consiglio di amministrazione ad altre strutture caratterizzate da rilevanti dimensioni e peculiari ruoli funzionali. 3. Nell'ambito dei fondi attribuiti, con limitazioni relative ad oggetti o importi determinati di spesa, e' riconosciuta autonomia di gestione a centri di servizi di dimensioni piu' limitate ed a centri di spesa di diversa natura, quali fra l'altro le presidenze delle facolta', ed in via transitoria gli istituti, nelle more di una completa organizzazione dell'universita' in termini dipartimentali. Art. 37 Strutture tecniche ed amministrative dell'universita' 1. L'organizzazione amministrativa e tecnica dell'universita' prevede strutture centrali e periferiche costituite in base alle esigenze individuate dai competenti organi di governo dell'ateneo. 2. Le strutture amministrative e tecniche dell'universita' sono organizzate in ripartizioni, uffici o centri; questi ultimi due possono essere articolati in sezioni. Le strutture amministrative e tecniche dei poli di cui all'articolo 45 possono essere organizzati in uffici, centri e sezioni. 3. A capo delle ripartizioni, comprendenti piu' uffici, e' assegnato, di norma, personale con profilo di dirigente; in mancanza, puo' essere assegnato personale con profilo di vicedirigente o coordinatore. 4. A capo degli uffici, dei centri o delle sezioni, sono assegnati dipendenti in possesso di adeguato profilo professionale e di livello retributivo. 5. Per ragioni eccezionali o di urgenza, e' consentito il ricorso a prestazioni da parte di terzi estranei all'universita', secondo la disciplina prevista dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento vigente. 6. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo, il consiglio di amministrazione puo' deliberare la costituzione di centri di servizio speciali per questioni particolare complessita' e di interesse generale, definendone le relative funzioni, le modalita' operative e la durata. Art. 38 Il direttore amministrativo 1. L'incarico di direttore amministrativo, di durata quadriennale rinnovabile, e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, ad un dirigente dell'universita' ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, ad un dirigente di altra sede universitaria o anche di altre amministrazioni pubbliche. 2. Il direttore amministrativo esercita le funzioni attribuite espressamente dalla legislazione universitaria, dal presente statuto e dai regolamenti, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi di governo dell'universita'. In particolare al direttore amministrativo compete: a) curare l'attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo dell'universita' secondo le specifiche linee indicate dagli stessi, individuando, attivita' ed interventi da affidare ai dirigenti con le relative risorse e le opportune indicazioni; b) curare l'acquisizione delle entrate in bilancio; c) provvedere all'istituzione ed all'organizzazione delle ripartizioni, degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici dell'universita', e proporre agli organi di governo la modifica dell'organizzazione generale degli stessi; d) nominare i responsabili delle ripartizioni, degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici dell'universita'; e) indirizzare, verificare e controllare l'attivita' degli altri dirigenti con potere sostitutivo nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo; f) curare le procedure concorsuali per il reclutamento del personale tecnico amministrativo ed ausiliario dell'universita', in attuazione degli indirizzi fissati da competenti organi di governo; g) disporre gli atti di gestione relativi al personale di cui al punto f), compresi quelli connessi all'attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori, nel rispetto dei contratti collettivi, con esclusione degli stessi atti connessi all'assistenza sanitaria; h) in attuazione delle delibere e dei programmi definiti dagli organi di governo dell'universita', provvedere all'assegnazione, anche mediante mobilita', del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario agli uffici, ai servizi centrali tecnici ed amministrativi, e, su indicazione dei rispettivi responsabili, alle strutture per la didattica e la ricerca; i) definire l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi centrali tecnici ed amministrativi; l) curare l'esecuzione delle delibere degli organi di indirizzo relative al personale tecnico, amministrativo ed ausiliario; m) esercitare i poteri di spesa adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, per quanto riguarda le risorse finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi di governo dell'universita' riguardanti il funzionamento degli uffici e dei servizi centrali tecnici ed amministrativi, nei limiti degli importi e secondo le modalita' previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo; n) esercitare, in attuazione di specifici indirizzi fissati dagli organi di governo dell'universita', i poteri di spesa di propria competenza, diversi da quelli di cui al punto precedente, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, secondo le modalita', i limiti e le procedure previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo; o) individuare singoli settori tecnici ed amministrativi cui assegnare un dirigente o titolare di funzioni equiparate; p) vigilare sull'attivita' svolta dai dirigenti con riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi di indirizzo; q) definire i limiti del potere di spesa dei dirigenti dettando direttive sulle procedure e sui provvedimenti; r) chiedere pareri e consulenze agli organi universitari e di altre amministrazioni e fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza; s) predisporre il bilancio di previsione unitamente al responsabile dell'ufficio di ragioneria e coadiuvare quest'ultimo nella predisposizione del conto consuntivo; t) promuovere e resistere alle liti correlate con gli atti di gestione, anche del personale, posti in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti; nominare i procuratori e difensori secondo le indicazioni fornite dal consiglio di amministrazione; proporre eventuali transazioni delle liti; u) la responsabilita' della realizzazione di programmi, attivita', interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria dell'universita'; v) presentare annualmente agli organi di indirizzo una relazione sull'attivita' svolta per le materie di propria competenza. 3. Il direttore amministrativo propone la nomina di un vice direttore amministrativo che opera in caso di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i dirigenti o i funzionari piu' alti in grado. La nomina avviene con decreto del rettore. 4. L'incarico di direttore amministrativo puo' essere revocato con provvedimento motivato del rettore su conforme parere del consiglio di amministrazione per gravi disfunzioni o inadempienze nella gestione dell'attivita' di competenza o per altre gravi circostanze, debitamente accertate. Art. 39 Funzioni e responsabilita' dei dirigenti 1. I dirigenti sono responsabili del settore di rispettiva competenza cui sono stati assegnati dal direttore amministrativo nonche' dell'efficienza delle attivita' degli uffici o servizi centrali tecnici e amministrativi facenti parte del settore cui sono stati preposti. In particolare ad essi compete: a) collaborare con il direttore amministrativo nell'attuazione degli indirizzi degli organi di gestione in materia di efficienza dell'organizzazione amministrativa; b) verificare i carichi di lavoro e la produttivita' degli uffici; c) esercitare autonomi poteri di spesa nei limiti assegnati dal direttore amministrativo nell'ambito delle disponibilita' di bilancio e secondo le modalita' previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di ateneo; d) proporre l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario; e) vigilare sull'osservanza del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241; f) emettere gli atti amministrativi costituenti manifestazioni di conoscenza o di giudizio, quali attestazioni, certificazioni, relazioni ecc.; g) emettere gli atti esecutivi di deliberazioni e provvedimenti relativi ai settori di competenza; h) emanare provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni degli organi dell'universita'; i) presentare annualmente al direttore amministrativo una relazione sull'attivita' svolta relativa al settore organizzativo a cui e' stato preposto. 2.In caso di inefficienza nello svolgimento della propria attivita' o di mancato perseguimento degli obiettivi assegnati al settore di competenza o di persistente inattuazione degli indirizzi fissati dagli organi di governo dell'universita', il direttore amministrativo puo' disporre una diversa assegnazione del dirigente, sentito il consiglio di amministrazione. In tale ipotesi la diversa assegnazione puo' avvenire anche al di fuori dei settori operativi di cui si compone l'amministrazione. 3. Al direttore amministrativo, su proposta del rettore, potra' essere riconosciuta dal consiglio di amministrazione, la qualifica di dirigente generale nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Al direttore amministrativo ed agli altri dirigenti e' riconosciuta un'indennita' di funzione determinata annualmente dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 40 Personale tecnico-amministrativo 1. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'amministrazione centrale e delle altre strutture decentrate dell'universita' ai quali e' assegnato, sulla base di quanto previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva e dagli accordi siglati con l'amministrazione universitaria. 2. Il personale partecipa alla gestione dell'universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali ove previsto dal presente statuto. Art. 41 Accesso alla qualifica di dirigente L'accesso alla qualifica di dirigente nell'ambito dell'universita' avviene per concorso per esami indetto dall'universita' ovvero per corso concorso selettivo di formazione presso la scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento adottato con D.P.C.M. 21 aprile 1994 n. 439. Art. 42 Invenzioni conseguite nell'ambito dell'universita' 1. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni industriali, realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'universita', e' definita dal regolamento generale di ateneo. 2. In particolare, salvo esplicita rinuncia, il diritto a conseguire il brevetto spetta all'universita', che riconosce all'autore (o agli autori) il diritto morale di inventore ed un equo compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione, da definirsi in sede di regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo. 3. Per le invenzioni che siano risultato di attivita' svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'universita' potra' riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di contitolarita' o di titolarita' del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso. Art. 43 Rapporti con il servizio sanitario nazionale 1. Al fine di garantire le piu' proficue connessioni tra i compiti di didattica, di ricerca e di assistenza e per assicurare la formazione dei medici, degli odontoiatri e dei diplomati universitari dell'area sanitaria, nonche' la specializzazione e l'aggiornamento permanente, l'universita' predispone, appositi strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la facolta' di medicina e chirurgia e le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al servizio sanitario nazionale. Convenzioni per gli stessi fini possono essere attivate per le altre facolta' interessate. 2. Rapporti convenzionali possono essere instaurati anche con altri enti pubblici o privati, ove non incompatibili con quelli in essere con le amministrazioni del servizio sanitario nazionale. 3. Lo statuto dell'azienda universitaria policlinico, parte integrante dello statuto dell'universita', enuncia i principi fondamentali e di gestione che regolano l'attivita' in materia. Art. 44 Servizi e modalita' di gestione 1. I servizi sono erogati direttamente dall'universita'. Essi possono essere delegati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative, limitatamente alle attivita' strumentali e di supporto e con esclusione di quelle relative alla didattica e alla ricerca. 2. Per la produzione o erogazione diretta di beni finalizzati al supporto dell'attivita' didattica e di ricerca o richiesti dalle esigenze dell'organizzazione amministrativa dell'ateneo, l'universita' puo' costituire appositi centri di servizi, dotati di autonomia gestionale la cui disciplina dovra' essere prevista nel regolamento generale di ateneo. Capo II Strutture decentrate: i poli Art. 45 Strutturazione, tipologia e attivazione 1. I poli sono aggregazioni di facolta' e dipartimenti volti a conseguire una maggiore flessibilita' nello svolgimento delle attivita' istituzionali, un piu' alto livello di integrazione delle risorse e la valorizzazione di specificita' culturali. 2. I poli sono costituiti, nel numero non superiore all'unita' per ciascun comune, individuato con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 25 marzo 1991 e con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, tenendo conto delle affinita' didattico-scientifiche e della dislocazione delle strutture dell'ateneo sul territorio. 3. In conformita' a quanto stabilito dal precedente comma, la localizzazione e le tipologie dei poli da costituire sono definite, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, con decreto del rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Il decreto individua le facolta' e i dipartimenti che possono far parte di ciascun polo. 4. L'attivazione di ciascun polo e' deliberata dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, su richiesta di almeno due facolta' interessate fra quelle istituite o di piu' dipartimenti a cui afferisce almeno il 20% del personale docente e ricercatore dell'ateneo. 5. In sede di attivazione il polo viene dotato di apposita struttura amministrativa decentrata, la cui responsabilita' e' affidata, a seconda della dimensione del polo, a un funzionario o a un dirigente - assegnato dal direttore amministrativo - che assume le funzioni di segretario amministrativo del polo. Il direttore amministrativo dell'universita' provvede altresi' all'assegnazione del personale non docente necessario per il funzionamento dell'ufficio amministrativo del polo. Art. 46 Compiti 1. Nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo di cui all'articolo 11 del presente statuto, i poli sono dotati di autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Nel rispetto degli indirizzi generali determinati dagli organi di governo dell'universita' e nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, il polo provvede in particolare: a) alla manutenzione ordinaria, cura e convenzione del patrimonio edilizio assegnato alle strutture aggregate; b) a rappresentare agli organi di governo dell'universita' le esigenze di manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio assegnato alle strutture aggregate nonche' le esigenze di acquisizione di ulteriori spazi; c) all'acquisizione di attrezzature scientifiche e didattiche di pertinenza del polo; d) all'utilizzazione di impianti ed attrezzature esterne; e) all'utilizzazione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario assegnato al polo. 2. Per il perseguimento delle proprie finalita' il polo dispone del personale e delle risorse finanziarie assegnate dagli organi di governo dell'universita'. Il polo puo' altresi' collaborare con soggetti pubblici e privati, anche stranieri o internazionali, mediante contratti o convenzioni, pure in forme consortili, nei limiti e con le modalita' fissate dal relativo regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo. 3. Non rientrano nelle attribuzioni del polo le competenze proprie di ciascuna delle strutture aggregate ne' la gestione o il controllo dei fondi assegnati alle stesse. Non rientra altresi' nelle attribuzioni del polo la gestione relativa allo stato giuridico ed economico del personale ad esso assegnato, che resta di competenza degli organi universitari. 4. I bilanci dei poli, formulati in termini finanziari di cassa, sono allegati a quello dell'universita'. Resta ferma la responsabilita' degli organi di ciascun polo. Art. 47 Organi e loro attribuzioni 1. Sono organi del polo: a) il presidente; b) il consiglio. 2. Il presidente e' eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno o che dichiarino d optare per tale regime in caso di nomina. Il corpo elettorale e' costituito da coloro che fanno parte dei consigli di facolta' o dei dipartimenti aggregati. E' nominato con decreto del rettore. 3. Il presidente del polo dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. L'ufficio e' incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'universita'. 4. Il presidente rappresenta il polo, cura la convocazione del consiglio ed esegue le delibere del medesimo. Partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione dell'universita' per i punti all'ordine del giorno riguardanti il polo; predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo unitamente al segretario amministrativo del polo. Esercita funzioni di iniziativa e di attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio del polo. E' responsabile della gestione delle risorse finanziarie assegnate al polo. 5. Il presidente di polo nomina, tra i professori di ruolo che fanno parte del consiglio, un delegato che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni. 6. Il consiglio e' composto da: a) il presidente; b) il segretario amministrativo del polo che svolge altresi' le funzioni di segretario verbalizzante; c) quattro rappresentanti dei professori di ruolo; d) un rappresentante dei ricercatori; e) un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; f) rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente. 7. I rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 6 sono aumentati rispettivamente a sei, due e due, qualora il numero dei professori e dei ricercatori afferenti alle strutture aggregate sia superiore a cinquanta. 8. I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 6 sono eletti dalle rispettive categorie. L'elettorato attivo e passivo spetta al personale in servizio presso le strutture e l'ufficio amministrativo del polo e agli studenti iscritti alle facolta' aggregate del polo o a quelle che comprendono la maggioranza dei docenti e ricercatori afferenti ai dipartimenti aggregati nel polo. 9. I membri del consiglio di polo durano in carica quattro anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. 10. Il consiglio e' organo di indirizzo, di programmazione e di vigilanza della gestione del polo. In particolare: a) definisce il programma di attivita' e di sviluppo del polo; b) formula i criteri di utilizzazione delle risorse del polo, rispettando eventuali vincoli di destinazione; c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dal presidente; d) elabora, sulla base delle esigenze rappresentate dalle strutture aggregate, le richieste di risorse finanziarie, di spazi e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; e) approva i contratti e le convenzioni di pertinenza del polo. 11. Il segretario amministrativo del polo e' responsabile della relativa struttura amministrativa. Compete al segretario: a) coadiuvare il presidente nella predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; b) partecipare alle sedute del consiglio del polo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante; c) provvedere all'utilizzazione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso il polo, in attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio del polo e provvedere al controllo del relativo orario di servizio. Art. 48 Verifica di funzionalita' Decorsi tre anni dall'attivazione del primo polo, il senato accademico procede ad una verifica di funzionalita' dei poli e, sentito il consiglio di amministrazione, assume le opportune determinazioni, con valore di modifica statutaria, in ordine all'articolazione in poli dell'universita'. Capo III Organi di controllo interni Art. 49 Nuclei di valutazione 1. L'universita' istituisce appositi nuclei di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa sia delle strutture didattiche, scientifiche e di ricerca sia delle strutture tecniche e amministrative. 2. La disciplina relativa alla nomina, alla composizione ed ai compiti dei nuclei di valutazione e' dettata da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico. La durata in carica dei nuclei di valutazione e' di quattro anni. Art. 50 Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di controllo sulla regolarita' della gestione dell'universita' e delle strutture decentrate. Esso svolge altresi' funzione di consulenza agli organi accademici. 2. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo. 3. Il collegio e' composto da tre componenti scelti tra: a) magistrati della Corte dei Conti, di grado non inferiore a consigliere, o componenti della magistratura ordinaria, di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, o dirigenti generali del Ministero del Tesoro, o Avvocati dello Stato; b) dirigenti o funzionari del MURST; c) dirigenti o funzionari del Ministero del Tesoro; d) revisori ufficiali dei conti iscritti al relativo registro; e) esperti in materia di gestione pubblica. Nel caso in cui vengano scelti componenti della categoria a), uno di essi ne assume la presidenza. 4. I componenti del collegio sono individuati dal consiglio di amministrazione tra le persone di provata competenza, anche se collocate a riposo, e sono nominati con decreto del rettore. La funzione di revisore dei conti non puo' essere attribuita per piu' di due volte consecutive. 5. La durata della carica dei revisori dei conti e' quadriennale. Parte V AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO Art. 51 Costituzione 1. Il policlinico annesso alla facolta' di medicina e chirurgia e' un'azienda dell'universita' dotata di autonomia organizzativa, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. 2. L'azienda e' costituita con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'universita'. 3. L'azienda, in quanto policlinico universitario, e' ospedale di rilievo nazionale di alta specializzazione ed e' inserita, nel sistema di emergenza sanitaria di cui al D.P.R. 27 marzo 1992. Art. 52 Principi di gestione 1. Le fonti di finanziamento dell'azienda sono costituite da appositi trasferimenti dallo Stato, dalle quote di trasferimento dal servizio sanitario nazionale, da trasferimenti di altri enti pubblici diversi dallo Stato o da privati, da entrate proprie. 2. La gestione dell'azienda policlinico e' informata al principio della autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate. Art. 53 Attivita' sanitaria 1. L'attivita' sanitaria della seconda universita', finalizzata alla realizzazione dei compiti primari di didattica e di ricerca propri della facolta' di medicina e chirurgia, e' espletata nel policlinico annesso alla predetta facolta'. 2. Mediante apposite convenzioni o protocolli di intesa, la predetta attivita' puo' essere altresi' svolta in strutture sanitarie pubbliche o private o enti di ricerca previa osservanza dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Dette convenzioni sono predisposte e sottoscritte dagli organi universitari sentiti gli organi dell'azienda universitaria policlinico e la facolta' di medicina e chirurgia i quali individuano i principi regolanti la materia. Art. 54 Compiti degli organi di governo dell'ateneo L'azienda policlinico, quale azienda dell'universita', opera come organismo autonomo. Le linee di indirizzo generale dell'attivita' didattica e scientifica svolta nell'azienda policlinico sono indicate dagli organi di governo dell'ateneo su proposta del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia. Art. 55 Organi Gli organi dell'azienda policlinico sono: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) il direttore amministrativo; d) il direttore sanitario; e) il collegio dei revisori; f) il nucleo di valutazione. Art. 56 Presidente 1. Il presidente dell'azienda e' scelto e nominato dal rettore, nell'ambito di una lista di almeno tre e non piu' di cinque nominativi di professori di ruolo dell'ateneo scelti dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia a cui sia riconosciuto, con delibera motivata del consiglio della facolta' medesima, il possesso di requisiti di esperienza in incarichi direttivi o di conoscenze tecniche ritenute sufficienti a determinare la idoneita' ad assumere le predette funzioni. Egli dura in carica quattro anni e puo' essere confermato. 2. Spetta al presidente dell'azienda: a) rappresentare legalmente l'azienda, curando i rapporti con le altre istituzioni; b) convocare e presiedere il consiglio direttivo; c) attuare gli indirizzi di organizzazione dell'azienda adottati dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e predisporre le modifiche di pianta organica assistenziale del personale, da sottoporre dopo l'acquisizione del parere del consiglio direttivo, al consiglio di amministrazione dell'universita' per l'approvazione definitiva; d) predisporre, unitamente al direttore amministrativo dell'azienda, il bilancio annuale di previsione, il bilancio pluriennale ed il conto consuntivo dell'azienda; e) predisporre il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'azienda con l'osservanza dei principi previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; f) predisporre, con la collaborazione del direttore amministrativo dell'azienda, gli altri regolamenti di competenza del consiglio direttivo e le eventuali successive modifiche; g) sentire le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulle materie previste dagli accordi di lavoro, limitatamente agli aspetti assistenziali; h) emanare con proprio decreto i regolamenti approvati dal consiglio direttivo; i) adottare i provvedimenti gestionali e finanziari nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'azienda; l) emanare i provvedimenti di applicazione dell'articolo 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e dell'articolo 102 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 in esecuzione alla regolamentazione deliberata dal consiglio direttivo dell'azienda; detti provvedimenti vanno comunicati agli organi dell'universita' che si limitano a recepirli. 3. Nel caso di gravi e reiterate inadempienze nello svolgimento dei compiti del presidente, la nomina conferita dal rettore puo' essere dallo stesso revocata, con provvedimento motivato da adottarsi sentito il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia. Con lo stesso provvedimento viene attivata la procedura per il rinnovo della nomina secondo quanto stabilito al primo comma, nelle more, la delega e' provvisoriamente conferita, per non oltre tre mesi, al preside della facolta' di medicina e chirurgia. Il medesimo procedimento viene attivato, inoltre, in caso di dimissioni del presidente dell'azienda. 4. Il presidente e' coadiuvato nelle sue funzioni dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario e per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza puo' acquisire i rispettivi pareri. Qualora il presidente ritenga di adottare provvedimenti in difformita' di tali pareri e' tenuto a darne espressa motivazione. 5. In caso di assenza o impedimento del presidente per periodi di durata non superiore a tre mesi continuativi il presidente dell'azienda e' sostituito dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario che risulti piu' anziano di eta'. Ove l'assenza o l'impedimento del presidente si protragga per un periodo superiore a tre mesi il rettore provvedera' alla nomina di un diverso presidente dell'azienda secondo le procedure previste dallo statuto; nelle more la delega sara' provvisoriamente conferita, per non oltre tre mesi, al preside della facolta' di medicina e chirurgia. 6. Il presidente puo' delegare al direttore amministrativo o al direttore sanitario l'esercizio di funzioni o l'adozione di atti di sua competenza nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'azienda; egli puo' inoltre delegare a svolgere specifiche funzioni ai singoli membri del consiglio direttivo dell'azienda. 7. Per il supporto delle sue funzioni cui non puo' far fronte con personale in servizio, il presidente puo' conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza, ai sensi e con i limiti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui disciplina di attuazione e' demandata ad apposito regolamento. Art. 57 Composizione del consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo dell'azienda e' composto: a) dal presidente dell'azienda; b) dal preside della facolta' di medicina e chirurgia; c) da sei professori di ruolo eletti dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia secondo le norme contenute in apposito regolamento; d) da quattro membri eletti in seno alle rispettive categorie; - due tra i ricercatori della facolta' di medicina e chirurgia; - due, tra i dipendenti non docenti dei ruoli tecnico-sanitario, infermieristico ed amministrativo della facolta' di medicina e chirurgia. 2. Alle riunioni del consiglio direttivo partecipano, con voto consultivo, il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Partecipano, altresi', con voto consultivo, membri espressamente invitati dal presidente dell'azienda su specifiche problematiche. 3. I membri di cui alle lettere c) e d) sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Art. 58 Nomina del consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo dell'azienda e' nominato con decreto del rettore e dura in carica quattro anni. 2. Le modalita' di individuazione delle componenti elettive e il funzionamento del consiglio direttivo vengono disciplinati dagli appositi regolamenti. Art. 59 Funzioni e compiti del consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo ha funzioni di indirizzo dell'attivita' dell'azienda nonche' di vigilanza sul perseguimento delle finalita' programmate anche tenuto conto delle proposte della facolta' di medicina e chirurgia. In particolare il consiglio direttivo ha competenze in merito: a) all'approvazione del bilancio preventivo e dei consuntivi; b) all'approvazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'azienda; c) all'approvazione del regolamento di funzionamento del nucleo di valutazione; d) all'approvazione della regolamentazione di applicazione dell'articolo 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e dell'articolo 102 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382. 2. Il consiglio direttivo, inoltre, esprime parere: a) sulle problematiche dell'articolo 4 del D.M. 25 marzo 1991 istitutivo della seconda universita' di Napoli per l'adozione da parte del consiglio di amministrazione dell'ateneo delle relative determinazioni, qualora quest'ultimo lo richieda; b) sulle modifiche di pianta organica del personale relativo alle esigenze assistenziali dell'azienda. 3. Il consiglio direttivo approva il proprio regolamento di funzionamento ed esprime parere sul regolamento di elezione delle proprie componenti deliberato dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia. 4. In caso di inosservanza della regola del pareggio di bilancio e in caso di gravi disfunzioni gestionali, persistenti pur dopo formale contestazione, il rettore provvede, previa delibera del consiglio di amministrazione, allo scioglimento del consiglio direttivo dell'azienda policlinico e alla contestuale nomina di un commissario straordinario per un periodo non superiore a mesi sei, durante il quale si provvedera' alla nomina di un nuovo consiglio direttivo. Art. 60 Direttore amministrativo 1. Il direttore amministrativo e' nominato dal rettore su proposta del presidente dell'azienda sentito il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, con rapporto di lavoro a tempo pieno tra i dirigenti della seconda universita' di Napoli o di altro ateneo, o tra i laureati in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il settantesimo anno di eta' e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di medie e grandi dimensioni. Egli dura in carica quattro anni. Al relativo rapporto si applica la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la normativa regionale di attuazione. 2. Spetta al direttore amministrativo: a) dirigere i servizi amministrativi dell'azienda curando l'emanazione dei relativi atti e verificando nel contempo l'imparzialita' ed il corretto andamento dell'azione amministrativa; b) fornire parere obbligatorio al presidente dell'azienda su problematiche inerenti aspetti dell'organizzazione dell'azienda aventi riflessi finanziari e su ogni altra questione di natura amministrativa che gli venga sottoposta; c) svolgere ogni altra funzione a lui attribuita dallo statuto dell'azienda, da leggi e da regolamenti. 3. In via transitoria l'incarico di direttore amministrativo puo' essere conferito al dirigente che riveste la carica di direttore amministrativo dell'universita' che conserva le sue funzioni. 4. L'incarico di direttore amministrativo dell'azienda puo' essere revocato con provvedimento motivato del rettore, a seguito di proposta del consiglio direttivo, sentito il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, per gravi disfunzioni nello svolgimento delle proprie competenze o per altre gravi circostanze, debitamente accertate. Art. 61 Direttore sanitario 1. Il direttore sanitario e' nominato dal rettore su proposta del presidente dell'azienda, tra cinque nominativi proposti dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia. Egli viene scelto tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sanitaria o tra i professori di ruolo della facolta' e dura in carica quattro anni. Puo' essere rinnovato nell'incarico ed altresi' motivatamente rimosso. Al relativo rapporto si applica la disciplina prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la normativa regionale di attuazione. 2. Compete al direttore sanitario: a) dirigere i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico- sanitari; verificando, nel contempo, il corretto andamento dell'attivita' assistenziale; b) fornire pareri obbligatori al presidente dell'azienda sugli atti relativi a provvedimenti di natura sanitaria e assistenziale; esprimere inoltre parere su ogni altra questione di sua competenza; c) svolgere ogni altra funzione a lui attribuita dallo statuto dell'azienda, da leggi e da regolamenti nel rispetto dei fini istituzionali dell'universita'. Art. 62 Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' nominato dal rettore su proposta del presidente dell'azienda sentito il consiglio direttivo, e dura in carica quattro anni. 2. Esso e' composto da tre membri; le modalita' di scelta ed i relativi compiti di controllo e consulenza sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'azienda previa osservanza dei principi previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. La funzione di consulenza e' attivata su richiesta del presidente dell'azienda e/o del consiglio direttivo. Art. 63 Nucleo di valutazione 1. Il nucleo di valutazione dell'azienda e' nominato con decreto del rettore e dura in carica quattro anni. 2. Esso e' composto da tre membri anche estranei all'azienda, che siano in possesso di documentata capacita' ed esperienza professionale nell'ambito della gestione degli enti pubblici; uno designato dal rettore, uno dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, uno dal consiglio di amministrazione dell'universita'. 3. I compiti del nucleo di valutazione sono quelli previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537. 4. Il funzionamento del nucleo di valutazione e' disciplinato da apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo. In via transitoria il funzionamento del nucleo di valutazione e' disciplinato dall'apposito regolamento vigente presso l'universita'. Art. 64 Indennita' 1. Al presidente, al direttore amministrativo ed al direttore sanitario spetta una indennita' annua che tenga conto dei compiti assegnati, dello stipendio statale in godimento e del trattamento economico previsto per organi svolgenti analoghe funzioni. 2. Per i revisori ed i componenti del nucleo di valutazione e' previsto un compenso annuo forfettario adeguato alle funzioni che devono svolgere, nonche' un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio direttivo. 3. Ai componenti del consiglio direttivo, con esclusione del presidente, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e' previsto un gettone di presenza adeguato alle funzioni che devono svolgere. 4. Ai componenti del nucleo di valutazione e del collegio dei revisori dei conti spetta, oltre alla indennita' annua lorda determinata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, un gettone di presenza per la partecipazione al consiglio direttivo, l'indennita' di missione e il rimborso delle spese di viaggio. 5. I provvedimenti di cui innanzi sono di competenza del rettore nei confronti del presidente e di quest'ultimo nei confronti del direttore amministrativo, del direttore sanitario, dei componenti del collegio dei revisori dei conti e dei componenti del nucleo di valutazione. 6. La misura delle indennita' e dei gettoni di presenza sara' determinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'azienda tenuto conto della disciplina regionale in materia con riferimento agli organi delle aziende sanitarie locali. Nella fase transitoria dette indennita' sono fissate con delibera del consiglio direttivo. Art. 65 Personale: compiti, attribuzione funzioni, trattamento economico 1. Il personale docente e ricercatore della facolta' di medicina e chirurgia, partecipa con opzione individuale alle attivita' istituzionali dell'azienda policlinico secondo modalita' disciplinate con apposito regolamento che tenga conto dei primari compiti di didattica e di ricerca. 2. La disciplina relativa allo svolgimento dell'attivita' assistenziale per le finalita' dell'azienda e la sua compatibilita' con le attivita' di didattica e di ricerca del personale docente e ricercatore, dovra' essere oggetto di un apposito regolamento emanato dal rettore su parere conforme del consiglio di facolta. 3. Nei confronti del personale docente e ricercatore nonche' del personale laureato avente profilo universitario con contenuto di professionalita' sanitaria - addetti alla attivita' socio-sanitaria dell'azienda - trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 102 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e all'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. La disciplina di attuazione di dette disposizioni e' emanata dal presidente dell'azienda su conforme delibera regolamentare del consiglio direttivo. 4. All'atto della costituzione dell'azienda policlinico, vengono conservati i trattamenti economici assistenziali del personale assegnato all'azienda, riconosciuti con provvedimento formale in quanto compatibili con la normativa vigente. Art. 66 Strutture assistenziali, personale e beni mobili Il rettore su delibera del consiglio di amministrazione assegna all'azienda le strutture ed i beni mobili proposti dalla facolta' e dai dipartimenti composti da docenti della facolta' di medicina e chirurgia. Art. 67 Regolamenti Nelle more dell'emanazione dei regolamenti inerenti all'azienda universitaria policlinico previsti dal presente statuto, saranno applicati i corrispondenti regolamenti vigenti presso la seconda universita' degli studi di Napoli e riguardanti la gestione del policlinico. Art. 68 Norma finale Le norme relative allo statuto dell'azienda universitaria policlinico nonche' quelle comuni sostituiscono a tutti gli effetti, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente statuto, quelle previste dallo statuto dell'azienda universitaria policlinico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1995 n. 48. Parte VI NORME COMUNI Art. 69 Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati 1. L'anno accademico ha inizio il 1 novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Per particolari motivi di interesse superiore degli studi tali termini possono essere derogati previa delibera del senato accademico. 2. Salvo che nel caso previsto dall'articolo 77, tutti i mandati relativi agli organi centrali ed a quelli delle strutture didattiche e di ricerca hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti. 3. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, nell'ambito delle componenti rappresentative degli organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla scadenza originariamente prevista per il mandato. 4. Nel caso di interruzione anticipata del mandato dei presidi, dei presidenti dei consigli di corsi di studio, dei direttori di dipartimento, di centri e di istituto e dei presidenti di polo, nonche' dei direttori delle scuole di specializzazione, la durata del mandato dei nuovi eletti comprende sia la frazione di anno che quella prevista dal presente statuto. Art. 70 Principi di funzionamento degli organi collegiali 1. Le adunanze del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del consiglio degli studenti e del consiglio di polo sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge o dallo statuto. 2. Le adunanze del consiglio di facolta', dei consigli di corso di studi, dei consigli di dipartimento e dei consigli di scuola di specializzazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo, detratto il numero degli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge o dallo statuto. 3. Nessuno puo' partecipare alla discussione di argomenti che lo riguardano personalmente ed esprimere su questi il proprio voto. 4. Il funzionamento degli organi menzionati nel presente statuto avviene secondo modalita' che verranno stabilite in appositi regolamenti approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 5. Chiunque senza giustificazione non partecipi per piu' di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui e' membro per elezione o designazione, decade dal mandato rivestito. Art. 71 Elezioni degli organi di ateneo Fatte salve le norme di cui all'articolo 14 per l'elezione del rettore, le modalita' riguardanti le elezioni dei vari organi e cariche sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo, salvo quanto previsto nei regolamenti specifici. Art. 72 Incompatibilita' di carica Le cariche di rettore, preside, presidente di corso di studio, presidente di polo, direttore di dipartimento, presidente dell'azienda policlinico, direttore sanitario, dirigente di istituzioni non universitarie, sono tra di loro incompatibili. Art. 73 Esonero dalle attivita' istituzionali 1. Il rettore ed il prorettore sono facoltati ad astenersi dall'attivita' didattica per la durata della loro carica nel rispetto della legislazione di specie. 2. I presidi di facolta', il presidente dell'azienda universitaria policlinico, il direttore sanitario se docente universitario e i direttori di dipartimento e di centro interdipartimentale possono essere autorizzati a svolgere attivita' didattica in misura ridotta, per la durata della loro carica. L'autorizzazione e' concessa con decreto del rettore nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382. Art. 74 Collaborazione con altre universita' ed amministrazioni pubbliche e private 1. L'universita', nei termini previsti dal regolamento generale di ateneo e, per gli aspetti finanziari, dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui al comma 3 dell'articolo 11 del presente statuto, puo' concludere accordi con altre universita', con istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali e con amministrazioni pubbliche o puo' partecipare anche a titolo oneroso a societa' o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 2. Le collaborazioni, di cui al comma precedente, dell'universita', dei poli, dei dipartimenti o dei centri interdipartimentali, o interuniversitari, deliberate, sentito il senato accademico, rispettivamente dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di polo, dal consiglio di dipartimento o di centro interdipartimentale, o interuniversitario, devono comunque conformarsi ai seguenti principi: a) attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta; b) disponibilita' delle risorse finanziarie od organizzative richieste; c) destinazione a finalita' istituzionali dell'universita' di eventuali dividendi spettanti all'ateneo; d) divieto di concorso dell'universita' a quote di partecipazione a ripiano di eventuali perdite da parte di societa' consorziate. Art. 75 Tutela giudiziaria degli organi universitari Nel caso in cui nei confronti del rettore, del prorettore, dei componenti del consiglio di amministrazione o del senato accademico, del direttore amministrativo, dei presidi di facolta', dei direttori di dipartimento, istituto o centro, dei presidenti di polo o degli organi dell'azienda policlinico, venga esercitata l'azione penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle rispettive funzioni ma non derivanti da dolo o colpa grave e che non siano commessi in danno dell'universita' o dell'azienda, la difesa per tutti i gradi di giudizio e' assunta a carico dell'universita' o dell'azienda a seconda che trattasi di questioni inerenti l'attivita' di competenza dell'universita' o dell'azienda. Le modalita' di attuazione di tale forma di tutela e le relative ipotesi di sospensione della stessa sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'ateneo. Parte VII NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 76 Gli istituti 1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente statuto gli istituti dell'ateneo confluiranno in strutture dipartimentali. In ogni caso, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, gli istituti conformano il proprio ordinamento a quanto disposto per i dipartimenti, anche per quanto attiene ai requisiti di eleggibilita' del direttore, alle incompatibilita', alle modalita' di elezione ed alla durata del relativo mandato, nonche' alla composizione del consiglio. 2. E' in ogni caso vietata la costituzione di nuovi istituti. 3. Sono disattivati con decreto del direttore: a) gli istituti il cui ordinamento non risulta conforme alle prescrizioni dello statuto; b) gli istituti cui afferiscono meno di quattro professori di ruolo. Art. 77 Rinnovo dei mandati In prima applicazione del presente statuto, per il rinnovo dei mandati, si applicano le seguenti norme: a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto vengono indette le elezioni per la costituzione del consiglio di amministrazione, nella nuova composizione prevista dallo stesso statuto. Fino all'insediamento del predetto organo collegiale rimane in carica il consiglio di amministrazione nella sua attuale composizione; b) entro lo stesso termine previsto dalla lettera a) vengono indette le elezioni per la costituzione del senato accademico, nella nuova composizione prevista dallo stesso statuto. Fino all'insediamento del predetto organo collegiale rimane in carica il senato accademico nella sua attuale composizione; c) in presenza di rinnovo dei predetti organi collegiali che intervenga ad anno accademico gia' iniziato, la durata del mandato comprendera' sia la frazione d'anno che il successivo quadriennio; d) il rettore, i presidi, i presidenti del consiglio di corso di studi, i direttori di dipartimento e di istituto nonche' i direttori delle scuole di specializzazione rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro attuale mandato; e) qualora, nelle more della pubblicazione del presente statuto tali mandati siano stati elettivamente rinnovati, essi rimangono validi per la durata rispettivamente prevista dalle disposizioni vigenti al momento dell'elezione, anche se formalmente attivati dopo la pubblicazione del presente statuto; f) i suddetti mandati, nonche' quelli eventualmente espletati o quelli in corso al momento dell'entrata in vigore del presente statuto non rientrano nel computo ai fini della non rieleggibilita'; g) il periodo di non rieleggibilita' corrisponde alla durata di un mandato. Art. 78 Rappresentanze dei professori nel senato accademico In attesa della costituzione dei poli i rappresentanti dei professori di prima e seconda fascia nel senato accademico saranno eletti nell'ambito delle seguenti aree territoriali: Napoli, Aversa, Caserta, Santa Maria Capua Vetere - Capua. In ciascuna area l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori inquadrati in ruolo in strutture dell'area medesima. Art. 79 Modifiche di statuto Le modifiche di statuto sono deliberate a maggioranza degli aventi diritto dall'attuale senato accademico integrato, fino all'insediamento del senato accademico ai sensi del presente statuto. Art. 80 Efficacia dei regolamenti vigenti Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti approvati o recepiti ed ancora in vigore.